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Decisione

36.2007.4

Richiesta di assunzione dei costi di una protesi alla mascella superiore e di una protesi alla mascella inferiore. Esame degli art. 17-19 OPRe. Nel caso di specie manca sia il nesso causale tra la mal

24 aprile 2007Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I (K 106/99) pubblicata in DTF 128 V 59 (= SVR 2002, KV Nr. 43, pag. 157) dove

il TFA ha affermato che l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie è tenuta a riconoscere prestazioni solo in caso di malattia

non evitabile dell’apparato masticatorio; di massima deve trattarsi di

un’affezione oggettivamente non evitabile. Il carattere non evitabile

presuppone un’igiene boccale sufficiente avuto riguardo alle conoscenze odontologiche

attuali; una persona assicurata che, per la sua costituzione oppure a seguito

di malattie di cui è stata affetta o di cure subite, presenta una

predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi a un’igiene

boccale comune:

" (…)

Sie hat hingegen die Zahnschäden, für welche die Kassenleistungen verlangt,

als bei guter Mundhygiene vermeidbar bezeichnet. Ihrer Ansicht nach war die

Mundhygiene der Beschwerdeführerin ungenügend, wären doch vier jährliche

Kontrollen und Fluoridierungen angemessen und zumutbar gewesen. Aus den

eingereichten Rechnungen für die Behandlungen ab 1. Januar 1996 (recte: 12.

Januar 1996) sei jedoch ersichtlich, dass einzig am 28. März 1996 eine

Fluoridierung und am 16. April 1996 eine Schmelzätzung und Dentinvorbehandlung

mit Haftvermittler als Kariesprophylaxe durchgeführt worden seien.

b) Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, bei den Fällen

von Art. 31 Abs. 1 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 18 KLV könne Karies

unvermeidbar sein. Zur sachkundigen Beantwortung der Frage der Vermeidbarkeit

sei - wie bereits im kantonalen Verfahren beantragt - eine medizinische

Expertise notwendig. Sie habe eine ordentliche Zahnpflege betrieben und sei

stets darauf bedacht gewesen, die Mundschleimhäute nicht austrocknen zu lassen.

c) Die Vorinstanz hat sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin,

wonach die in Rechnung gestellten Zahnbehandlungen bei geeigneter

Prophylaxe trotz der bestehenden Xerostomie

mit Sicherheit vermeidbar gewesen wären, angeschlossen. Massgebendes Kriterium

sei die objektive Unvermeidbarkeit. Die Vermeidbarkeit von Parodontitis und

Karies werde damit in gewissem Sinne zu einer Vermutung. Zu einer geeigneten

Prophylaxe gehöre in concreto nun aber, dass sie häufiger als nur zweimal

innerhalb von 16 Monaten durchgeführt werde.

6.- Den Darlegungen und insbesondere der Schlussfolgerung von

Krankenkasse und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden.

a) Von einer "Vermutung" der Vermeidbarkeit von Karies

kann nicht ausgegangen werden, auch nicht in "gewissem Sinne", wie das

kantonale Gericht annimmt. Vielmehr gibt es Formen vermeidbarer und nicht

vermeidbarer Karies.

So hat der Verordnungsgeber mit der Aufnahme von Art. 18 lit. d KLV offensichtlich

auch die Behandlung von Karies und andern Zahnschäden zur Pflichtleistung der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemacht, gerade eben in der

Erkenntnis, dass Speicheldrüsenerkrankungen und die daraus folgende

Mundtrockenheit zu nicht vermeidbaren Zahnschäden führen können.

b) Die der Krankenkasse unterbreiteten Rechnungen weisen

Zahnbehandlungen ab 12. Januar 1996 aus. Die erste der in den Rechnungen

ausgewiesenen zahnärztlichen Verrichtungen ist das provisorische Zementieren

einer Krone. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete unzureichende

Mundhygiene der Versicherten müsste vor diesem Zeitraum ausgewiesen sein.

c) Entscheidend kann sodann nicht sein, ob die Beschwerdeführerin

eine weniger gute Mundhygiene gehabt hat, als von der Beschwerdegegnerin als

nötig und zumutbar erachtet wird, sondern vielmehr, ob die Zahnbehandlungen bei

der Speicheldrüsenerkrankung und der dadurch verursachten Mundtrockenheit mit

erhöhter Kariesanfälligkeit durch eine genügende und zumutbare Mundhygiene

hätten vermieden werden können. Ersteres würde nämlich auf eine Sanktionierung

der Beschwerdeführerin hinauslaufen, indem sie wegen ungenügender Mundhygiene

der Pflichtleistung selbst dann verlustig ginge, wenn die Zahnschäden trotz

optimaler, d.h. genügender und zumutbarer Mundhygiene nicht vermeidbar wären.

d) Der behandelnde Zahnarzt attestiert der Versicherten eine gute

Mundhygiene. Wird - wie oben dargelegt - auf eine objektive Vermeidbarkeit der

Zahnschäden abgestellt, gehört dazu eine allgemein übliche genügende Mund- und

Zahnhygiene (Erw. 4a). Dies will indessen nicht heissen, dass eine versicherte

Person, die auf Grund ihrer Konstitution, durchgemachten Krankheiten oder

durchgeführten Zahnbehandlungen eine erhöhte Anfälligkeit für Zahnerkrankungen

hat, es mit der allgemein üblichen Mundhygiene bewenden lassen kann. Die

Mundhygiene muss aber in jedem Fall sowohl in der täglichen Durchführung wie

auch hinsichtlich des periodischen Ganges zum Zahnarzt und der Dentalhygiene in

vernünftigem und zumutbarem Rahmen bleiben.

e) Ob die Schäden, für welche die Versicherte Leistungen der Krankenkasse

begehrt, bei einer solchen Mundhygiene im Sinne von Erw. 6d vermeidbar gewesen

wären, kann den Akten nicht entnommen werden. Da die Beantwortung der Frage

Fachwissen erfordert, hat die Beschwerdegegnerin darüber unter Wahrung der

Parteirechte ein Gutachten einzuholen. Dabei geht es um die Abklärung, welche

direkten Zahnschäden, vor allem Karies, und welche Folgeschäden bei einer

genügenden Mundhygiene im oben dargestellten Sinne vermeidbar gewesen wären.“

(cfr. anche STFA del 19 settembre 2001 pubblicata in DTF 127 V 328).

8.Per quanto concerne il caso di specie l’insorgente ha

chiesto alla Cassa l’assunzione dei costi per l’applicazione

di una nuova protesi totale alla mascella superiore, in sostituzione di quella

precedente, e di una protesi parziale alla mascella inferiore (doc. B), in

applicazione dell’art. 19 lett. c OPre giusta il quale l’assicuratore deve

assumere i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche

in caso di radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna.

In

concreto l’applicazione dell’art. 19 OPre va esclusa poiché i trattamenti

dentari non risultano essere stati necessari per la cura della grave malattia

che ha colpito l’interessato.

Con

sentenza del 19 dicembre 2001 (K 39/98) il TFA ha infatti rammentato che “Pur non limitandosi tale

disposto a regolamentare solo gli interventi antecedenti, bensì garantendo in

generale un'assistenza completa (quindi anche ricostruttiva) se la cura

dentaria era necessaria al trattamento di una delle gravi malattie sistemiche

contemplate dalla norma (cfr. DTF 124 V 199 consid. 2d; Gebhard

Eugster, Krankenversicherungs- rechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung

nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la

société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag.

243), va osservato che siffatta condizione non si realizza in concreto, in

quanto i trattamenti dentari in questione - a differenza della fattispecie

regolata in DTF 124 V 196 segg., concernente una domanda di ricostruzione

dentaria che faceva seguito a un intervento di estrazione necessario ai fini di

una sostituzione di una valvola cardiaca - non risultano essere (stati)

necessari per le cure della grave malattia che aveva colpito l'interessato.

Si

deve pertanto ritenere che le affezioni riscontrate sono unicamente conseguenza

della malattia, rispettivamente dei suoi postumi. Per completezza si osserva

che tale valutazione non modifica nemmeno il nuovo testo di ordinanza, in

vigore dal 1° gennaio 1999.” (sottolineatura del

redattore)

9. Per

quanto concerne l’art. 17 OPre, questa norma, offre due appigli ai fini di

un'assunzione a carico dell'assicurazione di base delle spese di trattamento

dentario connesse con la trattazione di affezioni tumorali maligne. Da un lato

possono ricadere sotto il disposto dell'art. 17 lett. b, terza cifra, OPre le

cure dentarie resesi necessarie a seguito di un trattamento di chemioterapia

originante malattie del parodonto (parodontopatie), tali affezioni potendo

essere considerate effetti secondari irreversibili di medicamenti (cfr. STFA del 19 dicembre 2001; K 39/98). Dall'altro il

trattamento di affezioni dentarie conseguenti alla cura di tumori maligni del

viso, dei mascellari e del collo può essere posto a carico dell'assicurazione

obbligatoria in applicazione diretta della lett. c, seconda cifra, OPre, anche

se il danno dentario non è stato provocato (direttamente) dal tumore maligno in

quanto tale, bensì dalle cure instaurate per il trattamento di tale malattia.

Ai

fini di chiarire la fattispecie, il TCA, in data 8 febbraio 2007, ha

interpellato il medico curante, dr. dent. __________, chiedendo:

" 1. Il trattamento effettuato dal 16 agosto al 5

dicembre 2005 è stato reso necessario in seguito alla chemioterapia e

radioterapia subita dal paziente negli anni precedenti (perché)? C’è un nesso

causale tra l’intervento e le cure di radioterapia e chemioterapia del 2001?

2. Il sopra citato intervento sarebbe stato necessario anche se il

paziente non fosse stato sottoposto alla radioterapia e alla chemioterapia

(perché)?

3. C’è un nesso causale tra la xerostomia parziale di cui soffre il

paziente (secondo certificato medico del Dr. __________ del 5 gennaio 2006) e

il danno ai denti?

4. Una profilassi e igiene dentale corretta ed adeguata avrebbe

permesso di evitare il citato intervento? In caso di risposta negativa, per

quale motivo non sarebbe stato possibile evitarlo?

5. Per quale motivo è stata sostituita la protesi totale alla mascella

superiore?

6. Le chiediamo di prendere posizione in merito alle affermazioni

della dentista di fiducia della Cassa, la quale ritiene che “in base alle tre

radiografie che rappresentano i denti della mascella inferiore a sinistra,

eseguite tra il 1960 e il 1974 si rileva che nel corso degli anni è insorta una

perdita ossea progressiva, che caratterizza una situazione paradontale

instabile. Si sono inoltre manifestate ripetutamente nuove lesioni cariose,

cosa che denota una certa attività cariosa e complicazioni endodontiche. I

referti dentali e paradontali esaminati per questo periodo non sono in

relazione diretta con l’affezione tumorale insorta nel 2001 né con il suo

trattamento.” (traduzione dell’assicuratore).

7. Eventuali osservazioni.” (doc. V)

Il

5 marzo 2007 il curante ha affermato:

"

1. Ho già espresso nella mia

lettera del 04 05 2006 (pag. 2) al servizio del medico fiduciario della CO 1 il

mio parere in merito a questa questione. Le cure oncologiche non hanno

certamente migliorato la situazione già un poco precaria della dentatura del

paziente.

Considerandi

2.

Come potete rilevare dalla cronologia degli interventi eseguiti al paziente dal

1970.

ai giorni nostri, egli era sempre venuto regolarmente per sedute di

profilassi e igiene. La situazione parodontale della sua dentatura era stata

tenuta abbastanza sotto controllo malgrado la retrazione progressiva dell’osso

alveolare. Poi dopo l’intervento alla gola, le cure radio- e chemioterapiche il

paziente si è trovato in una situazione psicologica, ben comprensibile, che non

lo stimolava più a seguire ulteriori cure oltre a quelle necessarie dopo

l’intervento. Così la situazione sia parodontale che dal punto di vista delle

carie è notevolmente peggiorata, complice anche la mancanza di saliva, e ha

portato alla decisione di allestire la protesi inferiore sostituendo anche la

parziale superiore esistente con una totale. Certamente a lungo andare queste

cure sarebbero state necessarie. La situazione con le cure subite è però

“precipitata”.

3.

Certamente la fortissima mancanza di saliva, come molti studi clinici dimostrano,

ha avuto una influenza notevole sui denti. Oltre che la situazione parodontale

già presente, anche la dentina delle radici esposte dei denti rimanenti è

degenerata (diventata molle) e si è cariata molto più velocemente di quanto

sarebbe successo senza questo problema della xerostomia.

4.

Il paziente da anni aveva il problema parodontale che però, come già detto

sopra, eravamo riusciti a tenere sotto controllo. Certamente con una profilassi

più intensiva si sarebbe potuto procrastinare ancora per diversi anni la

soluzione di estrarre i denti e sostituirli con protesi. Ma la malattia

parodontale è progressiva, può essere rallentata, ma con l’avanzare dell’età le

estrazioni divengono quasi sempre necessarie.

5.

Nell’arcata superiore avevo inserito una protesi parziale come provvisorio a

lunga durata nel maggio del 1987 che poi era stata sostituita il 25 maggio 1991

con una totale definitiva. Tale protesi era “adattata” ai denti dell’arcata

inferiore per poter permettere la masticazione. Quando ho allestito la nuova

protesi inferiore avrei dovuto modificare quella superiore sostituendo tutti i

denti che nel frattempo si erano abrasi ed eseguire un ribasaggio per poter

ottenere una corretta articolazione delle due protesi. I costi per tali

“riparazioni” mi sembravano sproporzionati per una protesi che era stata

allestita più di 14 anni prima.

6.

Come già detto precedentemente il paziente soffriva da anni di un problema

parodontologico che però da anni e anche grazie all’igiene praticata, sotto

controllo nel limite del possibile.

Con

le cure oncologiche, la conseguenza e comprensibile demotivazione del paziente,

questa situazione è sfuggita di mano e peggiorata molto più velocemente della

probabile evoluzione normale, il che ha portato a dover eseguire le cure

conosciute.

7.

Rimango dell’opinione che le cure radio- e chemioterapiche se non sono la causa

di questi danni, certamente hanno influito a che la situazione precipitasse.”

(doc. VII)

Da

parte sua la dentista fiduciaria della Cassa, dr. med. dent., Parodontologin

SSO, __________, ha affermato:

" Grundsätzlich teile ich die Meinung des

behandelnden Zahnarztes, dass die durchgeführte Behandlung ungeachtet des

Grundleidens hätte vorgenommen werden müssen. Dies da bei dem Patienten- wie es

der behandelnde Zahnarzt in seinem Schreiben vom 4.5.06 erwähnt hat- die seit

1970.

vorhandene parodontale Erkrankung nie wirklich stabilisiert werden konnte

und über die Jahre hinweg eine Progression aufgewiesen hatte. Die

durchgeführten DH-Sitzungen haben vielleicht das Fortschreiten der Erkrankung

verlangsamt, aber nicht wirklich aufgehalten. Weshalb nie eine über die

DH-Betreuung hinausreichende Parodontalsanierung zur Stabilisierung der

parodontalen Verhältnisse erfolgt ist, entzieht sich meinen Kenntnissen. Eine parodontale

Erkrankung die mit den angeordneten Massnahmen nicht unter Kontrolle gebracht

werden kann, führt früher oder später zum Zahnverlust. Aus diesem Grund musste

1991.

die Restbezahnung im OK extrahiert und durch eine Totalprothese ersetzt

werden. Im UK war die Progression weniger schnell vorangeschritten, so dass die

Zahnextraktion um ein paar Jahre verzögert werden konnten. In wie weit und ob

überhaupt der Zeitpunkt der Zahnextraktion durch die Radiotherapie beeinflusst

worden ist, kann nicht eruiert werden. Eine Radiotherapie hat weniger Einfluss

auf das paradontale Geschehen als auf die Kariesprävalenz. Letzteres ist die

Folge einer durch die Radiotherapie bewirkten Xerostomie. Im vorliegenden Fall

kann jedoch nicht von einer eigentlichen Xerostomie gesprochen werden, sondern

eher von einer Speichelflussverminderung. Von einer Xerostomie spricht man erst

bei einer stimulierten Speichelfliessrate von 0,8-1,0 ml Speichel pro Minute

und im vorliegenden Fall, Irrtum vorbehalten wird eine Speichelfliessrate von

2.0

ml pro Minute beschrieben.

Ein Zahnloser Kiefer ist ständigen Knochenveränderungen unterworfen.

Das Ausmass der Veränderungen ist sehr individuell. Je nach Patient muss eine

Prothese selten oder eben öfters den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Geringe Veränderungen können mit einer einfachen Anpassung der Basis erfolgen,

sprich Unterfütterung. Grössere Knochenveränderungen bedingen eine

Neuanfertigung einer Prothese. Eine 14 Jahre alte Prothese ist, ungeachtet des

Grundleidens, nicht mehr optimal an die Verhältnisse angepasst. Suboptimale

Passgenauigkeit, instabile Zahnposition und durch den Gebrauch abgenutze

Kauflächen der künstlichen Zähne bedingen früher oder später eine

Neuanfertigung.“ (doc. X)

10.

Quanto alla

valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V

352.

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann,

Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,

Zurigo 2001, pag. 266).

I referti affidati

dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio

specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e

osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel che riguarda

invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono

contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non

abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia

giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a

mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata

dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In relazione poi alle

attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va infine

dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8

ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è

l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).

11.

In

concreto i due specialisti sono concordi nel ritenere che il paziente era già

affetto da una parodontopatia precedentemente all’inizio del trattamento per la

cura della grave affezione di cui soffriva il ricorrente (doc. VII, dr. med. __________:

“il paziente da anni aveva il problema parodontale che però, come già detto

sopra, eravamo riusciti a tenere sotto controllo”; e doc. X: dr. med. __________: “Dies da bei dem Patienten […] die seit 1970

vorhanden parodontale Erkrankung nie wirklich stabilisiert werden konnte […]“).

Il

dentista curante, alla domanda a sapere se l’intervento sarebbe stato

necessario anche se il paziente non fosse stato sottoposto alla radioterapia e

alla chemioterapia, ha inoltre affermato che “certamente a lungo andare queste

cure sarebbero state necessarie” (doc. VII).

La

dentista fiduciaria condivide l’opinione secondo la quale le cure eseguite

sarebbero state necessarie a prescindere dalla grave malattia sistemica di cui

è affetto l’insorgente. Infatti l’affezione parodontale è presente da diversi

anni (doc. X).

Certo,

come giustamente rileva il curante, le cure oncologiche non hanno di sicuro

migliorato la situazione, già precaria, della dentatura del paziente (doc.

VII). Tuttavia, lo stesso curante alla precisa richiesta di sapere se una

profilassi e igiene dentale corretta ed adeguata avrebbe permesso di evitare

l’intervento subìto ha affermato che “certamente con una profilassi

intensiva si sarebbe potuto procrastinare ancora per diversi anni la soluzione

di estrarre i denti e sostituirli con protesi. Ma la malattia parodontale è

progressiva, può essere rallentata, ma con l’avanzare dell’età le estrazioni

divengono quasi sempre necessarie.” (doc. VII)

In

altre parole l’insorgente era affetto da una parodontosi da diversi anni. La

malattia continuava a progredire e, prima o poi, gli interventi effettuati sarebbero

stati da eseguire. La profilassi dentaria, come si vedrà meglio in seguito, non

è stata sufficiente e, se fosse stata adeguata, avrebbe permesso di

procrastinare ulteriormente l’estrazione dei denti.

Da

quanto sopra e dagli altri atti medici agli atti emerge che le cure effettuate

non sono causa diretta della radio e chemioterapia del 2001, poiché, da una

parte la parodontosi già era presente da diversi anni e, d’altra parte, questi

interventi sarebbero, comunque, dovuti essere eseguiti.

In

queste condizioni, in assenza di un nesso causale tra l’intervento e i danni ai

denti, non può trovare applicazione neppure l’art. 17 OPre.

12.

Va

infine esaminato se al caso di specie si può applicare l’art. 18 lett. d OPre

malattie delle ghiandole salivari), rammentato tuttavia che con sentenza del 29 gennaio 2002 nella causa I (K 106/99) pubblicata in

DTF 128 V 59 = SVR 2002, KV Nr. 43, pag. 157) il TFA ha affermato che

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è tenuta a riconoscere

prestazioni solo in caso di malattia non evitabile dell’apparato masticatorio;

di massima deve trattarsi di un’affezione oggettivamente non evitabile. Il

carattere non evitabile presuppone un’igiene boccale sufficiente avuto riguardo

alle conoscenze odontologiche attuali; una persona assicurata che, per la sua

costituzione oppure a seguito di malattie di cui è stata affetta o di cure

subite, presenta una predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può

limitarsi a un’igiene boccale comune.

Nel

caso di specie la dentista fiduciaria, parodontologa SSO, con riferimento

all’attestato del Dr. med. __________, rileva che viene descritto un flusso

salivare di 2.0 ml al minuto.

A

questo proposito, il 5 gennaio 2006, il dr. __________, spec. FMH ORL,

chirurgia cervico-facciale, ha affermato:

"

La radioterapia interferisce sulla

vascolarizzazione dei denti e produce anche una xerostomia. Nel caso del signor

RI 1 si tratta di una xerostomia parziale ed uno stimolo massimale con

acido citrico 15% ha provocato un flusso di saliva di appena 2 ml in 1 minuto e

prosciugando completamente le ghiandole salivarie. Dopo un ripetuto massaggio e

stimolo, la bocca è rimasta completamente asciutta.

Conclusione:

xerostomia post-radioterapeutica con discreto residuo salivario.” (doc. 10,

sottolineatura del redattore)

La

specialista rileva tuttavia che si è in presenza di una xerostomia a partire da

un tasso di flusso salivare stimolato pari a 0.8-1.0 ml al minuto (doc. X).

Come

emerge dalle annotazioni di un altro medico fiduciario, il dr. med. __________,

in concreto non si può parlare di vera e propria xerostomia, bensì di “oligosialia”

(doc. 11).

Sia

come sia, a prescindere dalla malattia di cui effettivamente è affetto

l’insorgente, va rilevato che alla domanda di sapere se c’è un nesso causale

tra la xerostomia (parziale) e il danno ai denti, il curante ha affermato che

la dentina “si è cariata molto più velocemente di quanto sarebbe

successo senza questo problema della xerostomia.” (doc. VII, sottolineatura

del redattore).

In

altre parole la xerostomia parziale ha accelerato un processo che comunque era

già in atto.

Anche

volendo, per ipotesi di lavoro, riconoscere il nesso causale tra il danno ai

denti e la diminuzione del flusso salivare, va evidenziato che nel caso di

specie le misure profilattiche e di igiene dentale non sono state sufficienti.

Come

visto, una persona che, per la sua costituzione oppure a

seguito di malattie di cui è stata affetta o di cure subite, presenta una

predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi a

un’igiene boccale comune.

In

concreto, pur comprendendo che, dopo l’intervento subito e le cure radio

e chemioterapiche, il paziente si sia trovato in una situazione psicologica di

grande disagio e che non abbia più avuto stimoli, perlomeno temporaneamente, di

seguire la profilassi necessaria, per giurisprudenza costante (cfr. in

particolare la DTF 128 V 59), non si giustifica l’assenza di una corretta

igiene orale che avrebbe impedito l’insorgere dei danni ai denti nei modi e nei

tempi verificatisi.

Interpellato

dall’assicuratore per conoscere i provvedimenti profilattici adottati negli

ultimi anni (doc. 6), il 25 ottobre 2005 il curante ha indicato che “come

vede, vista la sua situazione e i denti molto malconci, non c’è stata

profilassi.” (doc. 7). La dentista fiduciaria aveva già accertato questa circostanza

il 3 giugno 2006 quando, sulla base delle affermazioni del curante, aveva evidenziato

che l’ultimo trattamento di igiene dentale ha avuto luogo nel 2001. In seguito il paziente si è sottoposto solo a trattamenti

antidolorifici (“Die letzte DH-Behandlung erfolgte im Jahr 2001,

anschliessend wurden beim Patienten nur noch Schmerzbehandlungen durchgeführt.”).

Dopo l’insorgere della malattia sistemica è stato eseguito un

trattamento di igiene dentale e di fluorizzazione. Da allora,

dunque negli ultimi 4 o 5 anni, non ci sono stati provvedimenti di profilassi

(“nach Auftreten der Grunderkrankung wurde nur gerade zum Zeitpunkt der

Strahletherapie eine DH und Fluorbehandlung durchgeführt. Seither, also in den

letzten 4 bis 5 Jahren wurden gar keine prophylaktischen Massnahmen betrieben.“).

Lo stesso curante ha affermato che „con una profilassi più intensiva

si sarebbe potuto procrastinare ancora per diversi anni la soluzione di

estrarre i denti e sostituirli con protesi.“ (doc. VII)

In

queste condizioni, in assenza di una profilassi corretta, va esclusa anche

l’applicazione dell’art. 18 OPre (DTF 128 V 59).

13.

L’insorgente,

nel suo ricorso, ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (richiamo

dell’intero incarto medico da parte del dentista curante e dell’assicuratore,

dal dr. med. __________ di __________, ecc.).

Questo

Tribunale, oltre ad aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle

parti, ha interpellato per iscritto il medico curante ed ha sottoposto le

risposte alle parti per osservazioni. La dentista fiduciaria ha rilasciato un

ulteriore referto medico.

Gli

attestati medici, non contestati nel loro contenuto, approfonditi, tengono

conto delle malattie pregresse del paziente e sono sufficienti per poter

statuire in merito alla vertenza senza dover far capo ad ulteriori

accertamenti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

In

concreto il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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