36.2007.35
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 aprile 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
36.2007.35
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Decisione della Cassa malati che accerta un credito identica a provvedimento analogo precedente già definitivo. Ne bis in idem. Con la decisione si propone il rigetto dell'opposizone a PE diverso rispetto a quello indicato dall'assicuratore nella decisione precedente. Incompetenza del TCA.
PROCEDURA
art. 79 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
art. 82 LEF
art. 52 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.35
ir/td
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
gennaio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto in
diritto
- che
con ricorso 22 febbraio 2007 RI 1 si è rivolta, con il patrocinio dell'avv. RA
1, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni postulando l'annullamento della
decisione su opposizione 25 gennaio 2007 con cui CO 1 ha confermato la sua precedente
decisione formale 15 maggio 2006 mediante la quale è stata rigettata
l'opposizione al PE __________ (che la Cassa neppure ha prodotto agli atti)
relativa a premi non pagati dal marito della ricorrente tra aprile e settembre
2005 per CHF 2'170.80;
- che
con la sua impugnativa l'avv. RA 1 evidenzia come già il precedente 29
settembre 2006 CO 1 aveva emanato una decisione su opposizione (n° __________ -
__________) relativa alla medesima esecuzione e riferentesi ai medesimi premi
per la copertura obbligatoria non pagati da __________ da aprile a settembre
2005 per CHF 2'170.80;
- che
l'avv. __________ ha evidenziato la presenza di un palese errore segnalato il
1° febbraio 2007, "per evitare un ricorso al Tribunale";
- che
il ricorrente ha postulato l'annullamento alla decisione siccome bis in idem;
- che,
con risposta di causa 22/28 marzo 2007, CO 1 indica come la sua decisione 29
settembre 2006 sia cresciuta in giudicato;
- che
per il resto CO 1 "non si oppone all'accoglimento del ricorso 22 febbraio
2007";
- che,
in diritto, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA ha già emanato numerose sentenze in
materia, si veda in particolare la sentenza 4 febbraio 2004 36.2003.14
rispettivamente la sentenza 25 gennaio 2005 36.2004.142-143. Questa autorità
giudiziaria può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
- che,
in concreto, CO 1 ha chiesto alla signora RI 1 premi non pagati dal marito. CO
1 ha emesso una decisione su opposizione non contestata a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni;
- che
nella decisione 29 settembre 2006 è correttamente accertato il credito
dell'assicuratore nei confronti della moglie, debitrice solidale,
dell'assicurato;
- che
nella decisione su opposizione del gennaio 2007 si accerta nuovamente il
medesimo credito ma viene rigettata l'opposizione a PE diverso;
- che
nella sentenza 15 dicembre 2003 in re D. (inc. 36.2003.49) consid. 2.4. e seg.
un'assicurata lamentava come inammissibile l'apertura di nuova procedura per un
credito già precedentemente oggetto di esecuzione e lamentava la procedura
decisionale formale posta in atto dall'assicuratore. In quel caso questo
Tribunale ha esposto le seguenti motivazioni:
" Con sentenza del 10 settembre 2002 pubblicata in
DTF 128 III 383, il Tribunale federale ha rammentato che l'avvio di una seconda
esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro
della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione
dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Il TF ha affermato:
" La
question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il est admissible de
mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet d'une seule et même
créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal fédéral, qui l'a résolue
da la manière suivante: une seconde poursuite pour la même créance n'est
inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la
continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que
dans ces cas qu'il ya un risque sérieux que le patrimonie du débiteur fasse
l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première
poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue
caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher
ce dernier d'êngager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 100 III
41 et les arrêts cités; arrêt B.54/1981 du 6 mai 1981, publié in BISchK 1983 p.
128 ss)."
Il TF, con sentenza inedita del 14 gennaio 2003, figurante nel sito
internet dell'Alta Corte (www.bger.ch), inc.7B.263/2002 e
relativa ad esecuzione ___ dell'UE di __________, PE del 3 febbraio 2000, già
oggetto di discussione nella sentenza di questo TCA del 16 maggio 2001, ha
affermato che:
" 1.
