36.2007.61
Sussidio 2007. Reddito imponibile 2004 nullo per importanti spese di manutenzione dell'immobile. Calcolo autonomo da parte dell'UAM del reddito. Va computato il versamento periodico (e non limitato ne
13 giugno 2007Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.61
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TCA
Titolo:
Sussidio 2007. Reddito imponibile 2004 nullo per importanti spese di manutenzione dell'immobile. Calcolo autonomo da parte dell'UAM del reddito. Va computato il versamento periodico (e non limitato nel tempo) in virtù di assicurazione complementare, eseguito a seguito di ricovero in casa anziani.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 51 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 53 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.61
ir/td
Lugano
13 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Ivano Ranzanici, giudice delegato
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1925,
vedova e beneficiaria di rendite, domiciliata a __________, ha postulato la
riduzione del premio individuale dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per l'anno 2007.
La
domanda è stata inoltrata su formulario ufficiale ed è pervenuta
all'amministrazione l'11 agosto 2006.
A
fondamento della richiesta il rappresentante della ricorrente, __________, ha
prodotto una serie di documenti tra cui la decisione di tassazione 2004, che
indica un reddito imponibile nullo ed una sostanza di CHF 3'000.--, e quella
relativa al 2005 - che indica un imponibile di CHF 15'400.-- e sostanza CHF
7'000.--.
1.2. La domanda
di sussidio è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior
fortuna siccome rigettato il 20 marzo 2007.
Nella sua
ultima decisione l'Ufficio Assicurazione Malattia evidenzia per la signora RI 1
"…un reddito nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a" CHF 6'000.-- con conseguente applicazione
dell'art. 32 cpv. 1 LACAMal.
Conseguentemente,
per stabilire il diritto al sussidio 2007, l'UAM ha indicato la necessità di far
capo al reddito "della persona o della famiglia da cui"
l'assicurata "dipende per" il sostentamento, ma l'indicazione
di tale reddito non deve avvenire se "…al momento dell'istanza hanno
un'entrata lorda propria non inferiore a" CHF 1'470.--. L'UAM ha
considerato un reddito di CHF 2'955.-- mensili dell'assicurata che, convertiti
a mano delle apposite tabelle, impongono di ritenere un reddito ipotetico di
CHF 26'000.-- superiore ai CHF 20'000.-- che danno diritto al sussidio.
1.3. Con ricorso
18 aprile 2007 RI 1 ribadisce il suo diritto al sussidio. Essa indica un
reddito imponibile 2004 formalmente a zero a seguito delle deduzioni ammesse
dall’autorità fiscale per spese di rinnovo dell'immobile di sua proprietà. Dal
canto suo l'amministrazione, con osservazioni 8 maggio 2007, evidenzia come la
tassazione 2004 sia vincolante per l'amministrazione e ribadisce
sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata, confermando quindi la
necessità di procedere all’accertamento autonomo del reddito e sua conversione
a mano delle apposite tabelle con negazione del diritto al sussidio. Alla parte
ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi ulteriormente e di
domandare l'acquisizione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso,
tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione
emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le
conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su
questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
"a) il
periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i
premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo
assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al
sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli
importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito
determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il
limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non
sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie;
i) l’aumento
dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale
sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della
LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
"a) del
reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile
desunta dalla
tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di
Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e
fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare
autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata,
trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle
– attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle
Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni,
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività
lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge
cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18
maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo
del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante
va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale
e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio
di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo
scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti
– retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere
d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma,
con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o
indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Le modifiche
portate dall’esecutivo cantonale al Regolamento di applicazione della Legge
Cantonale d’applicazione della LAMal non si limitano però al tenore di alcune
voci dell’art. 67 come visto. In effetti il Consiglio di Stato ha voluto
adeguare, sia alla luce di alcune sentenze di questo Tribunale ma soprattutto a
fronte delle modifiche intervenute a livello della legislazione fiscale, il
tenore di ulteriori norme. In particolare l’art. 51 RLCAMal il cui nuovo testo
è il seguente:
"Art. 51 Le persone sole
con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.–, che ritengono di aver diritto alla
riduzione dei premi, devono indicare il reddito di riferimento."
Mentre il precedente testo faceva riferimento al “reddito lordo annuo” inferiore a CHF
6’000.-- e “desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
determinante”, per il resto il testo è rimasto invariato.
D’altra parte il testo dell’art. 52 RLCAMal è ora
il seguente:
"Art. 52 1. Le persone sole
con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.–, sono esentate dallo specificare il nucleo
primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda
propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge
federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.
2. Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa
sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito
determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."
e l’art. successivo:
"Art. 53 1. Le persone sole
con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.–, sono esentate dallo specificare il nucleo
primario di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente:
a) conducono un’esistenza autonoma;
b) hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età
AVS.
2. Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa
sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale
stabilito dal Consiglio di Stato."
Il precedente testo degli art. 52 e 53 RLCAMal
faceva riferimento al reddito “lordo annuo inferiore” a CHF 6’000.— ed
ancora il riferimento era fatto al “biennio fiscale determinante”. In
merito all’applicabilità delle nuove norme si vedano le considerazioni espresse
a proposito della retroattività espresse ai punti seguenti.
2.5. Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla
persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di
sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art.
67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza
di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re
Fatti
M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re
T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
"… come la
delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e,
soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La
norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento,
in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
La giurisprudenza di questo
Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire
unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in
virtù di preciso obbligo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla
sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) che ricapitola la prassi di questo
Tribunale in merito alle possibili deduzioni.
2.6. Nel caso di
specie la ricorrente, come ha indicato il suo rappresentante, nella tassazione
2004 presenta un reddito pari a zero siccome ha proceduto ad investire nel suo
immobile che necessitava una ristrutturazione, circostanza riconosciuta ed
ammessa dalle autorità fiscali.
RI 1 nel
2004 poteva contare su rendite AVS per CHF 19’536.-- e su un valore locativo di
CHF 4'650.— per un totale di redditi registrati nella tassazione applicabile
(2004) di CHF 24'186.--.
Essa si è
vista riconoscere dall’Ufficio di tassazione deduzioni per oneri assicurativi,
spese di cura, spese di gestione e manutenzione degli immobili nonché per
interessi passivi privati, un importo superiore a CHF 24'000.—, ritenuta poi la
deduzione di legge per beneficiari dell’AVS (CHF 7'000.--) l’importo del
reddito imponibile è sceso a zero mentre la sostanza si è ridotta a soli CHF
3'000.--.
Alla luce
di ciò l’amministrazione ha ritenuto la necessità di accertare le entrate
conseguite dalla ricorrente al fine di verificare il superamento dei limiti
dell’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS come
rammenta il regolamento d’applicazione alla LCAMal (art. 52).
In merito
a queste norme può qui essere fatto riferimento a recente sentenza di questo
Tribunale dove il tema era così specificato (cfr. sentenza 7 maggio 2007 in re T., 36.2007.41):
"Nel caso in
esame l’assicurato disponeva di un reddito nullo per il periodo di tassazione
determinante fissato dall’esecutivo cantonale. (…) Secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone
sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.— In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve
verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare
il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.—
annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non
intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale
obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7
marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005) rispettivamente di non
intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della
tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od
insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro
entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del
premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a
fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in
formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla
persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a
fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi
dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione indicante
un reddito inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza
verificare gli introiti al fine di determinare se l’ammontare massimo per
persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato
si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata
(sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo 2003 si vedano ancora le decisioni
36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006, 36.2006.210 in re Z. del 2 maggio 2007 e
17 aprile 2007 in re G. inc. 36.2007.25)."
Sul tema,
in generale di un reddito imponibile nullo o di un reddito lordo indicato in
sede di tassazione inferiore ai CHF 6'000.--, il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, nella sua composizione plenaria, si è espresso in una sentenza
di principio del 6 aprile 2006 in re C. (36.2006.37) nei seguenti termini:
"Un'eccezione al
principio del diritto al sussidio per le persone sole aventi un reddito
determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con
un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in
base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante
per stabilire il diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da
cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51
RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera
Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). (…) Il
Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999,
avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il
diritto ed il calcolo al sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal:
"Le
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6'000.--, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno
un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai
sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile."
Al riguardo, si veda la sentenza 7 agosto 2000
(inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT II-2001 pag. 115 seg. (…)
Nel caso concreto, se, da un lato, il reddito
determinante del ricorrente, persona sola, non supera i Fr. 20'000.-, d'altro
canto occorre accertare se torni applicabile l'eventualità dell'art. 31 lett. c
LCAMal.
Escluso un reddito imponibile nullo (doc. A2: la
notifica di tassazione 2003 l'ha fissato in Fr. 4'500.-), resta da verificare
se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali applicabili,
era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo
dell'assicurato dipende infatti la necessità di verificare o meno l'esistenza
di un reddito proprio dell'assicurato non inferiore al limite massimo per
persone sole previsto dalla LPC (nel 2006: Fr. 17'640.- annui, pari a Fr.
1'470.- mensili), ciò che esenterebbe l'assicurato dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).
