36.2007.184
Incasso premi assicuratore malattie.Premi dovuti anche in corso di sospensione.Lamentela dell'assicurata circa sospensione considerata quale ricorso per denegata giustizia.Principi di cui alla STF K13
5 marzo 2008Italiano34 min
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Numero d'incarto:
36.2007.184
Data decisione, Autorità:
05.03.2008, TCA
Titolo:
Incasso premi assicuratore malattie.Premi dovuti anche in corso di sospensione.Lamentela dell'assicurata circa sospensione considerata quale ricorso per denegata giustizia.Principi di cui alla STF K139/06 31.1.08.Invito alla cassa ad emanare formale decisione in accoglimento ricorso su questo punto
DECISIONE
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
DENEGATA GIUSTIZIA
INCASSO PREMI
PREMIO
SOSPENSIONE
art. 7 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64 let. a LAMAL
art. 80 LAMAL
art. 26 LPGA
art. 49 LPGA
art. 51 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 105 let. a OAMAL
art. 105 let. b OAMAL
art. 105 let. c OAMAL
art. 105 let. d OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.184
ir/td
Lugano
5 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
dicembre 2007 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
• che RI 1 ha trasmesso a CO 1, suo
assicuratore sociale per la malattia, uno scritto 6 dicembre 2007 in cui
segnala - con toni biasimevoli - di volere "il foglio di libero
passaggio" e quindi di volere lasciare la Cassa malati CO 1 esprimendo
minacce in caso di mancato consenso;
• che, con il medesimo atto, RI 1
rimprovera a CO 1 di avere omesso di applicare "i vostri diritti
assicurativi nei miei confronti" avendo nel 2006 "percepito tutte le
quote" dell'IAS sottraendo addirittura CHF 13'000.- al medesimo, intimando
comunque un PE all'assicurata;
• che tale scritto è pervenuto a CO 1 il 7
dicembre 2007 ed il successivo 12 dicembre 2007, a firma della responsabile del
servizio giuridico, è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (dove è pervenuto il 14 dicembre successivo) con l'indicazione: "…trattasi
verosimilmente di un ricorso contro la decisione su opposizione …. 3 dicembre
2007";
• che il 17 dicembre 2007, su richiesta
del TCA, CO 1 ha trasmesso copia della decisione su opposizione 3 dicembre 2007,
oggetto delle lamentele della signora CO 1, con cui CO 1 ha fatto riferimento
alla decisione formale del 21 giugno precedente attinente a rigetto dell'opposizione
al PE __________. Più specificatamente, con la decisione su opposizione citata,
CO 1 ha evidenziato il premio dovuto da RI 1 per il 2006 (CHF 371,40) e per il
2006 (CHF 360.30) per il 2007 ed il mancato versamento dei premi di dicembre
2006 e per i primi tre mesi del 2007. Il 16 marzo 2007 la signora RI 1 è stata diffidata "per un
importo di CHF 1'507.30" comprensivo quindi anche di CHF 55.- per le spese
di diffida e di richiamo. Il 3 maggio 2007 CO 1 ha fatto spiccare il PE __________
dall'UE di __________, nei confronti di RI 1 cui la signora si è opposta;
• che con decisione 21 giugno 2007 CO 1 ha
rigettato l'opposizione;
• che nella decisione su opposizione 3
dicembre 2007 l'assicuratore rammenta uno scritto della ricorrente con cui:
" Quest'ultima
contesta il fatto che CO 1 non le rimborsa le sue fatture mediche e di farmacia
e per questa ragione, non vuole saldare i suoi arretrati." (doc. III/1)
• che CO 1 indica di avere, a norma
dell'art. 64a cpv. 2 LAMal, sospeso la presa a carico dei costi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure di RI 1 "dopo il deposito della richiesta di
proseguire la procedura esecutiva" negando all'assicurata il diritto di
compensare sue pretese con quelle dell'assicuratore;
• che il giudice delegato ha trasmesso il
ricorso di RI 1 all'assicuratore per la necessaria risposta di causa
parallelamente spiegando alla ricorrente l'iter della procedura (scritti 17
dicembre 2007 IV a RI 1 e V a CO 1, intimazione ricorso);
• che il 20 dicembre 2007 RI 1 ha fatto
pervenire al TCA ulteriore scritto con cui ha nuovamente evocato la
compensazione di un credito di CHF 13'000.- nei confronti dell'assicuratore;
• che il 22 gennaio 2008 CO 1 ha trasmesso
al TCA la risposta di causa (doc. VIII) che ricalca la decisione su opposizione
aggiungendo però una specifica presa di posizione relativa alla volontà di RI 1
di cambiare assicuratore. Secondo CO 1 tale mutazione non sarebbe possibile per
la mora in cui incorre l'assicurata. CO 1 si è ulteriormente espressa sul
ricevimento da parte del Cantone di importi dovuti dall'assicurata quali arretrati
per premi e partecipazioni specificando in particolare come gli importi in
sospeso sino al 31 dicembre 2005 "… sono stati pertanto regolarmente
coperti dall'UAM…";
• che in merito alla sospensione delle
prestazioni, CO 1 ha evidenziato come il diritto di RI 1 di beneficiare delle
prestazioni sia sospeso "a partire dal 18 gennaio 2006" (recte 18
gennaio 2007 data che appare su una comunicazione all'assicurata prodotta sub.
plico doc. 17) e, conseguentemente, "le fatture … trasmesse … dopo tale
data sono state trattate, ma attualmente non possono essere oggetto di una
presa a carico da parte dell'assicurazione obbligatoria…" la sospensione
essendo ancora in vigore. Sempre secondo CO 1, comunque, il diritto al rimborso
delle prestazioni della signora RI 1 non ammonterebbe a CHF 13'000.- come
sostenuto in sede di ricorso;
• che il 23 gennaio 2008 la risposta di
causa è stata trasmessa alla ricorrente con l'assegnazione di un termine per
domandare l'acquisizione di nuove prove (doc. IX);
• che, lo stesso giorno, il giudice
delegato ha interpellato l'Ufficio Assicurazione Malattia chiedendo se RI 1 beneficiava nel 2006 e/o 2007 di sussidi e se
l'UAM abbia proceduto a pagare a CO 1 prestazioni di cui RI 1 ha beneficiato (Doc. X);
• che con lettera 28 gennaio 2008, RI 1 ha
ribadito la sua intenzione di cambiare assicuratore (doc. XI) ed ha postulato
una proroga del termine per le nuove prove al fine di "visionare uno
studio legale che sappia controbattere in termini legali e morali di quanto
sono stata accusata" (doc. XIII) il termine è stato prorogato al 21
febbraio;
• che con lettera 31 gennaio 2008
l'Ufficio Assicurazione Malattia, nella persona del suo __________, ha
comunicato al TCA che la signora RI 1, per l'anno 2006, non avrebbe formulato
domanda di riduzione del premio ("Per il 2006 non figurano istanze
pendenti"). Per il 2007 l'amministrazione ha evidenziato che:
" RI 1
ha inoltrato istanza in data 6 novembre 2006.
La medesima è stata
oggetto di richiesta di accertamento da parte dello scrivente Ufficio
(intimazione all'interessata: 19 febbraio 2007).
La procedura di
accertamento non ha finora dato seguito alcuno, nonostante la fattispecie sia
stata "ricordata" all'interessata attraverso lo scritto UAM 11
ottobre 2007 (Allegato 2) in risposta allo scritto 27 settembre 2007 della
signora RI 1 (Allegato 3)." (Doc. XV)
• che, per quanto attiene agli importi
versati dall'amministrazione cantonale alla CO 1, risultano versamenti per
complessivi CHF 13'265.80 "a titolo di premi, partecipazioni, interessi
di mora e spese esecutive, scoperti dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2005 (rif.:
artt. 20 a 22 LCAMal nel tenore fino al 31.12.2005). Inoltre in questi giorni è
stato effettuato un ulteriore pagamento, in questo ambito, per un importo di CHF
2'128.20, per il periodo luglio - dicembre 2005". Il che porta il
totale dei versamenti a CO 1, per morosità della ricorrente suffragata da
attestati di carenza di beni, a CHF 15'394.--." (doc. XV). L'UAM ha
inoltre specificato che:
" Lo
scrivente Ufficio ha comunicato a CO 1 che, in applicazione dell'art. 85a cpv.
1 RFeg. LCAM 18.05.1994 (morosità per un periodo superiore a 5 anni) - qui
applicabile ratione materiae e ratione temporis -, i pagamenti sarebbero
stati riconosciuti fino al termine ultimo del 31 dicembre 2005.
Per la summenzionata
ragione, la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal, decretata
da CO 1 nel corso dell'anno 2006 in forza dell'art. 64a LAMal per mancati - o
incompleti - pagamenti degli oneri LAMal da parte dell'interessata a decorrere
dal 1° gennaio 2006, appare, a giudizio nostro, esente da censure." (Doc.
XV);
• che le parti hanno ottenuto (con scritto
4 febbraio 2008) copia dello scritto 31 gennaio 2008 dell'UAM con i relativi allegati
con l'assegnazione di congruo termine per prendere posizione in merito (Doc.
XVI);
• che, con lungo allegato pervenuto il 19
febbraio 2008, RI 1, appellandosi ai suoi diritti costituzionali, ha chiesto al
Tribunale di "annullare questi obblighi" perché il cittadino si
troverebbe sempre più impoverito. Con il rilievo di non vivere in uno stato
totalitario RI 1 contesta l'obbligo di pagare l'assicurazione malattia avendo
la priorità di garantirsi il pane;
• che, nel medesimo scritto, la ricorrente
ha segnalato di essersi vista recapitare un nuovo PE il 7 febbraio 2008, cui ha
interposto opposizione, ribadendo di essere oggetto di blocco delle prestazioni
e quindi di compensare con i premi.
CO 1 non
avrebbe rimborsato a RI 1 "spese da ospedale fine 2006". L'atteggiamento
della Cassa causerebbe alla ricorrente danni per CHF 150'000;
• che con scritto separato ma coevo, pure pervenuto
il 19 febbraio 2008 al TCA, RI 1 indica di avere rifiutato la proposta di CO 1
di un pagamento rateale del proprio debito siccome si troverebbe in
"carenza beni" e svolgerebbe lavori saltuari e mal pagati. A tale
lettera RI 1 ha comunque allegato una serie di ricevute di pagamenti postali
all'__________, al dott. __________, alla dott. __________ ed all'Istituto
cantonale di patologia e citologia, tutti del febbraio 2007 (doc. XVIII);
• che, con ulteriore scritto (doc. XIX)
anch'esso pervenuto il 19 febbraio 2008 al TCA ma recante data 13 febbraio
2007, RI 1 ha prodotto un PE __________ dell'UE di __________ del 1° febbraio
2008 fatto spiccare da CO 1. PE cui l'assicurata ha interposto opposizione;
• che il giudice delegato ha trasmesso
l'originale del PE e l'opposizione all'UEF di __________ per il necessario
seguito;
• che CO 1 il 26 febbraio 2008 ha prodotto
le proprie condizioni d'assicurazione per dimostrare la possibilità di
percepire spese amministrative in caso di solleciti e diffide. A RI 1 è stata
concessa facoltà di esprimersi in merito.
in
diritto
• che, giusta l'art. 61 LAMal,
l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non
previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le
riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia)
e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)
(cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza
ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103
cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della
legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003
3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64
cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a
350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2).
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante
la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre
all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori
possono esercitare un’assicu-razione per la quale gli assicurati possono
scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103
capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500,
1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200,
300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani
adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone;
• che per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se
l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata
depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a
cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente,
l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la
sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art. 90 cpv. 1 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal);
• che
Fatti
i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni
al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1
OAMal);
Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve
avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi,
in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)
Se
l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura
appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b
cpv. 3);
• che
conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di
continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi
(sistema del terzo garante)
o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto
il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che
pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei
costi o della rimunerazione delle prestazioni. La
sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai
costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi
di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio
cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in
merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le
disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante
la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non
possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro
dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi,
delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese
d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più
assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere
la presa a carico dei costi;
• che
come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo
64a capoverso 4
della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo
105b capoverso
1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore
deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a
un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione
accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza
di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non
sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,
quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato
presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine
previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;
• che in concreto la signora RI 1
evidenzia ed ammette di non avere pagato i premi contestati di dicembre 2006 e
del primo trimestre 2007. Agli atti sono contenute le polizze assicurative da
cui emerge l'entità del premio d'altra parte non contestate dalla ricorrente;
• che a giustificazione del mancato
pagamento l’assicurata fa valere suoi presunti crediti nei confronti della
Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lei dovuto.
• che la richiesta di una compensazione
non può essere accolta. Infatti, con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:
"
Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF
110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione
uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come
già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non
potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti
impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità
fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva
del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite
l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una
decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece
di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).
Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di
essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori
di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un
cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore
degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va
rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto
imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che
equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli
assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto
chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.
80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare
paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure
(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario
finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito
dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.
Su questo punto il
ricorso deve quindi essere respinto."
• che la ricorrente non può pertanto
compensare quanto da lei dovuto con i presunti crediti nei confronti della
Cassa;
• che, per quanto concerne le spese di richiamo e diffida, occorre
ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in
vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in concreto per il premio maturato a
dicembre, norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con effetto
al 1° gennaio 2007 ed applicabile per i premi maturati nel periodo
gennaio-marzo 2007 qui chiesti da CO 1, che prevedono che se l’assicurato ha
causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo,
l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese
supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati;
• che nel caso di specie l’art. 17.1 delle
condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese
dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione,
rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 35.-.
In
concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 agosto 2006, ha accollato al ricorrente
un importo di fr. 10.--. Il 14 febbraio 2007 CO 1 ha richiamato altro pagamento
mensile, fatturando ulteriormente CHF 10.-. Costatato che l’interessata non ha
versato quanto richiesto, la cassa l'ha diffidata chiedendo un importo di fr.
35.-- per la “fatturazione spese diffida” (doc. 6).
• che, l’importo complessivo di fr. 55.- è
dovuto in virtù dei combinati art. 90 cpv. 5 OAMal vigente sino al 31 dicembre
2006, rispettivamente dal 1° gennaio 2007 dall'art. 105b cpv. 3 OAMal e 17.1
CGA.
Le spese
esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa
H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568
consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164,
pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna
1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto
dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare
il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,
STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella
causa B., K 144/03).
• che in merito agli interessi richiesti
dall’assicuratore con la sua decisione, in virtù dell’art. 26 cpv. 1 LPGA i
crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso
per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso
1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal sino al 31 dicembre
2006, art. 105a OAMal dal 1° gennaio 2007).
Con
sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.
40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non
sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di
interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato.
Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un
interesse di mora sulle prestazioni da restituire.
Come
rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad
art. 26, n 8:
"Verzugszinsen sind auf
den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass
Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf.
Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus
der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung
ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung
eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen
kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der
Fälligkeit angenommen werden können.
Nicht verlangt ist somit der Eintritt des
Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die
Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>>
nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26
ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes
Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der
Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen,
63)."
A
proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:
" (…)
Mit der Einführung einer allgemeinen
Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht
entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."
