36.2007.42
istanza di revisione di una decisione di sussidio dell'autorità cantonale.
21 giugno 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2007.42
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, TCA
Titolo:
istanza di revisione di una decisione di sussidio dell'autorità cantonale.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.42
cs
Lugano
21 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2007 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A.
RI 1 nel corso del 2006 ha postulato, per sé e la sua famiglia, la riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La
domanda è stata evasa positivamente con decisione del 1. novembre 2006
limitatamente alla figlia (doc. 5 e 1).
Il
15 dicembre 2006 e il 2 febbraio 2007, per il tramite dell’Ufficio di __________
di __________, l’interessato ha chiesto all’UAM di rivalutare la decisione
poiché era convinto che la decisione positiva valesse per tutti i membri della
famiglia (doc. 5).
B. Considerato
quest’ultimo scritto quale istanza di revisione, il 12 febbraio 2007 l’UAM l’ha
dichiarata irricevibile, difettando dei requisiti previsti dagli art. 48 e 67
Reg. LCAMal (doc. 7).
C. Con
ricorso del 9 marzo 2007 l’assicurato ribadisce di essere stato convinto che il
sussidio era stato concesso a tutta la famiglia e di trovarsi in gravi
difficoltà finanziarie, poiché dal 2003 la moglie non lavora più (doc. I).
D. Tramite
osservazioni del 28 marzo 2007 l’UAM propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E.
Pendente causa l’insorgente ha prodotto nuove prove sulle quali l’UAM ha
potuto esprimersi (doc. VI e seguenti).
in
diritto
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. per tutte STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00).
2.
Il ricorso è stato inoltrato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ed è pertanto tempestivo.
Tuttavia,
come già rilevato con la sentenza del 1. giugno 2007 (inc. 36.2007.15), va
osservato che giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal (ossia della legge cantonale di
applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie), contro le
decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo
amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
Solo
contro le decisioni su reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal è data
facoltà di ricorso a questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Non è invece dato un
ricorso immediato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso le
decisioni dell’UAM. In altri termini all’interno dell’amministrazione, non
differentemente da quanto impone la LPGA (ossia la legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali), è dato un doppio grado di giudizio
che deve essere garantito oggettivamente dall’esame di diversi funzionari.
Ciò deve valere anche nei casi in cui gli assicurati
inoltrano un’istanza di revisione.
Infatti, a norma dell’art. 48 Reg. LCAMal
(ossia del regolamento della LCAMal), è data la possibilità all'assicurato di
ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a
seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio
d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui
all'art. 67 Reg. LCAMal (lett. b). A proposito di quest’ultima norma va
osservato che è possibile domandare ed ottenere dall’amministrazione una
revisione quando sia dato – alternativamente – uno dei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
La procedura della revisione deve sfociare nell’emanazione di una
decisione formale da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia che, non
diversamente dalle decisioni relative alla concessione (o meno) del sussidio,
deve poter beneficiare della possibilità di essere impugnata anzitutto mediante
reclamo all’amministrazione stessa che l’ha emanata. Soltanto la decisione su
reclamo può, successivamente, essere impugnata al Tribunale.
Nel caso concreto l’amministrazione ha direttamente emesso una
decisione suscettibile di ricorso al TCA e non ha emanato una decisione formale
inizialmente soggetta a reclamo.
Eccezionalmente, come già giudicato nella STCA del 1. giugno 2007 (inc.
36.2007.15), il TCA, per motivi di economia processuale e considerato che il
ricorso, come si vedrà in seguito, è manifestamente infondato, entra comunque
nel merito dell’impugnativa.
Vista la situazione finanziaria del ricorrente è infatti necessario emanare,
in tempi brevi, una decisione senza procedere ad un rinvio della procedura
all’amministrazione per l’emanazione di una decisione su reclamo il cui tenore
non sarebbe diverso da quello della decisione qui sottoposta a giudizio.
L’amministrazione viene comunque nuovamente richiamata, anche per
l’applicazione del disposto di cui all’art. 48 Reg. LCAMal, a volere sempre
emanare una decisione formale soggetta a reclamo e quindi una decisione su
reclamo impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (cfr. STCA del
1. giugno 2007, inc. 36.2007.15).
Il ricorrente ha impugnato la decisione dell’UAM con
cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 1.
novembre 2006 mediante la quale il sussidio per l’assicurazione malattia per
l’anno 2007 é stato concesso solo alla figlia. Nella sua motivazione
l’amministrazione ha esaminato i presupposti di cui all’art. 67 Reg. LCAMal per
concludere con l’inammissibilità della richiesta. Va qui evidenziato – si veda
la sentenza 31 gennaio 2003 nella causa A., inc. 36.2002.126 ripresa nei suoi
principi nella sentenza 25 maggio 2007 nella causa P. inc. 36.2007.55 - come
un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata unicamente in caso
d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal.
La domanda di revisione non può invece essere utilizzata quale rimedio tardivo
per la salvaguardia dei termini di impugnazione in assenza dei presupposti di
legge di cui all’art. 48 Reg. LCAMal. In altri termini, come già più volte
evocato, la domanda di revisione non deve diventare un succedaneo della
procedura di impugnazione delle decisioni dell’UAM.
nel merito
3.
In concreto l’insorgente, a motivo della richiesta di revisione fa valere la
cessazione dell’attività lavorativa della moglie nel 2003 (da rilevare che in
precedenza aveva indicato la cessazione dell’attività lavorativa nel 2005).
Egli ha poi prodotto una convocazione (del 9 gennaio 2007) per ricovero della
moglie per il 17 gennaio 2007, a comprova del ritardo del ricorso (doc. VI +
Bis).
Per
quanto concerne quest’ultimo aspetto, va evidenziato come la decisione formale
sia datata 1. novembre 2006 (cfr. doc. 5), per cui al momento del ricovero, il
17 gennaio 2007, il termine per inoltrare ricorso (30 giorni, cfr. art. 76
LCAMal), era comunque ampiamente scaduto.
Circa
Fatti
i motivi di revisione, va invece evidenziato che la cessazione dell’attività lucrativa
della moglie nel 2003 o nel 2005, non è una condizione sufficiente per
beneficiare dell’istituto della revisione, trattandosi di un motivo già
conosciuto al momento della ricezione della decisione formale del 1. novembre
2006 e che poteva pertanto essere fatto valere tramite un eventuale reclamo
contro la predetta decisione.
Alla
luce di ciò, ed alla luce del fatto che nessuna condizione di cui all’art. 67
RLCAMal è realizzata, una domanda di sussidio non poteva essere inoltrata in
assenza dei necessari presupposti. L’insorgente avrebbe dovuto tempestivamente
impugnare la decisione 1. novembre 2006 con cui il sussidio è stato concesso
solo alla figlia.
4. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto
poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica
ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in
vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata
è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia
ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
Considerandi
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due
ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo
le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro
la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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