Va innanzitutto precisato che per "il
biennio fiscale determinante" (art. 31 lett. c LCAMal), per "i dati
fiscali applicabili" (art. 32 cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione
ordinaria o intermedia del biennio determinante" (art. 51 RLCAMal) si
devono intendere le classificazioni annue dell'imposta cantonale che, per le
domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione
per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25 ottobre 2005 citato sub. 2.2.).
In merito a questa specificazione, va osservato
che la terminologia appena citata ed adottata nel 1996 dalla LCAMal, è ormai
superata a seguito della sostanziale modifica della Legge tributaria
intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con la novella
legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito e sulla
sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT)
ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In
questo senso, si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando senza però conseguente modifica
della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme applicative
cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio fiscale
determinante".
Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero
fino alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione
d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale
diretta, prevedeva l'inserimento del "I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e
delle "II. DEDUZIONI" a pagina 3. L'assicurato compilava questa
pagina inserendo il reddito lordo "Da attività dipendente" e/o
"Da attività indipendente", come pure gli altri redditi conseguiti
(p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli e capitali, ecc.) il totale
dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti per il biennio fiscale
precedente, era suddiviso in due ed il risultato ottenuto costituiva il reddito
lordo, che veniva poi riportato nella notifica di tassazione emessa
dall'Ufficio di tassazione.
In questo reddito lordo totale i dipendenti
inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima delle deduzioni dei
contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri termini il certificato di
salario allestito dal datore di lavoro comprendeva il totale del salario lordo
a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo importo, venivano poi riconosciute
deduzioni fissate per tutti i contributi sociali e della previdenza
professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni), per ottenere infine lo
stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni da parte del datore di
lavoro a dipendenza di circostanze particolari).
In questo senso si inserisce la tesi dell'UAM,
secondo cui "il concetto di reddito lordo esposto all'art. 31 lett. c)
LCAMal è da intendere quale somma di tutti i redditi esposti nella notifica di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato prima delle deduzioni fiscali.".
Con la nuova LT la posizione dell'UAM non è più
sostenibile ed applicabile alle domande di sussidio per gli anni dal 2006 in
poi, poiché esse si basano sulle nuove tassazioni fiscali annuali.
Diversa, in effetti, è la situazione che si
presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le dichiarazioni di tassazione 2003, 2004
e quelle che seguiranno, si fondano su norme diverse. Infatti i redditi
conseguiti durante un solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in
modo differente nel formulario della dichiarazione d'imposta delle persone
fisiche.
Come ha ben evidenziato il ricorrente, infatti,
con i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora
non si espone più il reddito lordo totale che il salariato percepisce. Va
invece già indicato il cosiddetto "salario netto II", ovvero la
risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti i contributi ordinari
AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario netto I" corrisponde
invece al salario lordo totale meno le deduzioni sociali AVS/AI/IPG/AD, senza
AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle nuove dichiarazioni fiscali non
si espongono più, a titolo di deduzioni, gli oneri sociali che vengono detratti
dalla busta paga del lavoratore.
Di conseguenza anche la notifica di tassazione va
letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9) è la
somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il
Considerandi
reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto,
non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto
dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le
eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite
"deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste
ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo
al reddito imponibile (posta 25).
Da quanto precede discende che per risalire al
reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di
tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta
9) gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i
dipendenti) direttamente al certificato di salario rilasciato dal datore di
lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il salario lordo totale, prima
delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli
altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è
inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal,
art. 51 e 52 RLCAMal."
Alla luce
delle recenti modifiche del RLCAMal più sopra riportate in esteso le difficoltà
nell’accertamento del reddito lordo segnalate nella sentenza citata appaiono
oggi superate.
2.7
Nel caso concreto
la ricorrente non è una giovane che finisce la sua formazione e che entra nel
mondo del lavoro ma persona che ha percorso già un lungo tratto di esistenza,
avendo superato gli ottant’anni, e che si trova in una situazione
sostanzialmente stabile siccome al beneficio di una rendita AVS. E’ vero che la
norma in questione non è prevista unicamente per i giovani a fine formazione
(come ben lascia intendere il testo dell’art. 53 lettera b. RLCAMal) per cui un
esame, anche nel caso concreto, deve trovare applicazione. In effetti la
ricorrente dispone di un reddito imponibile nullo nella tassazione 2004. In concreto i presupposti della norma
che impone l’accertamento autonomo del reddito da parte dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia sono dati. Il regolamento, non differentemente
dalla Legge, fa riferimento al reddito di CHF 6'000.— quale reddito lordo (o,
secondo il nuovo tenore delle norme: redditi registrati nella tassazione
applicabile) alternativamente al reddito imponibile nullo. Essendo data una delle
due condizioni i presupposti dell’art. 53 e 52 RLCAMal appaiono adempiuti e,
correttamente, l’amministrazione ha svolto gli accertamenti che le incombevano
per determinare il reddito dell’assicurata e, conseguentemente, procedere a sua
successiva commutazione a mano delle tabelle.
Nel caso
in discussione, quindi, l’amministrazione doveva accertare il reddito della
signora RI 1 e lo ha fatto partendo dai dati indicati dalla stessa per il
tramite del signor __________. Questo Tribunale deve verificare se
l’amministrazione ha operato correttamente, in particolare, non ritenendo
l’assegno grandi invalidi, considerando – oltre alla rendita AVS – anche il
versamento eseguito da __________ in favore dell’assicurata e ritenendo lo
stesso quale rendita (CHF 20.— al giorno), nonché valutando correttamente le
entrate per locazione e gli oneri ipotecari.
2.8
Ebbene
nessuna discussione pone il tema della rendita AVS. La stessa risulta
correttamente ritenuta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in CHF 1'705.--.
Altrettanto correttamente l’amministrazione non ha considerato l’importo
dell’assegno grandi invalidi. In effetti, in applicazione della Legge
Tributaria, gli assegni grandi invalidi sono redditi esenti dalla percezione
dell’imposta (art. 23 litt. d LT; sul tema si veda la sentenza 14 settembre
2001.
della CDT inc. 80.2001.114 al punto 4.2.2). L’amministrazione non ha
invece considerato, in maniera erronea, l’importo degli interessi passivi
indicato dal rappresentante della signora RI 1. Nel documento 2 (lettera 26
febbraio 2007 all’UAM) l’assicurata ha specificato di avere un debito garantito
e di versare “ca. Fr. 1'600.-- (inter. Ipot.+ass.ni)”. Il rappresentante
della ricorrente ha indicato al Giudice delegato l’esistenza di un debito di
CHF 42'000.-- con un interesse passivo di CHF 1260.-- annui. Alla luce già di
tale aspetto il gravame va accolto per il necessario rinvio degli atti
all’amministrazione per le doverose e puntuali verifiche e per l’emanazione di
una nuova decisione previa acquisizione della documentazione a comprova del
versamento degli interessi passivi.
2.9
Ulteriore
aspetto che il Tribunale deve esaminare è relativo alla presa in considerazione
da parte dell’UAM dell’importo versato da __________ all’assicurata in virtù di
copertura complementare all’assicurazione obbligatoria delle cure. In effetti
l’assicuratore malattia della signora RI 1 versa all’assicurata l’importo di
CHF 20.— giornalieri in conseguenza al suo ricovero in un’adeguata struttura.
La signora RI 1 percepisce per ogni giorno di ricovero alla Casa __________ di __________
CHF 20.— per un versamento mensile medio di CHF 600.— che l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha considerato quale reddito computabile. Questo
Tribunale è chiamato a verificare se questo importo è stato correttamente
considerato dall’amministrazione tra i redditi della ricorrente.
A livello
fiscale l’importo di cui sopra non sembra essere normalmente considerato quale
reddito imponibile analogamente a quanto avviene per le prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria voluta dalla LAMal. Dal sito dell’assicuratore
malattia __________ che offre la complementare in discussione emerge che:
"L’assicurazione
__________ offre la copertura assicurativa per malattie croniche o per le
conseguenze croniche d’infortunio fino all’ammontare della somma forfetaria
giornaliera assicurata per i costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di
cura stazionaria, così come per i costi non coperti per assistenza e aiuto
domiciliare in caso di cura ambulatoriale a domicilio."
In altri
termini __________ versa, nell'ambito della copertura __________, l’importo concordato
e ciò a fronte di spese effettive di assistenza e costi non coperti in caso di
soggiorno in casa di cura. Le Condizioni d’assicurazione prevedono in particolare
che:
"Una fornitura di
prestazioni presuppone sia la necessità regolare di prestazioni della cura di
base e di trattamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, sia la necessità di cure …"
Con la precisazione che:
"La necessità di cure sussiste quando
la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve ricorrere più
volte a settimana all’aiuto di terzi per attività della vita quotidiana, p. es.
l’assunzione di cibo, l’igiene del corpo o la mobilità …"
Le prestazioni sono in stretta
connessione con lo stato di salute del paziente, come rammenta l’art. 6 delle
CSA __________:
"Esiste un diritto a prestazioni se
sono soddisfatte le condizioni di prestazione ai sensi del par. 3, se il
trattamento è necessario dal profilo medico e se la degenza avviene in una casa
di cura o in un particolare reparto ospedaliero per malattie di lunga durata e
malati cronici, riconosciuto secondo la pianificazione cantonale degli ospedali
e delle case di cura."
