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Decisione

36.2007.18

Richiesta di esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera da parte di due pensionati assicurati contro le malattie all'estero.

4 giugno 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni hanno espresso il desiderio di ricevere da parte dell'UFAS

un elenco degli assicuratori malattie dell'UE/dell'AELS che offrono una

copertura assicurativa equivalente in caso di soggiorno in Svizzera. Viste le

considerazioni precedenti, tale elenco non è né opportuno né realizzabile e non

esonererebbe comunque le persone che desiderano l'esenzione in base al diritto

svizzero in materia di assicurazione malattie dall'obbligo di presentare

l'attestato previsto nel loro caso. L'istituzione comune LAMal pubblicherà e

terrà costantemente aggiornato sul sito Internet un elenco degli assicuratori

privati da lei esaminati in relazione all'esenzione di pensionati dall'obbligo

assicurativo." (sottolineatura del redattore)

In

RAMI 2000 pag. 16 segg. il TFA ha rilevato che l'art. 3 cpv. 2 LAMal conferisce

al Consiglio federale un ampio margine di manovra nel determinare i casi di esenzione

dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera. L'Alta Corte ha in particolare

affermato:

" Dass Art. 2 Abs. 2 KVV nicht die Befreiung jener

Personen vom Obligatorium vorsieht, die im Ausland über eine nicht-obligatorische

Krankenversicherung verfügen, kann zwar, wie auch der vorliegende Fall zeigt,

durchaus zu Problemen für die Betroffenen führen; dies namentlich für ältere

Personen, die eine freiwillige ausländische Krankenversicherung besitzen.

Diesen Personen steht des Abschluss einer tragbaren Zusatzversicherung nicht

ohne weiteres offen; auch können sich bei einer allfälligen Rückkehr ins

Herkunftsland Schwierigkeiten ergeben, wenn die frühere freiwillige Krankenversicherung

im Hinblick auf das schweizerische Obligatorium gekündigt worden ist. Diese

Probleme dürften sich indessen in manchen Fällen lösen lassen, etwa auf dem

Wege der Sistierung des ausländischen Versicherungsvertrags oder der temporären

Umwandlung der ausländischen Versicherung in eine Ergänzungsverischerung zur

Schweizerischen obligatorischen Krankenversicherung. Nicht von der Hand zu

weisen ist, dass sich möglicherweise auch neue Regelungen im (nationale oder

zwischenstaatlichen) schweizerischen Recht aufdrängen." (sottolineature

del redattore)

Ne

segue che effettivamente l'art. 2 cpv. 8 OAMal, invocato dai ricorrenti, può

trovare applicazione unicamente se essi beneficiano di un'assicurazione

privata.

Ciò

è il caso dell’assicurazione „__________ “ (per quanto concerne la __________ si è già detto che si tratta di un’assicurazione sociale estera,

per cui l’art. 2 cpv. 8 OAMal non si applica. Comunque, anche se si applicasse,

non sarebbe di giovamento ai ricorrenti, poiché l’assicuratore estero versa le

prestazioni in base alle tariffe __________, e non svizzere, per cui verrebbe a

mancare la condizione del netto peggioramento della protezione assicurativa in

caso di assicurazione in Svizzera e poiché, di regola, all’estero, interviene

solo nei casi di urgenza: cfr. anche la STCA del 4 febbraio 2004, inc.

36.2003.14).

Dagli atti emerge che la “__________” copre unicamente le „stationäre

Considerandi

Heilbehandlung (privatärtzliche Behandlung und Zweibettzimmerzuschlag)“ per

entrambi, nonché anche un „Krankenhaustagegeld bei stationärer

Heilbehandlung“ per il marito.

Ciò, manifestamente, non adempie i presupposti dell’art. 2 cpv. 8

OAMal, poiché l’assicurazione non copre i rischi della malattia qualitativamente

e quantitativamente meglio che non in Svizzera (cfr. anche la STCA del 4

febbraio 2004, inc. 36.2004.62).

In

queste condizioni, a giusta ragione l’esonero è stato rifiutato sulla base

dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

11.

Infine

gli assicurati sostengono che vi sia un’incongruenza di prassi cantonali

(Canton Ticino e __________) tanto diverse tra di loro nell’applicazione di

normative federali.

Va

innanzitutto evidenziato come l’esonero ottenuto dai ricorrenti nel 1997 si

basava sull’art. 2 cpv. 2 OAMal che prevedeva la possibilità di rimanere

affiliati all’estero laddove le persone erano obbligatoriamente assicurate

all’estero, l’assoggettamento in Svizzera costituiva un doppio onere e

beneficiavano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera. Con

l’entrata in vigore dell’ALC le norme relative all’assoggettamento sono state

modificate (cfr. consid. 4 e seguenti).

Per

cui la precedente decisione si basava su disposti nel frattempo modificati.

L’esonero

ottenuto nel 1997 non può essere paragonato a quello richiesto dopo l’entrata

in vigore dell’ALC.

Non

spetta peraltro a questo Tribunale stabilire per quale motivo dopo l’entrata in

vigore dell’ALC la pratica non sia stata riesaminata dalle autorità __________.

Inoltre,

va evidenziato come l’amministrazione cantonale decide in perfetta autonomia

non dovendosi fare influenzare da eventuali decisioni in senso contrario di altre

autorità cantonali (cfr. STCA del 6 febbraio 2006 nella causa E., inc.

36.2005

).

Infine

questo Tribunale evidenzia abbondanzialmente che non può esserci

uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme

giuridiche.

In

proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K

31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la

propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,

125.

II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

Ne

segue che neppure la censura circa le presunte incongruenze tra le prassi

cantonali può trovare accoglimento.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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