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Decisione

36.2007.58

Domanda di sussidio 2006 tardivamente inoltrata. Ritardo non giustificato.

6 giugno 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il

sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno

stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del

novembre del medesimo anno. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa

oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per

il calcolo del sussidio 2006 è la tassazione 2003. Gli assicurati sono tassati

in via ordinaria (basti qui il rinvio alla sentenza 36.2006.16 del 14 marzo

2006), essi non hanno inoltre indicato un peggioramento del loro reddito nel

corso del 2006 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal, ciò che

avrebbe giustificato la richiesta di novembre.

Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la precedente regolamentazione:

" I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2005 (ad inizio dicembre), come ritengono

i ricorrenti, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba

considerare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2006 e dunque tardivamente.

In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della

domanda sia scusabile (in questo senso si veda anche la sentenza 36.2005.129 in

re A. del 10 novembre 2005, rispettivamente la sentenza 1 febbraio 2007 inc.

36.2006.237 in re M).

7. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di

procedura per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che,

come d’altra parte la legge di procedura per le cause amministrative, prevede

la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano

ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre

2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;

STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in

modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non

è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend

en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p.

220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3

CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de

prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.

478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

8. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re

E.).

Va ancora rammentato come, in una recente sentenza di questo

Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa

nella sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) dove il tema era analogo

a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato

ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato

come:

“…

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato

automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è

trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta

individuale con il NIP." (…)

Sempre

in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente

precisato come:

" … per l'anno 2005 dei

circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di

fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle

Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000

domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono

trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per

posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma

l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il

suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei

sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni

sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri

servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene

ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta

perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In

seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la

documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati

fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione

derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è

composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono

inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa,

dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente

la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene

accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura

mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

9.Nel caso concreto i ricorrenti rilevano di

avere inoltrato tempestivamente la domanda di sussidio all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia senza però avere comprovato l’invio del formulario

mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o

corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata

(fatta salva la comunicazione del novembre 2006 in cui protestano per la

necessità di dovere inoltrare una nuova richiesta). Dagli atti è desumibile che

i ricorrenti abbiano verosimilmente ricevuto il formulario per l’inoltro della

domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006, in effetti dal documento 3

l’imponibile per l’anno 2003 si situa al di sotto dei limiti il sussidio. Il

formulario pervenuto il 23 novembre 2006 all’amministrazione non presenta

l’etichetta con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, si

tratta chiaramente, per la presenza del timbro di uno dei formulari messi a

disposizione direttamente dall’UAM. La circostanza non permette però di

ritenere, come già considerato nella sentenza in re A. del 10 novembre 2006

(36.2005.129), che il formulario eventualmente trasmesso dall’amministrazione

direttamente agli assicurati alla luce della loro tassazione modesta, invio

avvenuto nel corso dell’estate del 2005 (la tassazione data del 9 febbraio

2005) sia effettivamente stato inoltrato tempestivamente. I signori __________

non hanno saputo, purtroppo, portare la prova dell’invio. La prova del

tempestivo inoltro della domanda tocca agli assicurati, contrariamente a quanto

da essi ritenuto nell’impugnativa e come visto in precedenza, ed in caso di

mancata prova le conseguenze vengono da loro sopportate come indicato nella

giurisprudenza esposta ai punti precedenti. La soluzione voluta dal

legislatore, e ribadita nelle modifiche legislative cui è cenno, appare

indubbiamente rigida e può portare a soluzioni invero dolorose come il

Tribunale ha più volte sottolineato, purtroppo però il rispetto del termine per

l’inoltro della domanda di riduzione del premio spetta all’assicurato e lo

smarrimento casuale da parte della posta o altri fatti accidentali che non

permettano il recapito dell’invio non possono essere posti a carico

dell’amministrazione. Un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro

quindi non possono essere fatti ricadere sull’amministrazione. Chi inoltra

un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando

l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare conformemente l’avvenuto

invio, ossia come indicato mediante produzione della ricevuta della

raccomandata o mediante produzione di corrispondenza relativa all’oggetto

dell’istanza stessa.

Questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio pervenuta il 23 novembre 2006 e deve quindi

esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere

considerato giustificato.

10. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora

nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi

od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

11. In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20

ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) rispettivamente del caso giudicato

il 10 novembre 2006 (in re A. 36.2005.129), dalla certezza dei ricorrenti di

avere tempestivamente trasmesso all’amministrazione il documento necessario per

l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale convinzione non è sufficiente

come indicato. Se i signori __________ disponessero della prova dell’invio

della richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato come rilevato

già nelle sentenze citate (si veda anche la sentenza in re R. del 17 ottobre

2005 36.2005.86 che va nel medesimo senso), allora si dovrebbe ammettere il

ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice non può

scostarsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come quella

dei ricorrenti.

12. Alla

luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse

e spese e senza attribuzione di ripetibili.

13. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le

decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia

ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale

di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale

tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse

censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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