36.2007.5
Richiesta di assunzione dei costi di protesi alla mascella superiore ed inferiore a carico dell'assicurazione complementare negata poiché non sono dati i presupposti previsti dal contratto d'assicuraz
24 aprile 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2007.5
Data decisione, Autorità:
24.04.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione dei costi di protesi alla mascella superiore ed inferiore a carico dell'assicurazione complementare negata poiché non sono dati i presupposti previsti dal contratto d'assicurazione.
ASSICURAZIONI
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
art. 100 cpv. 1 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.5
cs
Lugano
24 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 dicembre
2006 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. AT
1, nato il __________, è affiliato presso CV 1 per alcune assicurazioni
complementari rette dalla LCA (__________).
L’interessato
è seguito dal proprio dentista, dr. med. __________, fin dal 1970.
Nel
1991 in seguito a danni parodontali è stato eseguito uno svuotamento nella
mascella superiore con conseguente applicazione di una protesi totale.
Successivamente sono stati effettuati diversi trattamenti conservativi (doc. 19,
inc. 36.2007.4).
Nel
mese di novembre 2000 a AT 1 è stato diagnosticato un CA squamocellulare
tonsillare destro T1, pN2a, M0 ed è stato di conseguenza sottoposto ad uno
svuotamento radicale del collo a destra e tonsillectomia allargata omolaterale
nel dicembre 2000. Il trattamento è stato completato con una radiochemioterapia
di Cisplatino, 3 cicli, e seguito da un trattamento radiante dal 23 febbraio
2001 al 24 aprile 2001. In seguito l’assicurato ha iniziato ad avere problemi
dentari con scagliamenti e fratture parziali dei denti che hanno portato ad un
risanamento completo dello stato orale (doc. 10, inc. 36.2007.4).
A
questo proposito il Dr. __________, specialista FMH ORL, chirurgia
cervico-facciale, ha precisato che “la radioterapia interferisce sulla
vascolarizzazione dei denti e produce anche una xerostomia. Nel caso del signor
AT 1 si tratta di una xerostomia parziale ed uno stimolo massimale con acido
citrico 15% ha provocato un flusso di saliva di appena 2 ml in 1 minuto e
prosciugando completamente le ghiandole salivarie. Dopo un ripetuto massaggio e
stimolo, la bocca è rimasta completamente asciutta. Conclusione: xerostomia
post-radioterapeutica con discreto residuo salivario.” (doc. 10, inc.
36.2007.4)
CV
1 ha riconosciuto le cure dentarie in applicazione dell’art. 19 lett. c OPre.
Il
successivo trattamento conservativo del 2002 ai denti 41 e 46 non è invece
stato assunto dall’assicuratore.
Dal
16 agosto al 5 dicembre 2005 l’interessato è stato in cura presso il Dr. med.
dent. __________, per l’applicazione di una nuova protesi totale alla mascella
superiore, in sostituzione di quella precedente, e di una protesi parziale alla
mascella inferiore (doc. B, inc. 36.2007.4).
Il
24 ottobre 2005 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,
medico aggiunto del Servizio oncologico, ha certificato che il paziente “presenta
uno stato dopo Neck Dissection destra per un carcinoma tonsillare. Il
trattamento è poi stato proseguito con radio-chemioterapia. In seguito a tale
trattamento soprattutto in seguito alla radioterapia il paziente ha dovuto
sottoporsi a importanti cure dentarie. Riteniamo quindi che la Cassa Malati del
paziente (Cassa Malati CV 1) debba partecipare alla copertura delle spese di
tali trattamenti.” (doc. 8, inc. 36.2007.4).
CV
1, sia con decisione formale del 21 giugno 2006 (doc. F, inc. 36.2007.4) che
con decisione su opposizione del 28 novembre 2006 (doc. M, inc. 36.2007.4) si è
rifiutata di assumersi i costi dell’intervento, rilevando che la malattia era
evitabile adottando le necessarie misure profilattiche.
B.
Con petizione e ricorso del 30 dicembre 2006 AT 1 contesta la decisione della
Cassa, e chiede il rimborso di un importo di fr. 3'661.60 (cfr. doc. I pag. 2,
inc. 36.2007.4 + 5).
L’insorgente
sostiene che CV 1 non ha valutato alcuni aspetti fondamentali.
Innanzitutto
il ricorrente rileva che l’assicuratore nella decisione formale ha indicato che
il dentista curante avrebbe effettuato la misurazione del flusso salivare, ciò
che in realtà non è mai avvenuto. Egli evidenzia inoltre che la radioterapia e
la chemioterapia sono due trattamenti distinti con un’influenza autonoma.
Infine la Cassa non avrebbe tenuto conto della quantità dei Grey assunta.
L’assicurato
sostiene che il trattamento subito provoca un flusso salivare inferiore alla
norma, fattore scatenante di un peggioramento della situazione del cavo orale e
pertanto l’obbligo prestativo dell’assicuratore è ampiamente dato ai sensi
dell’art. 19 lett. c OPre, trattandosi in concreto di un’affezione inevitabile
del sistema masticatorio che è la conseguenza di una malattia sistemica grave
e/o dei suoi postumi (doc. I).
C. Con
risposta del 26 gennaio 2007 l’assicuratore propone di respingere la petizione
con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Considerandi
2.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Giusta
l'art. 85 cpv. 2 della nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio
2006, per le controversie relative alle assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice
e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
In
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (LPTCA).
In
concreto, con atto del 30 dicembre 2006, AT 1 ricorre contro la decisione su
opposizione del 28 novembre 2006 e fa valere prestazioni derivanti dalle
assicurazioni complementari rette dalla LCA.
Nella
misura in cui l’assicurato contesta la decisione su opposizione del 28 novembre
2006, il ricorso è oggetto di giudizio separato da parte di questo Tribunale
(inc. 36.2007.4).
nel
merito
3.
Il
TCA deve determinare il diritto
dell'attore di poter
beneficiare nel 2005 del rimborso di Fr. 3'661.60.- a dipendenza delle cure
effettuate dal proprio dentista curante dal 16 agosto al 5 dicembre 2005.
Occorre quindi
verificare se le coperture complementari stipulate dall'attore prevedano un tale diritto e, se sì, a quali condizioni.
4.
L’attore beneficia in primo luogo dell’__________.
L’assicurazione
malattie __________ comprende contributi ai trattamenti, agli esami ed ai
provvedimenti di prevenzione ambulatoriali, come pure per medicamenti e mezzi
ausiliari a complemento dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (lett. A), l’assicurazione __________ per 8 settimane per anno
civile (lett. B), nonché l’assicurazione __________ per prestazioni di soccorso
immediato, 24 ore su 24, sul territorio nazionale (lett. C).
Per
l’art. __________ delle condizioni complementari, le prestazioni
dell’assicurazione __________ vengono corrisposte per provvedimenti diagnostici
e terapeutici, medicamenti e mezzi ausiliari efficaci, appropriati ed
economici.
Le
prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a complemento dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. I costi coperti dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le partecipazioni personali
prescritte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non
sono comprese nell’assicurazione __________, a prescindere dal fatto che
l’assicurazione obbligatoria esista o meno. In ogni caso l’assicurazione
corrisponde al massimo i costi effettivi.
L’art.
__________ elenca il catalogo delle prestazioni.
Quali
interventi di chirurgia dentaria vengono descritti la resezione del filetto
delle labbra, la resezione apicale, l’estrazione dentaria con separazione ed
apertura, l’estrazione di un dente ritenuto/incluso, l’estrazione chirurgica di
denti del giudizio.
Per
l’ortodonzia sono previsti contributi in caso di correzione della posizione dei
denti.
Infine
è previsto un contributo all’acquisto o al noleggio di mezzi ausiliari ed
apparecchi prescritti da un medico.
5.
Per costante giurisprudenza, al contratto
d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei
contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni
particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle
obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag.
344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la "vera e concorde volontà
dei contraenti", se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art 18
cpv. 1 CO). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se
constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa
dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano
attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio
dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; DTF 126 III 119
consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid. 2a). Punto di
partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il
giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato
la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 125 III 305
consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva
ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO
traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un
testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione;
sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed
indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze
possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente
il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb pag. 215,
consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b; Christine
Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation
d'un texte clair, in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente,
all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed
alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in
dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore
di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a).
L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a
pag. 269). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le
parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa
deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere
impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti
il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid.
1a pag. 344).
6.
In
concreto le condizioni complementari sono chiare. L’assicuratore assume i costi
delle prestazioni elencate all’art. __________ e descritte al consid. 4.
L’attore non fa valere un’interpretazione differente.
Nel
caso di specie il dentista curante ha effettuato la posa di una protesi
inferiore parziale e di una nuova protesi totale superiore in seguito ai danni
ai denti causati dalla parodontosi (cfr. anche il parallelo inc. 36.2007.4).
Non
sono invece stati effettuati interventi di chirurgia dentaria descritti in
precedenza.
In
particolare l’estrazione dei denti è avvenuta in seguito alla parodontosi e
alla carie formatasi negli anni e non per i motivi figuranti nelle condizioni
particolari dell’assicurazione __________ (estrazione per separazione ed
apertura, dente ritenuto/incluso o estrazione chirurgica di denti del giudizio).
Il dentista non è neppure dovuto intervenire per una correzione della
malposizione dei denti. Infine, a prescindere dalla questione a sapere se una
protesi può rientrare nella categoria dei mezzi ausiliari ed apparecchi, le relative
spese vengono assunte a complemento dell’assicurazione sociale (malattia,
infortuni, invalidità, ecc.). Come deciso con sentenza separata (inc.
36.2007
), in ambito di assicurazione sociale, non sono date le condizioni per
un intervento dell’assicuratore.
In
queste condizioni l’assicurazione __________ non copre le spese delle cure prestate
dal dr. med. __________ dal 16 agosto al 5 dicembre 2005.
7.
L’attore
beneficia pure dell’assicurazione __________.
L’assicurazione
malattie complementare __________ assicura i costi di degenza in un ospedale
per malattie acute in Svizzera nel reparto ospedaliero assicurato, contributi
per le cure e contributi ai costi di degenza in istituti per trattamenti non
acuti e comprende l’assicurazione per persone con domicilio all’estero,
l’assicurazione per indennità ospedaliera e l’assicurazione per i costi di una
camera singole o a due letti per gli assicurati di reparto comune.
Per
l’art. __________ delle condizioni complementari __________ le prestazioni
dell’assicurazione vengono corrisposte per provvedimenti diagnostici e
terapeutici efficaci, appropriati ed economici, come pure per i costi di vitto
e alloggio ad essi connessi, in ospedali per malattie acute della Svizzera. La
premessa per le prestazioni è data dalla necessità di ricovero in ospedale per
malattie acute (vale a dire che la diagnosi e la totalità dei provvedimenti
terapeutici necessari devono giustificare la degenza in ospedale per malattie
acute).
Per
l’art. __________ delle condizioni complementari __________ per le cure e i
trattamenti stazionari di malattie non acute vengono corrisposte prestazioni
dall’assicurazione __________ a condizione che ci sia un’indicazione medica e
l’istituzione scelta sia appropriata allo scopo.
In
concreto l’attore non è stato degente in ospedali o istituti e non ha subito
trattamenti stazionari. L’assicurazione complementare __________ non può
trovare applicazione.
Alla luce
di quanto sopra esposto la petizione va respinta.
8.
L’attore
ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (richiamo dell’intero incarto medico
da parte del medico curante e dell’assicuratore, dal dr. med. __________ di __________,
ecc.).
Questo
Tribunale, nella parallela causa in ambito di assicurazione sociale (inc.
36.2007
), oltre ad aver esaminato la documentazione medica prodotta dalle
parti, ha interpellato per iscritto il medico curante ed ha sottoposto le
risposte alle parti per osservazioni. La dentista fiduciaria ha rilasciato un
ulteriore referto medico.
In
concreto le assicurazioni complementari non permettono l’assunzione dei costi
dell’intervento del dentista curante già ad un esame delle condizioni generali
e particolari d’assicurazione. L’assunzione di ulteriori prove si rivela
pertanto superflua.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
9.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo
importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per
l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate
dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo
federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei
limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in
materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui
l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non
può andare oltre le conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla pretesa di versamento formulata dall'attore di Fr. 3'661.60.-.
Trattandosi di una
causa di carattere pecuniario, non sono quindi dati gli estremi per interporre
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del
valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Il ricorso è
ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
La
petizione è respinta.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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