36.2007.23
Moglie debitrice solidale dei premi del marito. Momento di cessazione della vita in comune.
2 ottobre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2007.23
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, TCA
Titolo:
Moglie debitrice solidale dei premi del marito. Momento di cessazione della vita in comune.
DEBITORE SOLIDALE
PREMIO
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.23
IR/td
Lugano
2 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
gennaio 2007 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dal
1° gennaio 1998 __________ è affiliato
presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1). Il premio mensile ammontava,
per il 2004, a CHF 266.30 (doc. 3), e per il 2005 a CHF 290.30 (doc. 4). __________
non ha pagato i premi dei mesi da novembre 2004 a settembre 2005 compreso, per
un totale di CHF 3'823.70 (docc. 10 e E1). Dopo vari richiami e diffide, CO 1
ha fatto spiccare nei confronti di __________ 4 precetti esecutivi (PE),
sfociati in altrettante comminatorie di fallimento (docc. 5-8).
Con
decisione formale del 5 maggio 2006 (doc. 10) La Cassa malati ha richiesto ad RI
1, moglie dell'assicurato moroso, il pagamento dell'importo non saldato dal
marito, minacciando di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti in
caso di mancato pagamento.
B. Con
opposizione interposta dal suo patrocinatore, avv. RA 1, l'11 maggio 2006 (doc.
11) RI 1 ha contestato la decisione di CO 1, facendo valere di essere di fatto
separata dal marito già a partire da luglio 2004 e pertanto non più
solidalmente responsabile per gli obblighi del coniuge. Il 10 gennaio 2007 la
Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione nei confronti di RI 1 (doc.
E1), con la quale ha parzialmente accolto le motivazioni dell'opponente ed ha
ridotto l'importo richiesto a CHF 2'775.80, corrispondenti ai premi inerenti i
mesi da novembre 2004 a giugno 2005 compreso e le spese pretese
dall’assicuratore.
C. Con
ricorso 7 febbraio 2007 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è
tempestivamente aggravata al Tribunale Cantonale delle assicurazioni (TCA),
facendo valere le medesime motivazioni esposte in sede di opposizione. Con
risposta di causa del 26 marzo 2007 (doc. VII) l'assicuratore ha postulato
l'integrale reiezione del gravame, ribadendo le proprie pretese.
D. Su
richiesta dell'avv. RA 1 (doc. I) il TCA ha richiamato, con istanza di
compulsazione atti del 27 marzo 2007 (doc. IX) alla Camera dei ricorsi penali
(CRP), gli incarti DA.401/2005/AP e DA.928/2006/BA riguardanti i coniugi __________.
La CRP ha accolto l'istanza il 23 maggio 2007 (docc. XIV-XVI). Una parte degli
atti acquisiti, in particolare le fotocopie di alcuni verbali del Rapporto
d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 26 dicembre 2004 della Gendarmeria di __________,
sono state inviate alle parti per osservazioni (doc. XX). Con scritto del 6
settembre 2007 (doc. XXI), rispettivamente del 25 settembre 2007 (doc.XXIV),
entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Gusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i
premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.
Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce
in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore
deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età
superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di
assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio
federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv.
3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al caso di specie -
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
4.
CO
1, tramite la decisione formale, ha chiesto il pagamento di un importo
complessivo di CHF 3'823.70 (doc. 10). Il premio
mensile dovuto da __________ nel 2004 ammontava a CHF 266.30 (doc. 3), e per il
2005.
CHF 290.30 (doc. 4), il debito del marito della ricorrente inizialmente preteso
dall’assicuratore per i premi insoluti assommava quindi a complessivi di CHF 3'145,30
(2 mesi a CHF 266,30 per complessivi CHF 532.60 e 9 mesi a 290,30 per un
complessivo di CHF 2'612.70) oltre alle spese. Come indicato in sede di
decisione su opposizione CO 1 ha accolto parzialmente le argomentazioni della
ricorrente limitando la sua richiesta di versamento dei premi insoluti da
novembre 2004 a giugno 2005 (CHF 266,30 x 2 = 532,60 e 6 x 290,30 = 1'741,80 per
un totale di CHF 2274,40). Detti importi, come tali, non sono contestati dalla
ricorrente che ritiene di non esserne debitrice stante la separazione di fatto
in essere dal novembre 2004.
5.
Il
tema della solidarietà tra i coniugi per i debiti derivanti dal pagamento dei
premi (e delle partecipazioni) imposte dalla LAMal non è regolato dalla legge
con norme specifiche. Occorre quindi far capo ai principi generali, determinati
dal diritto civile, che reggono la materia. Per l'art. 163 del Codice Civile
Svizzero (CC), relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell'unione coniugale e della loro situazione personale.",
Secondo
l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l'unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
2.
l'affare non consente una dilazione e
l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.",
Il
TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in
Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il
cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER,
op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di
conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono
insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il
TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che
sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse
della coppia o della famiglia - compresa la necessità di un'assicurazione di
base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella
misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della
famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa
essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una
responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni
correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano
ai bisogni correnti della famiglia.
Nella
sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Con
sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando
5.
, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia
obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso
altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi
assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129
V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure
Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la
cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il
presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di
rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita
comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22
all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene
a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."
6.
In
concreto sia a livello di gravame che a livello di istruttoria il patrocinatore
della ricorrente ha fornito elementi per determinare la data di cessazione
della vita in comune tra i due coniugi, ciò anche se le indicazioni fornite dal
preposto ufficio comunale del controllo abitanti hanno indotto l’assicuratore
malattia ad individuare dapprima nel mese di settembre e quindi nel mese di
giugno la cessazione della vita in comune e quindi l’obbligo di solidarietà.
Ebbene nell’ambito degli accertamenti svolti in sede istruttoria, in
particolare mediante l’acquisizione degli incarti di natura civile e penale relativi
ai coniugi, è emerso chiaramente che, pur senza formalizzare la questione
davanti al competente ufficio comunale, i signori __________ hanno interrotto
la vita in comune già in novembre 2004, e ciò a seguito dei gravi fatti che
hanno condotto all’intervento della polizia prima e della magistratura poi. In
particolare nel verbale d'interrogatorio del 27 novembre 2004 (doc. XVI), e
quindi in epoca non sospetta e senza che vi fosse dietro queste dichiarazioni
l’intento di sottrarsi ad obblighi di pagamento dei premi LAMal, RI 1 ha affermato:
"Da quella sera [18 novembre 2004, n.d.r.] mio marito non ha più
fatto rientro al domicilio." Nel verbale d'interrogatorio del 17
dicembre 2004 (doc. XVI), __________ afferma: "Io in quel frangente
[23 novembre 2004, n.d.r.] ero in Via __________ a __________ presso il
domicilio di __________. Sono rimasto in quel posto tutta la notte. Quindi
quella sera non ho avuto nessun contatto con mia moglie, né fisico né verbale."
Il patrocinatore della ricorrente, avv. RA 1, nella sua istanza del 6 maggio
2005.
(doc. XIII) afferma: "A partire dall'autunno del 2004, a causa
dello stato di salute psicofisico del marito, il quale ha pure un'amante e si è
separato di fatto dalla moglie, la situazione è degenerata anche dal punto di
vista finanziario." Nel verbale d'interrogatorio del 2 febbraio 2006
(doc. C) RI 1 afferma: "In sostanza dal mese di novembre del 2004 non
vivo più con mio marito e ho incaricato il mio legale per le pratiche di
separazione." Le 4 affermazioni appena citate
risalgono a date di gran lunga antecedenti la decisione formale
dell'assicuratore del 5 maggio 2006 (doc. 10), appartengono a 3 diverse persone
(tra cui 2 coniugi il cui legame era in fase di rottura proprio all'epoca dei
verbali d'interrogatorio menzionati) e sono coerenti tra loro. Non sorge quindi
il sospetto che si tratti di affermazioni non veritiere e sostenute allo scopo
di sottrarre RI 1 dalla responsabilità solidale nei confronti del coniuge
assicurato moroso. Non solo. I documenti indicati dalla ricorrente nella sua
impugnativa appaiono significativi. Quindi da un lato vanno ritenuti i gravi
fatti di novembre 2004 per i quali vi è stata una condanna penale, d’altro
canto vanno considerate le lettere doc. A. e B. agli atti, significative di una
separazione già in corso.
Lo
scrivente TCA ritiene pertanto dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr., tra le tante, DTF 121 V 204), che __________
ed RI 1 si sono di fatto separati il 18 novembre 2004 e comunque nel corso del
mese di novembre 2004, e che dunque in tale data è terminata la responsabilità
coniugale della ricorrente nei confronti del marito ai sensi dell'art. 166 cpv.
3.
CC. Considerato che CO 1 richiede il pagamento dei premi da novembre 2004 a
giugno 2005, tale richiesta va accordata solamente per il mese di novembre 2004.
7.
Va
ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento
delle spese dovute dal marito, ma da lui non solute (spese di diffida, d’apertura
dell’incarto, dei precetti esecutivi, di prima notifica, delle comminatorie di
fallimento, nonché gli interessi). Come visto, la nostra Massima Istanza
ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i
debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il
rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato
costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti
della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03). Ciò significa che la
moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per
il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal
consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere
all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto,
del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli
interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte
del marito (cfr. STCA n. 36.2006.22 del 20 luglio 2006 in re F.). CO 1 inoltre
non può pretendere nulla anche alla luce dell’esito dell’impugnativa.
8.
Visto
quanto precede il ricorso va parzialmente (ma sostanzialmente, ciò che ha
incidenza nella determinazione delle ripetibili che vanno riconosciute alla
signora RI 1) accolto. Alla ricorrente vanno riconosciute ripetibili cifrate in
CHF 1'200.--
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
§ RI 1 è tenuta a
versare a CO 1 l'importo del premio assicurativo inerente il mese di novembre
2004, pari a CHF 266.30.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CO 1 verserà ad RI 1 CHF 1'200.-- a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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