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Decisione

36.2007.51

Provvedimento dell'assicuratore malattia che blocca la carta d'assicurato rilasciata al ricorrente. Ricorso per denegata giustizia, decisione emessa nelle more della procedura. Stralcio.

3 maggio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi fatti di cui è stato vittima (con la condanna dell'autore) e la

necessità di far capo a medici psichiatrici che gli hanno prescritto

medicamenti. Come evoca il signor RI 1 nel suo esposto l'8 febbraio 2007 CO 1

lo avrebbe minacciato di bloccargli la carta d'assicurazione "falls eine

Rechnung über Medikamente von einem Artzt eintreffen" rammentando che

secondo l'assicuratore il ricorrente avrebbe sottoscritto un contratto con

limitazione del fornitore di prestazioni circostanza questa che l'assicurato

contesta (punto 15 del ricorso doc. I).

Per

RI 1 CO 1 non è in diritto di bloccare la sua carta d'assicurato, egli avrebbe

infatti sempre puntualmente pagato i premi. Per il ricorrente CO 1 deve

assumere i costi dei medicamenti fatturati e non può impedirgli di scegliersi

il medico. Egli evidenzia poi che l'assicuratore ha posto in essere le sue

minacce poiché, a causa del blocco della carta, egli non riceve più medicamenti

anche se necessari come attestato dal dott. __________ (doc. I).

RI

1 ha evidenziato, in risposta a scritto dell'Amtsgericht __________, che dal 1

luglio 2007 egli vuole essere assicurato presso __________ e che le sue pretese

nei confronti di CO 1 derivano anche dalle coperture complementari (doc. II).

E. Il

29 marzo 2007 l'Amtsgericht di __________ (__________) ha trasmesso gli atti al

Tribunale amministrativo del Cantone __________ (Sezione delle assicurazioni

sociali) segnalandone la competenza. Quest'ultima autorità ha, il 30 marzo

(atto pervenuto il 2 aprile 2007), trasmesso gli atti a questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni per competenza. Dopo verifica dell'effettivo domicilio in

Ticino del signor RI 1 (doc. IV) il 3 aprile 2007 il giudice delegato ha

confermato l'assunzione della procedura (doc. V), si é rivolto al signor RI 1

con scritto di pari data con cui ha spiegato all'assicurato i principi della

procedura ed ha chiesto di produrre quanto necessario ai fini del giudizio. Lo

stesso 3 aprile (doc. VII) l'atto ricorsuale è stato trasmesso a CO 1 per la

risposta di causa con termine fisso scadente il 25 aprile 2007.

Dal

canto suo RI 1 ha trasmesso uno scritto riassuntivo dei fatti in lingua italiana

(pervenuto il 10 aprile 2007, doc. VIII) subito trasmesso all'assicuratore.

F. Con

scritto giunto il 18 aprile 2007 CO 1 ha preso posizione sul gravame nei

seguenti termini:

"

Il ricorrente è assicurato presso

la CO 1 ed ha scelto un'assicurazione medico di famiglia __________ che

rappresenta una forma particolare d'assicurazione secondo l'art. 62

LAMal."

rilevando poi spese

importanti per i medicamenti che CO 1 ritiene procurati con "metodo

irregolare" dall'assicurato. L'assicuratore ha rilevato che:

"

Secondo l'art. 7.1 del regolamento

complementare "__________ assicurazione medico di famiglia", edizione

2006, gli assicurati devono rivolgersi per qualsiasi trattamento sempre in

primo luogo al loro medico __________."

giustificando così il suo

diritto di

"

Bloccare la carta d'assicurazione

del ricorrente. La carta d'assicurazione "__________" della CO 1 non

rappresenta una prestazione obbligatoria secondo la LAMal. Si tratta soltanto

di un servizio supplementare da parte della CO 1. Naturalmente, anche dopo il

blocco della carta d'assicurazione, il pagamento delle prestazioni assicurative

nei limiti della legge rimane garantito."

Quest'ultimo

rilievo appare contraddetto dalla Farmacia __________ (doc. A6) che evidenzia

come:

" La avvisiamo che purtroppo la sua assicurazione

malattia (CO 1) ha sospeso tutte le sue prestazioni assicurative di copertura

di base e di complementare. In seguito a questa decisione ci vediamo costretti

di farle pagare alla consegna i medicamenti dispensati dalla nostra

farmacia." (Doc. A6)

Nelle

sue conclusioni CO 1 rammenta di avere, visto il disaccordo del signor RI 1, emesso

una decisione in data 27 marzo 2007 "Solo il blocco della carta

d'assicurazione forma l'oggetto di questa decisione".

CO

1 rammenta poi la possibilità di inoltrare opposizione. Nelle sue conclusioni

l'assicuratore rammenta l'inoltro dell'opposizione il 3 aprile 2007 e chiede

che il TCA non entri nel merito del gravame (doc X).

RI

1 si è confermato nelle sue conclusioni (Doc. XI).

Considerandi

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 85 cpv. 2 della nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio

2006, per le controversie relative alle assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice

e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta

liberamente le prove.

In

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (LPTCA).

In

concreto, con il suo atto originariamente destinato all'Amtsgericht di __________,

RI 1 contro l'inazione della cassa rispettivamente contro il blocco della sua

carta d'assicurazione e fa valere inoltre prestazioni derivanti dalle

assicurazioni complementari rette dalla LCA.

Nella

misura in cui l’assicurato fa valere prestazioni derivanti dai contratti

assicurativi retti dal diritto privato, le sue pretese saranno oggetto di

giudizio separato da parte di questo Tribunale (inc. 36.2007.52) come preannunciato

con scritto 3 maggio 2007 alle parti.

nel

merito

3.

Per

quanto riguarda l'applicazione della LAMal nell'ambito dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie il gravame in discussione va ritenuto quale

ricorso per denegata giustizia. Solo nelle more della procedura, infatti, CO 1

ha emesso la sua decisione relativa alla sospensione della carta

d'assicurazione.

4.

In

merito a tale tema giova ricordare che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione

vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un

avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

L’art.

56.

cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

5.

Secondo

il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego

di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,

tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente,

non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195

consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve

procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,

ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura

della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il

caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza

senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa

soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In

una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129

V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece

negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore

malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha

interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di

sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto

una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni

precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha

stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un

ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso

diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito

alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza

è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,

op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

6.

Nel

caso di specie l’assicuratore ha fatto pervenire la decisione su opposizione

voluta dall’assicurato e ciò nelle more della procedura. RI 1 ha già interposto

opposizione. La procedura appare quindi divenuta nella sostanza priva

d’oggetto. Il ricorrente potrà ulteriormente semmai rivolgersi - avverso la

decisione su opposizione che sarà emanata - a questo Tribunale contro tale

provvedimento se lo riterrà, ben facendo attenzione al rispetto del termine per

l’inoltro del gravame.

In

concreto CO 1 ha agito in tempi brevi alla luce delle circostanze e, se non

fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso sarebbe stato da respingere.

7.

In

merito al tema della carta d'assicurazione va rammentato come il diritto

federale non prevedeva basi legali per introdurre per tutti gli assicurati un

dossier sulla salute con i dati della loro anamnesi. Questa esigenza era stata

manifestata già il 28 novembre 1996 dal membro del Consiglio Nazionale Guisan

con un postulato (96.3578) sottoscritto da altri 66 membri del CN, con cui

veniva chiesto, in primis per i bambini e per gli adolescenti e quindi,

successivamente, per gli adulti, l’introduzione di un libretto – “carnet” – nel

quadro dell’assicurazione malattia obbligatoria. Nello sviluppo del suo

postulato l’on. Guisan aveva sottolineato in particolare:

" Le carnet de santé, que le support soit

électronique ou de papier, constitue à la fois un instrument d'information, de

gestion de la qualité et d'économie. Par les renseignements qu'il contient en

matière de diagnostic, de résultats d'investigations et de traitements

effectués ou en cours, il permet d'assurer un suivi cohérent au patient, a

fortiori s'il est appelé à être pris en charge par plusieurs médecins ou

institutions, et d'éviter la répétition inutile d'examens."

In

sostanza il postulato concerneva l’introduzione più specificatamente di una

vera e propria tessera sanitaria.

In

Svizzera, negli ultimi anni, 4 milioni di assicurati affiliati a 35

assicuratori-malattie utilizzavano, ed ancora oggi lo fanno, una tessera

elettronica per le prestazioni di circa 2000 farmacie. In assenza di una

disciplina unica a livello federale si sono sviluppati, come rammenta il

Messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (Messaggio del 26

maggio 2004 no. 04.031), diversi progetti indipendenti gli uni dagli altri,

spesso non compatibili tra di loro. Da qui, sostanzialmente, la necessità di

una base legale unica a livello federale (a superamento della competenza che di

principio spetta ai Cantoni in materia di copertura sanitaria [Messaggio citato

pag. 3824]) al fine di introdurre nella legislazione una base legale tendente

all’introduzione della tessera d’assicurato, base legale che preveda la tessera

quale strumento di semplificazione amministrativa, da un lato, ed anche la

possibilità di inserire dati relativi alla salute della persona interessata.

L’ampiezza del territorio e la crescente mobilità della popolazione hanno

acuito la necessità di disporre di sistemi compatibili e interoperativi.

Va

poi rammentato - come fa il Messaggio citato pag. 3824 e 3825 - l’Accordo del

21.

giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle

persone (accordo sulla libera circolazione delle persone; dei sistemi di

sicurezza sociale [regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi e ai loro famigliari che si

spostano all’interno della Comunità; RS 0.831.109.268.1]), che prevede

il coordinamento ma non l’armonizzazione dei sistemi nazionali della sicurezza

sociale. Dell’accordo fa parte integrante l’assistenza internazionale in

materia di prestazioni in natura nell’assicurazione malattie, che permette di

beneficiare di prestazioni mediche in caso di malattia o infortunio durante il

soggiorno in un altro Stato firmatario (su questi temi si veda in particolare

la sentenza 19 aprile 2007 di questo Tribunale in re L. 36.2006.142, in specie

le considerazioni al punto 2.12 pag. 26 e seguenti). Il 1° gennaio 2004 la CE

ha introdotto la tessera europea di assicurazione sanitaria in sostituzione dei

cosiddetti moduli E (E111), che permettevano di beneficiare di prestazioni

mediche in un altro Stato membro. I moduli cartacei hanno ceduto il posto a

documenti assicurativi formato “carta di credito”. La Svizzera ed i singoli

Stati membri della CE hanno avuto a disposizione un periodo di transizione di

un anno e mezzo (fino al 1° gennaio 2006) per introdurre la tessera di

assicurazione sanitaria. Come rammenta il Messaggio citato:

"

Questo adeguamento puramente

tecnico avverrà formalmente mediante una modifica dell’Allegato II all’Accordo

sulla libera circolazione delle persone. Non ha, quindi, un legame diretto con

la tessera d’assicurato, ma il retro della tessera svizzera potrebbe essere

utilizzato per la tessera europea di assicurazione sanitaria."

Come

rammenta ancora il Messaggio del 26 maggio 2004 citato, preparando la risposta

al postulato Guisan in occasione della seduta speciale del 22 maggio 2002, il

Consiglio Federale é giunto alla conclusione che il DFI avrebbe potuto

elaborare una base legale da inserire nel catalogo delle modifiche a breve

termine al fine di consentire l’introduzione di tale strumento

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

"

che potrebbe trasformarsi

progressivamente da una tessera d’assicurato a tessera più dettagliata per il

paziente"

Il Consiglio Federale ha

quindi approvato nell’agosto 2002 un nuovo articolo 42a LAMal, inserito

nei lavori parlamentari in corso sulla 2a revisione LAMal. Il testo della 2a

revisione LAMal prevedeva pertanto già la delega al Consiglio Federale per

l’introduzione di una tessera d’assicurato, approvata da entrambe le Camere.

Nel corso del lavori

parlamentari è stata sottolineata da parte di Cristiane Brunner l’importanza

della tessera nei seguenti termini:

"

L'article 42a porte sur

l'introduction de la carte d'assuré. Son introduction poursuit trois objectifs.

Le premier vise à l'efficience en matière de coûts ainsi qu'à la simplification

des procédures; le deuxième à une meilleure qualité et à une meilleure sécurité

dans le domaine de la santé; le troisième à nous doter d'un instrument

important pour la maîtrise du système dans son ensemble. C'est pour cette

dernière raison que les cantons sont particulièrement intéressés par

l'introduction d'une carte de santé servant de clé d'accès à un réseau

d'informations médicales, et qui permettrait d'influencer les gestes

thérapeutiques et surtout le volume des prestations.» (…)

Con la sua proposta di

modifica legislativa del 26 maggio 2004 il Consiglio Federale ha sottolineato

che l’articolo 42a LAMal

"

offre la base legale necessaria ad

autorizzarci a introdurre una tessera con un numero di identificazione

attribuito dalla Confederazione. La tessera agevola il lavoro amministrativo

comportato dalla fatturazione tra fornitori di prestazioni e assicuratori e

riduce le spese amministrative. La tessera può essere utilizzata per altri

scopi, quali per esempio l’accesso a dati personali in caso d’emergenza, solo

con il consenso dell’assicurato, dato che questi dati sono considerati degni di

particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Ne

consegue che la tessera non dev’essere utilizzata per nessun altro scopo.

Inoltre, il salvataggio di dati e l’accesso a dati in caso d’emergenza sono

possibili soltanto con il consenso dell’assicurato."

La norma dell’art.

42° LAMal è oggi così redatta:

"

Art. 42a Tessera d’assicurato

1.

Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera

d’assicurato per il periodo del suo assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome

dell’assicurato e un numero d’assicurazione sociale assegnato dalla

Confederazione.

2.

La

tessera dispone di un’interfaccia per l’utente ed è utilizzata per la

fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.

3.

Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l’introduzione

della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare.

4.

Con il consenso dell’assicurato, la tessera contiene dati personali che possono

essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine.

Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l’estensione

dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l’accesso ai dati e la loro

elaborazione."

Sul

tema si veda l’interessante apporto dottrinale di Andrea Nagel dell’UFAS

pubblicato su Sécurité Sociale CHSS 2/2007 pag. 95 e segg. che rammenta come il

Consiglio Federale ha adottato l’Ordinanza sulla carta d’assicurato

nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie rendendola obbligatoria a

partire dal 2009. Da tale data tutti gli assicurati dovranno presentare questa

carta per farsi rimborsare dai loro assicuratori le prestazioni fornite dai

medici, dagli ospedali e dai farmacisti. L’Ordinanza del 14 febbraio 2007

entrata in vigore lo scorso 1 marzo regola l’introduzione della carta

d’assicurato ed incarica il DFI di stabilire gli standard tecnici. A partire

dal 2009 tutti gli assicurati disporranno di una carta formato carta di credito

che conterrà dati amministrativi relativi all’assicurato e potranno contenere i

dati CEAM ossia della carta europea di assicurazione malattia (A. Nagel, op.

cit. pag. 96 sul tema).

Al

momento attuale non è prevista l’obbligatorietà della carta d’assicurato.

Il

tema, alla luce dell’esito del gravame, non va qui ulteriormente sviluppato ed

analizzato con riferimento al caso concreto, basti il rinvio alla normativa

adottata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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