36.2007.27
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM: int
7 maggio 2007Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.27
Data decisione, Autorità:
07.05.2007, TCA
Titolo:
Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM: interesse del 5% annuo dovuto solo a partire dalla costituzione in mora.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 7 cpv. 4 LAMAL
art. 60 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64 let. a LAMAL
art. 80 LAMAL
art. 88 LAMAL
art. 26 LPGA
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38bis cpv. 2 LPGA
art. 60 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 20 LPTCA
art. 22 LPTCA
art. 82 let. a LTF
art. 83 LTF
art. 86 LTF
art. 95 LTF
art. 97 LTF
art. 99 LTF
art. 100 LTF
art. 113 LTF
art. 116 LTF
art. 132 LTF
art. 90 OAMAL
art. 93 OAMAL
art. 103 OAMAL
art. 103 cpv. 1 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.27
CI
Lugano
7 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio
2007 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Come
evidenziato nella sentenza 12 ottobre 2006 di questo Tribunale (inc.
36.2006.151, il ricorso 15 novembre 2006 di RI 1 al Tribunale Federale delle
Assicurazioni è stato dichiarato inammissibile in difetto di versamento
dell'anticipo richiesto, cfr. STFA 14 febbraio 2007 inc. K 138/06) RI 1
è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (inc. 36.2006.151 doc. 1). Dal 1.
gennaio 2006 il premio mensile dovuto dall’assicurato, dedotto il sussidio
versato dal Cantone, ammonta a CHF 90.20 (nr. 36.2006.151 doc. I).
RI
1 non ha versato l’importo convenuto dei primi tre mesi del 2006 (CHF 270.60) per
tale motivo è stato escusso e l'assicuratore ha emanato le decisioni di sua
competenza in merito (PE n. __________). La causa giudiziaria che ne è seguita
è sfociata nella citata sentenza 12 ottobre 2006 con cui il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni (TCA) ha parzialmente accolto il suo ricorso unicamente
per quanto attiene agli interessi moratori riconosciuti all'assicuratore solo a
partire dal 23 marzo 2006.
Come
indicato il ricorso al Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA; dal 1.
gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) del 15 novembre 2006, è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 14 febbraio 2007.
B. RI
1 non ha versato l’importo dei premi per i mesi da aprile a giugno 2006 (CHF
270.60). L’assicuratore, in seguito a richiamo del 18 maggio 2006 (doc. 1),
successiva diffida con relativa costituzione in mora del 16 giugno 2006 (doc.
2) e precetto esecutivo (PE n. __________), notificato l'11 settembre 2006
(doc. VIII), ha condannato l’interessato con decisione formale del 18 ottobre
2006 (doc. 3) a versare l’importo di CHF 350.60 (CHF 270.60 più CHF 40.-- di
spese amministrative, CHF 30.-- di spese del precetto e CHF 10.-- di spese di
notifica), ed ha rigettato l’opposizione presentata al PE (doc. A1), senza
pronunciarsi in merito all'importo di circa CHF 8'500 rivendicato dall'interessato.
In
seguito alle contestazioni presentate dall’assicurato tramite lettera del 13
novembre 2006, il 5 gennaio 2007 la Cassa ha emanato una decisione su
opposizione, tramite la quale ha confermato la condanna di RI 1 al pagamento
dell’importo sopra citato e il rigetto dell’opposizione al PE (doc. A1-4).
C. Con
ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 15 febbraio 2007 RI 1 ha
contestato l’importo chiesto dalla Cassa, facendo valere da una parte che
l’assicuratore avrebbe già incassato, grazie ai sussidi versati dal Cantone,
parte dei premi dovuti e dall’altra che l’assicuratore dovrebbe versargli un
importo complessivo di circa CHF 6'500.--, per cui il suo debito sarebbe
comunque estinto. Egli ha contestato inoltre il pagamento delle spese di
diffida, di richiamo e di notifica e ha chiesto il riconoscimento delle spese
(francobolli, buste, fogli, computer, ecc.) da lui sostenute (doc. I).
Con
risposta del 2 marzo 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc.
IV). In data 15 marzo 2007 l’insorgente ha prodotto nuove prove (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2
della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. L'assicuratore
fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Secondo l'art. 60
cpv. 1 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) il ricorso deve essere interposto entro 30
giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui
l’opposizione è esclusa. Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. g della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(LPTCA), i ricorsi contro le decisioni pronunciate dagli assicuratori
autorizzati all' esercizio ai sensi della legge federale sull' assicurazione
malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), in materia di assicurazione sociale contro
le malattie, sono da interporre entro 30 giorni dalla loro intimazione al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello). Per
l'art. 60 cpv. 2 LPGA, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. Secondo
l'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).
In base alla costante prassi del TF (fra le tante: sentenza 4A.8/2007 del 16
marzo 2007), per la verifica della tempestività di un ricorso fa stato il
timbro postale.
In
concreto il primo tentativo di consegna della decisione su opposizione
dell'assicuratore, datata 5 gennaio 2007, è stato effettuato l'8 gennaio 2007.
La notificazione è pertanto avvenuta il 15 gennaio 2007. Il termine per il
ricorso a questo Tribunale è quindi decorso a partire dal 16 gennaio 2007 ed è
scaduto il 15 febbraio 2007. Il ricorso di RI 1 è pervenuto a questo Tribunale
il 16 febbraio 2007 come dimostra il timbro apposto dalla Cancelleria. Il
ricorso sembra essere stato inviato per posta A. La prima pagina del ricorso
rileva il logo della posta e la dicitura "20030707 A standard" oltre
al codice postale CH-__________. La busta invece non presenta affrancature
bollate pur presentando (in calce sulla parte destra in colore arancione) una
sorta di codice a barre indicante l'invio a mezzo posta. Ne discende che, se
pervenuto per invio postale il 16 febbraio, il gravame è stato consegnato alla
posta il giorno precedente e, di conseguenza, è tempestivo.
nel
merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'art. 64 cpv. 2 lett. a LAMal
ammonta a CHF 300.-- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249).
L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'art. 64 cpv. 2
lett. b LAMal ammonta a CHF 700.-- per gli assicurati adulti e a CHF 350.-- per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la
riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data
della cura (cpv. 3).
A
norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a CHF 500.--, 1000.--, 1500.--, 2000.-- e 2500.-- per gli
adulti e i giovani adulti, a CHF 100.--, 200.--, 300.--, 400.--, 500.- e 600.--
per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può
offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte
dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.
Per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora.
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal, se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’art.
7 cpv. 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art.
90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di
regola mensilmente.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1
LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
Fatti
I
premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di
esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv.
3).
Se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(cpv. 4).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati (cpv. 5).
Se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,
quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,
della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’art. 7 cpv. 3 o 4
LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore
ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha
effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il
nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente
non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi
di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7).
4. Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il
pagamento di un importo complessivo di CHF 310.60, oltre alle spese (cfr. doc.
A1).
Di
principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non
contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel
ritenere che il premio mensile di CHF 331.-- (doc. IV) dopo la deduzione
dell’importo versato dal Cantone ammonta a CHF 90.20. Ciò comporta un debito di
CHF 270.60 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006.
5. Per
l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato mensilmente. A norma
dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione i premi sono pagabili
in anticipo alle scadenze convenute. Già nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre
2006 è stato accertato che, in base alla proposta di assicurazione del 26
novembre 1986 ed in deroga all'art. 90 cpv. 1 OAMal, il ricorrente dal 1°
marzo 1987 ha sempre pagato i premi trimestralmente.
Per
cui, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, la richiesta di pagare i
premi anticipatamente, dedotto il sussidio, entro fine marzo 2006 è corretta,
così come la procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto
esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90
OAMal).
L’insorgente
fa tuttavia valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del premio.
Ora,
a prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la
riduzione del premio, va rilevato che comunque l’interessato, per la parte non
coperta dal sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini
pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi
concordati, l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura
prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA.
6. L’assicurato
fa poi valere presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati,
chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto.
Come
già stabilito nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre 2006, la richiesta non può
essere accolta. Infatti, con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K
114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TF ha affermato che:
" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF
110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione
uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come
già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non
potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti
impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità
fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva
del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite
l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una
decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece
di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).
Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche
sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge,
né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata
prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia
d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze
della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di
potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla
sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni
qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la
fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;
art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare
l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche
esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario
finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a
seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.
Su questo punto il ricorso deve quindi essere
respinto."
Il
ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti crediti
nei confronti della Cassa.
Tuttavia,
nella misura in cui l’interessato chiede il pagamento di circa CHF 6'500.--
(cfr. doc. I, doc. A4), la richiesta (non differentemente per quanto avvenuto
con la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006) va trasmessa all’assicuratore
per l’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato
pagamento al ricorrente dell’importo rivendicato.
