36.2007.182
Donna divorziata che provvede al figlio maggiorenne studente. Sussidio 2008. Rifiuto. La ricorrente va ritenuta persona sola. Diminuzione del reddito. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Superamento d
18 gennaio 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.182
Data decisione, Autorità:
18.01.2008, TCA
Titolo:
Donna divorziata che provvede al figlio maggiorenne studente. Sussidio 2008. Rifiuto. La ricorrente va ritenuta persona sola. Diminuzione del reddito. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Superamento dei limiti. NUOVE NORME DEL REGLCAMAL
CALCOLO AUTONOMO
PERSONA SOLA
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 35 LCAMAL
art. 36 LCAMAL
art. 37 LCAMAL
art. 38 LCAMAL
art. 44 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 31NUOVO cpv. 16.11.2007 RLCAMAL
art. 36NUOVO cpv. 16.11.2007 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.182
ir/td
Lugano
18 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 novembre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha chiesto, con formulario datato 10 agosto 2007, il sussidio per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2008. La signora RI 1, nata nel
1963, è divorziata e disoccupata senza figli minorenni a carico.
Con
decisione formale cui è seguita la decisione su reclamo 20 novembre 2007,
l'Ufficio Assicurazione Malattia ha rigettato la richiesta. Calcolato infatti
il reddito di RI 1 e convertitolo, l'amministrazione ha ritenuto il superamento
dei limiti per la concessione del sussidio.
B. Con
ricorso 29 novembre 2007 RI 1 contesta il fatto di essere considerata persona
sola avendo un figlio maggiorenne studente a suo carico. Considerata la
disoccupazione dal 1° agosto 2007 RI 1 evidenzia importante modifica della sua
situazione economica con un'entrata media di CHF 2'898.- mensili, decisamente
insufficienti.
Dal
canto suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa. Calcolando
un reddito netto di CHF 31'933.80 annuo - inferiore a quello della tassazione
2005 - convertito a mano delle apposite tabelle non sarebbe possibile la
concessione del sussidio la ricorrente dovendo essere considerata persona sola.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l'acquisizione di
specifiche prove e di ulteriormente esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 20 novembre 2007 (doc.
A5), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16
novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
4.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le
persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione
di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
A
norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente -
nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006
inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
5.
Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera
autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti -
retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d
ed m era stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Il
tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre
2007.
all'art. 31 che qui trova applicazione.
6.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così
espresso (il riferimento è fatto alle norme previgenti):
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…) 2.5. Va qui
subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).
7.
In
presenza di elementi che indicano che il reddito percepito dall'assicurata
nell’anno per il quale il sussidio è chiesto (o nell’anno in cui la richiesta è
formulata) è diminuito rispetto al reddito accertato mediante la notifica di
tassazione applicabile, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta
fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 36
cpv. 1 RLCAMal, la Divisione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la
conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle
considerano le normali deduzioni dal reddito per la fissazione del reddito
(ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,
attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate. Anche in questa sede, come
in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio
2004.
nella causa M.S. e R.S., Inc. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n.
36.2003
), questi concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito come la legge impone. Come già nella decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM
ha quindi calcolato autonomamente il reddito lordo della ricorrente conseguito
nell'anno 2007 (ossia da quando è disoccupata), per verificare se dati i
presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle il sussidio
per il 2008. Sulla scorta degli accertamenti operati e non contestati dalla
signora RI 1 va considerato un reddito di poco inferiore ai CHF 32'000.-- da
convertire e la cui conversione non permette alla signora RI 1 di ottenere il
sussidio. La ricorrente va ritenuta infatti quale persona sola ed a lei si
applicano i parametri per tale categoria più sopra evidenziati. Infatti a norma
dell'art. 26 litt. b è da ritenere persona sola il coniuge separato per
sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi. L'art. 27 indica che è
figlio la persona che ha tale statuto, fino alla fine dell'anno in cui compie
18.
anni.
Non possono essere
considerate, come rettamente sottolineato dall’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia, deduzioni dal reddito eluso il versamento di alimenti ed interessi
passivi. Questo TCA ha infatti avuto più volte modo di confermare che quelle
citate sono le uniche deduzioni dal reddito ammesse. Altre deduzioni non sono
prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione del
reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio
2006, inc. 36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
Il calcolo operato dall’amministrazione appare quindi corretto e non permette
la concessione del sussidio.
8.
Come ricordato la ricorrente lamenta il fatto di dovere provvedere
al mantenimento di suo figlio maggiorenne siccome studente a __________. Va qui
rammentato, come evidenziato dall'amministra- zione e ritenuto nella sentenza 1°
marzo 2007 (inc. 36.2007.17), che per i figli maggiorenni ancora agli studi si
deve ovviamente fare riferimento al reddito del familiare che si occupa del suo
sostentamento, ma il limite per ottenere il sussidio (che deve essere chiesto
dal figlio ed è - semmai - a lui concesso) è in questo caso di CHF. 50'000.- e
non 20'000.--. Qui va ribadito che non è applicabile il concetto di famiglia e
quindi alla ricorrente non possono essere applicati parametri più alti.
9.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la
presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF
prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster