36.2007.31
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28 novembre 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2007.31
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera: esame delle condizioni poste dalla giurisprudenza per ottenere l'esonero. In concreto è stata accertata l'impossibilità di disdire le prestazioni estere già assicurate nel nostro Paese e mantenere le prestazioni non previste dalla LAMal
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 13 ALC
art. 2 cpv. 8 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.31
cs
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 22 gennaio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione dell’11 ottobre 2006, confermata dalla decisione su reclamo del 22
gennaio 2007, l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha
respinto la richiesta di RI 1, cittadina __________ nata nel __________ e
coniugata con l’avv. __________, detentrice di un permesso di dimora “B”
CE/AELS per svolgere un’attività lucrativa in Svizzera, che chiedeva di essere
esonerata dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie.
L’autorità
cantonale ha sostanzialmente stabilito che non sono adempiuti i presupposti
dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, giacché l’assicuratore estero (__________) ha dichiarato
di poter ridurre le proprie prestazioni adattandole a quanto previsto
dall’assicurazione malattia obbligatoria svizzera, nella misura in cui rimborsa
solo ciò che la Cassa malati svizzera non paga (doc. A1).
B. L’interessata,
rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta
decisione rilevando che quanto affermato dall’IAS è stato smentito
dall’ulteriore documentazione presentata in sede di reclamo. L’insorgente
ritiene pertanto di poter adempiere a tutte le condizioni previste dall’art. 2 cpv.
8 OAMal per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo.
La
ricorrente sostiene in particolare che l’assicuratore ha precisato che una
riduzione o una sospensione delle prestazioni già coperte dalla LAMal sarebbe
stato possibile solo in caso di temporanea assenza all’estero e non in caso di
trasferimento definitivo, come in realtà è avvenuto. Considerato inoltre che
l’assicurazione __________ è nettamente migliore di quella svizzera e che la
ricorrente non potrebbe concludere un’assicurazione complementare alla medesime
condizioni nel nostro Paese, le condizioni dell’esenzione sono adempiute.
C. Con
risposta del 29 marzo 2007 l’IAS propone la reiezione del ricorso rilevando in
particolare che non corrisponde al vero che la riduzione delle prestazioni
attraverso lo stralcio o la sospensione temporanea di certe prestazioni sia
stata smentita (doc. V).
D. Pendente
causa le parti hanno ribadito le loro posizioni, producendo ulteriore documentazione,
mentre il TCA ha proceduto ad un accertamento (doc. VI e seguenti).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è quello di stabilire se la ricorrente, cittadina __________ a
beneficio di un permesso di dimora “B” CE/AELS per svolgere un’attività
lucrativa, può ottenere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in
virtù del rapporto assicurativo in __________.
3.
Secondo
l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali
e di Stati esteri.
3.
Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone
non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o
vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli
23.
a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente
all’articolo 3 della legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
4.
Ritenuta
l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va esaminato
se la ricorrente é obbligata ad assicurarsi nel nostro Paese.
L'art.
3.
cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni
all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere
dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo
uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'”Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a
proposito della conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’arrt. 2 cpv. 2 e 8
OAMal: DTF 132 V 310).
In
particolare, l’art. 2 cpv. 8 OAMal, invocato dalla ricorrente, prevede che:
"
8.
A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura
dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono
stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a
condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione
senza un motivo particolare."
5.
Come
detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto concerne
la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del
14.
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità".
Va
innanzitutto esaminato se al caso di specie l’ALC ed il regolamento (CEE) n.
1408/71 sono applicabili.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2006 e 2007 e concernono la richiesta di
esenzione dall’obbligo assicurativo per un periodo successivo all’entrata in
vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; STFA
del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.
; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella
causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5
febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7
febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’Accordo
ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurata è di
nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1
cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz’altro dato.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni
familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF
131.
V 395 consid. 3.2).