• che dagli atti risulta che la procedura
è stata regolarmente condotta da CO 1, che correttamente sono state conteggiate
le spese di sollecito e diffida e che gli interessi vanno riconosciuti dal 16
marzo 2007 così come richiesto da CO 1;
• che il credito di CO 1 appare quindi dimostrato
e l'importo dovuto. All'assicuratore vanno quindi riconosciuti 3 mesi (1°
trimestre) del 2007 a CHF 360.30 al mese ed 1 mese (dicembre) del 2006 a 371.40
oltre a CHF 55.- di spese per un totale di CHF 1'507.30 e ciò a prescindere dal
fatto che sia in atto la sospensione delle prestazioni assicurative da parte
dell'assicuratore. Anche in caso di blocco delle prestazioni l'obbligo di pagamento
dei premi rimane a carico dell'assicurato;
• che il ricorso di RI 1 va però anche
interpretato quale ricorso per denegata giustizia relativo alla sospensione
delle prestazioni, continuo oggetto di lamentele e di opposizione nonché di
volontà di compensazione, da parte della ricorrente che ha più volte chiesto di
potere essere posta in diritto di lasciare CO 1;
• che come indica CO 1 (doc. 17) il 18
gennaio 2007 è stata comunicata a RI 1 la sospensione delle prestazioni con il
seguente scritto:
"
L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha
notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente
debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione
dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.
In tali condizioni e conformemente all'articolo
64a della Legge federale sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il
pagamento delle nostre prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità
delle spese di cui ci è debitore (premi, partecipazioni legali ai costi,
interessi e spese) non sarà stata pagata.
Qualora dovesse trovarsi ad affrontare dei
problemi finanziari, la invitiamo a voler depositare una domanda di sussidio
presso il suo comune di domicilio."
• che la comunicazione non indica la procedura
esecutiva, non precisa la natura, l'importo e la data di maturazione del
credito;
• che allo scritto la signora RI 1 ha
reagito con lettera pervenuta a CO 1 il 30 gennaio 2007 successivo in cui
l'assicurata evidenzia la sua palese contrarietà al provvedimento e preannuncia
la sua volontà di compensare i suoi crediti con CO 1;
• che CO 1 non ha prodotto una decisione
formale relativa alla sospensione delle prestazioni e non ha, conseguentemente,
dato seguito - come invece avrebbe dovuto - allo scritto dell'assicurata che
andava interpretato quale richiesta di emanazione di un formale provvedimento
munito dei rimedi di diritto;
• che, quindi, per quanto desumibile dagli
atti prodotti, la signora RI 1 si troverebbe privata delle prestazioni LAMal, e
quindi oggetto di sospensione delle prestazioni, solo a fronte di una semplice
comunicazione dell'assicuratore e non invece di una formale decisione
impugnabile;
• che con una sentenza del 31 gennaio 2008
il Tribunale Federale (K 139/06) ha indicato come (cons. 4):
" 4.
Preliminarmente si osserva che la comunicazione 5 luglio 2005, con
la quale l'assicuratore ricorrente ha sospeso, con effetto dalla medesima data,
il pagamento delle prestazioni, non esplica in realtà alcun effetto giuridico.
4.1 Giusta l'art. i cpv. 1 LAMal, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non ne
preveda espressamente una deroga. A norma dell'art. 49 LPGA, nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato,
l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni (cpv. 1). In tal caso, le decisioni sono accompagnate da
un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono essere motivate se non
corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione
irregolare di una decisione non deve inoltre provocare pregiudizi per
l'interessato (cpv. 3). Per l'art. 51 LPGA, le prestazioni, i crediti e le
ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 cpv. 1 possono essere
sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può tuttavia
esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2).
In materia di assicurazione malattia, le prestazioni assicurative
sono concesse mediante procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questa
disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 cpv. 1 LPGA, anche alle
prestazioni di ragguardevole entità (art. 80 cpv. 1 LAMal).
4.2 Ora, sebbene l'art. 80 cpv. 1 LAMal preveda la possibilità di
fare capo a una procedura informale in relazione alla concessione di prestazioni
assicurative, tale deroga alla LPGA non può, per ovvi motivi, estendersi ai
casi di negazione o di sospensione delle prestazioni (cfr. pure FF 1999 pag.
3977; inoltre v. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch
Art. 1-55 ATSG, in RAS 2003 pag. 213 segg., in particolare 234 seg.). Trattandosi
inoltre nell'ipotesi di sospensione delle prestazioni, necessariamente di casi di ragguardevole entità, tale misura dev'essere
adottata con una decisione formale.
4.3 La sospensione decretata, senza alcuna indicazione di rimedi
giuridici, il 5 luglio 2005 è pertanto stata notificata irregolarmente. Essa
non può di conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata. Ciò significa che
la sospensione poteva, se del caso, essere espressa con effetto, al più presto, dalla data della decisione formale del 10 ottobre
2005 e non già dal 5 luglio 2005." (sottolineatura del
redattore)
• che questa sentenza è stata emessa sulla
scorta del diritto antecedente la novella legislativa del 1° gennaio 2006
relativa al nuovo diritto concernente il mancato pagamento dei premi e della
partecipazione ai costi voluto con la LF del 1° marzo 2005 concernente la
riduzione dei premi. Non di meno con il nuovo diritto la sospensione delle
prestazioni rimane un provvedimento gravissimo e gravido di conseguenze per
l'assicurato anche se, come in concreto, si tratta di persona che ha imposto versamenti
del tutto rilievo all'ente pubblico ed ha avuto - per i motivi che la stessa
ricorrente ha indicato nei suoi scritti - importanti difficoltà;
• che anzi proprio le situazioni difficili
come quella di RI 1 meritano particolare attenzione;
• che in concreto va osservato e ritenuto
che CO 1 non ha emesso una formale decisione per privare RI 1 delle
prestazioni (per un diverso caso nel quale un altro assicuratore ha emesso una
decisione formale cfr. STCA 36.2007.46+47 del 10 ottobre 2007). L'assicuratore
ha prodotto gli atti concernenti la sospensione della ricorrente (v. plico sub.
doc. 17) e non ha prodotto, lo si ripete, alcuna formale decisione ma solo una
comunicazione non diversa da quella oggetto della sentenza K 139/06 del TF
31 gennaio 2008 citata in esteso;
• che il ricorso formulato da RI 1 va
chiaramente inteso anche quale impugnativa per denegata giustizia;
• che giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Questa
norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112
V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;
• che, secondo la giurisprudenza federale,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10
pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
• che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta
una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);
• che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un
ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso
diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito
alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
Considerandi
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
• che, in concreto, il 18 gennaio 2007 è
stata comunicata la sospensione all'assicurata;
• che, come rilevato, l'assicurata si è
implicitamente opposta con lo scritto pervenuto a CO 1 il 30 gennaio 2007;
• che gli atti contemplano altri scritti
di RI 1 che polemizza, ironizza e minaccia CO 1 con riferimento alla
sospensione, in numerosi atti - tra cui il ricorso - RI 1 ribadisce di volere
il "libero passaggio" ad altro assicuratore chiedendo così revoca
della pretesa sospensione;
• che palesemente e gravemente CO 1 è in
mora nel rendere una decisione formale soggetta ad opposizione siccome per 11
mesi non ha considerato lo scritto pervenutole il 30 gennaio 2007 e non ha
considerato le ulteriori lamentele dell'assicurata;
• che il ricorso, nella misura in cui deve
essere ritenuto lamentela per denegata giustizia, va quindi accolto ed a CO 1
va fatto ordine di emanare entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in giudicato
della presente, una formale decisione relativa alla sospensione delle
prestazioni, decisione contro cui RI 1 possa far valere i suoi diritti;
• che per il resto il ricorso è respinto
siccome i premi dovuti per via dell'affiliazione anche se le prestazioni
fossero sospese. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura
in cui l'atto 6 dicembre 2007 di RI 1 è da intendere quale ricorso per denegata
giustizia per non avere CO 1 emesso formale decisione relativa al blocco delle
prestazioni nei suoi confronti, l'impugnativa è accolta.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine a CO 1, __________, di emanare una formale decisione
completa e motivata e munita dei rimedi di diritto entro 5 (cinque) giorni
dalla crescita in giudicato della presente.
2. Nella
misura in cui è diretto contro la decisione su opposizione 3 dicembre 2007 di CO
1 il ricorso è respinto.
2.1. Di
conseguenza RI 1 è condannata a pagare a CO 1, __________, l'importo di CHF
1'507.30 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2007.
2.2. Per
l'importo di cui sub. 2.1. è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE __________ dell'UEF di __________ e datato 3 maggio 2007.
3. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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