36.2007.18
Richiesta di esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera da parte di due pensionati assicurati contro le malattie all'estero.
4 giugno 2007Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.18
Data decisione, Autorità:
04.06.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera da parte di due pensionati assicurati contro le malattie all'estero.
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
ALC
art. 20 ALC
art. 17bis CEE1408/71
art. 27 CEE1408/71
art. 3 LAMAL
art. 2 cpv. 1 let. e OAMAL
art. 2 cpv. 8 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.18
cs
Lugano
4 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 dicembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 e RI 2, di nazionalità __________, domiciliati ad __________ dal 1. giugno
2006, nati nel __________, rispettivamente nel __________, sono titolari di una
rendita di vecchiaia svizzera e di una rendita __________.
Il
17 agosto 2006 gli interessati hanno richiesto l’esenzione dall’obbligo
assicurativo giacché assicurati in __________, presso la __________ di __________,
nonché presso la __________.
L’UAM,
con decisione formale del 30 agosto 2006, confermata tramite decisione su
reclamo del 20 dicembre 2006, ha respinto l’istanza non essendo adempiute le
condizioni previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. 7).
B. Contro
la predetta decisione i coniugi __________, rappresentati dall’avv. RA 1, sono
tempestivamente insorti, facendo valere di aver ottenuto, nel precedente
Cantone di domicilio, l’auspicata esenzione. Essi rilevano inoltre da una parte
che sulla base della Convenzione per la sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________
possono beneficiare all’estero di cure mediche ambulatoriali e stazionarie e
dall’altra che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha modificato
la prassi precedentemente in vigore, rendendo estremamente più flessibili i
presupposti per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo.
C. Con
osservazioni del 19 febbraio 2007 l’UAM propone di respingere il ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
D. Pendente
causa le parti hanno comunicato al Tribunale che i ricorrenti, dal 1. marzo
2007, si sono assicurati presso la Cassa malati __________ (doc. V e VI).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel merito
2. Oggetto
del contendere è quello di stabilire se i ricorrenti, cittadini svizzeri domiciliati
in Svizzera e beneficiari di una rendita svizzera e di una rendita __________,
possono chiedere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù
del loro rapporto assicurativo in __________.
Va
qui evidenziato come la circostanza che nel frattempo, e meglio a partire dal
1. marzo 2007, gli insorgenti si sono affiliati presso un assicuratore svizzero
è ininfluente, poiché gli insorgenti, in Ticino, sono rimasti senza copertura
assicurativa obbligatoria dal 1. giugno 2006 al 28 febbraio 2007. Per cui, in
ogni caso, occorre verificare se vi è un ritardo nell’affiliazione.
3. Secondo
l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone
non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o
vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’articolo 3 della legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
4. Ritenuta
l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va
esaminato se gli insorgenti sono obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese.
L'art.
3 cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo
uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di
assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in
vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC;
a proposito della conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’arrt. 2 cpv. 2 e
8 OAMal: DTF 132 V 310).
L'art.
2 cpv. 1 lett. e OAMal prevede che non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
" e. le persone che non hanno
diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato
membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese
in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K;
L’art.
2 cpv. 8 OAMal prevede che:
"
8 A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura
dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono
stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a
condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione
senza un motivo particolare."
5. Come
detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto
concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità".
Va
innanzitutto esaminato se al caso di specie l’ALC ed il regolamento (CEE) n.
1408/71 sono applicabili.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2006 e concernono la richiesta di esenzione
dall’obbligo assicurativo dal giugno 2006, vale a dire un periodo successivo
all’entrata in vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06,
consid. 4.2; STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF
130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L’Accordo
ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurato è di
nazionalità svizzera e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv.
2 Allegato II ALC). Inoltre in qualità di beneficiario di una rendita di
vecchiaia svizzera e __________ è stato soggetto alla legislazione di almeno
uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l’art. 1 lett. a del
regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transforntaliero, esso è
senz’altro dato. Nulla osta peraltro all’invocazione di dette disposizioni
anche nei confronti del proprio Stato d’origine (STF del 27 gennaio 2007, C
124/06 consid. 4.3; DTF 129 II 260 consid. 4.2 in fine; sentenza della CGCE del
7 luglio 1992 nella causa C 370/90, Singh, Racc. 1992, pag. I-4265, punti 15-24; Silvia Bucher, Das Freizügigkeitsabkommen im
letztinstanzlichen Sozialversicherungsprozess, in: Gächter [editore], Das
europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz,
Erfahrungen und Perspektiven [in seguito: Usinger-Egger, AusgeWählte
Rechtsfragen], Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 1 segg. Pag. 12 segg.).
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito:
DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
Alla
fattispecie va pertanto applicato l’ALC ed il regolamento (CEE) 1408/71.
6. In
concreto i ricorrenti beneficiano, in __________, di due assicurazioni
distinte, la __________ e la __________.
La __________ è l’assicurazione obbligatoria __________.
Infatti, lo stesso assicuratore, nel compilare il formulario
intitolato “Erklärung über private Krankenversicherungsdeckung mittels
Privatversicherer” atto a stabilire se vi sono i presupposti per concedere
l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera in virtù dell’art. 2 cpv. 8
OAMal, ha corretto le indicazioni figuranti nel documento, cancellando le
parole “Private” e “Privatversicherer” ed inserendo “Gesetzlichen
Versicherung” (cfr. allegato al doc. 4). L’assicuratore ha inoltre
rilasciato la Carta europea d’assicurazione che, di principio, viene emessa
dagli assicuratori statali in virtù del regolamento comunitario al fine di
coordinare i vari regimi di assicurazione malattie a livello europeo e
facilitare la libera circolazione delle persone (cfr. anche il fascicolo
informativo dell’Ufficio estero di collegamento per gli assicurati affiliati in
__________ e residenti all’estero: “Meine Krankenversicherung bei Wohnort im
Ausland, Eine Informationsbroschüre für Rentner, die in __________
gesetzlich krankenversichert sind.”, sottolineatura del redattore), in
particolare in caso di urgenze che si verificano all’estero (“Wenn
Sie während eines Urlaubsaufenthaltes in einem der genannten Länder erkranken,
bitte einfach die __________ dem dortigen Vertragsarzt oder Krankenhaus als
Versicherungsnachweis vorlegen. Weitere wichtige
Hinweise zu Ihrem Krankenversicherungsschutz im Ausland finden Sie auf der
Rückseite”, doc. D):
"
Mit der Einführung der __________
wurden medizinischen Leistungen im Ausland nicht verändert. Sie werden wie
bisher nach dem dort gültigen Recht behandelt. In vielen Fällen müssen Sie
Zuzahlungen leisten. Wird die __________ an Ihrem Reiseziel nicht akzeptiert,
bezahlen Sie bitte die Rechnung und wenden Sie sich nach der Rückkehr an Ihr __________.
Wichtig: Aus den quittierten Rechnungen muss genau hervorgehen, welche
Leistungen erbracht wurden. Die __________ prüft dann, ob und welcher Betrag
erstattet werden kann.“ (doc.
D)
Del
resto l’esenzione accordata dal Canton __________, nel 1997, è stata
riconosciuta, tra l’altro, poiché i ricorrenti erano obbligatoriamente
assicurati all’estero (“die nach ausländischem Recht obligatorisch
krankenversichert sind”, doc. B).
La
__________, è invece un’assicurazione privata che copre le „stationäre
Heilbehandlung (privatärtzliche Behandlung und Zweibettzimmerzuschlag)“ per
entrambi, nonché un „krankenhaustagegeld bei stationärer Heilbehandlung“
per il marito (doc. E).
Per
cui, va esaminato dapprima se le norme di diritto internazionale (ALC o accordi
bilaterali tra la Svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale) permettono
ai ricorrenti di mantenere l’assicurazione obbligatoria __________ e, in caso
di risposta negativa, se il diritto interno svizzero prevede la possibilità di
esonero in caso di assicurazione (privata o obbligatoria) all’estero.
7. L'art.
20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro
riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC.
Per
l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel quadro del campo di applicazione
quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del
regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli
7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli:
a)
esclusivamente due o più Stati membri, oppure
b)
almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si
tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione
di uno di questi ultimi Stati.
Per
l'art. 13 paragrafo 1 del regolamento (CEE) 1408/71, le persone per cui è
applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato
membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies (qui non applicabili).
Il
paragrafo 2, lett. f prevede che la persona cui cessi d'essere applicabile la
legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la
legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate
alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui gli
articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.
Per
cui, salvo eccezioni, sono applicabili unicamente le disposizioni derivanti dal
regolamento (CEE) 1408/71, in quanto sospendono le convenzioni bilaterali tra
gli Stati membri.
A
questo proposito il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) con sentenza del 5 febbraio
2004 nella causa S., H 37/03, nel caso di un cittadino italiano che invocava
l'applicazione della Convenzione sociale tra Svizzera e Italia per poter
beneficiare del versamento forfettario della rendita di vecchiaia, ha
affermato:
" 6.2 Sennonché, l'art. 20 ALC stabilisce che, salvo
disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra
la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza
sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di
abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale
concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF
1999 V 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il
medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del
regolamento n. 1408/71, sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art.
1 cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per
principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi
d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli
stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni
a condizione che siano iscritte nell'allegato III del regolamento (art. 7 n. 2
lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del 18 settembre 2003 in
re D., I 449/03, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale; FF 1999 V
5275).
6.3 L'Allegato III, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona, in
ambito comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale tra i
singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento.
Per la Svizzera vale per contro quanto stabilito dalla cifra 1 lett. i della
Sezione A dell'Allegato II ALC, la quale enuncia quali norme convenzionali
relative alla sicurezza sociale concluse dal nostro Paese con singoli Stati
membri della Comunità europea continuano ad essere applicabili e devono essere
aggiunte nell'Allegato III, parte A (del regolamento n. 1408/71, n.d.r). In
particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri, quest'ultima
disposizione precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, della
convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo
complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio
1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2
del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a
persone che risiedono in un paese terzo, come pure l'art. 9 par. 1 di detta
Convenzione. Non contemplato è per contro il disposto dell'art. 7 lett. a della
medesima Convenzione.
6.4 Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono,
direttamente o indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni della
legislazione nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto i e n. 2
del predetto regolamento, giusta il quale l'autorità competente [svizzera]
calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma delle sole
disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) - alcuna modalità di
liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche di vecchiaia.
6.5 Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC,
rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della Convenzione
italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico - entrambi gli
ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in
caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC alcuna riserva espressa in
favore del mantenimento della regolamentazione di cui all'art. 7 lett. a
Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere che la rendita minima non può
più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un
cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il
proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 V 5295; Roland. A. Müller, Soziale Sicherheit, in:
Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger Zäch [editori], Bilaterale Verträge Schweiz -
EG, Zurigo 2002, pag. 167; Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les
prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale 2002, pag. 81; Beatrix De Cupis,
Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: Erwin Murer [editore], Das
Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale
Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 145 seg.). La soppressione di questa
forma di liquidazione è dovuta al fatto che i versamenti all'estero devono
avvenire secondo le stesse modalità dei pagamenti interni (Jürg Brechbühl, Die
Auswirkungen des Abkommens auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten
Säule, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und
seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, pag. 109).
7. Resta da esaminare se la normativa bilaterale italo-svizzera possa
eventualmente comunque essere richiamata per il fatto che essa sarebbe, come
sembra pretendere il ricorrente, maggiormente favorevole rispetto alla nuova
disciplina prevista dall'ALC e dai regolamenti di riferimento.
7.1 Appellandosi a questo principio, l'insorgente sembra invocare
l'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee (CdGCE) in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza
garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni
(sulla rilevanza, per i tribunali svizzeri, della prassi da essa instaurata
cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura in cui l'applicazione
dell'accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della
giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21
giugno 1999]).
7.2 Dopo avere in un primo tempo, in una sentenza del 7 giugno 1973,
nella causa 82/72, Walder, Racc. 1973 pag. 599, stabilito che gli art. 6 e 7 del
regolamento n. 1408/71 - stante i quali, come detto (consid. 6.2), quest'ultimo
sostituisce le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri
- hanno natura imperativa e non ammettono eccezioni all'infuori di quelle
espressamente previste dal regolamento e dai suoi allegati, essa Corte,
pronunciandosi sulla compatibilità di tale soluzione con il principio della
libera circolazione dei lavoratori enunciato dal Trattato CE, ha avuto modo di
osservare in una seconda fase che gli art. 48 par. 2 e 51 dello stesso Trattato
(corrispondenti agli art. 39, rispettivamente 42, nella versione consolidata
[cfr. Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002, pag. 33 segg.], i
quali, oltre ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità e a vietare qualsiasi forma di discriminazione, fondata sulla
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, sollecitano il Consiglio ad
adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per
l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori) ostano a che un
lavoratore, il quale abbia già esercitato il suo diritto di libera
circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di
convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto
nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71
(sentenza del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323;
cfr. pure sentenza del 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. 1995
pag. I-3813). Concetto, questo, che è stato riaffermato recentemente in una
sentenza del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. 2002 pag. I-1261,
che ha ribadito la possibilità di disapplicare le disposizioni del regolamento
n. 1408/71 per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato
membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento di regola si è
sostituito, anche qualora tale lavoratore abbia esercitato un diritto di libera
circolazione prima dell'entrata in vigore di detto regolamento e quando il Trattato
CE non era ancora efficace nello Stato d'origine del lavoratore medesimo, vale
a dire in un momento in cui esso non poteva invocare, nello Stato di
svolgimento dell'attività lavorativa, gli art. 39 segg. (ex art. 48 segg.) del
Trattato CE (punto 28).
7.3 Ora, indipendentemente dal fatto che la sospensione delle
convenzioni bilaterali disposta dall'art. 20 ALC abbia - come osserva l'UFAS -
o meno reso inapplicabile tale giurisprudenza, all'assunto ricorsuale osta la
constatazione che, a ben vedere, il sistema istituito dall'ordinamento
bilaterale italo-svizzero, accordante all'assicurato il diritto a una indennità
forfetaria, non potrebbe comunque definirsi senz'altro maggiormente vantaggioso
rispetto a quello instaurato dall'ALC e dai regolamenti di riferimento. Da un
lato, infatti, l'indennità forfetaria non costituisce, di per sé, una
prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì
configura unicamente una modalità di pagamento della stessa, trattandosi in
sostanza dell'importo capitalizzato di quest'ultima. Dall'altro lato, il
confronto tra due diverse regolamentazioni imponendo, per la loro stessa
natura, di fare astrazione dalla situazione concreta del singolo caso, il
ricorrente non può invocare una condizione di estremo bisogno a cagione di una
- peraltro non meglio specificata e sostanziata - infermità di uno dei due
coniugi per fare ritenere maggiormente vantaggiosa la normativa dell'art. 7
lett. a della Convenzione italo-svizzera e pretendere così l'erogazione di una
prestazione in capitale.
7.4 La domanda ricorsuale dovendo di conseguenza essere respinta, può
restare aperta la questione di sapere se la predetta giurisprudenza della
CdGCE, sviluppata in via d'interpretazione del Trattato CE - e, in quanto tale,
non vincolante per la Svizzera -, sia altrimenti, in via generale, richiamabile
nell'ambito applicativo dell'ALC in ragione della comunanza di finalità
(garanzia della libera circolazione dei lavoratori) perseguita dai due
ordinamenti (apparentemente in tal senso Bettina Kahil-Wolff/Robert Mosters,
Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in: Die
Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale
Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 14; cfr. a tal proposito per
es. pure Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem
Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der Sozialen
Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001,
pag. 210, nel cui ambito gli autori postulano la ripresa di questa
giurisprudenza già solo per motivi legati alla protezione della situazione
acquisita)."
8. Nel
caso di specie la cifra 1 lett. i della Sezione A dell'Allegato II dell’ALC, per
quanto concerne i rapporti tra __________ e Svizzera ed in particolare la
Convenzione del __________ sulla sicurezza sociale, prevede che rimangono
applicabili l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento
di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo (“Sempreché
la presente convenzione non disponga diversamente, le prestazioni giusta le
disposizioni legali di una delle Parti sono concesse ai cittadini dell’altra
Parte che dimorano abitualmente fuori dei territori delle Parti alle stesse
condizioni che ai cittadini della prima Parte che dimorano abitualmente fuori
di detti territori”.), il punto 9b paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo
finale (che concerne le persone che risiedono sul territorio del Comune di __________)
e il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (“Se
una persona che dimora abitualmente nella __________ o che trasferisce la
dimora abituale dalla Svizzera nella __________, esce dalla cassa malati
riconosciuta presso la quale era assicurata, l’uscita dall’assicurazione
svizzera delle cure mediche e farmaceutiche è equiparata, per il diritto a
continuare volontariamente l’assicurazione presso una cassa malati __________,
alla cessazione di un’attività comportante l’obbligo d’assicurazione. Questa
continuazione dell’assicurazione è autorizzata soltanto se l’interessato non si
trasferisce in altro luogo per sottoporsi a un trattamento medico o a una
terapia. (…) . Nella misura in cui le disposizioni legali __________ non
dispongono altrimenti, l’assicurazione viene continuata dalla cassa malati
generale locale (__________) competente per il luogo della dimora abituale”).
Per
il resto questa Convenzione, con l’entrata in vigore dell’ALC, è sospesa (cfr.
art. 20 ALC, nonché art. 6-8 Regolamento 1408/71).
In
concreto, considerato che le norme non sospese della Convenzione tra la
Svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale, non concernono la questione qui
in esame, trovano applicazione esclusivamente le norme dell’ALC e del
Regolamento 1408/71, fatto salvo il principio della protezione
della situazione acquisita.
A
questo proposito va infatti sottolineato che l'Alta Corte (STFA del 5 febbraio
2004, H 37/03), pur lasciando la questione aperta, sembrava essere propensa ad
applicare la giurisprudenza della Corte Europea circa la garanzia della
situazione acquisita prima dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali
(cfr., a tal proposito, anche la STCA del 7 luglio 2004, inc. 36.2004.22).
Anche
nel caso di specie la questione può rimanere aperta, essendo le prestazioni
fornite dalla LAMal maggiormente convenienti per un cittadino dell’Unione
europea domiciliato in Svizzera rispetto all'assicurazione __________.
Infatti,
come emerge dallo scritto del 22 giugno 2006 dell’assicuratore ai ricorrenti,
la copertura assicurativa __________ in Svizzera vale in caso di urgenze o di
permanenze di breve durata (“Wenn Sie während eines Urlaubsaufenthaltes in
einem der genannten Länder erkranken, bitte einfach die __________ dem dortigen
Vertragsarzt oder Krankenhaus als Versicherungsnachweis vorlegen. Weitere wichtige Hinweise zu Ihrem Krankenversicherungsschutz im
Ausland finden Sie auf der Rückseite”, doc. D). Nel
citato scritto figura:
" Mit der Einführung der __________ wurden
medizinischen Leistungen im Ausland nicht verändert. Sie werden wie bisher nach
dem dort gültigen Recht behandelt. In vielen Fällen müssen Sie Zuzahlungen
leisten. Wird die __________ an Ihrem Reiseziel nicht akzeptiert, bezahlen Sie
bitte die Rechnung und wenden Sie sich nach der Rückkehr an Ihr __________.
Wichtig: Aus den quittierten Rechnungen muss genau hervorgehen, welche
Leistungen erbracht wurden. Die __________ prüft dann, ob und welcher Betrag
erstattet werden kann.“ (doc. D)
Per cui, in ogni caso, i ricorrenti non possono pretendere di
beneficiare di una copertura migliore rispetto a quella che otterrebbero in
Svizzera, non essendoci in caso di affiliazione nel nostro Paese alcuna
necessità di urgenza per l'assunzione dei costi in caso di malattia (cfr.,
anche la STCA del 7 luglio 2004, inc. 36.2004.22). Del resto, dagli atti emerge
che l’assicuratore pagherebbe le prestazioni sulla base delle tariffe __________
e non delle tariffe svizzere (allegato al doc. 4).
In
simili condizioni, non essendo il regime dell’assicurazione sociale __________
più vantaggioso rispetto a quello della LAMal, per i cittadini domiciliati in
Svizzera, l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, dopo l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali, non può essere concesso sulla base della protezione
della situazione acquisita.
9.
Di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato
membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio
dell'assoggettamento contributivo).
L'art.
17 bis del Regolamento (CEE) 1408/71 prevede che il titolare di una pensione o
di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di
pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri,
che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a
sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a
condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di
un'attività professionale.
Il
Titolo III del regolamento (CEE) 1408/71 contiene le disposizioni specifiche
alle varie categorie di prestazioni.
In
particolare per l'art. 27 del Regolamento (CEE) 1408/71 il titolare di pensioni
o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui
quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto
alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto
conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI,
nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo
di residenza e a carico di questa istituzione, come se l'interessato fosse
titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola
legislazione di quest'ultimo Stato membro.
Ciò
significa che in caso di beneficio di rendite pensionistiche del Paese di
lavoro, diverso da quello di residenza, e contemporaneamente anche del Paese di
residenza, l'assoggettamento all'assicurazione sociale malattie deve avvenire
nel Paese di residenza (cfr. anche sito dell'UFAS: www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch).
In
simili condizioni, essendo gli insorgenti domiciliati in Svizzera e beneficiari
di una rendita di vecchiaia svizzera, oltre che __________, in virtù dell'ALC e
del regolamento (CEE) 1408/71 sono tenuti ad affiliarsi nel nostro Paese (cfr.
anche, e contrario, l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal che prevede che non
sono soggetti all’obbligo assicurativo le persone che non hanno diritto
a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato
membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese
in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K).
10. Va
ora esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno
svizzero.
L’art.
2 cpv. 8 OAMal prevede che a domanda sono esentate
dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del
loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare
equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La
domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può
revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
Va
qui rammentato che, come emerge dalle circolari dell'UFAS destinate ai Cantoni
e intitolate "Effets de l'Accord sur la libre circulation des personnes
avec la Communauté européenne au regard de l'assurance-maladie",
citate nella STCA del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, un
esonero dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è
possibile unicamente nella misura in cui l'assicurazione estera è un'assicurazione
privata. Un'altra interpretazione svuoterebbe infatti gli Accordi
bilaterali del loro scopo e renderebbe facilmente eludibile l'obbligo
assicurativo all'assicurazione contro le malattie svizzera. L'UFAS ha infatti
