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Decisione

36.2007.27

Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM: int

7 maggio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da even­tuali altri pagamenti arretrati (cpv.

3).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in me­rito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5).

Se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale com­petente,

quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,

della partecipazione ai costi, nonché degli in­teressi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’art. 7 cpv. 3 o 4

LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore

ed è già stata decisa la so­spensione delle prestazioni, quest’ultima ha

effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente in­forma il

nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente

non appena i premi e le partecipazioni ai costi arre­trati nonché gli interessi

di mora e le spese di esecu­zione sono stati completamente saldati (cpv. 7).

4. Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposi­zione, chiede il

pagamento di un importo complessivo di CHF 310.60, oltre alle spese (cfr. doc.

A1).

Di

principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non

contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel

ritenere che il premio mensile di CHF 331.-- (doc. IV) dopo la deduzione

dell’importo versato dal Cantone ammonta a CHF 90.20. Ciò comporta un debito di

CHF 270.60 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006.

5. Per

l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato mensil­mente. A norma

dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione i premi sono pagabili

in anticipo alle scadenze convenute. Già nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre

2006 è stato accertato che, in base alla proposta di assicurazione del 26

novembre 1986 ed in deroga all'art. 90 cpv. 1 OAMal, il ricor­rente dal 1°

marzo 1987 ha sempre pagato i premi trimestral­mente.

Per

cui, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, la richiesta di pagare i

premi anticipatamente, dedotto il sussidio, entro fine marzo 2006 è cor­retta,

così come la procedura seguita dalla Cassa (richiamo, dif­fida, precetto

esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90

OAMal).

L’insorgente

fa tuttavia valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del premio.

Ora,

a prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la

riduzione del premio, va rilevato che co­munque l’interessato, per la parte non

coperta dal sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini

pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi

concordati, l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la pro­cedura

prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA.

6. L’assicurato

fa poi valere presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati,

chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto.

Come

già stabilito nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre 2006, la richiesta non può

essere accolta. Infatti, con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K

114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TF ha affermato che:

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110 V 183, resa vi­gente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con con­tributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensa­zione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di pre­sta­zioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche

sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge,

né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata

prassi che esclude la compensa­zione in favore degli assicurati in materia

d'assicurazione contro le ma­lattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze

della soluzione con­tra­ria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di

potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla

sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni

qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chia­rita la

fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;

art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti signifi­care paralizzare

l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche

esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzio­nare, senza poter sciogliere, a

seguito dell’assicurazione obbligato­ria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere

respinto."

Il

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti crediti

nei confronti della Cassa.

Tuttavia,

nella misura in cui l’interessato chiede il pagamento di circa CHF 6'500.--

(cfr. doc. I, doc. A4), la richiesta (non differentemente per quanto avvenuto

con la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006) va trasmessa all’assicuratore

per l’emanazione di una decisione formale tra­mite la quale motiverà il mancato

pagamento al ricorrente dell’importo rivendicato.

Contestualmente

CO 1 dovrà decidere circa la richiesta dell’assicurato di vedersi rimborsare le

spese sostenute nell’ambito dei passi intrapresi per ottenere il rimborso

dell’importo litigioso (franco­bolli, buste, fogli, ecc.).

7. L’insorgente

contesta infine di dover le spese di ingiunzioni, dif­fide, interessi ed altro.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TF ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il paga­mento in adeguata misura delle spese di diffida così come

di spese sup­plementari cagionate da mora dell'assicurato al mo­mento del

versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di ver­samento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le dispo­sizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contem­plino una regolamentazione al riguardo.

Con

il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in

concreto, che prevede che se l’assicurato ha cau­sato a torto spese cui si

sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in

adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne

preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui di­ritti e sugli

obblighi degli assicurati.

Nel

caso di specie l’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è

tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla

costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.

In

concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 maggio 2006, ha accollato al

ricorrente un importo di CHF 10.-- per “fatturazione spese richiamo”

(doc. IV/1). Il 16 giugno 2006, costatato che l’interessato non ha versato

quanto richiesto, la cassa lo ha diffi­dato chiedendo un importo di CHF 30.--

per la “fatturazione spese diffida” (doc. IV/2). Infine, con la

decisione formale del 18 ottobre 2006 la Cassa ha rigettato l’opposizione al PE

per un ammontare di CHF 310.60 ed ha chiesto un importo supple­mentare di CHF 40.--

per le spese del precetto, oltre interessi al 5% (cfr. doc. IV/3).

L’importo

complessivo di CHF 40.-- (CHF 10.-- + CHF 30.--) è dovuto in virtù dei

Considerandi

combinati art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.

I

CHF 40.-- di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14

settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. edi­zione, Berna

1997, p. 114). Non essendo oggetto della proce­dura di rigetto dell’opposizione,

sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronun­ciare il rigetto

(STFA del 22 lu­glio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del

26.

agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giu­gno 2004 nella causa B., K

144/03).

Infine,

circa gli interessi, per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contri­buti dovuti

o di contributi indebitamente riscossi sotto­stanno rispettivamente a interessi

di mora o rimunerativi. Il Con­siglio federale può prevedere eccezioni per

importi esigui e ter­mini di breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1

LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

Con

sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.

40, il TF ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non

sussiste alcuna base le­gale per la riscossione di interessi di mora o di

interessi com­pensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte

dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di

pa­gare un interesse di mora sulle prestazioni da re­stituire.

Come

rammenta Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

" Verzugszinsen sind auf den fälligen

Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der

Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der

Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des

Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl.

dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt

das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit

gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen

werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners.

Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen.

Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104

Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die

öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf

das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu

Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

A

proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, ram­menta:

"

(…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für

Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien

grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

Nel

caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impe­gnato a solvere

trimestralmente entro l’inizio del mese di gen­naio. Per questo motivo

l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° aprile 2006 (doc. VIII; cfr. art.

90.

OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era

accordato con la Cassa per il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6

della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi arretrati del primo

semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio 2003 [cfr. con­sid.

5.3

e 8 della citata STFA]).

In

concreto tuttavia le condizioni generali, all’art. 17.1, prevedono che “l’assicurato

che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora.

Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni,

l’assicurato diventa imme­diatamente debitore dei premi dovuti fino alla

prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di

pigno­ramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato

è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei ri­chiami ed alla

costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.”

Le

parti si sono pertanto accordate nel senso che con la sca­denza dei premi (in

concreto il 1° aprile 2006), l’assicurato non si trova immediatamente in mora.

Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art. 17.1.

prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da pagamento

entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti

(cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).

Nel

caso di specie il primo richiamo è del 18 maggio 2006 (doc. IV/1). La diffida e

la relativa costituzione in mora sono del 16 giugno 2006 (doc. IV/2). Infatti

l’art. 17.1 CGA ultima frase pre­vede la ri­chiesta di un importo di CHF 30.--

all’assicurato al mo­mento della costituzione in mora. Con lo scritto del 16 giugno

2006.

la Cassa ha chiesto il predetto importo (cfr. doc. IV/2).

Per

cui gli interessi sono dovuti dal 22 giugno 2006 (5 giorni dopo notifica della

diffida; cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).

Inoltre,

gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive,

analogamente a quanto previsto per le par­tecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).

In

questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzial­mente accolto.

L’opposizione

al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato l'11__________ va

definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al

5% su CHF 270.60 dal 22 giu­gno 2006 (doc. IV/3).

8.

L’insorgente

chiede il pagamento delle spese da lui sostenute nella presente procedura.

La

procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve

soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).

In

particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabi­lito dal tribunale

delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore

litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento.

L’art.

20.

LPTCA stabilisce che la procedura è per principio gra­tuita. Solo in caso di

ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al

ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

In

virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha di­ritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio.

Se

e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta

secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA;

vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,

DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente propor­zionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356

consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

In

concreto non vi sono i presupposti per accordare al ricorrente il diritto a

ripetibili e al rimborso delle spese soste­nute, trattan­dosi di una causa

semplice in cui gli interessi in gioco non sono importanti.

9.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard

Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza:

l’opposizione

al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato __________ va

definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al

5% su CHF 270.60 dal 22 giu­gno 2006.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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