36.2007.57
Disdetta dell'assicurazione sociale contro le malattie. La disdetta è priva di effetto poiché l'assicurato non ha pagato tutti i suoi arretrati e non ha prodotto l'attestato di un'altra Cassa circa la
4 giugno 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2007.57
Data decisione, Autorità:
04.06.2007, TCA
Titolo:
Disdetta dell'assicurazione sociale contro le malattie. La disdetta è priva di effetto poiché l'assicurato non ha pagato tutti i suoi arretrati e non ha prodotto l'attestato di un'altra Cassa circa la continuità dell'assicurazione.
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
CONTRATTO ASSICURATIVO
DISDETTA O RESCISSIONE
art. 7 LAMAL
art. 64A LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.57
cs
Lugano
4 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, dal 1. ottobre 2002, è affiliato alla Cassa malati CO 1 per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie.
Nel
2006 il suo premio mensile ammontava a fr. 342.
L’assicuratore,
dopo aver sollecitato RI 1 a pagare gli arretrati dei mesi da gennaio a giugno
2006 per un importo complessivo di fr. 2'052, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo (PE) per un importo di fr. 2'122 (fr. 2'052 di premi oltre fr. 70 di
spese).
Con
decisione formale del 30 agosto 2006 l’assicuratore ha confermato l’ammontare
del debito di RI 1 ed ha tolto l’opposizione al PE.
In
seguito all’emissione della predetta decisione l’interessato ha scritto a CO 1
indicando di voler rescindere il contratto assicurativo. L’assicuratore ha
emanato una decisione su opposizione che ha confermato le precedenti prese di
posizione (doc. E).
B. Con
“istanza di concludere il rapporto con la CO 1 assi malattia”
l’interessato si è rivolto al TCA affermando di voler disdire il rapporto
assicurativo con la Cassa malati e facendo valere presunti crediti nei
confronti della CO 1 (doc. I, inc. 36.2006.204).
C. In
data 30 novembre 2006 la CO 1, tramite decisione formale, ha respinto le
dimissioni dell’insorgente a motivo degli arretrati rimasti insoluti (fr.
7'008.80), nonché dell’assenza di un nuovo assicuratore che garantisse una
copertura continua. Con decisione su opposizione del 20 marzo 2007
l’assicuratore ha respinto le censure sollevate dall’interessato.
D. Contro
questa decisione RI 1 è insorto al TCA con ricorso del 3 aprile 2007, ribadendo
la richiesta di poter cambiare assicuratore (doc. I).
E. Il
2 maggio 2007 le parti, nell’ambito di un’altra procedura pendente innanzi a
questo Tribunale (inc. 36.2006.204), sono state sentite in presenza del Giudice
delegato del TCA (doc. XXVII, inc. 36.2006.204).
F. Con
risposta del 7 maggio 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel
merito
2. Oggetto
del contendere della presente procedura è unicamente la questione a sapere se RI
1 può disdire il rapporto assicurativo con la CO 1.
Il
ricorso presentato da RI 1 contro la decisione del 12 ottobre 2006 con la quale
l’assicuratore ha condannato l’insorgente al pagamento di fr. 2'122 ed ha tolto
l’opposizione al PE numero __________ dell’__________ di __________ è invece
oggetto di giudizio separato (inc. 36.2006.204), così come la rivendicazione di
prestazioni derivanti dal contratto LCA (inc. 36.2007.75).
3. Per
l’art. 7 cpv. 1 LAMal l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un
semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi.
Al
momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un
mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei
nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni
assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare
assicuratore (art. 7 cpv. 2 LAMal).
Se
l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o
cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del
domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro (art. 7
cpv. 3 LAMal).
A
norma dell’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base
di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale
malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione
giusta l’articolo 13.
Il
rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a
quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della
protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire
all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata
sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui (art.
7 cpv. 5 LAMal).
Il
precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve
risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio (art. 7 cpv. 6 LAMal).
In
caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non può
costringere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui
all’articolo 12 stipulate presso di lui (art. 7 cpv. 7 LAMal).
Per
l’art. 7 cpv. 8 LAMal l’assicuratore non può disdire le assicurazioni
complementari di cui all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia
assicuratore per l’assicurazione sociale malattie.
4. A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora.
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4 (art. 64a cpv. 4 LAMal).
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
5. A
proposito dell’art. 64a LAMal, il Consiglio federale, nel Messaggio del 26
maggio 2004 (FF 2004, pag. 3869 e seguenti), a pag. 3882, ha affermato:
" Articolo 64a (nuovo)
Le esperienze fatte dagli assicuratori-malattie dimostrano che
dall’entrata in vigore della LAMal i casi di mora nel pagamento dei premi e in
altri pagamenti sono fortemente aumentati e che la normativa dell’articolo 90
capoverso 4 OAMal, che prevede la possibilità di sospensione soltanto dopo
l’avvio della procedura esecutiva e ad avvenuta notifica di un attestato di
carenza di beni nei confronti dell’assicurato in mora, è all’origine dei
crescenti casi di mora. Le cifre addotte dagli assicuratori confermano che il
fenomeno della mora è aumentato in misura problematica di anno in anno e si è
stabilizzato ad un livello elevato. Considerata questa evoluzione e sulla base
della giurisprudenza costante del TFA in merito all’articolo 9 capoverso 3
OAMal nella versione vigente fino al 31 dicembre 2002 [stralciato al 1° gennaio
2003; RU 2002 3908] secondo cui, mancando una base legale formale, un
cambiamento dell’assicuratore è ammissibile indipendentemente dal fatto che i
premi e le partecipazioni ai costi siano versati o meno, è ragionevole
introdurre nella legge una base legale formale per l’obbligo di pagamento dei
premi e inasprire le conseguenze in caso di mora.
Nell’articolo 64a capoverso 1, che integra l’articolo 64 LAMal, è
prevista una procedura di diffida scritta, che gli assicuratori devono avviare
nei confronti degli assicurati in mora prima di sospendere le loro prestazioni
fornite a tali assicurati.
Secondo il capoverso 2 primo periodo, per sospendere le prestazioni è
sufficiente che alla procedura di diffida non segua il pagamento e che sia già
stata formulata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti. Si
tratta di un’innovazione dato che oggi, secondo l’articolo 90 capoverso 4 primo
periodo OAMal, occorre produrre un attestato di carenza di beni per sospendere
le prestazioni. La nuova disposizione garantisce l’attuazione della procedura
esecutiva per debiti e, quindi, la riscossione dei premi o delle partecipazioni
ai costi scaduti da parte dell’assicuratore. Essa intende mettere sotto pressione
Fatti
i debitori solvibili, ma che non vogliono pagare. Non modifica la posizione né
del debitore né del creditore:
l’assicuratore rimane debitore delle prestazioni fornite durante il
periodo di sospensione dei pagamenti. Non le pagherà, tuttavia, finché i premi,
la partecipazione ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione non
saranno interamente versati dall’assicurato stesso oppure, in presenza di un
attestato di carenza di beni, dall’autorità competente designata dal Cantone.
In questo modo non vi è trasferimento di costi tra assicurati, poteri pubblici
e fornitori di prestazioni.
Il capoverso 2 secondo periodo garantisce che le autorità cantonali
siano informate tempestivamente in merito ai pagamenti dovuti dagli assicurati
in mora. Questa disposizione serve inoltre a proteggere la persona assicurata.
Il capoverso 3 corrisponde alla normativa dell’articolo 90 capoverso 4
secondo periodo OAMal. In questo modo si garantisce che la mora non provochi
lacune nella protezione assicurativa, ma soltanto una sospensione
dell’assunzione dei costi delle prestazioni.
Il capoverso 4 prevede che in futuro nessun assicurato in mora possa
cambiare assicuratore prima di aver pagato integralmente i premi o le
partecipazione ai costi in sospeso. Questa conseguenza della mora si
giustifica, da un lato, in quanto secondo le sentenze del TFA del 29 giugno
1999 in merito all’articolo 9 capoverso 3 OAMal, all’epoca vigente ma nel
frattempo abrogato (cfr. DTF 125 V 266), un cambiamento dell’assicuratore è
possibile anche in caso di mora e, dall’altro, i premi e le partecipazioni ai
costi irrecuperabili o difficilmente recuperabili hanno raggiunto proporzioni
ormai insostenibili. Il capoverso 4, in particolare, impedisce agli assicurati
le cui prestazioni sono state bloccate di cambiare assicuratore al momento
opportuno e quindi, diversamente da altri assicurati in mora che non cambiano
assicuratore, di vedersi rimborsare le prestazioni prima di aver pagato gli
importi dovuti. L’obiettivo della normativa è di proteggere la collettività
degli assicurati da aumenti di premi dovuti all’impossibilità di recuperare le
somme dovute da assicurati che hanno cambiato assicuratore senza avere in
precedenza pagato quanto dovuto.”
6. In
concreto dagli atti emerge che l’interessato ha inoltrato la disdetta il 4
settembre 2006.
L’assicuratore
si è rifiutato di dar seguito alla richiesta dell’insorgente sia a causa della
presenza di numerosi arretrati, sia a causa dell’assenza di una nuova copertura
assicurativa ad opera di un’altra Cassa.
In
concreto, come emerge pure dalla decisione impugnata, il rispetto del termine
di disdetta di cui all’art. 7 cpv. 1 LAMal non è controverso. L’assicuratore
ritiene invece che le altre condizioni non siano adempiute.
Considerandi
L’insorgente
non contesta la presenza di arretrati, ma fa valere la compensazione con
presunti crediti derivanti, in particolare, dalla LCA.
La
richiesta non può essere accolta. Infatti, con sentenza del 22 luglio 2005
nella causa L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha
affermato che:
" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF
110.
V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione
uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come
già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non
potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti
impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità
fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva
del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite
l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una
decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece
di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).
Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche
sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge,
né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della
consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in
materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le
conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La
possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in
pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati,
ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la
fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal;
art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare
l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche
esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario
finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito
dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.
Su questo punto il ricorso deve quindi essere
respinto."
Il
ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti
crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della Cassa. Ciò vale a maggior
ragione per i crediti di diritto privato (LCA: cfr., in tal senso la STCA del
12.
ottobre 2006, inc. 36.2006.115).
Del
resto, questi ultimi crediti, come emerge dalla parallela sentenza di questo
Tribunale (inc. 36.2007.75) sono comunque prescritti.
In
queste condizioni, poiché l’interessato è attualmente debitore di un importo
complessivo di oltre fr. 6'000 (cfr. anche il parallelo incarto 36.2006.204), senza
considerare gli interessi di mora e le spese esecutive, in virtù dell’art. 64a
cpv. 4 LAMal la disdetta non ha nessun effetto (cfr. anche Messaggio del
Consiglio federale citato al consid. 5).
Considerato
inoltre che l’insorgente non ha prodotto la comunicazione della nuova Cassa di assicurarlo
senza interruzione (art. 7 cpv. 5 LAMal e DTF 127 V 238, nonché DTF 130 V 448),
la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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