Alla
fattispecie va pertanto applicato l’ALC ed il regolamento (CEE) 1408/71.
6.
Come
visto l'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al regolamento
(CEE) 1408/71.
Il
Titolo II del regolamento (CEE) 1408/71 (art. 13-17bis) contiene le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Di
principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato
membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio
dell'assoggettamento contributivo: cfr. art. 13 del regolamento (CEE) 1408/71).
In
concreto, nella misura in cui l’interessata, residente in Svizzera, beneficia
di un permesso di dimora temporaneo “B” CE/AELS per svolgere un’attività
lucrativa, è tenuta ad affiliarsi contro le malattie nel nostro Paese (cfr.
art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CEE) 1408/71).
7.
Va
ora esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno
svizzero, in particolare dell'invocato art. 2 cpv. 8 OAMal, poiché in concreto
la ricorrente è coperta tramite un'assicurazione privata estera.
Per
quanto concerne l'applicazione di questo disposto va rammentato che con sentenza
del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, questo Tribunale ha confermato
la conformità dell'art. 2 cpv. 8 OAMal alla LAMal e al diritto europeo.
Il
TCA, circa l'applicazione di questa norma, ha in particolare affermato:
"
A proposito dell'interpretazione
del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che,
prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e
dunque prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati
(netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi,
impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa
dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni
difficilmente sostenibili), occorre innanzitutto accertare se l'assicurato può
mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel
contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base.
Se
vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti,
l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione all'obbligo assicurativo, e va
dunque interpretato restrittivamente, va inteso nel senso che un esonero
assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni enumerate nella norma,
l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera più estesa per le
prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria Svizzera.
(…)
Solo
ove ciò non fosse possibile, andrebbe applicato l'art. 2 cpv. 8 OAMal. Per cui,
contrariamente all'opinione dell'IAS, che interpreta estensivamente il disposto
dell'ordinanza, le eccezioni sono numericamente ridotte e circoscritte.
Infatti
le persone che beneficiano di assicurazioni più estese all'estero, prima di
poter invocare l'esonero previsto dall'art. 2 cpv. 8 OAMal, devono comprovare
di essere impossibilitate a mantenere unicamente le coperture non assicurabili
in Svizzera.
(…)
Anche
in questo caso la norma va interpretata restrittivamente. Innanzitutto l'esonero
dall'assicurazione obbligatoria può essere concesso unicamente se all'estero i
rischi assicurati sono coperti qualitativamente e quantitativamente meglio che
non in Svizzera. Occorre in altre parole effettuare una valutazione complessiva
e globale della situazione e, solo se l'assicurazione estera permette una
copertura nettamente più estesa rispetto a quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione
potrà ritenere adempiuta la prima condizione ("l'assoggettamento in
Svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della
copertura dei costi").
Infine,
se anche questo requisito sarà adempiuto, l'amministrazione dovrà esaminare
l'ultima condizione, ossia stabilire se a causa dell'età e/o dello stato di
salute dell'interessato non è possibile stipulare un'assicurazione
complementare equiparabile a quella estera o è possibile solo a condizioni
estremamente difficili.
Solo
se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute l'assicurato può beneficiare
dell'esonero.
La
possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria appare di
conseguenza assai limitata."
Il
TFA, con sentenza del 29 marzo 2006, pubblicata in DTF 132 V 310, ha stabilito
che in quanto non prevedono alcuna possibilità di esenzione per le persone
esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, domiciliate in Svizzera,
soggette al diritto svizzero secondo il Titolo II del regolamento n. 1408/71,
al beneficio di un'assicurazione privata facoltativa in uno Stato le cui
disposizioni di legge non sono loro più applicabili secondo il regolamento n.
