Lexipedia

Decisione

36.2007.50

Sussidio 2006; domanda tardiva; ritardo, non giustificato, dovuto a problemi personali.

21 maggio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1984, nubile ed attualmente sala­riata, ha chiesto, con formulario

ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________ datato 13 novembre 2006,

la ri­duzione individuale dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

per il 2006 (doc. 1).

L’istanza

è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) il 1° marzo 2007 (doc. A3) ed il reclamo del 7

marzo 2007 (doc. A2) non ha avuto mi­glior fortuna siccome rigettato con

decisione del 22 marzo 2007 (doc. A1). Contro questa decisione l'assicurata si

è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 29 marzo 2007 rilevando

le difficoltà nel reperire un impiego stabile e la propria situazione econo­mica,

fattori che hanno influito in maniera determinante sul suo quotidiano, pur

ammettendo di non aver rispettato i termini per l'inoltro dell'istanza di

sussidio per il 2006 (doc. I).

B. Con

risposta di causa 25 gennaio 2007 l'IAS ha postulato la reie­zione

dell'impugnativa considerando le motivazioni della ricor­rente non tali da

permettere l'applicazione dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal e rilevando che, se

l'istanza della ricorrente fosse stata tempestiva, sarebbe stata accolta (doc.

III).

Alla

ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l'assunzione di specifiche prove mentre il giudice delegato ha

acquisito - in visione - gli incarti fiscali 2005 e 2006 della ricorrente al

fine di verificare eventuali diminuzioni delle entrate a fronte delle

argomentazioni ricorsuali.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della

Legge cantonale sull'organizzazione

giu­diziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di appli­cazione della Legge

federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni

partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni

economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma

dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti

della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.

36.2006

/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per

l’accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il

calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile

non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l’importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per

l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l’aumento dei limiti di reddito

previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a

seguito dell’entrata in vigore della LAMal.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

" a) del reddito imponibile desunto dalla

tassazione ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e

sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo

Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito

che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF

20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.--

mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di

reddito massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di

famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF

60'000.-- (reddito della famiglia).

4.

Come

indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riser­vato

l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è

obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle

entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati

dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date

le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM)

si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di

riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE

emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da

ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in

reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno -

appositamente allestite dall'IAS d’intesa con la Direzione Cantonale delle

Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del

sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi

particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, “in

particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale

determi­nante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inatti­vità lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa

a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Da rilevare come, con modifica

pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha

subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007. In

particolare l’art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:

"d) persone sole

che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applica­bili."

5.

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla

persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di

sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art.

67.

RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA

(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre

2004.

36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26

gennaio 2004) ha ritenuto:

" … come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussi­dio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo"

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento

rispettivamente quando l’amministrazione debba de­terminare un reddito, essa

deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri

fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,

per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito

accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente

allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52

cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle

come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

La

giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal

reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente

comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

6.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assi­curati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell’istanza e il

contenuto della stessa. In casu vale la pre­vigente norma.

L'art.

44.

RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali

beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti

presso la Cancelleria del Comune di resi­denza. L'istanza dev'essere corredata

dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i

termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel

corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, pos­sono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di red­dito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'IAS può

ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è og­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato

all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni

del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo

sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal).

La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'as­sicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

7.

Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2006 è stata inol­trata il 13

novembre 2006. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 RLCAMal.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente

come recepibile dagli atti), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno

che precede l’anno di com­petenza (art. 45 cpv. 1 RLCAMal). Alla luce delle

argomentazioni sollevate dalla ricorrente, motivi che traggono attinenza dall'instabilità

del reddito, il giudice delegato ha accertato i guadagni lordi conseguiti dalla

ricorrente nel 2005 e nel successivo 2006 al fine di accertarne l'evoluzione per

l'eventuale realizzarsi degli estremi dell'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal. Se è

vero che la situazione è indicata dalla signora RI 1 difficile ed instabile dal

2004.

il riferimento del gravame è fatto al periodo, in particolare, del 2006.

Dagli

atti acquisiti presso il competente ufficio di tassazione è emerso che i

redditi netti, nel 2004, assommavano a CHF 10'768.--, mentre per il 2005 sono

stati indicati salari e rendite per oltre 20'000.-- analogamente al 2006. Ne

discende che, purtroppo, non sono dati gli estremi di legge per ritenere la

tempestività della richiesta di riduzione dei premi 2006.

8.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'IAS

può ritenere anche istanze che giun­gessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo suffi­ciente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comuni­cato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settem­bre 2002 nella causa W., inc. 36.2002.54).

Nel

caso concreto la ricorrente motiva la sua richiesta facendo valere che "la

situazione difficile di questi ultimi anni mi ha messo totalmente in confusione

sia per le cose burocratiche e in special modo quelle relative al lato

finanziario ed in particolar modo i premi della cassa malati da pagare e ho

pensato che questo non mi permettesse di far richiesta del sussidio." (doc.

A1) Nel suo ricorso l'insorgente ha ribadito di aver "cercato di far

capire [...] in quale stato economico, fisico e psichico mi sono ritrovata e

quanto tutto questo mi ha fatto andare nel pallone e mi ha fatto perdere il

treno anche su cose apparentemente semplici." (doc. I)

Dagli

atti emerge dunque un'ammissione di negligenza da parte della ricorrente;

negligenza che, pur con tutte le motivazioni del caso, resta purtroppo

invariata nella sua sostanza. Né il mes­saggio del Consiglio di Stato, né la

prassi di questo Tribunale concedono spazio ad eventuali interpretazioni: la

negligenza non costituisce un motivo valido per il riconoscimento di un

sussidio nella forma retroattiva. E ciò a maggior rammarico nel caso con­creto,

visto che, come afferma l'IAS, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla

riduzione di premio per l'anno 2006 (importo massimo) e ciò indipendentemente

dalla reale situazione economica esi­stente nel corso del 2006, se solo avesse

inoltrato la richiesta entro il 31 dicembre 2005. Il ricorso pertanto va

respinto.

9.

A

giustificazione del suo ritardo la ricorrente invoca le difficoltà a reperire

un posto di lavoro stabile e la conseguente confusone in particolare per gli

aspetti lavorativi e finanziari che tale difficoltà ha creato.

Si

tratta di giustificazioni umanamente comprensibili, in particolare per una

giovane donna che si avvia, non senza difficoltà, nel mondo del lavoro in

un'epoca, quale quella odierna, improntata al profitto e poco solidale. In

queste condizioni, a fronte di un mercato del lavoro non facile, è

comprensibile che RI 1 non abbia più saputo convenientemente gestire le

procedure burocratiche ed abbia lasciato scadere il termine per l'inoltro della

domanda di sussidio.

Se

tale svista può essere compresa umanamente, dal profilo giuridico, nell'ottica

della materia in discussione, questi motivi non possono giovare alla ricorrente

e non assurgono a giustificazione del ritardo alla luce della giurisprudenza

esposta.

Alla

luce di ciò il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse di giustizia

e spese e senza attribuzione di ripetibili.

10.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster