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Decisione

36.2007.55

Domanda di revisione di decisione negativa in materia di sussidi. Assenza di motivazione del ricorso al TCA contro la decisione di irricevibilità dell'UAM. Ricorso respinto.

25 maggio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del

settembre del medesimo anno ed è stata evasa nel giro di pochi giorni con una

decisione che la ricorrente non sostiene non esserle stata regolarmente

recapitata nei giorni successivi. La decisione 29 settembre 2006 contro cui era

dato il rimedio del reclamo, è cresciuta in giudicato pacificamente. Il

reclamo, come noto ai rappresentanti che si sono succeduti nel patrocinio di RI

1, è strumento giuridico facile da esperire, non è sottoposto a condizioni

severe per la sua ammissibilità, impone all’amministrazione gli accertamenti e

le verifiche dei fatti segnalati, amministrazione che – non diversamente dal

Tribunale – deve applicare il diritto d’ufficio. Ebbene questo in sè semplice

strumento giuridico era facilmente esperibile anche per RI 1, certamente più

avvezza alla cura ed all’educazione dei bambini (con impegno certamente

lodevole e svolto con passione come traspare dagli atti) e forse poco abituata

alla burocrazia. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve qui limitarsi

a constatare come la decisione 29 settembre 2006 non sia stata debitamente e

tempestivamente contestata mediante reclamo e sia conseguentemente cresciuta in

giudicato.

D’altra

parte il patrocinatore della ricorrente non indica assolutamente ed in nessun

passaggio delle dense 4 pagine del ricorso per quale motivo una domanda di

revisione ai sensi dell’art. 48 RLCAMal dovesse essere ammessa. A parte mettere

in evidenza le difficoltà economiche della ricorrente ed il suo, riconosciuto e

lodevole impegno in favore della collettività (o parte di essa), il gravame non

fa riferimento alle condizioni dell’art. 48 RLCAMal, ai suoi presupposti, non

viene indicato neppure un fatto che richiami l’applicabilità dell’art. 67 RLCAMal

o le altre condizioni dell’art. 48. Giova qui

rammentare come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia

retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con

la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’

assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in

discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di procedura per le cause

dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che, come d’altra parte la

legge di procedura per le cause amministrative, prevede la massima

dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione

d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89

e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,

U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo

2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto

e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura

in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V

264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra

diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en

particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;

VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.

274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de

l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas

d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en

supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité

de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid.

3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349,

p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

In

concreto nessun elemento concreto è stato apportato e nessun fatto è neppure

stato sostenuto per giustificare una domanda di revisione. Rettamente dunque

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non è entrato nel merito della domanda di

revisione. A prescindere da ciò anche nel merito la domanda della signora RI 1

non avrebbe – siccome intempestiva – avuto possibilità di accoglimento.

8. Di

per sé l’istanza 12 settembre 2006 e tendente al sussidio 2006 era infatti

tardiva poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 RLCAMal. Come

noto determinante per il calcolo del sussidio 2006 è la tassazione 2003. Gli

assicurati tassati in via ordinaria dovevano, per il sussidio 2006, attenersi

al termine del 31 dicembre 2005. RI 1 non ha, al fine di giustificare la

presentazione dell’istanza in corso dell’anno, indicato un peggioramento del

loro reddito nel corso del 2006 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg.

LCAMal, ciò che avrebbe giustificato la richiesta di settembre. Occorre allora

esaminare se il ritardo, motivato dall’impegno del lavoro, potesse essere

giustificato. La risposta è, purtroppo per RI 1, negativa.

9. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede infatti, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche

richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in

merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a

rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è

già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza.

L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i

formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare

l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

10. In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che in altri casi, dalla sostanziale

dimenticanza del termine e dal fatto che RI 1 ha dato privilegio al suo lavoro,

in maniera certamente altruista e lodevole, piuttosto che alla propria

necessità. Non va però dimenticato che la stesura e l’inoltro del formulario

per la richiesta del sussidio è procedura amministrativa che prende poco tempo,

ed impone l’allestimento di alcune fotocopie. Ebbene è fuor di dubbio che la

colonia estiva dei bambini a __________ e la preparazione dell’inizio

dell’asilo ad __________, pur con tutto l’impegno che l’organizzazione di

questi eventi comporta, non sono tali da giustificare un così significativo ed

importante ritardo. RI 1 aveva tutto il tempo, ed i fatti hanno dimostrato che

dispone di tutta la solidarietà ed amicizia di chi l’ha rappresentata, per

potere adeguatamente inoltrare un semplice formulario ottenibile presso la

Cancelleria comunale (nel suo caso di __________) e per poterlo inoltrare –

meglio per invio raccomandato (cfr. sentenza TCA 36.2005.129 in re A.) - alla

competente amministrazione. In altri termini RI 1 è stata, si ripete per

l’altruismo che contraddistingua la sua opera, negligente nel salvaguardare i suoi

diritti, ciò che non poteva costituire una valida giustificazione del ritardo.

Anche nel merito quindi la domanda di riduzione del premio sarebbe stata da

respingere.

11. Come

anticipato la procedura è, in via di principio, gratuita. L'art. 20 LPrTCA

vuole eccezione a tale principio per le procedure temerarie o formulate con

leggerezza (art. 20 cpv. 2 LPrTCA). In questi casi al Tribunale è data la

possibilità di caricare non solo la tassa di giustizia ma anche le spese

procedurali. Nel caso specifico, alla luce della natura della vertenza (istanza

di revisione) e della totale assenza di qualsiasi motivazione sui presupposti

della revisione (art. 48 RLCAMal), visto il palese ritardo e la notoria prassi

di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni reperibile – come indicato –

nel sito internet del Cantone alla voce sentenze (sito che certamente chi ha

rappresentato RI 1 poteva facilmente consultare), il ricorso appare temerario e

certamente esperito con leggerezza. Questo accertamento imporrebbe il carico

della tassa di giustizia e delle spese alla parte ricorrente. Questo Tribunale,

alla luce del fatto che RI 1 dispone di mezzi economici decisamente limitati,

vive in ristrettezze dando tutto il suo impegno per il prossimo come desumibile

dagli atti, prescinde dal carico di spese di qualsiasi natura alla stessa. I

patrocinatori sono comunque avvisati pro futuro.

12. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le

decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia

ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale

di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale

tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse

censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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