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Decisione

36.2007.185

Obbligo di essere affiliati presso un assicuratore malattie in Svizzera. Divieto della doppia assicurazione. Disdetta del rapporto assicurativo

14 marzo 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel __________, è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° gennaio 1987.

Nel

corso del 2004 CO 1, dopo aver ricevuto la conferma del cambiamento di assicuratore

a partire dal 1° gennaio 2004, ha interrotto la richiesta di pagamento dei

premi.

In

seguito all’intervento dell’Ufficio __________ (di seguito: __________), dopo aver

accertato che la cancellazione è avvenuta a causa di uno scambio di persona

dovuto ad un’omonimia, con decisione formale del 23 agosto 2007, confermata con

la decisione su opposizione del 28 novembre 2007, CO 1 ha stabilito che RI 1 è

rimasto un suo assicurato, ininterrottamente, dal 1° gennaio 1987.

B. L’interessato,

rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta

decisione.

L’assicurato

sostiene che dal 1° gennaio 2004, a seguito di un errore della Cassa, non è più

stato assicurato presso CO 1 per le prestazioni derivanti dall’assicurazione

obbligatoria.

Egli

ha comunque pagato i premi dei primi due trimestri del 2004.

Non

ricevendo ulteriori richieste, si è rivolto alla Cassa malati, la quale lo

avrebbe informato che non risultava più essere assicurato presso CO 1.

L’interessato ha pertanto deciso di pagare di tasca propria le spese sanitarie.

L’insorgente

non ritiene corretto dover pagare, retroattivamente, i premi senza essere

sicuro di poter ottenere il rimborso delle spese mediche effettuate in quegli

anni, giacché sarebbe arduo ritrovare tutti i giustificativi.

L’interessato

rileva poi che dal 1987 al 2004 l’assicuratore ha incassato premi per fr.

34'093, rimborsando spese mediche per fr. 1'768.65, ottenendo un ricavo lordo

di fr. 32'324.35 ed evidenzia di aver comunque disdetto il rapporto

assicurativo per la fine del 2007.

Secondo

l’insorgente l’assicuratore avrebbe dovuto trovare una soluzione di compromesso

evitando di occupare il TCA a causa di “una serie incredibili d’errori della

CO 1 che, nella fattispecie, abusa dei propri diritti ai danni del qui

ricorrente e dopo averlo indotto in errore”.

In

conclusione l’insorgente chiede di essere dispensato dal pagamento dei premi

per il periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2007 e domanda che nel contempo

l’assicuratore non sia tenuto a rimborsare le spese mediche per il medesimo

periodo (doc. I).

C. Con

risposta del 4 febbraio 2008 l’assicuratore propone di respingere il ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. V).

D. L’8

febbraio 2008 il TCA ha interpellato l’assicuratore __________, ponendogli alcune

domande, chiedendogli di prendere posizione sull’intera vertenza ed informandolo

che se avesse voluto prendere posizione sulla documentazione depositata presso

il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere una richiesta scritta (doc. VII).

E. Con

lettera del 15 febbraio 2008 __________ ha precisato che l’insorgente risulta essere

un loro assicurato dal 1° gennaio 2007 e che:

"

(…)

2. Secondo colloquio con la signora __________, __________ il signor __________

non risultava essere più iscritto a nessuna cassa malati riconosciuta. L’ultima

risultava CO 1.

Secondo colloquio telefonico con la signora __________ della CO 1 __________

il signor RI 1 risultava uscito con effetto 31.12.2003 per andare all’__________.

Secondo colloquio telefonico con un’impiegata dell’__________ il

signor RI 1 non risultava loro assicurato.

Abbiamo quindi informato la signora __________ la quale avrebbe provveduto

ad informare la CO 1 per il posticipo della data d’uscita con effetto

31.12.2006.” (doc. VIII)

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se RI 1 è assicurato ininterrottamente

presso CO 1 dal 1° gennaio 1987.

3.

Secondo

l'art. 3 LAMal

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali

e di Stati esteri.

3.

Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone

non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o

vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un

datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1

cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli

articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi

conformemente all’articolo 3 della legge."

Una

persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di

stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue

relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata;

DTF 123 III 100).

Ritenuto

il domicilio in Svizzera del ricorrente, non contestato, il medesimo era quindi

tenuto ad essere affiliato presso un assicuratore per le cure medico-sanitarie.

Va

esaminato se l’insorgente può esigere di essere esonerato dal pagamento dei

premi.

4.

Per

l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre

civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art.

7.

cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi,

l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine

del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve

annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare

il diritto di cambiare assicuratore.

A

norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore

perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina

al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso

il nuovo datore di lavoro.

Giusta

l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una

decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il

rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta

l’articolo 13.

Per

l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

Il

precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire

all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio

(art. 7 cpv. 6 LAMal).

5.

Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima

Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo

del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento

d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata

può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di

un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore

recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso

perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede

lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel

caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre

1998.

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza

del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il

nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al

precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione

assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in

cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel

caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato

al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10

gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio

1997.

Infine,

l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art.

7.

cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del

danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità

di quello precedente (cons. 5.4).

6.

In

concreto non è contestato che l’insorgente è stato affiliato presso CO 1 dal 1°

gennaio 1987.

L’assicurato

chiede tuttavia di non pagare i premi per il periodo 1.1.2004-31.12.2007,

giacché la Cassa malati l’avrebbe informato di non essere più nella cerchia

degli assicurati dal 1° gennaio 2004. Egli afferma inoltre di aver disdetto il

rapporto assicurativo per il 2008 (cfr. ricorso, doc. I: “… ha dato

disdetta, per il 2008” e doc. 9, lettera del 20.9.2007: “… inoltrerò nei

prossimi giorni alla vostra sede di __________ (disdetta per il primo termine

utile)” e disdetta doc. A4).

A

questo proposito va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto

che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.

1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102; STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008 consid.

5.

).

Per

cui, rilevato che la decisione su opposizione è stata emanata il 28 novembre

2007, oggetto del contendere è unicamente la questione del rapporto

assicurativo dal 1.1.2004 al 31.12.2007. La disdetta del ricorrente (doc. A4) potrà

(e dovrà) essere oggetto di un altro provvedimento amministrativo.

7.

In

concreto, visto l’obbligo assicurativo in Svizzera (art. 3 LAMal) e considerato

che non può esservi una doppia assicurazione (DTF 130 V 448), il ricorrente va

considerato affiliato presso CO 1 perlomeno fino al 31 dicembre 2007 (cfr.

anche DTF 127 V 38) a causa dell’assenza, agli atti, di qualsiasi disdetta fino

al termine del 2006 e malgrado abbia sottoscritto un contratto assicurativo con

__________ per l’assicurazione sociale di base con effetto dal 1° gennaio 2007

(doc. VIII/Bis).

In

queste condizioni è tenuto a versare a CO 1 il premio corrispondente

all’ammontare non ancora pagato nel corso degli anni 2004-2007.

Va

qui rammentato che per l’art. 24 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni o

contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era

dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il

contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva applicato, per analogia,

l’art. 16 LAVS, che prevedeva un termine analogo (cfr. anche, in ambito LAMI, sentenza

K 82/02 del 17 giugno 2003).

Poiché l’interessato deve pagare i premi successivi al primo semestre

2004, il debito non è ancora prescritto.

D’altra

parte, l’assicuratore dovrà naturalmente rimborsare le prestazioni mediche del

periodo 2004-2007.

A

questo proposito va rammentato come la circostanza che negli anni precedenti al

2004.

l’interessato abbia pagato complessivamente un importo maggiore in premi

rispetto all’ammontare ricevuto per le prestazioni di cui ha usufruito è irrilevante,

giacché il premio va pagato indipendentemente dall’ammontare delle prestazioni

rimborsate dall’assicuratore.

Va

ancora evidenziato che al ricorso l’insorgente ha allegato il calcolo preciso

dei premi pagati dal 1987 al 2004 e dei rimborsi ottenuti (doc. C, per esempio,

un rimborso di fr. 35 nel 1994 o di fr. 77.50 nel 1997). Per cui non è

verosimile che vi sia una difficoltà a ritrovare i giustificativi relativi agli

anni 2004-2007 da trasmettere a CO 1 per il pagamento.

8.

Il

ricorrente riscontra un abuso di diritto da parte della Cassa che lo avrebbe indotto

in errore, lasciandolo senza copertura assicurativa.

Va

innanzitutto rammentato che, visto l’obbligo assicurativo in Svizzera,

l’interessato, in assenza di una disdetta del rapporto assicurativo da parte

sua, era comunque sempre assicurato presso CO 1, la quale era pertanto tenuta

ad intervenire (cfr. consid. 5).

L’insorgente

afferma che si sarebbe recato più volte presso gli uffici dell’assicuratore per

chiedere spiegazioni circa la sua copertura assicurativa e gli sarebbe stato

risposto che non risultava più quale affiliato.

Ora,

se è vero che un tale comportamento da parte dell’assicuratore va stigmatizzato,

va tuttavia evidenziato come dagli atti non risulta che l’interessato abbia

contestato la sua esclusione tramite lettere o altri scritti o chiedendo, in

particolare, l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

Infatti

l’insorgente ha affermato che “già nella seconda parte del 2004 ha richiesto

spiegazioni all’ufficio di zona di questa Cassa Malati, ricevendo la

comunicazione che egli non era più assicurato [… omissis …] per cui il qui

ricorrente ha preso atto di ciò e, negli anni successivi, ha proceduto a pagare

a sue spese visite mediche e medicinali che gli erano necessari.” e che “con

non poca sorpresa, avendo il qui ricorrente cercato di ottenere, a partire

dal 2007 tramite altro Assicuratore, di essere di nuovo affiliato ad una

Cassa Malati, anche data l’età, ….” (sottolineatura dello stesso

ricorrente).

Per

cui l’interessato stesso, dopo aver “preso atto” di non essere più

affiliato presso una Cassa malati nella seconda parte del 2004, sembra aver

lasciato trascorrere molto tempo prima di cercare di comunque riottenere una

nuova affiliazione presso un altro assicuratore.

Sia

come sia l’insorgente non può appellarsi alla violazione del principio della

buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., e che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti

le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

Tale principio prevede che un'informazione

o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è

vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,

126.

II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291

consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In

concreto l’interessato non ha subito nessun pregiudizio. Infatti, non essendo

ancora intervenuta la prescrizione, può chiedere a CO 1 il rimborso delle

prestazioni coperte dalla LAMal per gli anni 2004 e seguenti, mentre __________

dovrà restituire i premi pagati nel 2007 allorquando era ancora affiliato

presso CO 1, poiché non può esservi una doppia affiliazione e perché nessuna

disdetta era stata data entro la fine del 2006.

Inoltre

va evidenziato che se CO 1 non lo avesse cancellato dalla lista dei suoi affiliati

per sbaglio, l’interessato avrebbe comunque dovuto pagare i premi assicurativi.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, mentre la

decisione va confermata.

9.

L’insorgente

chiede l’assunzione di nuove prove e meglio il richiamo dell’incarto da CO 1

(doc. I).

Come

prassi, questo Tribunale, con l’assegnazione del termine di 20 giorni per presentare

la risposta di causa, ha chiesto all’assicuratore la trasmissione dell’incarto

completo (doc. II). CO 1 ha ottemperato ai suoi obblighi, inviando al TCA la

documentazione riguardante l’assicurato.

L’assunzione

di ulteriori prove, viste le risultanze dei documenti, chiari e non contestati

nel loro contenuto, appare superflua.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

La

sentenza va intimata, oltre che alle parti, anche a __________, interpellata da

questo Tribunale ed invitata a partecipare alla vertenza (doc. VII) e all’__________,

per conoscenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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