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Decisione

36.2007.57

Disdetta dell'assicurazione sociale contro le malattie. La disdetta è priva di effetto poiché l'assicurato non ha pagato tutti i suoi arretrati e non ha prodotto l'attestato di un'altra Cassa circa la

4 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i debitori solvibili, ma che non vogliono pagare. Non modifica la posizione né

del debitore né del creditore:

l’assicuratore rimane debitore delle prestazioni fornite durante il

periodo di sospensione dei pagamenti. Non le pagherà, tuttavia, finché i premi,

la partecipazione ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione non

saranno interamente versati dall’assicurato stesso oppure, in presenza di un

attestato di carenza di beni, dall’autorità competente designata dal Cantone.

In questo modo non vi è trasferimento di costi tra assicurati, poteri pubblici

e fornitori di prestazioni.

Il capoverso 2 secondo periodo garantisce che le autorità cantonali

siano informate tempestivamente in merito ai pagamenti dovuti dagli assicurati

in mora. Questa disposizione serve inoltre a proteggere la persona assicurata.

Il capoverso 3 corrisponde alla normativa dell’articolo 90 capoverso 4

secondo periodo OAMal. In questo modo si garantisce che la mora non provochi

lacune nella protezione assicurativa, ma soltanto una sospensione

dell’assunzione dei costi delle prestazioni.

Il capoverso 4 prevede che in futuro nessun assicurato in mora possa

cambiare assicuratore prima di aver pagato integralmente i premi o le

partecipazione ai costi in sospeso. Questa conseguenza della mora si

giustifica, da un lato, in quanto secondo le sentenze del TFA del 29 giugno

1999 in merito all’articolo 9 capoverso 3 OAMal, all’epoca vigente ma nel

frattempo abrogato (cfr. DTF 125 V 266), un cambiamento dell’assicuratore è

possibile anche in caso di mora e, dall’altro, i premi e le partecipazioni ai

costi irrecuperabili o difficilmente recuperabili hanno raggiunto proporzioni

ormai insostenibili. Il capoverso 4, in particolare, impedisce agli assicurati

le cui prestazioni sono state bloccate di cambiare assicuratore al momento

opportuno e quindi, diversamente da altri assicurati in mora che non cambiano

assicuratore, di vedersi rimborsare le prestazioni prima di aver pagato gli

importi dovuti. L’obiettivo della normativa è di proteggere la collettività

degli assicurati da aumenti di premi dovuti all’impossibilità di recuperare le

somme dovute da assicurati che hanno cambiato assicuratore senza avere in

precedenza pagato quanto dovuto.”

6. In

concreto dagli atti emerge che l’interessato ha inoltrato la disdetta il 4

settembre 2006.

L’assicuratore

si è rifiutato di dar seguito alla richiesta dell’insorgente sia a causa della

presenza di numerosi arretrati, sia a causa dell’assenza di una nuova copertura

assicurativa ad opera di un’altra Cassa.

In

concreto, come emerge pure dalla decisione impugnata, il rispetto del termine

di disdetta di cui all’art. 7 cpv. 1 LAMal non è controverso. L’assicuratore

ritiene invece che le altre condizioni non siano adempiute.

Considerandi

L’insorgente

non contesta la presenza di arretrati, ma fa valere la compensazione con

presunti crediti derivanti, in particolare, dalla LCA.

La

richiesta non può essere accolta. Infatti, con sentenza del 22 luglio 2005

nella causa L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha

affermato che:

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110.

V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche

sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge,

né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della

consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in

materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le

conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La

possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in

pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati,

ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la

fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;

art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare

l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche

esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere

respinto."

Il

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti

crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della Cassa. Ciò vale a maggior

ragione per i crediti di diritto privato (LCA: cfr., in tal senso la STCA del

12.

ottobre 2006, inc. 36.2006.115).

Del

resto, questi ultimi crediti, come emerge dalla parallela sentenza di questo

Tribunale (inc. 36.2007.75) sono comunque prescritti.

In

queste condizioni, poiché l’interessato è attualmente debitore di un importo

complessivo di oltre fr. 6'000 (cfr. anche il parallelo incarto 36.2006.204), senza

considerare gli interessi di mora e le spese esecutive, in virtù dell’art. 64a

cpv. 4 LAMal la disdetta non ha nessun effetto (cfr. anche Messaggio del

Consiglio federale citato al consid. 5).

Considerato

inoltre che l’insorgente non ha prodotto la comunicazione della nuova Cassa di assicurarlo

senza interruzione (art. 7 cpv. 5 LAMal e DTF 127 V 238, nonché DTF 130 V 448),

la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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