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Decisione

36.2007.29

Richiesta di un'indennità giornaliera per malattia limitatamente alla capacità lavorativa residua rifiutata giacché l'insorgente è abile al lavoro nella misura del 50%. Valutazione degli atti medici.

3 settembre 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi sono meno intensi.

(…)

4. incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal 27.05.2004.

(…)

Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il braccio sinistro,

i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno dell’esercizio pubblico a

piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per motivi reumatologici del

50%.”(doc. 11)

Il

dr. med. __________ ed il dr. med __________ hanno successivamente attestato

ulteriori periodi di inabilità lavorativa al 50% (doc. 13 e seguenti).

Va

qui rilevato che l’insorgente, nel corso del mese di marzo 2004, ha inoltrato

una richiesta di prestazioni AI per adulti.

Dall’incarto

emerge che il 26 maggio 2004 il medico SMR, __________, sulla base della

documentazione medica agli atti, ha affermato:

" Dal lato medico una valutazione peritale dal Dott. __________

definisce con un certo miglioramento della condizione muscolare, una CL del 50%

nella sua attività è presente. In un’attività adatta di tipo leggera con carico

massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide,

senza movimenti ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione

prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta l’A. è abile in

maniera completa.” (cfr. incarto AI)

Il

22 novembre 2005 l’assicurata è stata sentita durante un colloquio presso gli

Uffici dell’AI:

" Dall’incontro emerge che l’assicurata, dal 1.

giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore. Il rientro è

avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice (attività più

consona al suo stato di salute).

Con questa soluzione l’CO 1 ha continuato a versare le indennità per

perdita di guadagno.

L’assicurata afferma che lo stato di salute, malgrado la continuazione

delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente per un

50%. Ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano più

all’effettiva situazione.

Prima di procedere con l’assegnazione di eventuali provvedimenti,

chiediamo quindi che venga aggiornata la condizione medica, interpellando il

medico curante, dr. __________, che potrà fornire i nominativi degli altri

specialisti che hanno in cura la signora.”

Lo

stesso giorno l’UAI ha interpellato nuovamente il Dr. med. __________,

chiedendogli di compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento atti dal

29.03.2004.

Alla

domanda: “lo stato di salute da allora è:”, il curante ha indicato “stazionario”

e alla domanda: “le diagnosi sono state modificate?” Lo specialista ha

risposto: “no”

Il

24 febbraio 2006 il medico SMR, Dr. med. __________, dopo aver preso visione

della documentazione medica dell’assicuratore, e meglio i rapporti del dr. med.

__________ del 12 maggio 2004, della dr.ssa med. __________ del 5 luglio 2004,

del dr. med __________ del 4 novembre 2004 e della dr.ssa __________ del 10

luglio 2005, ha affermato:

" Si tratta di un’Assicurata __________, che ha

lavorato come cameriera ed attualmente come venditrice che presenta una

problematica toraco-vertebrale cronica nell’ambito di una sindrome

fibromialgica con sindrome da disadattamento a motivazione dell’IL fin qui riconosciuta.

Dopo una prima domanda, con risposta negativa, viene richiesta una riqualifica

lamentando un peggioramento delle condizioni cliniche.

Dalla precedente valutazione SMR, si rileva che l’assicurata, dal 1.

giugno 2004, ha ripreso l’attività al 50% presso l’ex datore di lavoro. Il

rientro è avvenuto, dopo accordi tra le parti, in qualità di venditrice,

attività ritenuta più consona al suo stato di salute.

L’assicurata ritiene che lo stato di salute, malgrado la continuazione

delle cure, è ulteriormente peggiorato e che si ritiene abile unicamente al

50%. Inoltre ritiene che le valutazioni in nostro possesso non corrispondano

più all’effettiva situazione, è stato pertanto richiesto un rapporto medico

curante al dr. __________, al quale vengono allegati una perizia psichiatrica

della dr.ssa __________ per conto dell’CO 1, un rapporto di parto cesareo da

parte della dr.ssa __________, attestante la nascita del figlio dell’Assicurata

in oggetto, e dei vecchi rapporti fisiatrico-reumatologici risalenti al periodo

della precedente valutazione SMR.

