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Decisione

36.2007.41

Sussidio 2007 per giovane stipendiato la cui tassazione determinante é pari a 0. Accertamento del reddito conseguito e sua commutazione. Rettamente l'UAM ha negato il sussidio.

7 maggio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa

M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21

settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,

36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione

completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

6. Nel

caso in esame l’assicurato disponeva di un reddito nullo per il periodo di

tassazione determinante fissato dall’esecutivo cantonale. Come rammenta l’art.

52 RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il

biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo

primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda

propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge

federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al

riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.— In altri termini se, al

momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 18’140.— annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005)

rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al

periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito

imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che

permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal

pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da

un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i

figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite

dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività

a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi

dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione indicnate

un reddito inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza

verificare gli introiti al fine di determinare se l’ammontare massimo per

persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato

si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata

(sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo 2003 si vedano ancora le decisioni

36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006, 36.2006.210 in re Z. del 2 maggio 2007 e

17 aprile 2007 in re G. inc. 36.2007.25).

7. Nel

caso in esame l'amministrazione ha accertato l’inesistenza di reddito nella

tassazione 2004 dell’assicurato. L’Ufficio dell' Assicurazione Malattia ha

quindi correttamente proceduto – come precisato nelle considerazioni del punto

che precede – all’accertamento del reddito del ricorrente per verificare il

superamento dei limiti dell’Ordinanza citata 07. Verificato detto superamento

ha proceduto alla conversione del reddito accertato mediante le apposite

tabelle e negato il sussidio. Infatti, dopo avere convertito il reddito da ultimo

conseguito dal ricorrente, emerge un reddito imponibile ipotetico fissato in

CHF 22'000.--. Per giungere a questa cifra l’amministrazione ha considerato -

sulla scorta dei documenti prodotti agli atti - il reddito lordo da disoccupato

pari a CHF 129.05. Ritenute le indennità giornaliere mensili (20) ha concluso,

in maniera corretta e d’altronde rimasta incontestata da parte del ricorrente,

per un reddito mensile di CHF 2'582.--, che da un lato supera il limite

dell'ordinanza 2007 più sopra ricordata e dall’altro, convertito, supera i

limiti per la concessione del sussidio (siccome ammontante a CHF 22'000.-). Il

ricorrente, che nel corso del 2006 aveva comunque percepito importi mensili

superiori (v. doc. A10-A16) prendendo poi la sua occupazione e diminuendo i

suoi introiti, non ha, come detto, contestato le cifre ritenute

dall'amministrazione, suffragate peraltro dagli attestati agli atti, e neppure

il calcolo dell'UAM. Pur comprendendo la difficoltà economica in cui versa il

ricorrente e pur dovendo dare atto che le tabelle di conversione, per loro

stessa natura, non sono adattate pienamente alla realtà - il giudice deve comunque

applicarle -, si deve concludere per il rifiuto del sussidio. La conformità

alla legge del limite di reddito fissato a CHF 20'000.— dal Consiglio di Stato,

limite decisamente basso soprattutto se l’importo del reddito dipende dalla

conversione di un reddito lordo, è stato dettagliatamente esaminato nelle

sentenze 23 ottobre 2006 36.2006.71/72/120 e 124 risultando comunque rispettoso

dei limiti di legge. Con il suo decreto esecutivo 14 novembre 2006 il Consiglio

di Stato ha rispettato la LCAMal. Il ricorso non può quindi essere accolto. Non

si caricano tasse di giustizia e spese e non si allocano ripetibili.

8. Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore. A proposito della materia qui in

causa

(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la

via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche

l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv.

1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità

cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al

Tribunale amministrativo federale. L’art.

95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto

federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del

diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia

costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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