36.2007.60
Richiesta di sussidio per il 2007. L'assicurato invoca la diminuzione della sostanza immobiliare per l'applicazione delle nuove stime e per un aggravio ipotecario. Respinto.
13 giugno 2007Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.60
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per il 2007. L'assicurato invoca la diminuzione della sostanza immobiliare per l'applicazione delle nuove stime e per un aggravio ipotecario. Respinto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.60
ir/td
Lugano
13 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Ivano Ranzanici, giudice delegato
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Uffico
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
celibe, indipendente, nato nel 1965, ha chiesto, mediante formulario ottenuto
dalla Cancelleria Comunale di __________, il sussidio per fronteggiare il
premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007. A
fondamento della sua domanda RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004
che indica un reddito imponibile di CHF 9'100.- ed una sostanza di CHF
364'000.-.
1.2. L'Ufficio
Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta siccome, a causa dell'incidenza
della sostanza, il reddito determinante è stato cifrato in CHF 24'000.- e
quindi superiore ai limiti per la concessione del sussidio. Il reclamo
formulato dall'assicurato non ha avuto miglior sorte siccome respinto con il
provvedimento 16 marzo 2007 qui impugnato.
1.3. Con ricorso
12 aprile 2007 RI 1 rileva come la sua sostanza sia oggi diminuita sia perché
nel frattempo gravata da ipoteche sia per l'esistenza di nuove stime e quindi
non più attuale.
L'Ufficio
Assicurazione Malattia si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con
argomenti che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'acquisizione di specifiche prove. Egli è rimasto silente.
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso,
tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e con
conclusioni che appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su
questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
"
a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei
sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al
sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non
considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei
figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti
dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito
dell’entrata in vigore della LAMal.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
"
a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile
desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare
autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata,
trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle
– attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle
Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni,
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"
a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge
cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18
maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo
del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante
va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi
della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa
a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa
per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo
rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo
scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti
– retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere
d) ed m) è stato così modificato:
"
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo
o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da
attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e
assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
2.4. Va rammentato che, a tenore
dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito
a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr.
STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre
2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
" … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il
reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione
di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La giurisprudenza di questo
Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire
unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in
virtù di preciso obbligo.
2.5. In concreto
l'amministrazione cantonale è partita, per la determinazione del diritto al
sussidio, dalla decisione di tassazione 2004 del ricorrente. Tale tassazione
prevede un reddito imponibile fissato in CHF 9'100.- cui deve essere aggiunto
il quindicesimo della parte della sostanza che supera, per i singoli, i CHF
150'000.-. Nello specifico il ricorrente dispone di una sostanza, ritenuta
nella tassazione 2004, di CHF 364'000.- da cui occorre ritenere la somma di CHF
14'266.65 ([316'000.- - 150'000.-] : 15) cui vanno aggiunti i CHF 9'100.- di
reddito per un complessivo di CHF 23'366.65 che, come vuole la legge, va
arrotondato al mille franchi superiore e quindi a CHF 24'000.-. Tale reddito è
decisamente superiore al limite di CHF 20'000.- imposto dall'Esecutivo
cantonale per delega del Parlamento.
2.6. Il
ricorrente invoca la diminuzione della sua sostanza, da un lato per l'esistenza
di nuove stime volute con la novella legislativa emanata ormai da anni dal
Parlamento, e per l'aggravio dei fondi con cartelle ipotecarie. RI 1 sembra quindi
voler far capo all'art. 67 RegLCAMal in particolare alla lettera m del
medesimo. Nelle considerazioni che precedono è stato evidenziato come l'aumento
di costi e di spese, rispettivamente l'accumularsi di debiti, cui il ricorrente
sembra fare riferimento nel suo scritto doc. 2 del 1° marzo 2007 all'UAM, non
possono essere presi in considerazione. In effetti, come evocato nella sentenza
27 marzo 2006 in re S (36.2005.137):
"
Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71
in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93),
ripresa nella più recente STCA
del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:
"(…) Il Consiglio di
Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici
tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle
Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività
lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea
dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la
persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo
almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto
elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie
delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per
motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita
di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere
ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che
– normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone
interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie
e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita
di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non
incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che
il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie
giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere
che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della
nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,
non appare giustificata."
