36.2007.50
Sussidio 2006; domanda tardiva; ritardo, non giustificato, dovuto a problemi personali.
21 maggio 2007Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.50
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, TCA
Titolo:
Sussidio 2006; domanda tardiva; ritardo, non giustificato, dovuto a problemi personali.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 82 let. a LTF
art. 83 LTF
art. 86 LTF
art. 95 LTF
art. 97 LTF
art. 99 LTF
art. 100 LTF
art. 113 LTF
art. 116 LTF
art. 132 LTF
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.50
CI/td
Lugano
21 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 marzo 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1984, nubile ed attualmente salariata, ha chiesto, con formulario
ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________ datato 13 novembre 2006,
la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
per il 2006 (doc. 1).
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) il 1° marzo 2007 (doc. A3) ed il reclamo del 7
marzo 2007 (doc. A2) non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato con
decisione del 22 marzo 2007 (doc. A1). Contro questa decisione l'assicurata si
è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 29 marzo 2007 rilevando
le difficoltà nel reperire un impiego stabile e la propria situazione economica,
fattori che hanno influito in maniera determinante sul suo quotidiano, pur
ammettendo di non aver rispettato i termini per l'inoltro dell'istanza di
sussidio per il 2006 (doc. I).
B. Con
risposta di causa 25 gennaio 2007 l'IAS ha postulato la reiezione
dell'impugnativa considerando le motivazioni della ricorrente non tali da
permettere l'applicazione dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal e rilevando che, se
l'istanza della ricorrente fosse stata tempestiva, sarebbe stata accolta (doc.
III).
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove mentre il giudice delegato ha
acquisito - in visione - gli incarti fiscali 2005 e 2006 della ricorrente al
fine di verificare eventuali diminuzioni delle entrate a fronte delle
argomentazioni ricorsuali.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge cantonale sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma
dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti
della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.
36.2006
/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e
sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo
Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito
che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF
20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.--
mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di
reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di
famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF
60'000.-- (reddito della famiglia).
4.
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM)
si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d’intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:
"d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
5.
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art.
67.
RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA
(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre
2004.
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
" … come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo"
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
…
quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
6.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44.
RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i
termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'IAS può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato
all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni
del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo
sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal).
La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
7.
Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2006 è stata inoltrata il 13
novembre 2006. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 RLCAMal.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente
come recepibile dagli atti), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno
che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 RLCAMal). Alla luce delle
argomentazioni sollevate dalla ricorrente, motivi che traggono attinenza dall'instabilità
del reddito, il giudice delegato ha accertato i guadagni lordi conseguiti dalla
ricorrente nel 2005 e nel successivo 2006 al fine di accertarne l'evoluzione per
l'eventuale realizzarsi degli estremi dell'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal. Se è
vero che la situazione è indicata dalla signora RI 1 difficile ed instabile dal
2004.
il riferimento del gravame è fatto al periodo, in particolare, del 2006.
Dagli
atti acquisiti presso il competente ufficio di tassazione è emerso che i
redditi netti, nel 2004, assommavano a CHF 10'768.--, mentre per il 2005 sono
stati indicati salari e rendite per oltre 20'000.-- analogamente al 2006. Ne
discende che, purtroppo, non sono dati gli estremi di legge per ritenere la
tempestività della richiesta di riduzione dei premi 2006.
8.
Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'IAS
può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., inc. 36.2002.54).
Nel
caso concreto la ricorrente motiva la sua richiesta facendo valere che "la
situazione difficile di questi ultimi anni mi ha messo totalmente in confusione
sia per le cose burocratiche e in special modo quelle relative al lato
finanziario ed in particolar modo i premi della cassa malati da pagare e ho
pensato che questo non mi permettesse di far richiesta del sussidio." (doc.
A1) Nel suo ricorso l'insorgente ha ribadito di aver "cercato di far
capire [...] in quale stato economico, fisico e psichico mi sono ritrovata e
quanto tutto questo mi ha fatto andare nel pallone e mi ha fatto perdere il
treno anche su cose apparentemente semplici." (doc. I)
Dagli
atti emerge dunque un'ammissione di negligenza da parte della ricorrente;
negligenza che, pur con tutte le motivazioni del caso, resta purtroppo
invariata nella sua sostanza. Né il messaggio del Consiglio di Stato, né la
prassi di questo Tribunale concedono spazio ad eventuali interpretazioni: la
negligenza non costituisce un motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. E ciò a maggior rammarico nel caso concreto,
visto che, come afferma l'IAS, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla
riduzione di premio per l'anno 2006 (importo massimo) e ciò indipendentemente
dalla reale situazione economica esistente nel corso del 2006, se solo avesse
inoltrato la richiesta entro il 31 dicembre 2005. Il ricorso pertanto va
respinto.
9.
A
giustificazione del suo ritardo la ricorrente invoca le difficoltà a reperire
un posto di lavoro stabile e la conseguente confusone in particolare per gli
aspetti lavorativi e finanziari che tale difficoltà ha creato.
Si
tratta di giustificazioni umanamente comprensibili, in particolare per una
giovane donna che si avvia, non senza difficoltà, nel mondo del lavoro in
un'epoca, quale quella odierna, improntata al profitto e poco solidale. In
queste condizioni, a fronte di un mercato del lavoro non facile, è
comprensibile che RI 1 non abbia più saputo convenientemente gestire le
procedure burocratiche ed abbia lasciato scadere il termine per l'inoltro della
domanda di sussidio.
Se
tale svista può essere compresa umanamente, dal profilo giuridico, nell'ottica
della materia in discussione, questi motivi non possono giovare alla ricorrente
e non assurgono a giustificazione del ritardo alla luce della giurisprudenza
esposta.
Alla
luce di ciò il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse di giustizia
e spese e senza attribuzione di ripetibili.
10.
Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132.
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319.
segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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