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Decisione

36.2007.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 aprile 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente

recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata.

Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è

decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni

legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge

nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione,

tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V

301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla

giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.

5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b),

l’art. 34

LTAF (assicurazione malattie) prevede che il Tribunale amministrativo federale

giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui,

segnatamente, all’art. 55a delle legge federale del 18 marzo 1994

sull’assicurazione malattie,

riguardo

all’art. 30 del progetto della LTAF, diventato l’attuale art. 34, il Consiglio

federale nel Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente

la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF

2001 3764, pag. 3942 e seguenti) ha affermato:

" Secondo

l’articolo 53 della legge sull’assicurazione malattie (RS 832.10),

attualmente il Consiglio federale decide sui ricorsi contro le decisioni dei

governi cantonali.

Nella prospettiva di decentralizzare i compiti, occorre sgravare

il nostro Consiglio dalla maggior parte delle sue funzioni giurisdizionali,

conformemente agli obiettivi principali della riforma giudiziaria (cfr.

messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione

federale, FF 1997 I 462, Walter Kälin, Justizreform, AJP 1995, p.

1004 segg., p. 1005).

(…)

Sgravare il Consiglio federale dalle funzioni giurisdizionali

significa permettere a quest’ultimo, comunque sempre oberato di lavoro, di

concentrarsi maggiormente sui compiti che gli sono propri, ossia quelli

inerenti al governo. Nel contempo, il principio funzionale della separazione

dei poteri è rispettato; secondo tale principio la giurisprudenza non compete

al secondo ma al terzo potere.

Il compito di deliberare su simili ricorsi è delegato al Tribunale

amministrativo federale.

Il giudizio dei ricorsi contro le decisioni cantonali non è

certo uno dei compiti tradizionali di tale tribunale. Ma la necessità in

materia di protezione giuridica in questo settore deve essere garantita a

livello federale. Il sovraccarico di lavoro esclude la possibilità di ricorrere

davanti al Tribunale federale, anche sotto forma di ricorso contro le decisioni

del Tribunale amministrativo federale. In questo ambito,

il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente (cfr.

art. 78 lett. o LTF).

La possibilità di ricorrere al Tribunale federale non esiste

nemmeno oggi (le decisioni sui ricorsi emanate dal Consiglio federale non

possono essere impugnate davanti al Tribunale federale). Introdurre tale

possibilità prolungherebbe l’iter ricorsuale. Tale possibilità deve essere

evitata poiché tali controversie devono essere decise definitivamente il più

rapidamente possibile (per questo motivo la legge sull’assicurazione malattie

prevede anche termini di trattamento).

La delega della competenza dal Consiglio federale al Tribunale

amministrativo federale permette inoltre di risolvere il problema secondo cui

determinati casi dell’articolo 53 LAMal in quanto controversie «di diritto

civile» potrebbero rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 6 CEDU e

devono quindi essere giudicati da un tribunale (segnatamente gli elenchi

ospedalieri). In una decisione del 1° maggio 2000 concernente il rifiuto di

registrare un ospedale nell’elenco ospedaliero, il TFA ha lasciato aperta la

questione di determinare se il criterio «di diritto civile» fosse adempiuto

poiché il ricorrente non aveva alcun «diritto» ai sensi della Convenzione e

quindi già per questo motivo non era entrato nel merito (DTF 126 V 182).

La Corte europea dei diritti dell’uomo, che interpreta autonomamente le

disposizioni della Convenzione, non ha ancora deciso sulla questione di

un’eventuale applicazione della garanzia della via giudiziaria dell’articolo 6

CEDU in questo ambito. La soluzione adottata con la presente revisione

permetterebbe di ridurre sensibilmente sin dall’inizio la portata di tale

questione.

Nei casi di cui all’articolo 30 LTram, il Tribunale amministrativo

federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei governi cantonali. L’istanza

inferiore non è quindi un’autorità amministrativa federale, ma contrariamente

alla norma, un’autorità cantonale.