Contestualmente
CO 1 dovrà decidere circa la richiesta dell’assicurato di vedersi rimborsare le
spese sostenute nell’ambito dei passi intrapresi per ottenere il rimborso
dell’importo litigioso (francobolli, buste, fogli, ecc.).
7. L’insorgente
contesta infine di dover le spese di ingiunzioni, diffide, interessi ed altro.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TF ha ricordato
che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie
può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come
di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del
versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Con
il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in
concreto, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si
sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in
adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne
preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi degli assicurati.
Nel
caso di specie l’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è
tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla
costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.
In
concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 maggio 2006, ha accollato al
ricorrente un importo di CHF 10.-- per “fatturazione spese richiamo”
(doc. IV/1). Il 16 giugno 2006, costatato che l’interessato non ha versato
quanto richiesto, la cassa lo ha diffidato chiedendo un importo di CHF 30.--
per la “fatturazione spese diffida” (doc. IV/2). Infine, con la
decisione formale del 18 ottobre 2006 la Cassa ha rigettato l’opposizione al PE
per un ammontare di CHF 310.60 ed ha chiesto un importo supplementare di CHF 40.--
per le spese del precetto, oltre interessi al 5% (cfr. doc. IV/3).
L’importo
complessivo di CHF 40.-- (CHF 10.-- + CHF 30.--) è dovuto in virtù dei
Considerandi
combinati art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.
I
CHF 40.-- di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14
settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226
consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. edizione, Berna
1997, p. 114). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione,
sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto
(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del
26.
agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K
144/03).
Infine,
circa gli interessi, per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti
o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi
di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per
importi esigui e termini di breve durata.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1
LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
Con
sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.
40, il TF ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non
sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di
interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte
dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di
pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.
Come
rammenta Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:
" Verzugszinsen sind auf den fälligen
Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der
Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der
Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des
Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl.
dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt
das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit
gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen
werden können.
Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners.
Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen.
Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104
Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die
öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf
das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu
Zürcher, Verzugszinsen, 63)."
A
proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:
"
(…)
Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für
Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien
grundsätzlich der Verzugszinspflicht."
Nel
caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere
trimestralmente entro l’inizio del mese di gennaio. Per questo motivo
l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° aprile 2006 (doc. VIII; cfr. art.
90.
OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era
accordato con la Cassa per il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6
della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi arretrati del primo
semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio 2003 [cfr. consid.
5.3
e 8 della citata STFA]).
In
concreto tuttavia le condizioni generali, all’art. 17.1, prevedono che “l’assicurato
che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora.
Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni,
l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla
prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di
pignoramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato
è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla
costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.”
Le
parti si sono pertanto accordate nel senso che con la scadenza dei premi (in
concreto il 1° aprile 2006), l’assicurato non si trova immediatamente in mora.
Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art. 17.1.
prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da pagamento
entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti
(cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).
Nel
caso di specie il primo richiamo è del 18 maggio 2006 (doc. IV/1). La diffida e
la relativa costituzione in mora sono del 16 giugno 2006 (doc. IV/2). Infatti
l’art. 17.1 CGA ultima frase prevede la richiesta di un importo di CHF 30.--
all’assicurato al momento della costituzione in mora. Con lo scritto del 16 giugno
2006.
la Cassa ha chiesto il predetto importo (cfr. doc. IV/2).
Per
cui gli interessi sono dovuti dal 22 giugno 2006 (5 giorni dopo notifica della
diffida; cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).
Inoltre,
gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive,
analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).
In
questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.
L’opposizione
al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato l'11__________ va
definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al
5% su CHF 270.60 dal 22 giugno 2006 (doc. IV/3).
8.
L’insorgente
chiede il pagamento delle spese da lui sostenute nella presente procedura.
La
procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve
soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).
In
particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha
diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale
delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore
litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del
procedimento.
L’art.
20.
LPTCA stabilisce che la procedura è per principio gratuita. Solo in caso di
ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al
ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.
In
virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio.
Se
e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta
secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA;
vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356
consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
In
concreto non vi sono i presupposti per accordare al ricorrente il diritto a
ripetibili e al rimborso delle spese sostenute, trattandosi di una causa
semplice in cui gli interessi in gioco non sono importanti.
9.
Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005.
(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard
Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza:
l’opposizione
al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato __________ va
definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al
5% su CHF 270.60 dal 22 giugno 2006.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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