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Decisione

36.2007.38

Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base. Calcolo del reddito determinante. Nozione di persona sola e figlio maggiorenne.

3 settembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al

sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi

(UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al

caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità

di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella

causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA

ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per

gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività

remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato

ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il

Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto.

Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella

causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui

l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva

conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo

Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la

sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze

36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre

2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,

36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione

completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

5. Nel

caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il

2006, poiché dal reddito mensile lordo di fr. 2’607, sulla base della tabella

di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante

superiore a quello di fr. 20'000 determinante per l’ottenimento del sussidio da

parte delle persone sole nel 2007 (doc. A1).

La

ricorrente afferma innanzitutto di non poter essere considerata persona sola

avendo due figli (nati nel __________, rispettivamente nel __________), da

mantenere.

A

torto.

Considerandi

Infatti,

l’art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal prevede che è considerata persona sola, il

vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per

sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi.

In

concreto l’insorgente è separata di fatto e non ha figli, minorenni, conviventi

(sulla nozione di figlio cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc. 36.2005.66-67: “In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall’art. 27

LCAMal va considerato figlio, nell’ambito della LCAMal e del regolamento

d’applicazione, ogni assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non

ha ancora compiuto i 19 anni.”).

A

giusta ragione l’amministrazione l’ha considerata persona sola. Del resto i

figli hanno ottenuto autonomamente, quali persone sole, il sussidio.

Va

ora esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto.

In

concreto per il 2007 il marito ha indicato di versare alla moglie un reddito

lordo di fr. 2'973 (doc. A2) da cui vanno dedotti gli assegni per i figli di

fr. 366 (183 X 2), per un ammontare mensile di fr. 2'607 (doc. A2). Convertito

conformemente a quanto prevede l’art. 72 Reg. LCAMal, il reddito di fr. 2'607

equivale ad un reddito imponibile annuo, dopo arrotondamento al mille franchi

superiore (art. 30 LCAMal), di fr. 23'000, superiore al limite di fr. 20'000

fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo. Da rilevare che anche

calcolando i fr. 63.20 (per ogni figlio) che figurano mensilmente sul conteggio

stipendio del marito alla voce “indennità figli comunale”, e prendendo

in considerazione un reddito di fr. 2'480.60 (2'607 – 126.40), il reddito

imponibile sarebbe comunque di fr. 21'000.

Va qui evidenziato che altre deduzioni

non sono possibili (cfr. anche consid. 4). Infatti il TCA ha già stabilito, in

numerose sentenze, che le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo sono

quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre

deduzioni sono già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in

reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc.

36.2006.73

e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).

In

conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere

respinto.

Non si fa carico di tassa

di giustizia e spese.

6.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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