Da un rapporto di decorso chiesto al dr. __________, si rileva che in

effetti egli non ha più visitato la signora RI 1 dal 2004, da cui si deduce che

le condizioni di riferimento sono quelle ravvisabili anche nei rapporti

fisiatrico-reumatologici allegati risalenti allo stesso periodo ed in sostanza

concordanti tra loro.

Quindi l’unica certificazione che può essere presa in considerazione

riguardo un peggioramento delle condizioni è quella psichiatrica, che lascia

perplessi circa l’evoluzione depressiva che sarebbe originata da un conflitto

emozionale, sfociante in somatizzazione, relativo al desiderio di lavorare e al

desiderio di restare a casa. Avendo, ora, raggiunto il traguardo della

maternità, penso che questo conflitto diverrà più marcato.

In sostanza non vengono, comunque, ravvisati elementi di sostanziale

modifica delle condizioni cliniche e delle capacità di lavoro già espressi

nella precedente valutazione SMR, alla quale si rimanda (la ripresa dell’attività

al 50% dal 15.10.05 si riferisce, evidentemente, alla ripresa post partum nella

medesima capacità precedente il parto). Si ribadisce la CL 100% in attività

adatta, secondo i parametri già espressi (attività adatta di tipo leggera con

carico massimo di 10 kg, con possibilità di cambiare spesso la posizione del

rachide, senza movimenti ripetitivi di flessione-torsione del rachide, senza

estensione prolungata e attività statiche prolungate in piedi o seduta); CL

del 50% nella sua attività di cameriera.” (sottolineatura del redattore)

Nel

rapporto finale del 6 aprile 2006 la consulente in integrazione professionale

ha rilevato:

" Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento

alla documentazione medica presente nell’incarto, al rapporto del medico SMR, __________,

del 26 maggio 2004 nonché alle annotazioni del medico SMR, __________, del 24

febbraio 2006. Queste ultime sono state stilate sulla base di nuovi rapporti

medici, richiesti dopo che l’assicurata, in occasione di un colloquio

intercorso il 22 novembre 2005, riteneva le valutazioni in nostro possesso non

più corrispondenti all’effettiva situazione.

Dal lato medico viene definita un’IL tra il 100% ed il 50% da

settembre 2003 nella sua attività abituale di cameriera.

In un’attività adatta di tipo leggera, con carico massimo di 10 kg,

con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti

ripetitivi di flessione/torsione del rachide, senza estensione prolungata ed

attività statiche prolungate in piedi o seduta, l’A. viene per contro ritenuta

abile in maniera completa.

(….)

Oltre alla precedente attività quale cameriera (attività che potrebbe

essere svolta per un 50% max.), l’A., a livello teorico in un mercato del

lavoro equilibrato, potrebbe essere impiegata a tempo pieno (100%) quale

commessa/cassiera (attività che già svolge per un 50%) oppure quale operaia

generica nel settore industriale (assemblaggio, produzione, stampa,

imballaggio, addetta al controllo qualità, ….).

In questi due ambiti lavorativi il potenziale dei posti di lavoro

risulta essere particolarmente ampio e diversificato.” (cfr. incarto AI)

L’UAI

ha poi calcolato un grado d’invalidità del 19%. Questa valutazione è stata

confermata tramite decisione formale del 7 aprile 2006 contro la quale

l’interessata ha presentato opposizione.

Il

4 aprile 2006 il datore di lavoro ha affermato che l’assicurata “è alle

nostre dipendenze, come a relativo contratto, quale cameriera.” (doc. 16)

Il

26 giugno 2006 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante

dell’interessata, ha affermato:

" in merito alla vostra lettera del 20 giugno 2006

posso ribadire quanto riferitomi dalla paziente ed in particolare che per

quanto concerne l’attività lavorativa presso il __________ __________ di __________

la signora ha ripreso la sua attività al 50% dal 27.0.2004 in qualità di

addetta dei formaggi e non come cameriera.

In questa attività ha potuto svolgere il lavoro sino al 10 luglio

2005, data in cui è entrata in congedo maternità.

Dal 15.10.2005 ho riattestato un’inabilità lavorativa al 50% che

tuttavia non ha comportato una ripresa lavorativa in quanto la paziente ha

recuperato le vacanze e i giorni supplementari accumulati.

Al momento dell’effettiva ripresa che avrebbe dovuto essere convenuta

per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista riproporre l’attività quale

cameriera che sicuramente penso non sia un’attività delle più idonee anche se

svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista pratico che il tavolo non

possa essere servito e sparecchiato al 50%.

Malauguratamente si è creata una situazione di estremo disagio e

incomprensione tra la paziente ed il datore di lavoro per cui ritengo che anche

la vicendevole fiducia sia compromessa.

Anche dopo la gravidanza (figlio nato il __________) la situazione

reumatologica non è migliorata. A più riprese ho prescritto fisioterapia

ambulatoriale in parte ad __________ ed in parte presso l’Ospedale __________

di __________.

Anche dal punto di vista psicologico-psichiatrico, soprattutto dopo le

ultime evoluzioni nell’ambito del rapporto con il datore di lavoro, la

situazione non è migliorata.

La paziente segue regolarmente le consultazioni settimanali da parte

dello psichiatra dr. __________.

Attualmente la paziente assume del Dafalgan e per quanto concerne

l’inabilità lavorativa ritengo che sia tuttora inabile al 50% in un contesto

adeguato e non come cameriera.” (doc. 25)

Va

ancora rilevato che il 28 agosto 2006 il Dott. med. __________, spec. FMH, ha

affermato:

Considerandi

" L’assicurazione CO 1 mi ha mandato la richiesta

allegata. Ho scritto nel novembre un unico certificato d’incapacità lavorativa

nel quale specificavo un’incapacità al lavoro del 50% dal 27.05.2004 al

31.12.2004

notando che non prevedevo una ripresa della capacità lavorativa

totale nei prossimi mesi (cioè durante il 2005). Posso ragionevolmente definire

la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha potuto beneficiare del

congedo di maternità con la nascita di __________ il __________.

Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo

di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato

approfonditamente con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come

psicoterapeuta.” (doc. 36)

6.

Secondo

la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF

104.

V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

7.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che dalle

valutazioni dei medici che si sono espressi in merito alla situazione

valetudinaria dell’insorgente, con l’eccezione del medico curante, emerge che

l’interessata può ancora svolgere l’attività di cameriera nella misura del 50%.

Infatti,

sia il Dr. med. __________ (“Considerando unicamente la patologia

reumatologica la ripresa dell’attività lucrativa svolta sarebbe invece

esigibile nella misura del 50% [mezza giornata], riduzione che si giustifica

con alcune mansioni richieste che esulano dall’esigibilità come definita dal

Dr. __________ [e con il quale concordo]”), sia la dr.ssa med. __________ (“Ritengo

opportuno che l’assicurata prenda coscienza dell’eventualità di ridurre

l’attività professionale al 50% in maniera duratura oppure che cambi il posto

di lavoro, per poter riprendere l’attività professionale al 100%, trovando un

lavoro più facile e confacente alla sua situazione attuale.”), sia il dr.

med. __________ (“incapacità lavorativa in qualità di cameriera: 50% dal

27.05

” e “Come cameriera, visti i pesi da dover alzare con il

braccio sinistro, i movimenti ripetitivi e gli spostamenti all’interno

dell’esercizio pubblico a piedi, vi è un’incapacità lavorativa massima per

motivi reumatologici del 50%.”), sia, in parte, il dr. med. __________ (“Posso

ragionevolmente definire la sua incapacità lavorativa del 50% fino a quando ha

potuto beneficiare del congedo di maternità con la nascita di __________ il __________.

Non posso invece definire il grado dell’incapacità lavorativa dopo il periodo

di concedo prolungato delle vacanze arretrate, non avendone parlato approfonditamente

con Lei anche per definire i limiti delle mie competenze come psicoterapeuta.”),

sia i due medici SMR, Dr. med. __________ (“Dal lato medico una valutazione

peritale dal Dott. __________ definisce con un certo miglioramento della

condizione muscolare, una CL del 50% nella sua attività è presente.”) e dr.

med. __________ (“CL del 50% nella sua attività di cameriera”) giungono

alla medesima conclusione.

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i citati

specialisti ed i medici SMR, i quali hanno valutato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità di esercitare l’attività di cameriera.

Infatti,

rammentate le considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici curanti degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 6; il giudice deve tener conto del fatto

che il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente), va comunque evidenziato come le attestazioni del dr. med. __________,

precedenti all’emissione della decisione formale dell’AI contro cui è stata

inoltrata opposizione, sono state prese in considerazione dai medici SMR, i

quali hanno indicato dettagliatamente i motivi per i quali le valutazioni

espresse non impediscono di considerare l’insorgente abile al lavoro al 50%

quale cameriera.

Va qui inoltre ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Inoltre,

va evidenziato come lo stesso medico curante, dr. med. __________,

interpellato dall’UAI per compilare il rapporto di decorso per l’aggiornamento

atti ha indicato che lo stato di salute è stazionario dal 29.03.2004, ossia

praticamente da quando sono state effettuate le valutazione mediche da parte

dei dr. med. __________, __________ e __________ che hanno constatato

un’abilità lavorativa del 50% quale cameriera.

Solo

in seguito all’emissione della decisione formale da parte dell’AI il medico

curante ha precisato che “Al momento dell’effettiva ripresa

che avrebbe dovuto essere convenuta per il 1 aprile 2006 la paziente si è vista

riproporre l’attività quale cameriera che sicuramente penso non sia un’attività

delle più idonee anche se svolta al 50%. In effetti penso dal punto di vista

pratico che il tavolo non possa essere servito e sparecchiato al 50%.” e che “per quanto concerne l’inabilità lavorativa ritengo che

sia tuttora inabile al 50% in un contesto adeguato e non come cameriera.”

Ciò che tuttavia contrasta con le affermazioni degli altri medici interpellati

in precedenza. Del resto, ritenendo che dal punto di vista pratico il tavolo

non può essere servito e sparecchiato al 50%, lo specialista non da una

valutazione teorica della possibilità di svolgere la precedente attività, ma da

un giudizio soggettivo sulla possibilità di svolgere la professione a metà

tempo.

Alla

ricorrente non può neppure essere d’aiuto la patologia psichiatrica.

Da

una parte infatti l’insorgente non ha presentato certificati medici attestanti

un’inabilità lavorativa a causa di una malattia psichica, dal 2006, superiore

al 50% e dall’altra il dr. med. __________, cui il curante, nel giugno 2006, ha

fatto riferimento, ha invece affermato di non poter definire il grado d’incapacità

lavorativa dopo la fine del congedo maternità nell’ottobre 2005.

Per

cui, ritenuto che, come ammesso dall’insorgente (cfr. opposizione, docRI 1RI 1

ha beneficiato del diritto all’indennità giornaliera in misura del 50%. Il

diritto si è esaurito il 18 dicembre 2005.”), l’assicurata ha esaurito il

suo diritto alle indennità giornaliere nella misura del 50% il 18 dicembre

2005, e che nell’attività di cameriera è tuttora abile al 50%, non sussiste più

nessun diritto ad ulteriori prestazioni.

In

queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita

conferma.

8.

L’insorgente,

con il suo ricorso, chiede l’assunzione di ulteriori prove (testi, richiamo

dell’intero incarto dall’assicuratore, documenti, perizia medica, incarto AI,

ogni altra ammessa).

Il

TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici prodotti dalle parti e dalle

risultanze dell’incarto AI richiamato da questo Tribunale, ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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