I casi dell’articolo 30 LTram sono elencati separatamente (accanto

all’art. 29 lett. h LTram) poiché sono incluse le decisioni il cui carattere di

decisione è contestato (p. es. tariffe, elenchi ospedalieri). Indipendentemente

dal loro carattere dubbio, tali decisioni possono essere impugnate direttamente

davanti al Tribunale amministrativo

federale sulla base dell’articolo 30 LTram.” (pag. 3942-3944),

a proposito dell’attuale art. 33 lett. i LTAF (ex art. 29), il

Consiglio federale ha rilevato (FF 2001, pag. 3942):

" Il

Tribunale amministrativo federale è istituito in primo luogo per giudicare le

controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze

dell’Amministrazione federale (cfr. art. 191a Cost. - Riforma

giudiziaria). Per questo motivo le autorità cantonali (lett. h [nota

del redattore: ora lett. i]) sono autorità inferiori del Tribunale

amministrativo federale solo eccezionalmente, segnatamente solo se una legge

federale (un’ordinanza non è sufficiente) prevede il ricorso al Tribunale

amministrativo federale contro le loro decisioni, come per esempio nell’ambito

dell’assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 25 e 80e AIMP,

RS 351.1) e nel settore dell’agricoltura (cfr. art. 166 cpv. 2 LAgr, RS 910.1).",

dal

tenore letterale dell’art. 34 LTAF emerge che il legislatore ha inteso

conferire al nuovo Tribunale amministrativo federale la competenza di decidere in

merito alle impugnative contro le risoluzioni prese dai Governi, che

precedentemente venivano decise dapprima dai Tribunali cantonali ed in ultima

Considerandi

istanza dal TFA,

la norma

precisa espressamente che il TAF decide sui ricorsi dei Governi cantonali, e

non, quindi, di altre autorità o tribunali cantonali,

l’interpretazione

letterale del testo della norma va nel senso che il ricorso deve essere

interposto direttamente al Tribunale amministrativo federale,

l’interpretazione

letterale è confermata anche dal citato Messaggio del Consiglio federale, dove

figura che le “decisioni possono essere impugnate direttamente davanti al

Tribunale amministrativo federale” e che le “controversie devono

essere decise definitivamente il più rapidamente possibile”,

del resto

le altre decisioni dei Governi cantonali prese in applicazione degli art. 39,

45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54 e 55 LAMal,

sono impugnate direttamente al TAF e concernono aspetti prevalentemente “amministrativi”

(elenco degli Ospedali e altri Istituti, convenzioni tariffali), come il

rilascio di un’autorizzazione ad esercitare l’attività di medico a carico della

LAMal in applicazione dell’art. 55a LAMal,

pertanto

con questa novella legislativa si è voluto attribuire al TAF la competenza di

decidere sulle questioni prevalentemente “amministrative” in senso

stretto (elenco degli ospedali, convenzioni tariffali, autorizzazione ad

esercitare a carico della LAMal), decise dai Governi cantonali,

inoltre a

giustificazione dell’attribuzione di competenza al TAF il Consiglio federale ha

menzionato anche l’art. 6 CEDU e la necessità di far capo ad un’autorità

giudiziaria per decidere in merito alle vertenze sorte sulle risoluzioni prese

in applicazione delle norme elencate nel previgente art. 53 LAMal, ciò che non

sarebbe stato necessario se la competenza in ambito di art. 55a LAMal fosse

stata lasciata ai Tribunali cantonali,

alla luce

di quanto sopra, in virtù degli art. 33 lett. i LTAF e 34 LTAF la competenza

per decidere in merito alle controversie derivanti dall’art. 55a LAMal (e

dall’ordinanza di applicazione; OFL) contro le decisioni del Governo cantonale è

del Tribunale amministrativo federale ed esclude la possibilità di impugnare le

risoluzioni innanzi al TCA,

su questa

questione, nell’ambito dei lavori preparatori per la revisione della legge

cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (LPTCA), questo Tribunale ha interpellato l’Ufficio federale di

Giustizia, a Berna, chiedendo:

"

il Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton Ticino ha preso atto che il nuovo articolo 34 LTAF (assicurazione

malattie), in vigore dal 1.1.2007, prevede che “il Tribunale amministrativo

federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui

agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51,

54, 55 e 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie."

In particolare l’art. 34 LTAF, a differenza del

vecchio art. 53 LAMal sul ricorso al Consiglio federale, rende competente il

Tribunale amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia

di limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione

malattie di cui all’art. 55a LAMal.

Nel 2006 il Ticino, in sostituzione del Decreto

del 15 dicembre 2003 concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 LAMal per

il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005, ha adottato il Decreto

legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della LAMal per il periodo

dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (6.4.6.1.6).

L’art. 6 del Decreto prevede che la domanda di

ammissione eccezionale deve essere inoltrata al Consiglio di Stato il

quale accerta se le condizioni previste all’art. 5 del decreto sono

soddisfatte. Per l’art. 11 contro le decisioni emanate sulla base di questo

decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla notificazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in

particolare della nuova normativa federale che dà competenza al TAF di decidere

sui ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui, tra

l’altro, all’art. 55a LAMal, vi chiediamo se la via di ricorso al nostro

Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a cadere e se è dato ricorso

diretto al TAF contro le decisioni del Consiglio di Stato in questo ambito.”,

nella sua

risposta del 1. marzo 2007 l’Ufficio federale di Giustizia ha affermato:

"

Accusiamo ricevuta del Suo scritto del 16

febbraio 2007. In base a quanto da Lei esposto dopo l’entrata in vigore della

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS

173.

) per il Cantone Ticino si pone la domanda se la via di ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni prevista dal diritto cantonale venga a

cadere (art. 11 del Decreto legislativo del 10 maggio 2006 concernente

l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994

sull’assicurazione contro le malattie per il periodo del 4 luglio 2005 al 3

luglio 2008 [RL 6.4.6.1.6]).

Come da lei correttamente riconosciuto nel Suo

scritto l’art. 34 LTAF, a differenza dell’art. 53 cpv. 1 LAMal [RU 1995

1328] sul ricorso del Consiglio federale, rende competente il Tribunale

amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia di

limitazione dell’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione

malattie (art. 55a LAMal), questo come ultima istanza. Infatti, il ricorso

davanti al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni del Tribunale

amministrativo federale in materia di assicurazione malattie ai sensi dell’articolo

34.

LTAF (art. 83 lett. r della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

[LTF; RS 173.110]).

Detto questo, rimane da chiarire la questione di

fondo, cioè se contrariamente a quanto previsto dal diritto cantonale le

decisioni del Consiglio di Stato riguardanti l’art. 55a LAMal debbano essere

impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, escludendo la via di un

precedente ricorso ad un’istanza giudiziaria cantonale.

In riferimento al Messaggio del 28 febbraio 2001

concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF

2001.

3764, pag. 3942 e seguenti), si può affermare che con l’articolo 34 LTAF

(cfr. anche l’art. 33 lett. i LTAF) si è voluto istituire la possibilità di

impugnare le decisioni dei Governi cantonali direttamente davanti al Tribunale

amministrativo federale.

In conclusione possiamo dunque confermare che con

l’art. 34 LTAF il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a

cadere.”,

in queste

condizioni l’art. 11 del Decreto cantonale concernente l’applicazione dell’art.

55a LAMal per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (RS 6.4.6.1.6) non

è più applicabile,

il TCA

non è competente per decidere nel merito del ricorso presentato dalla dr.ssa

med. __________,

il

ricorso va trasmesso al Tribunale amministrativo federale, poiché competente a

decidere in merito,

al riguardo, in una

sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che

"l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto

a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo

e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111

V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la

giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é irricevibile per incompetenza del TCA.

2. L’incarto

è trasmesso al Tribunale amministrativo federale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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