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Decisione

36.2007.25

Richiesta sussidio 2007. Concetto di figlio a carico. Accertata diminuzione importante del reddito. Accertamento autonomo del reddito determinante. Tassazione presunta conforme per il TCA. Tabelle di

17 aprile 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circo­stanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). L’obbligo di mantenimento si estende quindi

al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in

formazione.

Per

le persone sole che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, che presentano

un reddito imponibile nullo o (lordo) inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito

determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola

dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i

CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18’140.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 18'140.— annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005).

Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore dell'assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

Come evocato nella sentenza 19

aprile 2006 (36.2006.8) l’obbligo di mantenimento incombe quindi ai genitori.

L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di

riferimento”, è da interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per

il periodo determinante dei genitori del giovane non ancora autosufficiente. Va

rammentato che l’obbligo di mantenimento dura sino al completamento della

formazione, ciò che implicitamente rammenta la giurisprudenza del Tribunale

Federale delle Assicurazioni nelle

sentenze TFA 124 V 67 e 130 V 237. La dottrina, si veda D. Cattaneo in “La

contribution du Tribunal Cantonal des Assurances du Canton Tessin à la

jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale” pubblicato in Cahiers genevois no. 33 – 2004,

pag.38 e 39, a proposito dell’applicazione della LADI, evoca come «la

directive du __________, selon laquelle, dans le cadre de la fixation de

l’indemnité de chômage il faut reconnaître l’existence d’une obligation

d’entretien au sens des art. 276 ss CC au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait

atteint l’âge de 25 ans n’est pas conforme à la loi. En effet une limitation

temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint

l’âge de 25 ans révolu n’existe pas en droit civil».

La LCAMal (all’art. 32) indica che il

reddito determinante da considerare per l’ammissione o meno al sussidio, é

quello della persona o della famiglia da cui il postulante il sussidio dipende

per il sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa

cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza

federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei

rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di

mantenimento, un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane

in formazione o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante

l’obbligo di considerare il reddito fiscale per la determinazione del

sussidio). Come rilevato in una recente sentenza (TCA 36.2004.164 del 19 maggio

2005):

" il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in

effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia

dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo

sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona

potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al

mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente

interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da

parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito

fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per

negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali

non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento

(anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo

implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o

meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o

aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da

associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la

determinazione del sussidio."

La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:

"

Gemäss Art. 65 Abs.

1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese

Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht

subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen

wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unter­stutzungsanspruche gegen

Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (Verw­Ger GR PVG 1997, 71

ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen

Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein

einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie ins­gesamt in

bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die

Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch

leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."

Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:

" Entferntere Verwandten können nur zur Unterstützung

verpflichtet werden, wenn keine näheren Verwandten mehr leben, wenn sich diese

nicht in günstigen Verhältnissen befinden oder wenn ein vorrangig

Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v. Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung

herangezogen werden kann. Die nächsten Erbberechtigten befreien daher die

entfernteren Verwandten so lange von der Unterstützungspflicht, wie sie die

Unterstützungsleistungen aufzubringen vermögen."

(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)

L’obbligo

legale per il genitore di mantenere il figlio anche succes­sivamente al

compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è

trattato dall’art. 27 LCAMal.

6. In

concreto i ricorrenti invocano anzitutto il fatto che la tassazione 2005 sia a

loro maggiormente favorevole rispetto al dato ritenuto dall’amministrazione, e

permetterebbe l’attribuzione del sussidio. A torto.

In

effetti, come a costante prassi di questo Tribunale, la deci­sione di

tassazione sulla quale l'amministrazione deve basarsi al fine di determinare il

diritto al sussidio è quella definita annual­mente dal Governo Cantonale nel

suo decreto esecutivo che fissa i parametri per l’attribuzione del sussidio.

Poco importa se tale reddito è stato fissato dall'amministrazione fiscale

conside­rando redditi che il contribuente contesta o se non vengano con­cesse

Considerandi

deduzioni dal reddito indicate nella dichiarazione dei red­diti. Il giudice è

vincolato dalla decisione di tassazione. Nella STCA 36.2004.91 del 29 marzo

2004.

in re S., pag. 7/8, è stato ritenuto come:

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a re­altà

e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in

re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza

del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le

casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità

di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione della Cassa unicamente dal profilo della le­galità. L'autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fi­scale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manife­sti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi

sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni so­ciali

non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i

suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi

delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag.

232.

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86

consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985

pag. 121 con­sid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC

1976.

pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha co­munque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni rela­tive alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

p. 242 ss.)."

Gli

stessi principi sono stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio

1997.

"

L’assicurato deve quindi salvaguardare adeguatamente i suoi di­ritti

dinanzi all’autorità di tassazione.

Va ancora ribadito che unicamente la tassazione ordinaria riferita

al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecu­tivo può essere

utilizzata per una domanda di sussidio o di revi­sione come chiaramente

desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59

RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA 36.2004.81 del 3 settembre 2004

e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri termini, una deci­sione di

tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso rispetto a quello voluto

dall’esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai parametri per la

concessione del sussidio, non può essere utiliz­zata, trattandosi di periodo

fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente da quello determinato

dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Il giudice

non può scostarsi dall’applicazione della normativa del Governo che con­cretizza

una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano va­lidi motivi (in questo

senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove questo Tribunale

si è scostato dai para­metri fissati dall’esecutivo nel suo DE).

7.

In

concreto, dalla notifica di tassazione 2004 risulta un reddito imponibile pari

a CHF 48'685.-, da cui, giusta l'art. 30 lett. a LCAMal, un reddito

determinante di CHF 49'000.- (doc. 5). Tale reddito è superiore al limite per

l'ottenimento del sussidio di CHF 32'000.- imposto dal DE del Consiglio di

Stato. In tal senso, la decisione formale dell'Ufficio Assicurazione Malattia

del 30 dicembre 2006 di non dar seguito alla ri­chiesta di sussidio da parte dei

coniugi __________ è corretta.

8.

Occorre

ora domandarsi se nel caso specifico sia applicabile l'art. 67 lett. m RLCAMal,

secondo cui l'Ufficio Assicurazione Malattia procede autonomamente

all’accertamento del reddito determinante al di fuori, o in as­senza, della

tassazione fiscale applicabile, in particolare, diminu­zione del reddito lordo

rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Come

rilevato nelle considerazioni che precedono, il reddito lordo cui ci si deve

riferire secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal è il reddito più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto che va posto a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento (STCA 36.2004.81 del

3.

settembre 2004 in re S.; 36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re G.S.). Già si è

evidenziato che, qualora venga ritenuta una diminuzione del reddito,

l’amministrazione deve procedere ad accertare il nuovo reddito riferito al

periodo più prossimo al periodo di sussidio, rispettivamente riferito al pe­riodo

stesso di sussidio, commutandolo successivamente a mano delle tabelle di

conversione che – partendo dal reddito lordo mensile – conducono ad un reddito ipotetico

imponibile. Dette tabelle, volute dall'art. 72 RLCAMal, sono differenziate a

dipendenza dello stato civile, e della presenza di figli a carico della persona

che ri­chiede il sussidio. Per loro stessa natura queste tabelle non pos­sono

attanagliarsi in maniera precisa al caso concreto. Le tabelle considerano già

le normali deduzioni dal reddito riconosciute dalla LT. Dal reddito lordo

accertato possono essere dedotti unicamente gli alimenti versati e gli

interessi passivi, come a costante prassi (STCA 36.2006.52 del 13 giugno 2006

in re Q.; 36.2006.46 del 20 luglio 2006; 36.2003.99 in re M.S.; 36.2003.112 in

re R.S.; 36.2003.116 in re T.; tutte e tre del 26 gennaio 2004).

9.

In

concreto la figlia dei ricorrenti, __________, laureata, nubile nata nel 1982

ed attualmente alla ricerca di un’adeguata attività pro­fessionale, va

considerata quale persona sola in applicazione dell'art. 26 cpv. 1 lett. a

LCAMal (e dalla risposta di causa dell'Ufficio Assicurazione Malattia risulta

che con decisione formale del 30 dicembre 2006 __________ ha regolarmente

ottenuto la riduzione di premio per l'anno 2007, cfr. doc. III pag. 2), mentre

i genitori RI 1 e RI 2 costituiscono famiglia senza figli ai sensi della

LCAMal. Va subito evidenziato come le spese sostenute dai co­niugi __________

per il mantenimento della figlia maggiorenne non possono essere dedotte dal

reddito lordo, in quanto quest'ultima non può, in applicazione degli artt. 25,

26.

e 27 LCAMal, essere considerata figlia a loro carico. Ne consegue che il

reddito de­terminato dall’amministrazione appare corretto – e non risulta essere

contestato dai ricorrenti – rispettivamente che le tabelle di conversione applicabili

saranno quelle relative ai coniugi senza figli a ca­rico.

10.

Nel

caso specifico, il reddito lordo cui ci si deve riferire è quello del 2007. L'Ufficio

Assicurazione Malattia ha accertato un reddito lordo totale di CHF 67'388.80

(doc. III). Dalla notifica di tas­sazione 2004 risulta invece un reddito lordo

totale di CHF 88'520.-. Va ammessa una riduzione delle entrate lorde qui di

tutto rilievo. Il nuovo reddito lordo mensile medio ammonta, dopo deduzione

degli interessi passivi, a CHF 4'817.80. Applicando le tabelle di cui all'art.

72.

cpv. 1 RLCAMal, dopo la relativa conversione in red­dito imponibile annuo,

risulta un reddito (per coppia senza figli a carico) decisamente superiore al

limite di CHF 32'000.-- che confe­risce il diritto al sussidio.

Ne

discende che la decisione impugnata è corretta ed il ricorso da respingere

senza carico di tasse e spese ai ricorrenti.

11.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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