36.2007.58
Domanda di sussidio 2006 tardivamente inoltrata. Ritardo non giustificato.
6 giugno 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2007.58
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2006 tardivamente inoltrata. Ritardo non giustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.58
ir/td
Lugano
6 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2007 di
RI 1
e
RI 2
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 per sè e per la moglie RI 2 ha chiesto la riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2006.
La
coppia, senza figli, è domiciliata a __________, assicurata presso __________,
ha inoltrato la domanda mediante formulario datato 22 novembre 2006 ottenuto
presso l'UAM stesso. In uno scritto accompagnatorio 20 novembre 2006 RI 1
evidenzia di avere inoltrato in precedenza la richiesta di sussidio 2006 e di
avere scoperto come la stessa non risultasse pendente assertivamente inoltrata
ad inizio dicembre 2006.
B. La
richiesta è stata respinta siccome tardiva, stessa sorte toccata al reclamo 23
febbraio 2007 rigettato con la decisione su reclamo 7 marzo 2007 impugnata al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 3 aprile 2007. Nella loro
impugnativa i ricorrenti evidenziano come in caso di dubbio circa la ricezione
dell'istanza essi non debbano sopportarne le conseguenze.
Con
puntuali osservazioni 2 maggio 2007, che saranno riprese laddove necessario in
corso di motivazione, l'Ufficio Assicurazione Malattia propone la reiezione
dell'impugnativa.
Ai
ricorrenti è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove
prove e di ulteriormente esprimersi.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su
questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le
persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante
ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,
120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone
soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro
reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il
sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di
assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata nel corso del
novembre del medesimo anno. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa
oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per
il calcolo del sussidio 2006 è la tassazione 2003. Gli assicurati sono tassati
in via ordinaria (basti qui il rinvio alla sentenza 36.2006.16 del 14 marzo
2006), essi non hanno inoltre indicato un peggioramento del loro reddito nel
corso del 2006 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal, ciò che
avrebbe giustificato la richiesta di novembre.
Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la precedente regolamentazione:
" I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza
subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che
risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale
i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono
considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.
Alla
luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda
di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2005 (ad inizio dicembre), come ritengono
i ricorrenti, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba
considerare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2006 e dunque tardivamente.
In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della
domanda sia scusabile (in questo senso si veda anche la sentenza 36.2005.129 in
re A. del 10 novembre 2005, rispettivamente la sentenza 1 febbraio 2007 inc.
36.2006.237 in re M).
7. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA ossia la legge di
procedura per le cause dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che,
come d’altra parte la legge di procedura per le cause amministrative, prevede
la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano
ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre
2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;
STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non
è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend
en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p.
220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3
CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.
478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso
analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
8. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,
il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re
E.).
Va ancora rammentato come, in una recente sentenza di questo
Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa
nella sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) dove il tema era analogo
a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:
" … il giudice delegato
ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato
come:
“…
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali
della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti
generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi
formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome
e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene
inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni
utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di
controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del
cambiamento del cognome della persona interessata.
I
formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di
una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo
quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato
automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è
trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta
individuale con il NIP." (…)
Sempre
in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente
precisato come:
" … per l'anno 2005 dei
circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di
fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle
Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000
domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono
trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per
posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma
l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il
suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei
sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni
sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri
servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene
ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta
perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In
seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la
documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati
fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione
derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è
composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono
inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa,
dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente
la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene
accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura
mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."
9.Nel caso concreto i ricorrenti rilevano di
avere inoltrato tempestivamente la domanda di sussidio all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia senza però avere comprovato l’invio del formulario
mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o
corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata
(fatta salva la comunicazione del novembre 2006 in cui protestano per la
necessità di dovere inoltrare una nuova richiesta). Dagli atti è desumibile che
i ricorrenti abbiano verosimilmente ricevuto il formulario per l’inoltro della
domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006, in effetti dal documento 3
l’imponibile per l’anno 2003 si situa al di sotto dei limiti il sussidio. Il
formulario pervenuto il 23 novembre 2006 all’amministrazione non presenta
l’etichetta con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, si
tratta chiaramente, per la presenza del timbro di uno dei formulari messi a
disposizione direttamente dall’UAM. La circostanza non permette però di
ritenere, come già considerato nella sentenza in re A. del 10 novembre 2006
(36.2005.129), che il formulario eventualmente trasmesso dall’amministrazione
direttamente agli assicurati alla luce della loro tassazione modesta, invio
avvenuto nel corso dell’estate del 2005 (la tassazione data del 9 febbraio
2005) sia effettivamente stato inoltrato tempestivamente. I signori __________
non hanno saputo, purtroppo, portare la prova dell’invio. La prova del
tempestivo inoltro della domanda tocca agli assicurati, contrariamente a quanto
da essi ritenuto nell’impugnativa e come visto in precedenza, ed in caso di
mancata prova le conseguenze vengono da loro sopportate come indicato nella
giurisprudenza esposta ai punti precedenti. La soluzione voluta dal
legislatore, e ribadita nelle modifiche legislative cui è cenno, appare
indubbiamente rigida e può portare a soluzioni invero dolorose come il
Tribunale ha più volte sottolineato, purtroppo però il rispetto del termine per
l’inoltro della domanda di riduzione del premio spetta all’assicurato e lo
smarrimento casuale da parte della posta o altri fatti accidentali che non
permettano il recapito dell’invio non possono essere posti a carico
dell’amministrazione. Un possibile errore d’impostazione, di consegna od altro
quindi non possono essere fatti ricadere sull’amministrazione. Chi inoltra
un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando
l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare conformemente l’avvenuto
invio, ossia come indicato mediante produzione della ricevuta della
raccomandata o mediante produzione di corrispondenza relativa all’oggetto
dell’istanza stessa.
Questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio pervenuta il 23 novembre 2006 e deve quindi
esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere
considerato giustificato.
10. L’art.
45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora
nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi
od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante
il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
11. In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20
ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) rispettivamente del caso giudicato
il 10 novembre 2006 (in re A. 36.2005.129), dalla certezza dei ricorrenti di
avere tempestivamente trasmesso all’amministrazione il documento necessario per
l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale convinzione non è sufficiente
come indicato. Se i signori __________ disponessero della prova dell’invio
della richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato come rilevato
già nelle sentenze citate (si veda anche la sentenza in re R. del 17 ottobre
2005 36.2005.86 che va nel medesimo senso), allora si dovrebbe ammettere il
ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice non può
scostarsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come quella
dei ricorrenti.
12. Alla
luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse
e spese e senza attribuzione di ripetibili.
13. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia
ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei
diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in
materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari
(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in
materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale
di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un
ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che
"la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale
tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse
censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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