Lexipedia

Decisione

36.2007.2

Sussidio 2007 rifiutato per la presenza di sostanza immobiliare che, computata, aumenta il reddito ritenibile che supera i limiti.

19 aprile 2007Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una

famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il

Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante

determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"

La

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni

ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del

combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1

LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e

lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore

rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite

se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF

125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta

ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:

" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo

può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145,

consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato

rappresenta il limite inferiore che è

ancora conforme al principio

costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1

Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui

dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una

deduzione del 40%, possono essere applicate in

modo conforme alla Costituzione e

comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in

relazione ad analoghe normative dei Cantoni

Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile

2002]). (…)."

Nel

nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore

locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia

stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile

considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica

la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di

Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto

legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo

B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:

" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il

60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire

applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di

stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni

stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai

seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato

imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente

tassato;

per le nuove abitazioni

monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di

regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore

risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza

tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che

si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è

determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti

pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data

quota per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali

seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore

fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di

stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr.

CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT

N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea

di principio, l’uguaglianza di trattamento non

impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere

a valutazioni individualizzate, per non ledere il

principio della parità di trattamento, quando

ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono

manifestamente insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso

che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo

quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime

ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006,

consid. 3.1)."

La

Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria

alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni,

secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già

tassato in precedenza.

Come

indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente

commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare

anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque

criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle

pigioni).

D'altro

canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità

dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e

degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in

genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA

36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre

2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3

ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede

fiscale:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente

essere ritenute, pur

nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto,

questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la

deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo

le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale

agire."

Ne

discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m

dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007

vigente dal 1 gennaio 2007 (si rinvia alle considerazioni che precedono a

proposito dell’ammissibilità di tale retroattività), e quindi anche in caso di

diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli

estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito

da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili

ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento

degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita

nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67

litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti.

12. Ora

nel caso concreto appare, a seguito degli accertamenti svolti dal Tribunale,

come la ricorrente non si sia vista diminuire il reddito locativo a suo carico,

comunque, alla luce dell’esistenza del diritto d’abitazione vita natural

durante. D’altro canto l’esistenza di un onere ipotecario non compete alla

ricorrente e, come indicato, non potrebbe comunque essere considerato per la

determinazione di una diminuzione del reddito lordo secondo la vecchia lettera

dell’art. 67 lett. m RLCAMal. Il nuovo tenore della norma esclude di

considerare una diminuzione del reddito locativo, che potrebbe derivare da

revisione significativa del valore di stima ad esempio, poiché prevede la

possibilità di calcolo autonomo del reddito da convertire secondo le apposite

tabelle da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in caso di

diminuzione importante del reddito netto, proveniente da attività

dipendente od indipendente, o da pensioni, rendite e assegni, rispetto ai

periodi fiscali applicabili. Da quanto precede si deve ritenere che la signora RI

1 non ha subito una diminuzione del suo reddito lordo ai sensi dell’art. 67

litt. m RLCAMal (versione 2006) tale da imporre un calcolo autonomo da parte

dell’amministrazione con successiva commutazione a mano delle apposite tabelle

(al proposito l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal non risulta essere stato oggetto di

modifica ed allora l’UAM continuerà, anche a fronte delle modifiche dell'art.

67 litt. m RLCAMal che impongono raffronto di redditi netti, senza precisare

esattamente in cosa consista la parte lorda da non considerare, a commutare a

norma dell’art. 71 cpv. 1 RLCAMal il “reddito lordo” con possibili difficoltà).

Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a richiesta del

giudice delegato il reddito derivante dal versamento dell'AVS è aumentato,

anche se in maniera non significativa, da CHF 21'516.-- annui agli attuali CHF

21'924.-- (pari a CHF 1'827.-- mensili, con il rilievo qui di importi

decisamente contenuti e prossimi ai limiti della sopravvivenza a fronte di

spese - principalmente per la salute - di notevole impatto sul reddito). Non

sono quindi dati gli estremi per scostarsi dalla tassazione 2004 che non

permette di concedere il sussidio.

13. Alla

luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse

e spese e senza attribuzione di ripetibili.

14. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster