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Decisione

36.2007.184

Incasso premi assicuratore malattie.Premi dovuti anche in corso di sospensione.Lamentela dell'assicurata circa sospensione considerata quale ricorso per denegata giustizia.Principi di cui alla STF K13

5 marzo 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni

al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1

OAMal);

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve

avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi,

in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

Se

l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura

appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b

cpv. 3);

• che

conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di

continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi

(sistema del terzo garante)

o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto

il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che

pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei

costi o della rimunerazione delle prestazioni. La

sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai

costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi

di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio

cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in

merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le

disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante

la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non

possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro

dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi,

delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese

d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi;

• che

come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo

64a capoverso 4

della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo

105b capoverso

1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore

deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a

un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione

accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza

di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non

sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;

• che in concreto la signora RI 1

evidenzia ed ammette di non avere pagato i premi contestati di dicembre 2006 e

del primo trimestre 2007. Agli atti sono contenute le polizze assicurative da

cui emerge l'entità del premio d'altra parte non contestate dalla ricorrente;

• che a giustificazione del mancato

pagamento l’assicurata fa valere suoi presunti crediti nei confronti della

Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lei dovuto.

• che la richiesta di una compensazione

non può essere accolta. Infatti, con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

"

Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di

essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori

di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un

cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore

degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va

rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto

imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che

equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli

assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto

chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.

80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare

paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure

(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il

ricorso deve quindi essere respinto."

• che la ricorrente non può pertanto

compensare quanto da lei dovuto con i presunti crediti nei confronti della

Cassa;

• che, per quanto concerne le spese di richiamo e diffida, occorre

ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in

vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in concreto per il premio maturato a

dicembre, norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con effetto

al 1° gennaio 2007 ed applicabile per i premi maturati nel periodo

gennaio-marzo 2007 qui chiesti da CO 1, che prevedono che se l’assicurato ha

causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,

l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese

supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati;

• che nel caso di specie l’art. 17.1 delle

condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese

dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione,

rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 35.-.

In

concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 agosto 2006, ha accollato al ricorrente

un importo di fr. 10.--. Il 14 febbraio 2007 CO 1 ha richiamato altro pagamento

mensile, fatturando ulteriormente CHF 10.-. Costatato che l’interessata non ha

versato quanto richiesto, la cassa l'ha diffidata chiedendo un importo di fr.

35.-- per la “fatturazione spese diffida” (doc. 6).

• che, l’importo complessivo di fr. 55.- è

dovuto in virtù dei combinati art. 90 cpv. 5 OAMal vigente sino al 31 dicembre

2006, rispettivamente dal 1° gennaio 2007 dall'art. 105b cpv. 3 OAMal e 17.1

CGA.

Le spese

esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le

sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa

H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164,

pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna

1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto

dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare

il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,

STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella

causa B., K 144/03).

• che in merito agli interessi richiesti

dall’assicuratore con la sua decisione, in virtù dell’art. 26 cpv. 1 LPGA i

crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso

per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso

1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal sino al 31 dicembre

2006, art. 105a OAMal dal 1° gennaio 2007).

Con

sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.

40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non

sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di

interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato.

Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un

interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

Come

rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad

art. 26, n 8:

"Verzugszinsen sind auf

den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass

Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf.

Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus

der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung

ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung

eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen

kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der

Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des

Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die

Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>>

nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26

ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes

Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der

Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen,

63)."

A

proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

" (…)

Mit der Einführung einer allgemeinen

Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht

entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

• che dagli atti risulta che la procedura

è stata regolarmente condotta da CO 1, che correttamente sono state conteggiate

le spese di sollecito e diffida e che gli interessi vanno riconosciuti dal 16

marzo 2007 così come richiesto da CO 1;

• che il credito di CO 1 appare quindi dimostrato

e l'importo dovuto. All'assicuratore vanno quindi riconosciuti 3 mesi (1°

trimestre) del 2007 a CHF 360.30 al mese ed 1 mese (dicembre) del 2006 a 371.40

oltre a CHF 55.- di spese per un totale di CHF 1'507.30 e ciò a prescindere dal

fatto che sia in atto la sospensione delle prestazioni assicurative da parte

dell'assicuratore. Anche in caso di blocco delle prestazioni l'obbligo di pagamento

dei premi rimane a carico dell'assicurato;

• che il ricorso di RI 1 va però anche

interpretato quale ricorso per denegata giustizia relativo alla sospensione

delle prestazioni, continuo oggetto di lamentele e di opposizione nonché di

volontà di compensazione, da parte della ricorrente che ha più volte chiesto di

potere essere posta in diritto di lasciare CO 1;

• che come indica CO 1 (doc. 17) il 18

gennaio 2007 è stata comunicata a RI 1 la sospensione delle prestazioni con il

seguente scritto:

"

L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha

notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente

debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione

dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.

In tali condizioni e conformemente all'articolo

64a della Legge federale sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il

pagamento delle nostre prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità

delle spese di cui ci è debitore (premi, partecipazioni legali ai costi,

interessi e spese) non sarà stata pagata.

Qualora dovesse trovarsi ad affrontare dei

problemi finanziari, la invitiamo a voler depositare una domanda di sussidio

presso il suo comune di domicilio."

• che la comunicazione non indica la procedura

esecutiva, non precisa la natura, l'importo e la data di maturazione del

credito;

• che allo scritto la signora RI 1 ha

reagito con lettera pervenuta a CO 1 il 30 gennaio 2007 successivo in cui

l'assicurata evidenzia la sua palese contrarietà al provvedimento e preannuncia

la sua volontà di compensare i suoi crediti con CO 1;

• che CO 1 non ha prodotto una decisione

formale relativa alla sospensione delle prestazioni e non ha, conseguentemente,

dato seguito - come invece avrebbe dovuto - allo scritto dell'assicurata che

andava interpretato quale richiesta di emanazione di un formale provvedimento

munito dei rimedi di diritto;

• che, quindi, per quanto desumibile dagli

atti prodotti, la signora RI 1 si troverebbe privata delle prestazioni LAMal, e

quindi oggetto di sospensione delle prestazioni, solo a fronte di una semplice

comunicazione dell'assicuratore e non invece di una formale decisione

impugnabile;

• che con una sentenza del 31 gennaio 2008

il Tribunale Federale (K 139/06) ha indicato come (cons. 4):

" 4.

Preliminarmente si osserva che la comunicazione 5 luglio 2005, con

la quale l'assicuratore ricorrente ha sospeso, con effetto dalla medesima data,

il pagamento delle prestazioni, non esplica in realtà alcun effetto giuridico.

4.1 Giusta l'art. i cpv. 1 LAMal, le disposizioni della LPGA sono

appli­cabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non ne

preveda espressamente una deroga. A norma dell'art. 49 LPGA, nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessa­to,

l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni (cpv. 1). In tal caso, le decisioni sono accompagnate da

un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono essere motivate se non

corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione

irregolare di una decisione non deve inoltre pro­vocare pregiudizi per

l'interessato (cpv. 3). Per l'art. 51 LPGA, le pre­stazioni, i crediti e le

ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 cpv. 1 possono essere

sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può tuttavia

esigere che sia emanata una deci­sione (cpv. 2).

In materia di assicurazione malattia, le prestazioni assicurative

sono concesse mediante procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questa

disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 cpv. 1 LPGA, anche alle

prestazioni di ragguardevole entità (art. 80 cpv. 1 LAMal).

4.2 Ora, sebbene l'art. 80 cpv. 1 LAMal preveda la possibilità di

fare capo a una procedura informale in relazione alla concessione di pre­stazioni

assicurative, tale deroga alla LPGA non può, per ovvi motivi, estendersi ai

casi di negazione o di sospensione delle prestazioni (cfr. pure FF 1999 pag.

3977; inoltre v. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch

Art. 1-55 ATSG, in RAS 2003 pag. 213 segg., in particolare 234 seg.). Trattandosi

inoltre nell'ipotesi di sospensione delle prestazioni, necessariamente di casi di ragguardevole entità, tale misura dev'essere

adottata con una decisione formale.

4.3 La sospensione decretata, senza alcuna indicazione di rimedi

giuridici, il 5 luglio 2005 è pertanto stata notificata irregolarmente. Essa

non può di conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata. Ciò significa che

la sospensione poteva, se del caso, essere espressa con effetto, al più presto, dalla data della decisione formale del 10 ot­tobre

2005 e non già dal 5 luglio 2005." (sottolineatura del

redattore)

• che questa sentenza è stata emessa sulla

scorta del diritto antecedente la novella legislativa del 1° gennaio 2006

relativa al nuovo diritto concernente il mancato pagamento dei premi e della

partecipazione ai costi voluto con la LF del 1° marzo 2005 concernente la

riduzione dei premi. Non di meno con il nuovo diritto la sospensione delle

prestazioni rimane un provvedimento gravissimo e gravido di conseguenze per

l'assicurato anche se, come in concreto, si tratta di persona che ha imposto versamenti

del tutto rilievo all'ente pubblico ed ha avuto - per i motivi che la stessa

ricorrente ha indicato nei suoi scritti - importanti difficoltà;

• che anzi proprio le situazioni difficili

come quella di RI 1 meritano particolare attenzione;

• che in concreto va osservato e ritenuto

che CO 1 non ha emesso una formale decisione per privare RI 1 delle

prestazioni (per un diverso caso nel quale un altro assicuratore ha emesso una

decisione formale cfr. STCA 36.2007.46+47 del 10 ottobre 2007). L'assicuratore

ha prodotto gli atti concernenti la sospensione della ricorrente (v. plico sub.

doc. 17) e non ha prodotto, lo si ripete, alcuna formale decisione ma solo una

comunicazione non diversa da quella oggetto della sentenza K 139/06 del TF

31 gennaio 2008 citata in esteso;

• che il ricorso formulato da RI 1 va

chiaramente inteso anche quale impugnativa per denegata giustizia;

• che giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito

ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota

11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I

387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Questa

norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112

V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

• che, secondo la giurisprudenza federale,

vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non

si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V

147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10

pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

• che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta

una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

• che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un

ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso

diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito

alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

Considerandi

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

• che, in concreto, il 18 gennaio 2007 è

stata comunicata la sospensione all'assicurata;

• che, come rilevato, l'assicurata si è

implicitamente opposta con lo scritto pervenuto a CO 1 il 30 gennaio 2007;

• che gli atti contemplano altri scritti

di RI 1 che polemizza, ironizza e minaccia CO 1 con riferimento alla

sospensione, in numerosi atti - tra cui il ricorso - RI 1 ribadisce di volere

il "libero passaggio" ad altro assicuratore chiedendo così revoca

della pretesa sospensione;

• che palesemente e gravemente CO 1 è in

mora nel rendere una decisione formale soggetta ad opposizione siccome per 11

mesi non ha considerato lo scritto pervenutole il 30 gennaio 2007 e non ha

considerato le ulteriori lamentele dell'assicurata;

• che il ricorso, nella misura in cui deve

essere ritenuto lamentela per denegata giustizia, va quindi accolto ed a CO 1

va fatto ordine di emanare entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in giudicato

della presente, una formale decisione relativa alla sospensione delle

prestazioni, decisione contro cui RI 1 possa far valere i suoi diritti;

• che per il resto il ricorso è respinto

siccome i premi dovuti per via dell'affiliazione anche se le prestazioni

fossero sospese. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura

in cui l'atto 6 dicembre 2007 di RI 1 è da intendere quale ricorso per denegata

giustizia per non avere CO 1 emesso formale decisione relativa al blocco delle

prestazioni nei suoi confronti, l'impugnativa è accolta.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine a CO 1, __________, di emanare una formale decisione

completa e motivata e munita dei rimedi di diritto entro 5 (cinque) giorni

dalla crescita in giudicato della presente.

2. Nella

misura in cui è diretto contro la decisione su opposizione 3 dicembre 2007 di CO

1 il ricorso è respinto.

2.1. Di

conseguenza RI 1 è condannata a pagare a CO 1, __________, l'importo di CHF

1'507.30 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007.

2.2. Per

l'importo di cui sub. 2.1. è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE __________ dell'UEF di __________ e datato 3 maggio 2007.

3. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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