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Decisione

36.2007.60

Richiesta di sussidio per il 2007. L'assicurato invoca la diminuzione della sostanza immobiliare per l'applicazione delle nuove stime e per un aggravio ipotecario. Respinto.

13 giugno 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."

Sempre

nella sentenza del 19 aprile 2007 (36.2007.2) questo Tribunale ha considerato:

"

Sul tema del valore locativo e più generalmente

dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è

stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da

parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo

all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte

"ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in

natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la

questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione

del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato

nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere

risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva

considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori

anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai

genitori.

Il valore locativo di un

immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario

del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo

l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b

LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza

immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di

parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio

in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

(…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito

tenendo conto delle condizioni

locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del

contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:

Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare

che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve

essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il

canone di locazione

massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito

che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza

in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi

scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale

federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento

all’utilizzazione

effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale

dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a

determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta

allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché

rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della

sottoutilizzazione

dell’abitazione

spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente

voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93).

(…)"

La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e

dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore

locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e

dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e

lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore

rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite

se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF

125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta

ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:

L’Alta Corte ha stabilito che il valore

locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che

tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al

principio

costituzionale

dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha

ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore

locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere

applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è

pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3

novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."

Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2

dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della

previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato

delle pigioni. Per il suo

calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il

messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica

della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi

investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale

citata:

il legislatore ticinese ha codificato il

principio secondo

cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel

contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali

di conversione –

differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima

ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore

locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà

stabilito in base ai seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti

viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;

per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non

ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare

corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale

(questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di

manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito

determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo

tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi

casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso,

del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari

(es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già

imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si

stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il

1° gennaio 1991 e

il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli

anni precedenti.

Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in

vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del

fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo

(cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a

CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in

linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo

parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non

ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto

particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima

ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente

deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del

valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi

sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30

marzo 2006, consid. 3.1)."

La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua

sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve

essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza."

In altri

termini una diminuzione della sostanza che abbia impatto sul reddito potrebbe

essere considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal in circostanze ben

determinate e comunque qui non ricorrenti, esclusa comunque un'alienazione della

sostanza stessa (in particolare senza adeguata contropartita) o l'aggravio

mediante onere ipotecario a fronte di mutuo.

2.8. In casu,

come visto, il ricorrente non ha invocato motivi tali da dovere ritenere

l’aggravio della sostanza immobiliare, mediante l’accensione di due ipoteche

per CHF 75'000.-, e la loro conseguente incidenza finanziaria, sia nell’ottica

della diminuzione della sostanza che dell’aumento degli oneri per gli interessi

passivi e per l’ammortamento del debito, quale situazione avente quale

conseguenza l’applicazione dell’art. 67 litt. m RLCAMal. In particolare non è

stata invocata una diminuzione involontaria della sostanza che abbia incidenza

sul reddito locativo come indicato in precedenza. Si rammenta come la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI

in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano

1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(…)

Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans

la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves

commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles

risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125

V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à

propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les

parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la

preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un

droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si

l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF

124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il

n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).

(…)."

2.9. Il

ricorrente invoca, nel suo gravame, l’entrata in vigore della nuova legge sulla

stima ufficiale, il 1. gennaio 1997, e le nuove stime attualmente vigenti. Va

subito evidenziato come le nuove stime ufficiali, comunque efficaci dal 1.

gennaio 2005, hanno condotto - in molti casi - alla riduzione del valore di

stima di immobili tra cui la proprietà di RI 1.

Va qui

osservato come il Consiglio di Stato abbia previsto di fare riferimento alla

tassazione 2004, la quale, siccome riferita a periodo antecedente alle nuove

stime immobiliari, prevede l'applicazione della previgente normativa e dei

precedenti valori. L'applicazione delle nuove stime dovrebbe trovare piena

concretezza dalla tassazione 2005 come rammenta la sentenza 6 dicembre 2006 in

re M. (80.2006.127) della CDT. La tassazione 2004, per tutti i contribuenti

proprietari di immobili in Ticino, considera i precedenti valori di stima

(antecedenti alle nuove stime 1 gennaio 2005). Non vi è disparità di

trattamento tra i contribuenti assicurati postulanti l’attribuzione del

sussidio, ed il fatto che venga fatto riferimento alla tassazione 2004 da parte

dell'Esecutivo non può qui essere censurato. Il legislatore ha mantenuto in

vigore senza modifiche - sino ad oggi - l'art. 30 litt. b LCAMal e non ha

apportato modifiche all'importo da considerare per la determinazione del

diritto al sussidio, ciò verosimilmente anche per il riferimento fatto nel DE

14 novembre 2006 ad una tassazione (2004) che si basa anche su una sostanza

determinata secondo le norme vigenti prima della nuova legge sulle stime

immobiliari.

Il

ricorrente, come rettamente rammenta l'UAM nelle sue puntuali osservazioni,

avrebbe dovuto salvaguardare i suoi diritti dinanzi alle autorità fiscali e

contestare in quella sede il valore di stima ritenuto dall'UT competente

invocando semmai l'applicazione delle nuove stime (a quel momento in divenire).

Come rammenta

la costante prassi di questo Tribunale va ancora ribadito che unicamente la

tassazione ordinaria riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo

decreto esecutivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello

stesso senso gli art. 51 e 59 RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA

36.2004.81 del 3 settembre 2004 e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri

termini, una decisione di tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso

rispetto a quello voluto dall’esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai

parametri per la concessione del sussidio, non può essere utiliz­zata,

trattandosi di periodo fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente

da quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art.

49 LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della normativa del

Governo che con­cretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano va­lidi

motivi (in questo senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove

questo Tribunale si è scostato dai para­metri fissati dall’esecutivo nel suo

DE).

Alla luce

di quanto precede l'aggravio della sostanza e la diminuita stima non possono

comportare l'applicazione dell'art. 67 RLCAMal. La decisione dell'Ufficio

Assicurazione Malattia appare corretta e va qui confermata. Il ricorso va

conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza

riconoscimento di ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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