La Cassa Malati B.________ ha escusso A.________ con un precetto esecutivo del
3 febbraio 2000 (n. ______) spiccato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il 4
aprile seguente la Cassa Malati B.________ ha rigettato l'opposizione
interposta dalla debitrice. Il rimedio presentato da quest'ultima al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino è stato respinto, nella misura in cui
era ricevibile, con sentenza del 16 maggio 2001. Il 12 luglio 2002, due giorni
dopo la richiesta di proseguimento dell'esecuzione, l'Ufficio ha comunicato
alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda, poiché l'esecuzione è
perenta. Con precetto esecutivo del 16 luglio 2002 (n. 906592), notificato il 5
agosto 2002, la Cassa Malati B.________ ha nuovamente escusso A.________,
indicando quale titolo di credito la predetta sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Dopo aver fatto opposizione, la debitrice ha rilevato che
la creditrice aveva già avviato una procedura esecutiva per lo stesso credito e
ha chiesto all'Ufficio di stralciare il precetto esecutivo del luglio 2002. Il
2 settembre 2002 l'Ufficio le ha comunicato di non poter cancellare il precetto
dell'esecuzione in corso e che quello del febbraio 2000 non figura più
nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento.
2. Con sentenza del 13
novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato
da A.________. I giudici cantonali hanno rilevato che il giudizio del 16 maggio
2001, con cui il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il rimedio
presentato dall'assicurata contro la decisione della cassa malati procedente,
non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in giudicato al più tardi il 9
luglio 2001. A giusta ragione quindi, tenuto pure conto del periodo trascorso
fra la notifica del precetto esecutivo (11 febbraio 2000) e la richiesta di
rigetto dell'opposizione (4 aprile 2000), l'Ufficio ha ritenuto tardiva la
domanda di proseguimento del 10 luglio 2002 e ha dichiarato perenta
l'esecuzione. Per il resto, l'autorità di vigilanza ha indicato che l'inoltro
di diverse esecuzioni per lo stesso credito è unicamente inammissibile se il
creditore ha già chiesto la continuazione di un'esecuzione precedente o è in
grado di farlo, ciò che in concreto non si verifica, poiché la precedente
esecuzione è perenta.
3. Con ricorso del 12
dicembre 2002 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di respingere [recte:
annullare] la sentenza dell'autorità di vigilanza, di annullare il precetto
esecutivo del 2 agosto 2002, di condannare la creditrice al pagamento di un
risarcimento danni di fr. 4'500.--, di ordinare all'Ufficiale di nuovamente
iscrivere nell'elenco delle esecuzioni il precetto esecutivo del 3 febbraio
2000 e di stralciare quello dell'agosto 2002, nonché di condannare l'Ufficio a
un risarcimento danni da stabilire. Dei motivi si dirà, per quanto necessario
ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono. Non è stata
chiesta una risposta al ricorso.
4. 4.1 Dopo aver narrato
Fatti
i fatti, la ricorrente ribadisce che la creditrice non aveva il diritto di
proporre una nuova esecuzione per il medesimo credito. Essa afferma di aver
inoltrato una domanda di revisione il 2 luglio 2001 contro la sentenza del 16 maggio
2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, motivo per cui questa non era
ancora cresciuta in giudicato. Il contrario accertamento dell'autorità di
vigilanza è pertanto errato. In queste circostanze la creditrice avrebbe dovuto
continuare la prima esecuzione, che non poteva essere dichiarata perenta.
L'escussa osserva inoltre che, ad eccezione dei casi previsti dagli art. 85 e
85a LEF, il precetto esecutivo deve sempre rimanere iscritto nell'elenco delle
esecuzioni.
4.2 Come rilevato dalla
sentenza impugnata, l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è
inammissibile solamente se il creditore ha già chiesto, nel quadro della prima
procedura, la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Infatti,
solo in tali casi sussiste un serio rischio che il patrimonio del debitore sia
oggetto a più riprese di un'esecuzione. Se per contro la procedura si è fermata
a causa di un'opposizione o è divenuta caduca in seguito all'inattività del
creditore, non vi è motivo di impedire a questi di iniziare una nuova
esecuzione (DTF 128 III 383 consid. 1.1). Giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF, il
diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue
decorso un anno dalla notifica del precetto, atteso che, se è fatta opposizione,
il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
4.3 La ricorrente
misconosce che la sua istanza di revisione non ha comportato una sospensione
del termine per chiedere il proseguimento dell'esecuzione, poiché la revisione
è una via di ricorso straordinaria, che non ha effetto sospensivo, contro una
decisione che ha acquisito forza di cosa giudicata (F.Hohl, Procédure civile,
vol. II, pag. 276, n. 3076 seg.). In queste circostanze a giusta ragione
l'Ufficiale ha dichiarato perento il precetto notificato l'11 febbraio 2000. Si
può tuttavia dare atto alla ricorrente che anche in siffatti casi l'esecuzione
rimane iscritta nell'apposito elenco, ma che giusta l'art. 10 Rform, nella colonna
che indica il risultato dell'esecuzione viene scritta la lettera E, la quale
significa estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore
o prescrizione). Giova però rilevare che la debitrice non è lesa dall'infelice
formulazione del provvedimento del 2 settembre 2002, in cui l'Ufficiale le
comunica che il precetto n. 732672 "non figura più nell'elenco delle
esecuzioni in quanto perente". Ora, essendo l'esecuzione estinta, la
creditrice non può domandarne il proseguimento, ragione per cui la notifica di
un secondo precetto esecutivo per il medesimo credito è lecita.
5. Infine, nella misura
in cui la ricorrente narra gli antecedenti della vicenda che la oppone alla
propria cassa malati o si duole della violazione dei suoi diritti costituzionali,
il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, poiché l'art. 19 cpv. 1
LEF permette unicamente di deferire la decisione dell'autorità di vigilanza al
Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notificazione per violazione
del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla
Confederazione, ma non anche per la violazione di norme costituzionali (DTF 128
III 244 consid. 5, 122 III 34 consid. 1). Pure irricevibili si avverano le
richieste di risarcimento danni, che non sono di competenza delle autorità di
esecuzione e che, del resto, non sono in alcun modo motivate nel rimedio in
esame." (…)
2.5. Per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro
l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la
procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione.
L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il credito è fondato su una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati alle sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di
autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di
denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e, entro il territorio cantonale,
le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale
le parifichi a sentenze esecutive (cifra 3).
Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il cpv. 2 prevede che il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore
Considerandi
non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito.
2.6
Con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78,
il TFA ha affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une
décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être
ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette
en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur
cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est
refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit
par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des
cas."
Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier
aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond
ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi
de l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle
paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y
assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne
sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au
contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une
époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin
de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou
la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des
prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur
opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi
l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al.
2.
LP)."
Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de
décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme
opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les
art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette
en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur
cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est
refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire
prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart
des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre
toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle
de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier
qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits par voie de
procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de
la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art.
80.
LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP
émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du
canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal
attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme
d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut
rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du
droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève
formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force,
l'office doit continuer la poursuite sur simple réquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de
la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la
décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir
la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La
procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure
où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la
poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à
concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette
hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de
mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite
(ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés
dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette
dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela
conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit
parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou
partie par le juge des assurances sociales. Or si, selon l'arrêt Chollet, une
telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant pas lieu d'annuler l'arrêt
cantonal rendu dans ces conditions, puisque le tribunal des assurances est
compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, pour lever, par son
jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).
4.
- En l'espèce, on est en présence
d'une décision formelle consécutive à l'opposition formée au commandement de
payer par le débiteur.
Il convient tout d'abord de se
demander s'il existe une différence essentielle entre les voies b) e c)
ci-dessus, en d'autres termes si la jurisprudence des deux tribunaux fédéraux
est contradictoire ou incompatible.
Dans son arrêt, la Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral admet que le créancier puisse
requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la
procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 LP) lorsque, s'agissant d'un
prononcé administratif, celui-ci se réfère avec précision à la poursuite et
lève formellement l'opposition. Or, si la décision précède la poursuite, elle
ne satisfait naturellement pas à l'exigence posée par la Chambre des poursuites
Dispositivo
et faillites du Tribunal fédéral, car le prononcé administratif de la caisse ne
peut se référer à la poursuite introduite après coup, ni lever une opposition
qui n'a pu être formulée. Dans ce cas, il incombera à la caisse poursuivante de
solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant qu'elle ne puisse
requérir la continuation de la poursuite: c'est la voie préconisée par l'arrêt
Chollet précité. Dans ce sens, les deux jurisprudences ne sont ni contradictoires
ni incompatibles, parce qu'elles se réfèrent à des situations différentes.
Quant à l'argumentation de l'Office
fédéral des assurances sociales, selon laquelle le juge ordinaire est le juge
civil, et non pas celui des assurances, elle n'est point pertinent. En effet,
il a été maintes fois rappelé que, dans les matières qui sont de son ressort,
le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP
et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le
fond (ATF 99 V 79) consid. a; ATFA 1968 p. 19 consid. 1)."
Infine, a proposito della competenza del giudice amministrativo,
Daniel Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, SchKG I, art. 1-87, pag. 621 segg., afferma:
" Unterliegt
der in Betreibung gesetzte Anspruch dem öffentlichen recht, so ist zu seiner
Beurteilung nicht der Zivilrichter, sondern dei Verwaltungsbehörde zuständig.
Das ordentliche Verfahern ist hierbei nicht der Zivilprozess sondern das
Verwaltungsverfahren. Gemäss dem in der Revision 1994 eingefügten Wortlaut,
welcher eine langjährige Praxis aufnimmt, kann hierbei die Verwaltungsbehörde
zusammen mit ihrem materiellen Entscheid den Rechtsvorschlag beseitigen.
Verwaltungsbehörde ist neben den Beschwerdeinstanzen insb. auch die
erstinstanzlich verfügende Behörde. Hiergegen wurden in der Literatur und von
gewissen kantonalen Instanzen starke Bedenken geäussert, da die verfügende
Verwaltungsbehörde üblicherweise Gläubiger und damit Partei des Betreibungsverfahrens
ist, was mit der Funktion des Vollstreckungsrichters, welche mit der
Beseitigung des Rechtsvorschlages ausgeübt wird, nicht vereinbar ist (….).
Angesicht der klaren
Position des Bundesgerichts (..omissis) sowie der kantonalen Praxis
(…omissis…), welche bei der Revision Niederschlag im Wortlaut von Art. 79
gefunden hat, sowie der entsprechenden Regelung in Spezialnormen (art. 57 Abs.
3 MWStV), muss de lege lata nicht näher auf diese Kritik eingegangen werden.
(…..)
Nur diejenigen
Verwaltungsbehörden können einen Rechtsvorschlag beseitigen, deren materielle
Verfügungen im Rechtsöffnungsverfahern zur definitiven Rechtsöffnung
berechtigen würden (BGE 107 III 65; Schwander, Schriftenreihe SAV, 36; Kofml,
1350). Dies sind Entscheide der Bundesbehörden und der kantonalen Behörden,
soweit sie das kantonale Recht den vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen
gleichsetzt (art. 81 Abs. 2 Ziff. 2 und 3).
Voraussetzung für die
Beseitigung des Rechtsvorschlages durch die Verwaltungsbehörde ist zudem, dass
die materielle Verfügung über den in Betreibung gesetzten Anspruch erst nach
erhobenem rechtsvorschlag und zusammen mit dessen Beseitigung erlassen wird.
Hat die Verwaltungsbehörde bereits vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung
erlassen, so kann sie nicht nachträglich den Rechtsvorschalg beseitigen,
sondern muss das Verfahren der definitiven Rechtsöffnung einleiten (BGE 109 V
51; RegRat SZ, EGV 1995, 113; Oger OW, AB 1994/95, 19 f.; Vers.Ger. TG, RBOG
1991, 136; Oger. LU, LGVE 1983 II, 206). Vollstreckungsrichterliche Funktionen
kommen der Verwaltungsbehörde nur zu, wenn sie gleichzeitig materiell über den
Anspruch entscheidet, ansonsten keine definitive Rechtsöffnung für
Verwaltungsverfügungen mehr erteilt werden müsste und Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2
und 3 toter Buchstabe wäre. Unzulässig und ein Verstoss gegen die materiellen
Rechtskraft der ersten Verfügung wäre es auch, wenn die Verwaltungbehörde,
welche vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen hat, diese nach
erhobenem Rechtsvorschlag materiell bestätigt, um gleichzeitig den
Rechtsvorschlag beseitigen zu können (Oger OW, AB 1994/95, 20). Ebenso
unzulässig ist es, vor Einleitung der Betreibung eine materielle Verfügung zu
erlassen, in welcher ein allfälliger künftiger Rechtsvorschalg beseitigt wird,
da hierbei die Betreibung noch gar nicht bezeichnet werden kann (Oger. OW, AB
1994/95, 19f). Die Kompetenz, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, steht
aufgrund des Wortlautes von Art. 79 der verfügenden Behörde nur zu, nachdem der
betrieben Rechtsvorschlag erhoben hat. Aus dem gleichen Grund kann auch ein
Zivilrichter in einem Urteil vor Anhebung der Betreibung nicht einen künfitgen
Rechtsvorschlag beseitigen. Dies gilt auch im Bereich der Mehrwertsteuer, wo
die Eidgenössische Steuerverwaltung gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV als zuständig
bezeichnet wird, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, diese Möglichkeit hat sie
nur, wenn noch keine rechstkräftige Verfügung vorliegt, die Verodnung kann das
SchKG als Bundesgesetz nicht derogieren.
Aus dem Erfordernis,
dass die Verwaltungsbehörde nur dann den Rechtsvorschlag beseitigen kann, wenn
sie erst nach dem Rechtsvorschlag über den in Betreibung gesetzten Anspruch
eine materielle Verfügung erlässt, schränkt den Anwendungsbereich dieser Praxis
ein. Der in Betreibung gesetzte Anspruch muss nämlich schon zum Zeitpunkt der
Zustellung des Zahlungbefehls fällig sein (N 10). Ist dies nicht der Fall, darf
die Verwaltungsbehörde in der nachfolgenden Betreibung den Rechtsvorschalg
nicht beiseitigen (Oger. LU, LGVE 1983 II, 208). Das Vorgehen gem. art. 79 kann
auch durch das offentliche Recht ausgeschlossen werden. Steuerforderungen
werden zwar üblicherweise auf ein bestimmtes Datum hin fällig, auch wenn sie
noch nicht veranlagt worden sind, doch verlangen üblicherweise die Steuergesetzte,
dass die Steuerforderungen zuerst durch Verfügung festzusetzen sind, bevor sie
in Betreibung gesetzt werden können (Adler, 258). Das Verfahren nach Art. 79
wird hingegen häufig von Krankenkassen (Art. 88 Ab. 2 KVG, vormals Art. 30 Abs.
4 aKUVG; BGE 119 V 331; 109 V 49 f.; 107 III 62) aber auch bei der
Mehrwertsteuer gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV eingeschlagen, da hier die Forderung
schon vor dem Erlass einer Verfügung fällig wird. Zulässig ist das Verfahern
gem art. 79 auch im Bereich der übrigen Sozialversicherungen, doch bedarf es
hier triftiger Gründe, um eine Betreibung vor Erlass einer Verfügung
einzuleiten (Adler, 258)."
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che il giudice delle
assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve
statuire anche nel merito della questione.
Ciò avviene nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF,
laddove, prima di avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto
esecutivo.
Il giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di
rigettare definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia, per
ciò che concerne la fattispecie, sulla base di una sentenza cresciuta in
giudicato.
Nell'evenienza concreta l'assicuratore aveva già introdotto la
procedura di riconoscimento del suo credito (ex art. 79 LEF) nella causa
sfociata nella decisione del 16 maggio 2001 di questo TCA, il quale si è
pronunciato nel merito della pretesa fatta valere dalla Cassa, riconoscendo il
credito derivante dalle partecipazioni ai costi non solute dall'insorgente
(inc. __________).
L'assicuratore ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine di
un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF per chiedere la continuazione della
procedura. Per cui, come era suo diritto (cfr. consid. 2.4 seg.), ha fatto
spiccare un altro precetto esecutivo.
Tuttavia, avendo il TCA già deciso nel merito della questione, la
Cassa, alfine di rigettare definitivamente l'opposizione, avrebbe dovuto
procedere ex art. 80 LEF e non ex art. 79 LEF, come invece ha fatto, chiedendo
al giudice competente (in concreto, visto l'esiguo valore di causa, il giudice
di pace come desumibile dall'art. 14 e 15 LALEF), il rigetto definitivo
dell'opposizione sulla base della sentenza del TCA che confermava la precedente
decisione della Cassa la quale condannava l'assicurata al pagamento
dell'importo posto in esecuzione.
Invece l'assicuratore, per il medesimo credito, ha rigettato
l'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dopo l'emanazione della
decisione da parte del TCA.
Nel caso di specie questo TCA si è già pronunciato in maniera
definitiva sull'ammontare del debito dell'assicurata con la sentenza del 16
maggio 2001 (inc. __________). Questa sentenza è cresciuta in giudicato e le
due domande di revisione, anch'esse cresciute in giudicato, sono state respinte
(inc. __________ e __________, cfr. consid. 1.1). Il TFA ha inoltre respinto la
domanda di restituzione in intero dell'assicurata (STFA del 2 luglio 2003, K
34/03).
In simili condizioni la Cassa non poteva nuovamente esprimersi sul
medesimo importo dovuto durante il medesimo periodo per le medesime
prestazioni.
In proposito va rilevato che acquista cosa di forza giudicata una
decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata
formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per
decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia
definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per
contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che
esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed
identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a
determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782).
In virtù del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può più
pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in
precedenza altre istanze competenti.
In queste circostanze la Cassa non poteva emettere una nuova decisione
di fissazione degli importi dovuti e nel contempo rigettare l'opposizione. Essa
avrebbe piuttosto dovuto seguire la procedura prevista dall'art. 80 LEF,
chiedendo al giudice competente in materia il rigetto definitivo
dell'opposizione sulla base della STCA del 16 maggio 2001.
La decisione impugnata va di conseguenza annullata.
Spetterà semmai alla Cassa chiedere il rigetto dell'opposizione
definitiva ex art. 80 LEF al Giudice di pace competente."
- che,
in concreto, non è ammissibile per CO 1 emanare una nuova decisione relativa
allo stesso credito da essa già giudicato in precedenza con decisione che non
ha fatto oggetto di contestazione ed è quindi cresciuta in giudicato. Ne fa
ostacolo il principio ne bis in idem. Nella misura in cui la decisione qui
impugnata rigetta invece l'opposizione interposta ad un PE diverso da quello
considerato nella decisione 29 settembre 2006 non è data - alla luce della
giurisprudenza più sopra per esteso riportata - una competenza di questo
Tribunale. In effetti, come visto, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
può rigettare in via definitiva l'opposizione formulata contro un PE solo
quando esamina il merito della fattispecie (v. ST 15 dicembre 2003 in re D.
inc. 36.2003.49). La circostanza non sembra essere sfuggita ai responsabili
dell'assicuratore i quali si sono però limitati a proposte l'accoglimento del
gravame invece di annullare, prima della risposta di causa, la decisione
impugnata;
- che,
in concreto, CO 1 ha agito con superficialità e leggerezza e non ha adeguatamente
reagito allo scritto 1° febbraio 2007 dell'avv. RA 1. Solo quando la procedura
è sfociata nella causa giudiziaria qui in discussione CO 1 ha mutato
atteggiamento senza però essere conseguente e senza annullare essa stessa la
decisione impugnata;
- che
la signora RI 1 ha quindi dovuto far capo ad un legale, seguire tutti gli stadi
della procedura ed impegnarsi (nonostante la limitata argomentazione
dell'impugnativa) per far valere le sue ragioni;
- che
visto l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va
rammentato come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince
la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal
tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla
difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso;
- che
l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore
abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411
consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329);
- che
Ueli Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta
inoltre che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo
von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden
kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei
erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine
Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,
Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).
Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der
gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht
zugestimmt werden."
- che
in DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di
ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere
ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110
V 134 c. 4;
- che
nel caso concreto la superficialità e la leggerezza dell'agire
dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il
provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il
riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente;
- che,
come rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (36.2004.34):
" In virtù del diritto cantonale la materia è retta
dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la
marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese
processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato
ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per
quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con
sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)."
- che
in concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia fissata in CHF.
400.-- e spese processuali cifrate in CHF. 100.--, Helsana è inoltre condannata
al versamento alla signora RI 1 dell’importo di CHF. 500.-- a titolo di
ripetibili commisurate all’impegno profuso dal rappresentante.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 400.-- e le spese fissate in CHF 100.-- sono
poste a carico di CO 1 che verserà all'assicurata ricorrente, a titolo di
ripetibili, l'importo di CHF 500.-(comprensivo dell'IVA).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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