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Decisione

36.2007.33

Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Spese di sollecitazione troppo elevate. Decisioni, lacunose per motivazioni ed insufficien

23 aprile 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia

costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A

proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

Considerandi

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. I

ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza è

accertato un credito di CO 1 nei confronti di RI 1, __________, di complessivi CHF

2'211.-- per le partecipazioni, i premi e le spese di dossier e richiamo di

cui alle fatture n° __________ del 10 luglio 2006; n° __________ del 8 maggio

2006; __________ del 10 aprile 1996; n° __________ del 6 marzo 2006; n°__________

del 6 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006 nonché n° __________ del 30 marzo 2006, n°

__________ del 10 luglio 2006 e __________ dell'8 maggio 2006 oltre CHF 150.-- complessivi

per spese di sollecito ed amministrazione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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