affermato:
" En outre, les cantons doivent, sur requête,
excepter de l'obligation de s'assurer les personnes venant de l'étranger qui
disposent déjà d'une bonne protection d'assurance auprès d'un assureur
étranger privé, lorsqu'un assujettissement de ces personnes à l'assurance
suisse aurait pour effet d'amoindrir sensiblement leur protection d'assurance
ou la prise en charge des coûts par rapport à leur ancienne situation et
qu'elles ne pourraient pas, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé,
conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le
faire qu'à des conditions difficilement acceptables. Pour qu'un canton soit
tenu, en vertu de cette disposition, d'excepter une personne de l'obligation de
s'assurer, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement remplies:
la personne doit disposer d'une assurance étrangère
privée dont la
couverture dépasse de beaucoup les prestations selon la LAMal, c'est-à-dire
d'une assurance privée avec une couverture d'assurance complète dans le monde
entier ou au moins sur tout le territoire de la Communauté européenne;
en raison de son âge et/ou de son état, cette personne ne pourrait
plus conclure une assurance complémentaire de la même étendue que son ancienne
assurance ou ne pourrait le faire qu'à des conditions difficilement
acceptables. En ce qui concerne l'âge, il s'agit de tenir compte du fait que la
plupart des grands assureurs-maladie suisse ont fixé à 55 ou 60 ans l'âge
maximum pour conclure des assurances complémentaires pour l'hospitalisation en
division "semi-privée" ou "privée". C'est pourquoi une
limite d'âge fixée à 55 ans semble se justifier. Il ne faut pas poser des
conditions sévères quant à l'état de santé, car il n'existe pas d'obligation
d'admission dans les assurances complémentaires. L'admission peut être refusée
en cas de maladie bénigne ou elle peut être assortie de réserves. C'est
pourquoi il suffit de l'existence d'une maladie, c'est-à-dire de toute atteinte
à la santé physique ou mentale qui nécessite des examens et des traitements
médicaux. Cela vaut également pour des maladies antérieures qui, selon
l'expérience, peuvent entraîner des rechutes.
Il faut joindre à la requête une attestation écrite de l'organe
étranger compétent comportant toutes les indications nécessaires. L'exception
ou une renonciation à l'exception ne peut pas être révoquée sans motifs
particuliers." (sottolineature del redattore)
Con
lettera del 9 luglio 2002 ai Governi cantonali, anch'essa citata nella STFA del
4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, l'UFAS ha affermato:
" Solo per l'applicazione della cosiddetta
regolamentazione dei casi di rigore (articolo 2 capoverso 8 OAMal) si esige una
copertura assicurativa più estesa, cioè di un'assicurazione privata che
copra molte più prestazioni rispetto alla LAMal. Alla domanda va accluso un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie.
Fatti
I Cantoni hanno espresso il desiderio di ricevere da parte dell'UFAS
un elenco degli assicuratori malattie dell'UE/dell'AELS che offrono una
copertura assicurativa equivalente in caso di soggiorno in Svizzera. Viste le
considerazioni precedenti, tale elenco non è né opportuno né realizzabile e non
esonererebbe comunque le persone che desiderano l'esenzione in base al diritto
svizzero in materia di assicurazione malattie dall'obbligo di presentare
l'attestato previsto nel loro caso. L'istituzione comune LAMal pubblicherà e
terrà costantemente aggiornato sul sito Internet un elenco degli assicuratori
privati da lei esaminati in relazione all'esenzione di pensionati dall'obbligo
assicurativo." (sottolineatura del redattore)
In
RAMI 2000 pag. 16 segg. il TFA ha rilevato che l'art. 3 cpv. 2 LAMal conferisce
al Consiglio federale un ampio margine di manovra nel determinare i casi di esenzione
dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera. L'Alta Corte ha in particolare
affermato:
" Dass Art. 2 Abs. 2 KVV nicht die Befreiung jener
Personen vom Obligatorium vorsieht, die im Ausland über eine nicht-obligatorische
Krankenversicherung verfügen, kann zwar, wie auch der vorliegende Fall zeigt,
durchaus zu Problemen für die Betroffenen führen; dies namentlich für ältere
Personen, die eine freiwillige ausländische Krankenversicherung besitzen.
Diesen Personen steht des Abschluss einer tragbaren Zusatzversicherung nicht
ohne weiteres offen; auch können sich bei einer allfälligen Rückkehr ins
Herkunftsland Schwierigkeiten ergeben, wenn die frühere freiwillige Krankenversicherung
im Hinblick auf das schweizerische Obligatorium gekündigt worden ist. Diese
Probleme dürften sich indessen in manchen Fällen lösen lassen, etwa auf dem
Wege der Sistierung des ausländischen Versicherungsvertrags oder der temporären
Umwandlung der ausländischen Versicherung in eine Ergänzungsverischerung zur
Schweizerischen obligatorischen Krankenversicherung. Nicht von der Hand zu
weisen ist, dass sich möglicherweise auch neue Regelungen im (nationale oder
zwischenstaatlichen) schweizerischen Recht aufdrängen." (sottolineature
del redattore)
Ne
segue che effettivamente l'art. 2 cpv. 8 OAMal, invocato dai ricorrenti, può
trovare applicazione unicamente se essi beneficiano di un'assicurazione
privata.
Ciò
è il caso dell’assicurazione „__________ “ (per quanto concerne la __________ si è già detto che si tratta di un’assicurazione sociale estera,
per cui l’art. 2 cpv. 8 OAMal non si applica. Comunque, anche se si applicasse,
non sarebbe di giovamento ai ricorrenti, poiché l’assicuratore estero versa le
prestazioni in base alle tariffe __________, e non svizzere, per cui verrebbe a
mancare la condizione del netto peggioramento della protezione assicurativa in
caso di assicurazione in Svizzera e poiché, di regola, all’estero, interviene
solo nei casi di urgenza: cfr. anche la STCA del 4 febbraio 2004, inc.
36.2003.14).
Dagli atti emerge che la “__________” copre unicamente le „stationäre
Considerandi
Heilbehandlung (privatärtzliche Behandlung und Zweibettzimmerzuschlag)“ per
entrambi, nonché anche un „Krankenhaustagegeld bei stationärer
Heilbehandlung“ per il marito.
Ciò, manifestamente, non adempie i presupposti dell’art. 2 cpv. 8
OAMal, poiché l’assicurazione non copre i rischi della malattia qualitativamente
e quantitativamente meglio che non in Svizzera (cfr. anche la STCA del 4
febbraio 2004, inc. 36.2004.62).
In
queste condizioni, a giusta ragione l’esonero è stato rifiutato sulla base
dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.
11.
Infine
gli assicurati sostengono che vi sia un’incongruenza di prassi cantonali
(Canton Ticino e __________) tanto diverse tra di loro nell’applicazione di
normative federali.
Va
innanzitutto evidenziato come l’esonero ottenuto dai ricorrenti nel 1997 si
basava sull’art. 2 cpv. 2 OAMal che prevedeva la possibilità di rimanere
affiliati all’estero laddove le persone erano obbligatoriamente assicurate
all’estero, l’assoggettamento in Svizzera costituiva un doppio onere e
beneficiavano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera. Con
l’entrata in vigore dell’ALC le norme relative all’assoggettamento sono state
modificate (cfr. consid. 4 e seguenti).
Per
cui la precedente decisione si basava su disposti nel frattempo modificati.
L’esonero
ottenuto nel 1997 non può essere paragonato a quello richiesto dopo l’entrata
in vigore dell’ALC.
Non
spetta peraltro a questo Tribunale stabilire per quale motivo dopo l’entrata in
vigore dell’ALC la pratica non sia stata riesaminata dalle autorità __________.
Inoltre,
va evidenziato come l’amministrazione cantonale decide in perfetta autonomia
non dovendosi fare influenzare da eventuali decisioni in senso contrario di altre
autorità cantonali (cfr. STCA del 6 febbraio 2006 nella causa E., inc.
36.2005
).
Infine
questo Tribunale evidenzia abbondanzialmente che non può esserci
uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme
giuridiche.
In
proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K
31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la
propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,
125.
II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
Ne
segue che neppure la censura circa le presunte incongruenze tra le prassi
cantonali può trovare accoglimento.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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