36.2007.55
Domanda di revisione di decisione negativa in materia di sussidi. Assenza di motivazione del ricorso al TCA contro la decisione di irricevibilità dell'UAM. Ricorso respinto.
25 maggio 2007Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.55
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, TCA
Titolo:
Domanda di revisione di decisione negativa in materia di sussidi. Assenza di motivazione del ricorso al TCA contro la decisione di irricevibilità dell'UAM. Ricorso respinto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.55
ir/td
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, cittadina italiana nata nel 1943, nubile, con
domicilio ad __________, ha chiesto, mediante formulario ottenuto direttamente
presso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, la riduzione del premio
dell’assicurazione malattia obbligatoria per il 2006. La domanda inoltrata il
12 settembre 2006 e pervenuta il giorno successivo all’amministrazione, è stata
respinta siccome tardiva. A giustificazione del ritardo RI 1 ha indicato i suoi
impegni professionali dapprima presso un Campo di vacanze a __________ e quindi
l’impegno per la riapertura di un asilo e quindi “Purtroppo mi sono
ricordata della scadenza quando era troppo tardi”.
B. La
domanda è stata respinta così come pure la successiva domanda di revisione
(sostenuta dalle medesime argomentazioni, ossia gli impegni professionali e
dalla disconoscenza della materia) inoltrato dalla fiduciaria __________ di __________
per conto dell’assicurata. Avverso la decisione di inammissibilità dell’istanza
di revisione RI 1 insorge al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni questa
volta con il patrocinio dell’avv. RA 1. Il rappresentante dell’assicurata, dopo
averne lodato l’impegno sociale e le competenza ed avere evidenziato le
modestissime entrate, conclude – senza minimamente argomentare il sussistere
degli estremi della revisione e senza neppure esaminare i presupposti del
ritardo nell’istanza ed ancora senza avanzare alcuna giustificazione in merito
– per il diritto al sussidio della ricorrente. Dal canto suo l’amministrazione,
dopo avere domandato proroga del termine per la presentazione delle proprie
osservazioni, evidenzia come la domanda di riduzione del premio andava
inoltrata entro la fine del 2005 siccome RI 1 è tassata in via ordinaria.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rammenta la consolidata giurisprudenza di
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo cui la revisione della
decisione non deve divenire un succedaneo della procedura di reclamo a seguito
del mancato rispetto dei termini di impugnativa ed osserva come la situazione
di difficoltà economica della ricorrente avrebbe dovuto imporre alla stessa
maggiore attenzione al rispetto dei termini.
considerato, in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00).
3. La
ricorrente ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
con cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 29
settembre 2006 mediante la quale il sussidio per l’assicurazione malattia per
l’anno 2006 é stato negato siccome la richiesta inoltrata intempestivamente.
Nella sua motivazione l’amministrazione non è entrata nel merito delle
contestazioni sollevate dal ricorrente limitandosi ad esaminare i presupposti
inesistenti di cui all’art. 67 RLCAMal per concludere all’inammissibilità della
richiesta. Va qui evidenziato – si veda la sentenza 31 gennaio 2003 in re A.,
inc. 36.2002.126 - come un'istanza di revisione del sussidio possa essere
formulata, come rammenta l’art. 48 RLCAMal, in caso di emanazione di una
decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno
degli estremi dell’art. 67 RLCAMal riportato per esteso più avanti.
Correttamente quindi l’amministrazione non è entrata nel merito del reclamo
inoltrato da __________ e quindi nel merito delle motivazioni sollevate a
giustificazione del ritardo nell’inoltro della domanda. Questo Tribunale,
nonostante alla luce dell’insussistenza degli estremi di cui all’art. 48
RLCAMal il ricorso vada respinto (circostanza questa che al legale
patrocinatore non poteva sfuggire già ad un sommario esame), esaminerà in via
abbondanziale il ritardo nella presentazione dell’istanza e la sua mancata
giustificazione alla luce della prassi di questo Tribunale (facilmente
reperibile sul sito del Cantone: sentenze.ti.ch). Come si vedrà nelle
considerazioni conclusive, nonostante la gratuità della procedura, il Tribunale
può caricare tasse e spese alla parte ricorrente a fronte di temerarietà o
leggerezza nella formulazione dell’impugnativa. In casu i limiti della
temerarietà appaiono oltrepassati, ancor più quelli della leggerezza,
nonostante ciò, eccezionalmente, il Tribunale prescinde il carico delle tasse e
spese a RI 1, a fronte di redditi decisamente modesti.
nel
merito
4. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su
questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito
imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le
persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante
ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,
120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
5. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"
a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art.
28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati
in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo
ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del
settembre del medesimo anno ed è stata evasa nel giro di pochi giorni con una
decisione che la ricorrente non sostiene non esserle stata regolarmente
recapitata nei giorni successivi. La decisione 29 settembre 2006 contro cui era
dato il rimedio del reclamo, è cresciuta in giudicato pacificamente. Il
reclamo, come noto ai rappresentanti che si sono succeduti nel patrocinio di RI
1, è strumento giuridico facile da esperire, non è sottoposto a condizioni
severe per la sua ammissibilità, impone all’amministrazione gli accertamenti e
le verifiche dei fatti segnalati, amministrazione che – non diversamente dal
Tribunale – deve applicare il diritto d’ufficio. Ebbene questo in sè semplice
strumento giuridico era facilmente esperibile anche per RI 1, certamente più
avvezza alla cura ed all’educazione dei bambini (con impegno certamente
lodevole e svolto con passione come traspare dagli atti) e forse poco abituata
alla burocrazia. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve qui limitarsi
a constatare come la decisione 29 settembre 2006 non sia stata debitamente e
tempestivamente contestata mediante reclamo e sia conseguentemente cresciuta in
giudicato.
D’altra
parte il patrocinatore della ricorrente non indica assolutamente ed in nessun
passaggio delle dense 4 pagine del ricorso per quale motivo una domanda di
revisione ai sensi dell’art. 48 RLCAMal dovesse essere ammessa. A parte mettere
in evidenza le difficoltà economiche della ricorrente ed il suo, riconosciuto e
lodevole impegno in favore della collettività (o parte di essa), il gravame non
fa riferimento alle condizioni dell’art. 48 RLCAMal, ai suoi presupposti, non
viene indicato neppure un fatto che richiami l’applicabilità dell’art. 67 RLCAMal
o le altre condizioni dell’art. 48. Giova qui
rammentare come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia
retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con
la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’
assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in
discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di procedura per le cause
dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che, come d’altra parte la
legge di procedura per le cause amministrative, prevede la massima
dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89
e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,
U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo
2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto
e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura
in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V
264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en
particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;
VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.
274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de
l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en
supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité
de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid.
3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349,
p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso
analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
In
concreto nessun elemento concreto è stato apportato e nessun fatto è neppure
stato sostenuto per giustificare una domanda di revisione. Rettamente dunque
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non è entrato nel merito della domanda di
revisione. A prescindere da ciò anche nel merito la domanda della signora RI 1
non avrebbe – siccome intempestiva – avuto possibilità di accoglimento.
8. Di
per sé l’istanza 12 settembre 2006 e tendente al sussidio 2006 era infatti
tardiva poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 RLCAMal. Come
noto determinante per il calcolo del sussidio 2006 è la tassazione 2003. Gli
assicurati tassati in via ordinaria dovevano, per il sussidio 2006, attenersi
al termine del 31 dicembre 2005. RI 1 non ha, al fine di giustificare la
presentazione dell’istanza in corso dell’anno, indicato un peggioramento del
loro reddito nel corso del 2006 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg.
LCAMal, ciò che avrebbe giustificato la richiesta di settembre. Occorre allora
esaminare se il ritardo, motivato dall’impegno del lavoro, potesse essere
giustificato. La risposta è, purtroppo per RI 1, negativa.
9. L’art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede infatti, per casi particolari e per ragioni
comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche
richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in
merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a
rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è
già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata
dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri
termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che
comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza.
L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i
formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo
giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse
stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla
ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare
l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
10. In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che in altri casi, dalla sostanziale
dimenticanza del termine e dal fatto che RI 1 ha dato privilegio al suo lavoro,
in maniera certamente altruista e lodevole, piuttosto che alla propria
necessità. Non va però dimenticato che la stesura e l’inoltro del formulario
per la richiesta del sussidio è procedura amministrativa che prende poco tempo,
ed impone l’allestimento di alcune fotocopie. Ebbene è fuor di dubbio che la
colonia estiva dei bambini a __________ e la preparazione dell’inizio
dell’asilo ad __________, pur con tutto l’impegno che l’organizzazione di
questi eventi comporta, non sono tali da giustificare un così significativo ed
importante ritardo. RI 1 aveva tutto il tempo, ed i fatti hanno dimostrato che
dispone di tutta la solidarietà ed amicizia di chi l’ha rappresentata, per
potere adeguatamente inoltrare un semplice formulario ottenibile presso la
Cancelleria comunale (nel suo caso di __________) e per poterlo inoltrare –
meglio per invio raccomandato (cfr. sentenza TCA 36.2005.129 in re A.) - alla
competente amministrazione. In altri termini RI 1 è stata, si ripete per
l’altruismo che contraddistingua la sua opera, negligente nel salvaguardare i suoi
diritti, ciò che non poteva costituire una valida giustificazione del ritardo.
Anche nel merito quindi la domanda di riduzione del premio sarebbe stata da
respingere.
11. Come
anticipato la procedura è, in via di principio, gratuita. L'art. 20 LPrTCA
vuole eccezione a tale principio per le procedure temerarie o formulate con
leggerezza (art. 20 cpv. 2 LPrTCA). In questi casi al Tribunale è data la
possibilità di caricare non solo la tassa di giustizia ma anche le spese
procedurali. Nel caso specifico, alla luce della natura della vertenza (istanza
di revisione) e della totale assenza di qualsiasi motivazione sui presupposti
della revisione (art. 48 RLCAMal), visto il palese ritardo e la notoria prassi
di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni reperibile – come indicato –
nel sito internet del Cantone alla voce sentenze (sito che certamente chi ha
rappresentato RI 1 poteva facilmente consultare), il ricorso appare temerario e
certamente esperito con leggerezza. Questo accertamento imporrebbe il carico
della tassa di giustizia e delle spese alla parte ricorrente. Questo Tribunale,
alla luce del fatto che RI 1 dispone di mezzi economici decisamente limitati,
vive in ristrettezze dando tutto il suo impegno per il prossimo come desumibile
dagli atti, prescinde dal carico di spese di qualsiasi natura alla stessa. I
patrocinatori sono comunque avvisati pro futuro.
12. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia
ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale
di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale
tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse
censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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