36.2007.53
Incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi sull'opposizione interposta contro una decisione. Irricevibilità del ricorso e trasmissione degli atti all'amministrazione intere
3 aprile 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.53
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, TCA
Titolo:
Incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ad esprimersi sull'opposizione interposta contro una decisione. Irricevibilità del ricorso e trasmissione degli atti all'amministrazione interessata.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.53
ir/td
Lugano
3 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla CO
1
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 domiciliata a __________ ed
assicurata presso la CO 1 per la copertura obbligatoria è insorta davanti al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "opposizione" del 27
marzo 2007 contro la decisione formale 15 marzo 2007 dell’assicuratore malattia
che ha rifiutato l'assunzione dei costi di un trattamento dentale come
postulato dall'assicurata (doc. A);
• che
l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che,
Considerandi
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile
di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA) emerge che il rimedio giuridico
avverso il provvedimento adottato dalla CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la
stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che
al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla
contestata sospensione delle prestazioni;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, salvo eccezioni e, per quanto
concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si
applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et
les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 -
207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione
della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 7 marzo 2007 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
prelevano tasse e spese.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.- Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster