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Decisione

36.2007.54

Richiesta sussidio. Diminuzione del reddito lordo a seguito di alienazione volontaria di sostanza al figlio allo scopo di conseguire un vantaggio nell'ambito delle prestazioni sociali; accertamento au

14 maggio 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella

causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente

ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,

36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre

2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella

sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del

30 novembre 2005.

5. In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal

modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle

leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne

abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno.

Tale esplicita effica­cia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua

vali­dità ed ammissibilità.

Secondo

il principio di non retroattività delle leggi un atto norma­tivo non può

esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la

dottrina (cfr. Auer/Malinverni/Hottellier, Droit Constitutionnel Suisse

- Vol. I: L'État, 2a ed., Berna 2006, n. 1410) la non retroattività

delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il

suo fondamento nel diritto pe­nale. Al principio della non retroattività delle

norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale

perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è

diritto che assurge a rango di Costituzione federale siccome de­dotto dal

vecchio art. 4 Cost. In questo senso quindi la non re­troattività governa pure

altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo

senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo

agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni

sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Ma­lati

U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle conside­razioni al punto

3) il Tribunale Federale ha rammentato come:

" «Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la non-rétroactivité

fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant

son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a;

GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fé­dérale, art. 4, no 74). Il

est lié au principe de la prévisibilité, qui inter­dit à l'administration de prendre

des mesures défavorables aux ad­ministrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient

attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER,

ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines

conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité:

il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement

limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle

se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt

public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle

res­pecte les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b).

En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle

s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps;

il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne

porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100

consid. 1a et les références

citées)»

La

Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di

retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Égalité.

Les garanties de la Constitution fédé­rale du 18 avril 1999",

Berna 2000, n. 111 e segg.), sarà appli­cabile come in vigenza della precedente

Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato:

" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu

de la partie et soumet­tre des faits anciens à des normes nouvelles; la

sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi

des justiciables serait surprise."

Sempre

per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricor­dato come per il

Tribunale Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge

nuova che si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son

entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contra­rio invece va qualificata di

retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma

sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre

la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo

d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in

Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di

stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già

nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.

3). La distinzione at­tiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre

verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlos­sen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione

della disposizione controversa.

Più

precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,

ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione

propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti

intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come

il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.

CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto

che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli

amministrati in applica­zione di regole la cui applicazione non poteva essere

attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è

assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova ado­zione sono maggiormente

favorevoli agli amministrati, rispetti­vamente può essere ammessa una

retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso,

siano realiz­zate le seguenti condizioni:

·

la retroattività è espressamente prevista dalla

legge;

·

è limitata nel tempo in modo ragionevole;

·

è giustificata da motivi pertinenti d'interesse

pubblico;

·

non dà luogo ad evidenti disparità di

trattamento;

·

non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.

In

questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio

Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.

Dottrina

e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività

non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività

propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera

chiara la volontà di fare retroa­gire le regole di diritto che edita. Deve poi

trattarsi di norme so­stanziali e non formali (e qui il riferimento della

dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op.

cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora es­sere

ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse

pubblico debbono prevalere, in una pesata degli inte­ressi in gioco, su quelli

privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente

all’interesse dello Stato ad au­mentare le proprie risorse finanziarie o ad

evitare futuri carichi fi­nanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e

giurisprudenza ivi citata).

Per

quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova

norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,

come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la

modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la

retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien

droit, mais non encore révo­lus lors du changement de législation sont

assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit.,

pag. 150). An­che in questo caso però giurisprudenza e

dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).

D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica

adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere ri­spettose delle

condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività

delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare

laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per

l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri

assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi

riferiti allo stesso periodo. La questione non va co­munque approfondita in

questa sede alla luce dell’esito del gra­vame in discussione. In particolare,

come si vedrà, nel caso con­creto non cambia la situazione della ricorrente sia

che la norma dell’art. 67 litt. m RLCAMal sia quella precedente la modifica sia

quella della sua nuova formulazione.

6. Per

costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in

giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non

in caso particolare. Come ram­menta la sentenza 36.2005.104-105 del 19

settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle

comuni­cazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'autorità

di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

Considerandi

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'e­sattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la deter­minazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato

deve anzitutto difen­dere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto con­cerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

7.

In

concreto RI 1, per l'anno 2004 dispone di una tassazione che prevede un

imponibile superiore ai limiti fissati dal DE sopra ricordato. Come detto il

giudice non si scosta dalla tassazione se non, come indicato, in casi

eccezionali i cui estremi qui non ricorrono palesemente.

8.

Nella

presente procedura il ricorrente chiede che si proceda all’accertamento del

reddito da parte dell’amministrazione, alla luce dell'applicazione del predetto

art. 67 lett. m. RLCAMal con­siderando l’alienazione di sostanza volontaria ed

avvenuta senza controprestazione sostanziale, salvo la costituzione di servitù

prediale di sporgenza (art. 674 CCS) sulla particella 2837 RFD __________ (doc.

B1) e la costituzione di un diritto d'abitazione sulla particella 864 RFD di __________

dopo frazionamento. Il reddito da pensione non risulta diminuito tra il 2004 e

il 2007. Il ricorrente non sostiene tale tesi. In altri termini dun­que il

signor RI 1 postula la concessione del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione malattia e ciò dopo avere alienato senza so­stanziale

controprestazione immobili per la non indifferente cifra di circa CHF 341'000.--,

in buona so­stanza egli vuole porre a ca­rico della collettività premi

dell’assicurazione di base dopo avere donato le sue proprietà ai figli. Secondo

il ricorrente, questi eventi avrebbero infatti inciso nel reddito del signor RI

1.

in maniera determi­nante.

9.

Val

qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accerta­mento autonomo del

reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibil­mente quello

più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. Nell'ottica di tale volontà del le­gislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione im­portante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve pro­cedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i pa­rametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto

al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile me­diante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di con­versione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

La

LCAMal ed il relativo regolamento d'applicazione non fanno stato invece di una

diminuzione della sostanza e tantomeno di una diminuzione volontaria della

sostanza al fine di porsi a carico della società per il sussidio richiesto.

10.

Nel

concreto caso occorre fare riferimento alla decisione di tassa­zione agli atti

che non permette la concessione del sussidio Non si può ritenere invece una

riduzione della sostanza nell'am­bito dell'art. 67 lett. m RLCAMal anche se, con

la donazione, RI 1 potrebbe avere rinunciato a diritti locativi sui fabbricati

B e C di cui al mappale 2837 RFD __________ (circostanza comunque neppure

sostenuta in sede di ricorso ed osservazioni). Quand'anche dovesse essere

ritenuta una diminuzione delle entrate il procedere del ricorrente non può es­sere

protetto. La diminuzione del reddito è avvenuta infatti per atto volontario di

alienazione senza sostanziale contropartita. Non si può, in altri termini,

indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor

meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata

sostenuta dal ricor­rente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla

collettività parte del proprio premio di cassa malati. Si rinvia qui a quanto

già ritenuto nella sentenza 3 settembre 2004 in re F. (36.2004.40.)

A

fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la

richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di

diritto (cfr. STCA del 16 maggio 2006, nr. 36.2006.77 in re P.; STCA del 3

settembre 2004, nr. 36.2004.40 in re F.).

In

questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, op. cit., pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il

principio del divieto di abuso di di­ritto anche nelle assicurazioni sociali, e

meglio:

" Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die

Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt

insbeson­dere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4

a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, ande­rerseits

für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung,

5.

Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der

Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das

Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das

Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt,

dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen,

Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen

beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen

durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung)."

Va

rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropar­tita, come quella in

discussione, in sede di prestazioni complementari com­porti l'obbligo di

considerare la sostanza alienata partendo dal suo valore intero e scalandolo di

CHF 10'000.-- annui.

Nell'ambito

della giurisprudenza sviluppata in applicazione della LPC si è ritenuto:

" … come lo scopo della PC sia quello di garantire un reddito minimo

(Pratique VSI 1994 pag. 225).

Si

osserva in proposito che per il calcolo della prestazione comple­mentare

vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli at­tivi che

l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni

(AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189;

WERLEN, Der Anspruch auf Ergän­zungsleistungen, Baden 1995, pagg. 156/166; ZAK

1989.

pag. 238). È infatti

rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per

far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa

situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

Tale

principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile

nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne

giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un

diritto a determinate entrate o a una deter­minata sostanza, non ne fa tuttavia

uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275

consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno

a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166

consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V

353.

consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In

tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di so­stanza ai

sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC

1989.

pag. 350 consid. 3b).

(…)

In

conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto

nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni

a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito

che determina il diritto alle prestazioni."

Non

occorre qui, poiché non è tema di discussione, sapere se anche per il futuro la

donazione immobiliare del ricorrente potrà impedire allo stesso di farsi pagare

dalla collettività chiamata a contribuire fiscalmente, i premi (in parte

almeno) di Cassa Malati. Si evidenzia comunque come il ricorrente abbia

alienato a titolo gratuito beni immobiliari non solo alle figlie __________ e __________

ma - come appare dall'atto notarile - anche al figlio __________ ("Questo

atto viene pure firmato dal signor __________ che attesta formalmente, a futura

memoria, che le prestazioni a favore delle sorelle __________ e __________ ...

sono perfettamente equivalenti con quelle già effettuate, in passato da RI 1 a

favore di __________ ")

11.

Va

rammentato al ricorrente che i diritti previsti dalla legislazione sociale non

sono concepiti per il comodo di alcuno, ma servono a sopperire i reali bisogni reali

di chi si trova in difficoltà, ne va altri­menti della solidarietà.

In

casu basta rilevare che RI 1 è stato tassato per l'anno di riferimento, i

limiti sono superati e la volontaria rinuncia, senza obbligo di legge e senza

contropartita, di consistenti beni (anche a favore del figlio) non permette

l'applicazione dell'art. 67 lett. m RLCAMal siccome costitutiva di abuso di

diritto.

Il

ricorso, che appare temerario, va respinto. Si giustifica il carico di adeguata

tassa di giustizia al ricorrente.

12.

Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard

Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia cifrata in CHF 200.-- e le spese fissate in CHF 50.--

vengono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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