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Decisione

36.2007.30

Esonero dall'obbligo d'assicurazione per un cittadino tedesco, senza attività con permesso di dimora tipo B.

2 aprile 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i

relativi postumi non ponendo alcun limite finanziario. La legge prevede quindi

una copertura al 100% delle prestazioni sia ambulatoriali che relative al ricovero

in ospedale.

In

secondo luogo, come giustamente evidenziato dall'UAM, l'assicurazione danese prevede

un tetto massimo di prestazioni annue di Fr. 1'500'000.-. Ciò é in netto

contrasto con il principio della copertura assicurativa illimitata risultante

dal tenore dell'art. 24 LAMal il quale prevede che unici limiti alla copertura

assicurativa siano le condizioni previste dagli artt. 32 - 34, tra le quali non

rientra un limite finanziario di copertura massima annua.

E’

vero che l'assicuratore estero indica la copertura al 100% per le cure

stazionarie in ospedale ma ciò non basta.

Come

visto nella STFA del 4 ottobre 2001 l’Alta Corte ha stabilito che non è sufficiente

una copertura dell’80% dei costi per considerare equivalente l’assicurazione

estera a quella svizzera. Nel caso di specie, l’assicuratore estero non ha garantito

una copertura totale dei costi di malattia come quelli previsti in Svizzera, vi

sono pertanto delle lacune.

Considerato

che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, un’affiliazione al sistema

di assicurazione obbligatoria in Svizzera non potrebbe comportare

l’applicazione di nessuna riserva, poiché tale istituto è previsto solo nelle

assicurazioni complementari ma non nell’assicurazione obbligatoria che non

prevede l’esclusione di malattie esistenti dalla copertura non vi è equivalenza

Considerandi

tra i due sistemi. A giusta ragione l’UAM ha respinto la richiesta

dell’interessato. La situazione, palese sin dall'inizio,

avrebbe dovuto indurre il ricorrente a trattenersi dall'introdurre il gravame.

Il suo agire imporrebbe il carico di congrua tassa di giustizia cui

eccezionalmente si prescinde con invito a migliore ponderazione pro futuro.

10.

Il

ricorrente ha infine richiesto una perizia sulla polizza assicurativa, al fine

di meglio confrontarla con l'assicurazione obbligatoria elvetica (doc. I).

Il

TCA ritiene che ulteriori atti istruttori nel caso di specie sono superflui.

Infatti, considerato che le differenze già riscontrate da questo Tribunale sono

sufficienti a comprovare una non equivalenza delle assicurazioni in esame,l’assunzione

di ulteriori prove non avrebbe alcuna influenza sull’esito della vertenza.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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