L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente
considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle
persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle
spese. Analogamente a questi precetti deve valere l'assunzione dei costi dovuti
alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia
praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui
soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell'istante.
Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e
dedotti dalla giurisprudenza."
Come
detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di
situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno
attinenza quindi alle sue entrate e non all’incremento delle uscite, anche per
spese necessarie quali - come in concreto - quelle per far fronte agli
arretrati di mesi dei premi LAMal. Questo rilievo vale sia per la versione
della norma precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13
marzo 2007.
2.7. Non solo il
legislatore non ha considerato l'aumento delle uscite quale elemento fondante
la possibilità di accertamento autonomo del reddito determinante, ma non ha
neppure direttamente considerato la sostanza (o meglio sua diminuzione). Ci si
potrebbe chiedere se una diminuzione della sostanza, per distruzione ad
esempio, che incide sul reddito dell'assicurato (valore locativo o reddito da
pigioni) non dovrebbe comportare soluzione diversa. La questione può qui
rimanere irrisolta. In concreto infatti il ricorrente non ha invocato una simile
situazione che incida sul reddito locativo o sulla redditività della sua
sostanza immobiliare.
Il fatto
di gravare la propria sostanza con cartelle ipotecarie a garanzia di mutui non
configura, di per sè e comunque in concreto, una diminuzione del reddito ai
sensi dell'art. 67 litt. m RegLCAMal. L'accensione o l'aumento di un'ipoteca
comporta - con tutta verosimiglianza - un aumento degli oneri (interessi
passivi ed ammortamento) e, quindi, delle uscite e non incide invece
sulle entrate economiche dell'assicurato.
Sul tema
dell'alienazione di immobili o dell'aggravio (quale fattore riduttivo della
sostanza) questo Tribunale si è recentemente espresso (inc. 36.2007.2 sentenza
del 19 aprile 2007) dove si è rammentato come:
"
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza
36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un assicurato benestante aveva alienato,
facendone dono ai figli, beni immobili in parte di reddito per poi postulare la
concessione del sussidio, nel caso della signora ___ la donazione ai figli
della casa di famiglia, con mantenimento del diritto d’abitazione sulla stessa,
si è rilevato atto non proteso ad aggirare le norme di legge. L’immobile della
signora ___ abbisognava di risanamento e la soluzione reperita appare, lo si
ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non tesa ad aggirare le norme. Nel caso
del 2004 questo Tribunale aveva infatti ritenuto che:
"con la donazione, X. ha rinunciato ad
entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito
annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto
quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione
senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la
propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non
bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal
ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte
del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei
beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si
palesa quale manifesto abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit
administratif, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984,
pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di
abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:
"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt
die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es
gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4
a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits
für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5.
Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der
Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das
Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das
Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt,
dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen,
Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen
beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen
durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl.,
Fatti
S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
Sempre
nella sentenza del 19 aprile 2007 (36.2007.2) questo Tribunale ha considerato:
"
Sul tema del valore locativo e più generalmente
dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è
stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da
parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo
all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte
"ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in
natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la
questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione
del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato
nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere
risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva
considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori
anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai
genitori.
Il valore locativo di un
immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario
del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b
LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di
parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio
in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
(…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito
tenendo conto delle condizioni
locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del
contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare
che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve
essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione
massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito
che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza
in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi
scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale
federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento
all’utilizzazione
effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale
dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a
determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta
allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché
rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della
sottoutilizzazione
dell’abitazione
spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente
voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93).
(…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e
dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore
locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e
dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e
lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite
se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF
125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta
ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
L’Alta Corte ha stabilito che il valore
locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che
tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al
principio
costituzionale
dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha
ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore
locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere
applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è
pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3
novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2
dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della
previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato
delle pigioni. Per il suo
calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il
messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica
della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi
investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale
citata:
il legislatore ticinese ha codificato il
principio secondo
cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel
contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali
di conversione –
differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima
ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore
locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà
stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti
viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non
ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare
corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale
(questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di
manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito
determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo
tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi
casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso,
del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari
(es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già
imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si
stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il
1° gennaio 1991 e
il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli
anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in
vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del
fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo
(cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a
CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in
linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo
parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non
ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto
particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima
ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente
deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del
valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi
sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30
marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua
sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve
essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza."
In altri
termini una diminuzione della sostanza che abbia impatto sul reddito potrebbe
essere considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal in circostanze ben
determinate e comunque qui non ricorrenti, esclusa comunque un'alienazione della
sostanza stessa (in particolare senza adeguata contropartita) o l'aggravio
mediante onere ipotecario a fronte di mutuo.
2.8. In casu,
come visto, il ricorrente non ha invocato motivi tali da dovere ritenere
l’aggravio della sostanza immobiliare, mediante l’accensione di due ipoteche
per CHF 75'000.-, e la loro conseguente incidenza finanziaria, sia nell’ottica
della diminuzione della sostanza che dell’aumento degli oneri per gli interessi
passivi e per l’ammortamento del debito, quale situazione avente quale
conseguenza l’applicazione dell’art. 67 litt. m RLCAMal. In particolare non è
stata invocata una diminuzione involontaria della sostanza che abbia incidenza
sul reddito locativo come indicato in precedenza. Si rammenta come la procedura
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia retta
dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione
di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI
in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano
1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
"
(…)
Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125
V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à
propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les
parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF
124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il
n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).
(…)."
2.9. Il
ricorrente invoca, nel suo gravame, l’entrata in vigore della nuova legge sulla
stima ufficiale, il 1. gennaio 1997, e le nuove stime attualmente vigenti. Va
subito evidenziato come le nuove stime ufficiali, comunque efficaci dal 1.
gennaio 2005, hanno condotto - in molti casi - alla riduzione del valore di
stima di immobili tra cui la proprietà di RI 1.
Va qui
osservato come il Consiglio di Stato abbia previsto di fare riferimento alla
tassazione 2004, la quale, siccome riferita a periodo antecedente alle nuove
stime immobiliari, prevede l'applicazione della previgente normativa e dei
precedenti valori. L'applicazione delle nuove stime dovrebbe trovare piena
concretezza dalla tassazione 2005 come rammenta la sentenza 6 dicembre 2006 in
re M. (80.2006.127) della CDT. La tassazione 2004, per tutti i contribuenti
proprietari di immobili in Ticino, considera i precedenti valori di stima
(antecedenti alle nuove stime 1 gennaio 2005). Non vi è disparità di
trattamento tra i contribuenti assicurati postulanti l’attribuzione del
sussidio, ed il fatto che venga fatto riferimento alla tassazione 2004 da parte
dell'Esecutivo non può qui essere censurato. Il legislatore ha mantenuto in
vigore senza modifiche - sino ad oggi - l'art. 30 litt. b LCAMal e non ha
apportato modifiche all'importo da considerare per la determinazione del
diritto al sussidio, ciò verosimilmente anche per il riferimento fatto nel DE
14 novembre 2006 ad una tassazione (2004) che si basa anche su una sostanza
determinata secondo le norme vigenti prima della nuova legge sulle stime
immobiliari.
Il
ricorrente, come rettamente rammenta l'UAM nelle sue puntuali osservazioni,
avrebbe dovuto salvaguardare i suoi diritti dinanzi alle autorità fiscali e
contestare in quella sede il valore di stima ritenuto dall'UT competente
invocando semmai l'applicazione delle nuove stime (a quel momento in divenire).
Come rammenta
la costante prassi di questo Tribunale va ancora ribadito che unicamente la
tassazione ordinaria riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo
decreto esecutivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello
stesso senso gli art. 51 e 59 RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA
36.2004.81 del 3 settembre 2004 e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri
termini, una decisione di tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso
rispetto a quello voluto dall’esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai
parametri per la concessione del sussidio, non può essere utilizzata,
trattandosi di periodo fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente
da quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art.
49 LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della normativa del
Governo che concretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano validi
motivi (in questo senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove
questo Tribunale si è scostato dai parametri fissati dall’esecutivo nel suo
DE).
Alla luce
di quanto precede l'aggravio della sostanza e la diminuita stima non possono
comportare l'applicazione dell'art. 67 RLCAMal. La decisione dell'Ufficio
Assicurazione Malattia appare corretta e va qui confermata. Il ricorso va
conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza
riconoscimento di ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster