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Decisione

36.2007.44

Sussidio 2007. Negatop per il superamento del reddito. Ricorso invocante inesattezza della tassazione di riferimento. Respinto. La tassazione va considerata salvo errori manifesti e palesi.

7 maggio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (si

veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse, 2006, Stämpfli,

vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità

del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto penale. Al

principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza

più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla

garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango

costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso quindi

la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre

al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare

pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello

delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996

concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare

nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come:

«Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la

non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits

entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd,

119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale,

art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à

l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu

de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit

administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4

consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de

déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit

expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le

temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie

par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public

plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte

les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En

revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle

s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps;

il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne

porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)»

La

Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di

retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les

garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e

segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome

questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo

Stato:

" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu

de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la

sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi

des justiciables serait surprise."

Sempre

per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il Tribunale

Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge nuova che

si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en

vigueur” (DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di

retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma

sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre

la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo

d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in

Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di

stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già

nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.

3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre

verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto

(“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore

all’adozione della disposizione controversa.

Più

precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,

ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione

propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti

intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come

il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.

CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto

che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli

amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere

attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è

assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente

favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una

retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso,

siano realizzate le seguenti condizioni:

·

la retroattività è espressamente prevista dalla

legge;

·

è limitata nel tempo in modo ragionevole;

·

è giustificata da motivi pertinenti d'interesse

pubblico;

·

non dà luogo ad evidenti disparità di

trattamento;

·

non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.

In

questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio

Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.

Dottrina

e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività

non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente

detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà

di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme

sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più

specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.).

Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF

102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono

prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La

giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello

Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi

finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).

Per

quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova

norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,

come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la

modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la

retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien

droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés

à ceux qui se produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit., pag. 150). Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità

di eccezioni (v. DTF 103 V 41).

D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica

adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle

condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività

delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare

laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per

l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri

assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi

riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in

questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare,

come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia

che la norma dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella

della sua nuova formulazione.

6. Per

costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in

giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non

in caso particolare. Come rammenta la sentenza 36.2005.104-105 del 19 settembre

2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni

delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina

di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità

di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.

321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V

371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

7. In

concreto l'amministrazione ha ritenuto l'importo fissato dall'Ufficio di

Tassazione competente in applicazione del DE citato in precedenza. Il suo agire

è corretto. L'importo considerato dall'Ufficio di tassazione risultante dalla

decisione relativa alla dichiarazione d'imposta inoltrata è stato ripreso

dall'amministrazione preposta alla determinazione dei presupposti del sussidio.

Il disaccordo da parte del ricorrente con il provvedimento dell'UT non è però

sufficiente per non ritenere gli importi fissati dal fisco.

La somma

di CHF 34'700.-- (arrotondata al mille franchi superiore) non consente di

attribuire il sussidio.

L'Ufficio

Assicurazione Malattia, ed il giudice, non possono ritenere la valutazione del

ricorrente secondo cui io reddito imponibile sarebbe sovrastimato di oltre CHF

5'000.--. Il signor RI 1 contesta, in buona sostanza, il valore locativo

ritenuto dall'autorità fiscale.

In merito

a tale forma di reddito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è dilungato

nel considerando 11 della ST 19 aprile 2007 in re M. (36.2007.2) dove ha indicato

come:

" Il valore locativo di un immobile, come rammentato

in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del

21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT

(come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è

“il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il

valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente."

Il ricorrente non sostiene e, soprattutto, non dimostra o perlomeno

non rende minimamente verosimile, che l'importo del valore locativo ritenuto

dall'Ufficio di tassazione, importo che come visto deve essere considerato, sia

manifestamente errato, frutto di una palese svista.

In

caso di disaccordo con l'autorità fiscale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare

la decisione di tassazione mediante reclamo all'UT stesso e quindi, semmai,

mediante ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello come

prevede la legislazione fiscale. Non avendolo fatto e comunque disponendo di

dati fiscali determinanti l'Ufficio Assicurazione Malattia era vincolato agli

stessi.

8. D'altro

canto non è possibile al ricorrente fare capo, come rammenta la costante prassi

di questo Tribunale, a tassazioni diverse rispetto a quella imposta con il DE

emesso annualmente dal Consiglio di Stato.

Il

ricorrente non ha sostenuto e neppure dimostrato una diminuzione del proprio reddito

lordo come sembra pretendere invocando l'art. 31 LCAMal. Ne consegue che l'UAM

doveva fondarsi sulla tassazione 2004 come ha fatto.

I

limiti fissati dal DE del 14 novembre 2006 superati dalla tassazione 2004

(parametro di raffronto).

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giudizio e spese.

9. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,

che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e

che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le

Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351

segg..).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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