36.2007.59
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18 aprile 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2007.59
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Incompetenza del TCA a giudicare nel merito di ricorsi contro le risoluzioni del Consiglio di Stato prese in virtù del decreto cantonale di applicazione dell'art. 55a LAMal (RL 6.4.6.1.6) in seguito all'entrata in vigore della legge federale sul Tribunale amministrativo federale.
IRRICEVIBILITÀ
TRASMISSIONE ATTI
art. 49 cpv. 1 COST
art. 55a LAMAL
art. 33 let. i LTAF
art. 34 LTAF
OFL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.59
cs
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la risoluzione del 13 marzo 2007 emanata
da
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, con risoluzione
del 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato, esaminata l’istanza 24 gennaio 2007
della dr.ssa __________, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare a
carico della LAMal, richiamati gli art. 36 e 55a LAMal, l’Ordinanza del
Consiglio federale del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di
prestazioni ammessi ad esercitare a carico della LAMal (OFL) e il decreto
cantonale di applicazione dell’art. 55a LAMal, ha autorizzato l’interessata ad
esercitare quale medico, specializzata in oftalmologia, a carico della LAMal a
contare dal 1. giugno 2007 nello studio ubicato a __________ (doc. A),
conformemente
a quanto indicato al punto 5 del dispositivo, la dr. ssa __________,
rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA con ricorso dell’11 aprile 2007,
con il quale chiede lo stralcio dal dispositivo della risoluzione del punto 2
(ossia: “l’attività di medico, specializzato in oftalmologia, deve essere
praticata nello studio medico ubicato a __________”), nonché la concessione
dell’effetto sospensivo per quanto concerne l’applicazione del punto 2 del
dispositivo,
con
sentenza del 22 marzo 2004 (inc. 36.2003.85), questo Tribunale, dovendo
statuire su un ricorso inoltrato prima dell’entrata in vigore del decreto
legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo
dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 del 15 dicembre 2003 (FU 104/2003, pag.
9089; BU n. 7 del 13 febbraio 2004, pag. 70; RL 6.4.6.1.6), ha accertato la
propria competenza a decidere in merito ai ricorsi presentati contro le
risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato in applicazione dell’Ordinanza
federale che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare
la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
(OFL), adottata in applicazione dell’art. 55a LAMal,
il
15 dicembre 2003 il Parlamento cantonale ha adottato il decreto legislativo
concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18
marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio
2002 al 3 luglio 2005 il cui scopo è quello di definire quali categorie di
fornitori di prestazioni sono e quali non sono sottoposte alla limitazione di
esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
le malattie, prevista dall'ordinanza federale (art. 1 cpv. 1 DL) e di definire
la procedura e le condizioni applicabili alle ammissioni dei fornitori
sottoposti al regime della limitazione (art. 1 cpv. 2 DL),
l’art. 11
cpv. 1 del decreto cantonale prevede che contro le decisioni emanate sulla base
del decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,
con 4
sentenze del 12 ottobre 2005 (inc. 36.2005.36, 36.2005.33, 36.2005.37,
36.2005.41), il TCA ha statuito nel merito di 4 ricorsi inoltrati contro le risoluzioni
del Consiglio di Stato che avevano negato l’autorizzazione ad esercitare a
carico della LAMal in applicazione dell’art. 55a LAMal e dell’OFL,
il
10 maggio 2006 il Gran Consiglio, preso atto che il Consiglio federale ha
modificato, il 25 maggio 2005, con effetto dal 4 luglio 2005, l’OFL,
prolungando la moratoria sugli studi medici fino al 3 luglio 2008, ha adottato
il Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a LAMal per il
periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (RS 6.4.6.1.6), mantenendo, all’art.
11, la facoltà di ricorso al TCA contro le decisioni emanate in applicazione
del decreto,
contro le
sentenze dei Tribunali cantonali in ambito di autorizzazione ad esercitare a
carico della LAMal era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 128 OG, giusta il quale il TFA
giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le
decisioni nel senso degli articoli 97, 98 lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni
sociali (cfr. anche sentenza del Tribunale federale del 27 novembre 2003,
2P.305/2002, consid. 5.3.2.2, pubblicata in DTF 130 I 26),
il 1.
gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32), il cui art. 34 prevede che il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui
agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51,
54, 55 e 55a delle legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione
malattie,
per
l’art. 33 lett. i della LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni
sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
giusta l’art. 46 Cost.
fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla
Costituzione e dalla legge (cpv. 1). La Confederazione lascia ai Cantoni la
massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità (cpv.
2 ). La Confederazione tiene conto dell’onere finanziario derivante
dall’attuazione del diritto federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di
finanziamento e provvede a un’adeguata perequazione finanziaria (cpv. 3),
a norma dell’art. 49 cpv.
1 Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale,
per il principio della
forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il
diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che
la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza
della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo
principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie
che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni
conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni
di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli
previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2;
DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2
Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,
DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a
e sentenze ivi citate),
per
costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso
innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e
non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini
di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove
esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del
disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento
e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione con altre
disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04; DTF 131 V
93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137
e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag.
104).
Secondo
la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un
testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,
contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè
esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121
V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429
consid. 5a; DTF 119 V 60;
DTF 118 Ib
452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.
132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240
consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV),
l'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen),
che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228
consid. 2b),
invece,
quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo
sono possibili, dev’essere ricercato quale sia la vera portata della norma,
prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2,
DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid. 3.2,
DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid. 5.2,
DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti),
Fatti
i lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente
recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata.
Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è
decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni
legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge
nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione,
tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V
301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla
giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.
5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b),
l’art. 34
LTAF (assicurazione malattie) prevede che il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui,
segnatamente, all’art. 55a delle legge federale del 18 marzo 1994
sull’assicurazione malattie,
riguardo
all’art. 30 del progetto della LTAF, diventato l’attuale art. 34, il Consiglio
federale nel Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente
la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF
2001 3764, pag. 3942 e seguenti) ha affermato:
" Secondo
l’articolo 53 della legge sull’assicurazione malattie (RS 832.10),
attualmente il Consiglio federale decide sui ricorsi contro le decisioni dei
governi cantonali.
Nella prospettiva di decentralizzare i compiti, occorre sgravare
il nostro Consiglio dalla maggior parte delle sue funzioni giurisdizionali,
conformemente agli obiettivi principali della riforma giudiziaria (cfr.
messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione
federale, FF 1997 I 462, Walter Kälin, Justizreform, AJP 1995, p.
1004 segg., p. 1005).
(…)
Sgravare il Consiglio federale dalle funzioni giurisdizionali
significa permettere a quest’ultimo, comunque sempre oberato di lavoro, di
concentrarsi maggiormente sui compiti che gli sono propri, ossia quelli
inerenti al governo. Nel contempo, il principio funzionale della separazione
dei poteri è rispettato; secondo tale principio la giurisprudenza non compete
al secondo ma al terzo potere.
Il compito di deliberare su simili ricorsi è delegato al Tribunale
amministrativo federale.
Il giudizio dei ricorsi contro le decisioni cantonali non è
certo uno dei compiti tradizionali di tale tribunale. Ma la necessità in
materia di protezione giuridica in questo settore deve essere garantita a
livello federale. Il sovraccarico di lavoro esclude la possibilità di ricorrere
davanti al Tribunale federale, anche sotto forma di ricorso contro le decisioni
del Tribunale amministrativo federale. In questo ambito,
il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente (cfr.
art. 78 lett. o LTF).
La possibilità di ricorrere al Tribunale federale non esiste
nemmeno oggi (le decisioni sui ricorsi emanate dal Consiglio federale non
possono essere impugnate davanti al Tribunale federale). Introdurre tale
possibilità prolungherebbe l’iter ricorsuale. Tale possibilità deve essere
evitata poiché tali controversie devono essere decise definitivamente il più
rapidamente possibile (per questo motivo la legge sull’assicurazione malattie
prevede anche termini di trattamento).