1408/71, e per le quali il motivo per cui non possono più, se non a condizioni
proibitive, assicurarsi a titolo complementare in Svizzera nella stessa misura
come in precedenza non è dovuto alla loro età e/o allo stato di salute, gli art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal non sono contrari né alla legge, né
alla Costituzione, né all'ALC (consid. 8 e 9; cfr anche STFA del 25
agosto 2006 nella causa B, K 138/05).
L’Alta Corte, a
proposito dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, ha precisato:
" 8.5.6 Der neue Art. 2 Abs. 8 KVV kommt nicht allen
Personen zugute, für die eine Unterstellung unter die schweizerische
Versicherung eine klare Verschlechterung des bisherigen Versicherungsschutzes
oder der bisherigen Kostendeckung zur Folge hätte und die sich nicht oder nur
zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern könnten,
sondern nur jenen, bei denen Letzteres auf ihr Alter und/oder ihren
Gesundheitszustand zurückzuführen ist. Die Norm schützt somit nicht allgemein
Personen, für die der Wechsel zum schweizerischen System zwar einen teureren
und/oder weniger guten Versicherungsschutz bedeutet, die sich aber immerhin -
wenn auch möglicherweise nicht im bisherigen Umfang, aber doch insoweit im
bisherigen Umfang, als diesen Umfang garantierende Versicherungen in der
Schweiz überhaupt angeboten werden - über das gesetzliche Minimum
(obligatorische Krankenpflegeversicherung) hinaus zusatzversichern können
(privatrechtliche Versicherung nach dem Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, VVG [vgl. Art. 12 Abs. 2 und 3 KVG]; z.B. eine Ferien-
und Reiseversicherung im Hinblick auf Geschäftsreisen, die auch den Schutz
ergänzen könnte, der bei Auslandaufenthalten schon aufgrund der in Art. 22 in
Verbindung mit Art. 22b der Verordnung Nr. 1408/71 vorgesehenen
Sachleistungsaushilfe besteht). Sie kann nur von denjenigen Personen mit Erfolg angerufen werden, die sich - im Rahmen des in der
Schweiz nutzbaren Versicherungsangebots - nur deshalb nicht oder nur zu kaum
tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern können, weil sie
wegen ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes entsprechende
Zusatzversicherungen entweder überhaupt nicht oder nur zu kaum tragbaren
Bedingungen abschliessen können. Art. 2 Abs. 8 KVV soll mit anderen Worten
nicht den Nachteil verhindern, den eine Person dadurch erleidet, dass das
schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie bisher unter dem
ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu gleich günstigen
Bedingungen vorsieht. Er soll vielmehr den Nachteil vermeiden, der daraus
resultiert, dass eine Person bis zum Erreichen ihres bisherigen ausländischen
Versicherungsniveaus von in der Schweiz tatsächlich vorhandenen Angeboten wegen
ihres Alters und/oder Gesundheitszustandes nicht oder nur zu kaum tragbaren
Bedingungen Gebrauch machen kann.
Für diese unterschiedliche Behandlung von Personen, bei denen solche
Gründe des Alters und/oder Gesundheitszustandes vorliegen, auf der einen und
von Personen, bei denen solche Gründe fehlen, auf der andern Seite gibt es
einen vernünftigen Grund. Dieser liegt im Zweck des Obligatoriums, der nicht
nur darin besteht, zu verhindern, dass infolge Fehlens einer Versicherung unter
Umständen bei Risikoeintritt das Gemeinwesen für höhere oder alle Kosten
aufkommen muss, sondern auch darin, die Solidarität zwischen Gesunden und
Kranken zu gewährleisten (Erw. 8.3 hievor; Verwerfung des Arguments, dass nicht
die Solidarität, sondern das Bestehen eines gleichwertigen
Versicherungsschutzes ausschlaggebend sei, im nicht veröffentlichten Urteil T.
vom 29. Juni 2000, K 155/98). Diese Funktion des Obligatoriums würde nämlich
vereitelt, wenn sich so genannte gute Risiken generell durch Abschluss einer
vorteilhafteren privaten Versicherung von der durch das Obligatorium bezweckten
Solidargemeinschaft befreien könnten, was die Kosten für die in dieser
Gemeinschaft verbleibenden Personen in die Höhe triebe. In Anbetracht dieser
Überlegungen kann auch nicht gesagt werden, Art. 2 Abs. 8 KVV lasse sich nicht
auf ernsthafte Gründe stützen oder sei sinn- und zwecklos. Diese Bestimmung ist
somit ebenso wenig verfassungswidrig wie die vorangehenden Absätze des Art. 2
KVV.“
8.
Accertato che in concreto, a causa del trasferimento del domicilio
dell’assicurata in Svizzera la sospensione del contratto assicurativo non è
possibile (cfr. allegato al doc. 6), il TCA ha interpellato l’interessata,
rammentandole che in un’altra causa che aveva occupato questo Tribunale in
passato un assicuratore __________ aveva informato i propri assicurati, e per
essi l’UAM e questo Tribunale, che sarebbe stato possibile trasformare
l’assicurazione __________ in assicurazione complementare a quella svizzera
con, tra l’altro, un grande beneficio economico (doc. XVIII). Questo Tribunale
ha domandato se, nel caso di specie, sarebbe possibile adottare questa
soluzione.
Con
risposta del 7 novembre 2007 la ricorrente ha affermato che non è possibile la
trasformazione della polizza di assicurazione malattia in un’assicurazione
complementare privata a complemento dell’assicurazione obbligatoria di cassa
malattia svizzera. Inoltre, non esiste, ai sensi dell’art. __________, nessun
diritto di trasformazione del rapporto assicurativo in essere in una tariffa
complementare all’assicurazione vigente (doc. XXI).
L’interessata
ha prodotto a questo proposito uno scritto dell’assicuratore che ha affermato:
" Die __________ zur privaten
Krankheitskostenvollverischerung nach den Tarifen N2 und ZE 90 bei Frau RI 1, __________,
dass
a) in Ermangelung eines entsprechenden Tarifangebotes eine Umstellung
auf private Zusatztarife zur Ergänzung zur obligatorischen Krankenversicherung
in der Schweiz nicht möglich ist und
b) ein Umstufungsanspruch nach __________ auf private Zusatztarife zur
__________ gesetzlichen Krankenversicherung nicht gegeben ist.
Erläuterung zu a):
Zusatztarife zur obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz
sind bei der __________ nicht vorhanden und – soweit absehbar – nicht geplant.
Eine Beitragskalkulation für derartige Zusatztarife würde aufsichtrechtlich am
nicht zu erwartenden Zugang im Neugeschäft scheitern. Ein Neugeschäft wäre schon
nicht gegeben, weil die __________ nicht über aufsichtsrechtliche Genehmigung
zur Niederlassung in der Schweiz oder auch nur zum Dienstleistungsverkehr mit
der Schweiz verfügt und dies – soweit absehbar – auch nicht geplant ist. __________).
Erläuterung zu b):
Ein gesetzlicher Umstufungsanspruch auf Zusatztarife zur __________
gesetzlichen Krankenversicherung nach __________ besteht nur innerhalb gleicher
Tarifarten. Nach __________ besteht zwischen der privaten
Krankheitskostenvollversicherung und der privaten Zusatzversicherung zur __________
gesetzlichen Krankenversicherung kein gleichartiger Versicherungsschutz.
Zudem könnte sich ein Umstufungsanspruch nach __________ nur auf
Tarife mit gegebener Versicherungsfähigkeit (= Versicherung in einer __________
gesetzlichen Krankenkasse) beziehen.“ (doc. C).
E’
vero che inizialmente, il 10 agosto 2006, l’assicuratore estero, compilando il
formulario per la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo, sembrava
ammettere che il contratto avrebbe consentito di ridurre le prestazioni coperte
dall’assicurazione malattie obbligatoria attraverso lo stralcio oppure la
sospensione temporanea di certe prestazioni (cfr. doc. 4; modulo TI 12). Tuttavia
lo stesso assicuratore ha poi smentito questa affermazione (peraltro già
interpretata in maniera corretta dall’insorgente, cfr. doc. 4, lettera del 25
agosto 2006, laddove parla di doppia assicurazione), precisando che la Cassa
estera può negare la sua prestazione allorquando una prestazione assicurativa
simile è effettuata dalla cassa malattia svizzera. In altre parole ha affermato
che non vi può essere una sovrassicurazione.
Contrariamente
a quanto sembra ritenere l’UAM, tuttavia, ciò non è sufficiente a garantire
l’adempimento della prima condizione posta dalla giurisprudenza di questo
Tribunale.
Certo,
il TCA nella citata sentenza del 4 febbraio 2004 (36.2003.14) ha affermato che
prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque
prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi,
impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa
dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente
sostenibili), occorre accertare se l'assicurato può mantenere le coperture
assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi
nel nostro Paese per le cure di base e che, se vi è una possibilità in tal
senso, un esonero, di principio, è escluso.
Tuttavia
il TCA ha precisato che ciò vale nella misura in cui l’interessato può mantenere
l’assicurazione estera più estesa per le prestazioni non coperte
dall’assicurazione obbligatoria svizzera, ossia, come evidenziato dal Tribunale
nella medesima sentenza, se l’assicurato può disdire (o sospendere) tutte
quelle prestazioni che sono già coperte in Svizzera e mantenere quelle per le
quali nel nostro Paese non esiste una copertura: questo Tribunale ha fatto
l’esempio di una possibile copertura delle spese per camera privata all’estero
che può essere mantenuta, mentre viene disdetta la parte delle prestazioni già
coperte in Svizzera.
In
concreto l’assicuratore estero ha smentito in maniera chiara questa
possibilità, affermando unicamente che, in caso di prestazioni già coperte dall’assicuratore
svizzero, avrebbe dovuto procedere al calcolo della sovrassicurazione e ridurre
le prestazioni di conseguenza.
Ciò
significa tuttavia che l’assicurazione estera va mantenuta nella sua totalità.
Alla
luce di quanto sopra indicato, contrariamente a quanto ritiene l’UAM, la prima
condizione posta dalla giurisprudenza di questo Tribunale per ottenere
l’esonero dall’obbligo assicurativo è adempiuta.
Per
quanto concerne le altre due condizioni è necessario rinviare l’incarto
all’autorità cantonale affinché esamini se sono adempiute.
In
particolare l’UAM dovrà stabilire se aderendo all’assicurazione svizzera vi è
un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei
costi e se a causa della stato di salute e/o età vi è l’impossibilità di
stipulare un’assicurazione complementare equiparabile oppure se è possibile ma
solo a condizioni estremamente difficili. A questo proposito va evidenziato che
l’interessata fa valere la presenza di problemi renali, di una discopatia alla
colonna cervicale e di altre malattie che “per discrezione si tacciono”
(doc. I). Se vorrà ottenere l’esenzione l’interessata dovrà produrre i
certificati medici all’UAM a comprova della presenza di tali malattie. Da parte
sua l’autorità cantonale dovrà tener conto delle difficoltà sempre maggiori nel
concludere assicurazioni complementari in presenza di malattie pregresse e far
prova, nell’esame di questo, come degli altri presupposti, di una maggior
flessibilità. Appare infatti che nel caso di specie l’autorità cantonale sia
stata assai rigida nell’interpretazione, già di per sé restrittiva, dell’art. 2
cpv. 8 OAMal.
In
queste condizioni, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’UAM
per nuovi accertamenti.
Visto
l’esito del ricorso, alla ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, vanno
assegnate ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per ulteriori
accertamenti conformemente ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’IAS verserà fr. 1'000 alla ricorrente (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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