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Decisione

36.2007.23

Moglie debitrice solidale dei premi del marito. Momento di cessazione della vita in comune.

2 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal

1° gennaio 1998 __________ è affiliato

presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1). Il premio mensile ammontava,

per il 2004, a CHF 266.30 (doc. 3), e per il 2005 a CHF 290.30 (doc. 4). __________

non ha pagato i premi dei mesi da novem­bre 2004 a settembre 2005 compreso, per

un totale di CHF 3'823.70 (docc. 10 e E1). Dopo vari richiami e diffide, CO 1

ha fatto spic­care nei confronti di __________ 4 precetti esecutivi (PE),

sfociati in altrettante comminatorie di fallimento (docc. 5-8).

Con

decisione formale del 5 maggio 2006 (doc. 10) La Cassa malati ha richiesto ad RI

1, moglie dell'assicurato moroso, il pagamento dell'importo non saldato dal

marito, minac­ciando di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti in

caso di mancato pagamento.

B. Con

opposizione interposta dal suo patrocinatore, avv. RA 1, l'11 maggio 2006 (doc.

11) RI 1 ha conte­stato la decisione di CO 1, facendo valere di essere di fatto

se­parata dal marito già a partire da luglio 2004 e pertanto non più

solidalmente responsabile per gli obblighi del coniuge. Il 10 gennaio 2007 la

Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione nei confronti di RI 1 (doc.

E1), con la quale ha parzialmente accolto le motivazioni dell'opponente ed ha

ridotto l'importo richiesto a CHF 2'775.80, corrispondenti ai premi inerenti i

mesi da novembre 2004 a giugno 2005 com­preso e le spese pretese

dall’assicuratore.

C. Con

ricorso 7 febbraio 2007 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è

tempestivamente aggravata al Tribunale Cantonale delle assicurazioni (TCA),

facendo valere le medesime motivazioni esposte in sede di opposizione. Con

risposta di causa del 26 marzo 2007 (doc. VII) l'assicuratore ha postulato

l'integrale reiezione del gravame, ribadendo le pro­prie pretese.

D. Su

richiesta dell'avv. RA 1 (doc. I) il TCA ha richiamato, con istanza di

compulsazione atti del 27 marzo 2007 (doc. IX) alla Camera dei ricorsi penali

(CRP), gli incarti DA.401/2005/AP e DA.928/2006/BA riguardanti i coniugi __________.

La CRP ha accolto l'istanza il 23 maggio 2007 (docc. XIV-XVI). Una parte degli

atti acquisiti, in particolare le fotocopie di alcuni verbali del Rapporto

d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 26 dicem­bre 2004 della Gendarmeria di __________,

sono state inviate alle parti per osservazioni (doc. XX). Con scritto del 6

settembre 2007 (doc. XXI), rispettivamente del 25 settembre 2007 (doc.XXIV),

entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Gusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i

premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.

Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce

in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore

deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età

superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di

assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio

federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv.

3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al caso di specie -

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

4.

CO

1, tramite la decisione formale, ha chiesto il pagamento di un importo

complessivo di CHF 3'823.70 (doc. 10). Il premio

mensile dovuto da __________ nel 2004 ammontava a CHF 266.30 (doc. 3), e per il

2005.

CHF 290.30 (doc. 4), il debito del marito della ricorrente inizialmente preteso

dall’assicuratore per i premi insoluti assommava quindi a complessivi di CHF 3'145,30

(2 mesi a CHF 266,30 per complessivi CHF 532.60 e 9 mesi a 290,30 per un

complessivo di CHF 2'612.70) oltre alle spese. Come indicato in sede di

decisione su opposizione CO 1 ha accolto parzialmente le argomentazioni della

ricorrente limitando la sua richiesta di versamento dei premi insoluti da

novembre 2004 a giugno 2005 (CHF 266,30 x 2 = 532,60 e 6 x 290,30 = 1'741,80 per

un totale di CHF 2274,40). Detti importi, come tali, non sono contestati dalla

ricorrente che ritiene di non esserne debitrice stante la separazione di fatto

in essere dal novembre 2004.

5.

Il

tema della solidarietà tra i coniugi per i debiti derivanti dal pagamento dei

premi (e delle partecipazioni) imposte dalla LAMal non è regolato dalla legge

con norme specifiche. Occorre quindi far capo ai principi generali, determinati

dal diritto civile, che reggono la materia. Per l'art. 163 del Codice Civile

Svizzero (CC), relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell'unione coniugale e della loro situazione personale.",

Secondo

l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l'unione coniu­gale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l'unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2.

l'affare non consente una dilazione e

l'altro coniuge è impossibili­tato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.",

Il

TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle

assicurazioni sociali fa parte del "debito manteni­mento della

famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in

Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Ba­silea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicura­zione malattia obbligatoria che il

cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte

dei bisogni cor­renti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER,

op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di

conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi ri­spondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono

insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il

TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in

DTF 129 V 90, ha precisato la sua giuri­sprudenza. In sostanza i coniugi che

sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse

della coppia o della famiglia - compresa la necessità di un'assicurazione di

base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione co­niugale nella

misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della

famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa

essere legalmente rappresen­tato dall'altro, e quindi affinché nasca una

responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni

correnti del­l'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano

ai bisogni correnti della famiglia.

Nella

sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modi­ficato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato co­stituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Con

sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confer­mato, al considerando

5.

, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia

obbligatoria sia il cambiamento dell'as­sicuratore fanno parte della categoria

dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso

altresì che i co­niugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi

assicu­rativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129

V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dot­trina; cfr. pure

Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la

cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il

presupposto necessario per la re­sponsabilità solidale. Il potere di

rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita

comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22

all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene

a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappre­sentanza dell'unione

coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di

rappresentanza dell'unione co­niugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."

6.

In

concreto sia a livello di gravame che a livello di istruttoria il patrocinatore

della ricorrente ha fornito elementi per determinare la data di cessazione

della vita in comune tra i due coniugi, ciò anche se le indicazioni fornite dal

preposto ufficio comunale del controllo abitanti hanno indotto l’assicuratore

malattia ad individuare dapprima nel mese di settembre e quindi nel mese di

giugno la cessazione della vita in comune e quindi l’obbligo di solidarietà.

Ebbene nell’ambito degli accertamenti svolti in sede istruttoria, in

particolare mediante l’acquisizione degli incarti di natura civile e penale relativi

ai coniugi, è emerso chiaramente che, pur senza formalizzare la questione

davanti al competente ufficio comunale, i signori __________ hanno interrotto

la vita in comune già in novembre 2004, e ciò a seguito dei gravi fatti che

hanno condotto all’intervento della polizia prima e della magistratura poi. In

particolare nel verbale d'interrogatorio del 27 novembre 2004 (doc. XVI), e

quindi in epoca non sospetta e senza che vi fosse dietro queste dichiarazioni

l’intento di sottrarsi ad obblighi di pagamento dei premi LAMal, RI 1 ha affermato:

"Da quella sera [18 novembre 2004, n.d.r.] mio marito non ha più

fatto rientro al domicilio." Nel verbale d'interrogatorio del 17

dicembre 2004 (doc. XVI), __________ afferma: "Io in quel frangente

[23 novembre 2004, n.d.r.] ero in Via __________ a __________ presso il

domicilio di __________. Sono rimasto in quel posto tutta la notte. Quindi

quella sera non ho avuto nessun contatto con mia moglie, né fisico né verbale."

Il patrocinatore della ricorrente, avv. RA 1, nella sua istanza del 6 maggio

2005.

(doc. XIII) afferma: "A partire dall'autunno del 2004, a causa

dello stato di salute psicofisico del marito, il quale ha pure un'amante e si è

separato di fatto dalla moglie, la situazione è degenerata anche dal punto di

vista finanziario." Nel verbale d'interrogatorio del 2 febbraio 2006

(doc. C) RI 1 afferma: "In sostanza dal mese di novembre del 2004 non

vivo più con mio marito e ho incaricato il mio legale per le pratiche di

separazione." Le 4 affermazioni appena citate

risalgono a date di gran lunga antecedenti la decisione formale

dell'assicuratore del 5 maggio 2006 (doc. 10), appartengono a 3 diverse persone

(tra cui 2 coniugi il cui legame era in fase di rottura proprio all'epoca dei

verbali d'interrogatorio menzionati) e sono coerenti tra loro. Non sorge quindi

il sospetto che si tratti di affermazioni non veritiere e sostenute allo scopo

di sottrarre RI 1 dalla responsabilità solidale nei confronti del coniuge

assicurato moroso. Non solo. I documenti indicati dalla ricorrente nella sua

impugnativa appaiono significativi. Quindi da un lato vanno ritenuti i gravi

fatti di novembre 2004 per i quali vi è stata una condanna penale, d’altro

canto vanno considerate le lettere doc. A. e B. agli atti, significative di una

separazione già in corso.

Lo

scrivente TCA ritiene pertanto dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr., tra le tante, DTF 121 V 204), che __________

ed RI 1 si sono di fatto separati il 18 novembre 2004 e comunque nel corso del

mese di novembre 2004, e che dunque in tale data è terminata la responsabilità

coniugale della ricorrente nei confronti del marito ai sensi dell'art. 166 cpv.

3.

CC. Considerato che CO 1 richiede il pagamento dei premi da novembre 2004 a

giugno 2005, tale richiesta va accordata solamente per il mese di novembre 2004.

7.

Va

ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento

delle spese dovute dal marito, ma da lui non solute (spese di diffida, d’apertura

dell’incarto, dei precetti ese­cutivi, di prima notifica, delle comminatorie di

fallimento, nonché gli interessi). Come visto, la nostra Massima Istanza

ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i

debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il

rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato

costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti

della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03). Ciò significa che la

moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per

il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal

consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere

all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto,

del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli

interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte

del marito (cfr. STCA n. 36.2006.22 del 20 luglio 2006 in re F.). CO 1 inoltre

non può pretendere nulla anche alla luce dell’esito dell’impugnativa.

8.

Visto

quanto precede il ricorso va parzialmente (ma sostanzialmente, ciò che ha

incidenza nella determinazione delle ripetibili che vanno riconosciute alla

signora RI 1) accolto. Alla ricorrente vanno riconosciute ripetibili cifrate in

CHF 1'200.--

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

§ RI 1 è tenuta a

versare a CO 1 l'importo del pre­mio assicurativo inerente il mese di novembre

2004, pari a CHF 266.30.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà ad RI 1 CHF 1'200.-- a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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