La delega della competenza dal Consiglio federale al Tribunale
amministrativo federale permette inoltre di risolvere il problema secondo cui
determinati casi dell’articolo 53 LAMal in quanto controversie «di diritto
civile» potrebbero rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 6 CEDU e
devono quindi essere giudicati da un tribunale (segnatamente gli elenchi
ospedalieri). In una decisione del 1° maggio 2000 concernente il rifiuto di
registrare un ospedale nell’elenco ospedaliero, il TFA ha lasciato aperta la
questione di determinare se il criterio «di diritto civile» fosse adempiuto
poiché il ricorrente non aveva alcun «diritto» ai sensi della Convenzione e
quindi già per questo motivo non era entrato nel merito (DTF 126 V 182).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, che interpreta autonomamente le
disposizioni della Convenzione, non ha ancora deciso sulla questione di
un’eventuale applicazione della garanzia della via giudiziaria dell’articolo 6
CEDU in questo ambito. La soluzione adottata con la presente revisione
permetterebbe di ridurre sensibilmente sin dall’inizio la portata di tale
questione.
Nei casi di cui all’articolo 30 LTram, il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei governi cantonali. L’istanza
inferiore non è quindi un’autorità amministrativa federale, ma contrariamente
alla norma, un’autorità cantonale.
I casi dell’articolo 30 LTram sono elencati separatamente (accanto
all’art. 29 lett. h LTram) poiché sono incluse le decisioni il cui carattere di
decisione è contestato (p. es. tariffe, elenchi ospedalieri). Indipendentemente
dal loro carattere dubbio, tali decisioni possono essere impugnate direttamente
davanti al Tribunale amministrativo
federale sulla base dell’articolo 30 LTram.” (pag. 3942-3944),
a proposito dell’attuale art. 33 lett. i LTAF (ex art. 29), il
Consiglio federale ha rilevato (FF 2001, pag. 3942):
" Il
Tribunale amministrativo federale è istituito in primo luogo per giudicare le
controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze
dell’Amministrazione federale (cfr. art. 191a Cost. - Riforma
giudiziaria). Per questo motivo le autorità cantonali (lett. h [nota
del redattore: ora lett. i]) sono autorità inferiori del Tribunale
amministrativo federale solo eccezionalmente, segnatamente solo se una legge
federale (un’ordinanza non è sufficiente) prevede il ricorso al Tribunale
amministrativo federale contro le loro decisioni, come per esempio nell’ambito
dell’assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 25 e 80e AIMP,
RS 351.1) e nel settore dell’agricoltura (cfr. art. 166 cpv. 2 LAgr, RS 910.1).",
dal
tenore letterale dell’art. 34 LTAF emerge che il legislatore ha inteso
conferire al nuovo Tribunale amministrativo federale la competenza di decidere in
merito alle impugnative contro le risoluzioni prese dai Governi, che
precedentemente venivano decise dapprima dai Tribunali cantonali ed in ultima
Considerandi
istanza dal TFA,
la norma
precisa espressamente che il TAF decide sui ricorsi dei Governi cantonali, e
non, quindi, di altre autorità o tribunali cantonali,
l’interpretazione
letterale del testo della norma va nel senso che il ricorso deve essere
interposto direttamente al Tribunale amministrativo federale,
l’interpretazione
letterale è confermata anche dal citato Messaggio del Consiglio federale, dove
figura che le “decisioni possono essere impugnate direttamente davanti al
Tribunale amministrativo federale” e che le “controversie devono
essere decise definitivamente il più rapidamente possibile”,
del resto
le altre decisioni dei Governi cantonali prese in applicazione degli art. 39,
45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54 e 55 LAMal,
sono impugnate direttamente al TAF e concernono aspetti prevalentemente “amministrativi”
(elenco degli Ospedali e altri Istituti, convenzioni tariffali), come il
rilascio di un’autorizzazione ad esercitare l’attività di medico a carico della
LAMal in applicazione dell’art. 55a LAMal,
pertanto
con questa novella legislativa si è voluto attribuire al TAF la competenza di
decidere sulle questioni prevalentemente “amministrative” in senso
stretto (elenco degli ospedali, convenzioni tariffali, autorizzazione ad
esercitare a carico della LAMal), decise dai Governi cantonali,
inoltre a
giustificazione dell’attribuzione di competenza al TAF il Consiglio federale ha
menzionato anche l’art. 6 CEDU e la necessità di far capo ad un’autorità
giudiziaria per decidere in merito alle vertenze sorte sulle risoluzioni prese
in applicazione delle norme elencate nel previgente art. 53 LAMal, ciò che non
sarebbe stato necessario se la competenza in ambito di art. 55a LAMal fosse
stata lasciata ai Tribunali cantonali,
alla luce
di quanto sopra, in virtù degli art. 33 lett. i LTAF e 34 LTAF la competenza
per decidere in merito alle controversie derivanti dall’art. 55a LAMal (e
dall’ordinanza di applicazione; OFL) contro le decisioni del Governo cantonale è
del Tribunale amministrativo federale ed esclude la possibilità di impugnare le
risoluzioni innanzi al TCA,
su questa
questione, nell’ambito dei lavori preparatori per la revisione della legge
cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), questo Tribunale ha interpellato l’Ufficio federale di
Giustizia, a Berna, chiedendo:
"
il Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton Ticino ha preso atto che il nuovo articolo 34 LTAF (assicurazione
malattie), in vigore dal 1.1.2007, prevede che “il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui
agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51,
54, 55 e 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie."
In particolare l’art. 34 LTAF, a differenza del
vecchio art. 53 LAMal sul ricorso al Consiglio federale, rende competente il
Tribunale amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia
di limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione
malattie di cui all’art. 55a LAMal.
Nel 2006 il Ticino, in sostituzione del Decreto
del 15 dicembre 2003 concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 LAMal per
il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005, ha adottato il Decreto
legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della LAMal per il periodo
dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (6.4.6.1.6).
L’art. 6 del Decreto prevede che la domanda di
ammissione eccezionale deve essere inoltrata al Consiglio di Stato il
quale accerta se le condizioni previste all’art. 5 del decreto sono
soddisfatte. Per l’art. 11 contro le decisioni emanate sulla base di questo
decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla notificazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, ed in
particolare della nuova normativa federale che dà competenza al TAF di decidere
sui ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui, tra
l’altro, all’art. 55a LAMal, vi chiediamo se la via di ricorso al nostro
Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a cadere e se è dato ricorso
diretto al TAF contro le decisioni del Consiglio di Stato in questo ambito.”,
nella sua
risposta del 1. marzo 2007 l’Ufficio federale di Giustizia ha affermato:
"
Accusiamo ricevuta del Suo scritto del 16
febbraio 2007. In base a quanto da Lei esposto dopo l’entrata in vigore della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.
) per il Cantone Ticino si pone la domanda se la via di ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni prevista dal diritto cantonale venga a
cadere (art. 11 del Decreto legislativo del 10 maggio 2006 concernente
l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994
sull’assicurazione contro le malattie per il periodo del 4 luglio 2005 al 3
luglio 2008 [RL 6.4.6.1.6]).
Come da lei correttamente riconosciuto nel Suo
scritto l’art. 34 LTAF, a differenza dell’art. 53 cpv. 1 LAMal [RU 1995
1328] sul ricorso del Consiglio federale, rende competente il Tribunale
amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia di
limitazione dell’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione
malattie (art. 55a LAMal), questo come ultima istanza. Infatti, il ricorso
davanti al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni del Tribunale
amministrativo federale in materia di assicurazione malattie ai sensi dell’articolo
34.
LTAF (art. 83 lett. r della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110]).
Detto questo, rimane da chiarire la questione di
fondo, cioè se contrariamente a quanto previsto dal diritto cantonale le
decisioni del Consiglio di Stato riguardanti l’art. 55a LAMal debbano essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, escludendo la via di un
precedente ricorso ad un’istanza giudiziaria cantonale.
In riferimento al Messaggio del 28 febbraio 2001
concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF
2001.
3764, pag. 3942 e seguenti), si può affermare che con l’articolo 34 LTAF
(cfr. anche l’art. 33 lett. i LTAF) si è voluto istituire la possibilità di
impugnare le decisioni dei Governi cantonali direttamente davanti al Tribunale
amministrativo federale.
In conclusione possiamo dunque confermare che con
l’art. 34 LTAF il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a
cadere.”,
in queste
condizioni l’art. 11 del Decreto cantonale concernente l’applicazione dell’art.
55a LAMal per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (RS 6.4.6.1.6) non
è più applicabile,
il TCA
non è competente per decidere nel merito del ricorso presentato dalla dr.ssa
med. __________,
il
ricorso va trasmesso al Tribunale amministrativo federale, poiché competente a
decidere in merito,
al riguardo, in una
sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che
"l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto
a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo
e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111
V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é irricevibile per incompetenza del TCA.
2. L’incarto
è trasmesso al Tribunale amministrativo federale.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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