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Decisione

36.2007.53

Incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi sull'opposizione interposta contro una decisione. Irricevibilità del ricorso e trasmissione degli atti all'amministrazione intere

3 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.53

Data decisione, Autorità:

03.04.2007, TCA

Titolo:

Incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi sull'opposizione interposta contro una decisione. Irricevibilità del ricorso e trasmissione degli atti all'amministrazione interessata.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.53

ir/td

Lugano

3 aprile 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo

2007 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

non sono state chieste osservazioni alla CO

1

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed

assicurata presso la CO 1 per la copertura obbligatoria è insorta davanti al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "opposizione" del 27

marzo 2007 contro la decisione formale 15 marzo 2007 dell’assicuratore malattia

che ha rifiutato l'assunzione dei costi di un trattamento dentale come

postulato dall'assicurata (doc. A);

• che

l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni

palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che,

Considerandi

in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile

di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico

avverso il provvedimento adottato dalla CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la

stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

• che

al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla

contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1.

gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, salvo eccezioni e, per quanto

concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si

applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda

espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et

les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 -

207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di

una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione

della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente

impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di

legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 7 marzo 2007 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si

prelevano tasse e spese.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.- Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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