Le prestazioni sono periodiche
e vengono versate a tempo indeterminato se date le condizioni di salute che le
impongono ed a fronte della presentazione di attestazioni mediche ogni 6 mesi.
Per l'ottenimento delle diarie è inoltre necessario presentare il conteggio di
fattura della casa di cura.
Questi versamenti si
apparentano quindi a quelli che l’assicuratore malattie effettua in favore
dell’assicurato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta in
sostanza di versamenti effettuati a fronte di effettive e supplementari spese
sopportate dall’assicurato e quindi a rimborso – perlomeno parziale - delle
stesse. Il versamento ha una causale e non ha una pura natura di rendita ed è
connesso, come detto, ad un ricovero. L’importo ricevuto tende a compensare
spese, in particolare di cura, altrimenti non coperte. Come indicato a livello
fiscale i versamenti eseguiti dall’assicuratore malattia nell’ambito della
copertura obbligatoria non sono qualificati dalla dottrina quale reddito e
quindi sottoposti alla percezione di imposte. Il prof. Peter
Locher, dell’Università di Berna, nel suo "Kommentar zum DGB",
Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Therwil/BS, 2001, 1 parte, rammenta che:
"Weil es sich
dabei um blossen Auslagenersatz handelt, werden diese Entschädigungen einkommensteuerrechtlich
nicht erfasst."
Nella misura in cui tra i
redditi dell’assicurato debba contemplarsi un versamento eseguito
dall’assicuratore malattia in virtù di copertura complementare quale quella in
discussione e che detto versamento sia ricorrente e tenda, comunque in maniera
generica e non specificatamente riferita ad una precisa cura o ad uno specifico
medicamento, al rimborso di spese di cura cagionate da una malattia, anche se
la patologia impone il versamento di prestazioni obbligatorie come in casu, questo
rimborso deve comunque essere contemplato quale reddito nell’ambito della
determinazione del diritto al sussidio.
Nonostante il trattamento
fiscale che la dottrina indica per tali versamenti, infatti, la giurisprudenza
del Tribunale Federale (sino a fine 2006: Tribunale Federale delle
Assicurazioni) ha ritenuto – nell’ambito dell’applicazione della Legge sulle
prestazioni complementari – detti versamenti computabili per la determinazione
del diritto alle prestazioni complementari, facendoli rientrare nel concetto di
“altre prestazioni periodiche” ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPC. In
particolare il TF ha ritenuto che i contributi alle spese di soggiorno in una
casa di cura versati periodicamente da una cassa malati in virtù di
un’assicurazione per le spese di lunga durata rientrano nelle “altre
prestazioni periodiche” ai sensi del citato art. 3 LPC e come tali fanno parte
del reddito determinante. Il caso trattato dal TF (DTF 123 V 184 e segg.) era
relativo al versamento effettuato in favore di una donna nata nel 1909 e
degente da un paio d’anni presso una casa di cura (Pflegeheim), donna
beneficiaria di un versamento giornaliero di CHF 50.—“an die Heimkosten”. Nelle sue motivazioni il TF rileva come (pag. 186) il versamento avvenisse
in favore dell’assicurata “aus der Langzeitpflegeversicherung für ungedeckte
Kosten im Pflegeheim und für Hauskrankenpflege und Haushalthilfen”. Il
TF ha rilevato come l’art. 3 LPC contasse nel concetto di altre prestazioni
periodiche anche rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche connesse
alle rendite AVS o AI. Il TF si è quindi chiesto se “der Pflegebeitrag der Krankenkasse”
dovesse essere ritenuto “… als andere wiederkehrende Leistung“ e quindi dovesse
essere ritenuto nell’ambito dell’art. 3 LPC. L’alta Corte ha considerato:
"
Mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG,
von dem bei der Auslegung in erster Linie auszugehen ist … lässt sich eine solche Annahme ohne weiteres vereinbaren, handelt es
sich doch beim Pflegebeitrag klarerweise um eine (andere) periodisch
ausgerichtete Leistung. Nichts anderes ergibt sich aus der bisherigen
Gerichtspraxis, die sich bei der Auslegung an der Entstehungsgeschichte der
fraglichen Bestimmung orientiert. Im unveröffentlichten Urteil G. vom 4. Juli
1983.
hat das Eidg. Versicherungsgericht zum Begriff der "anderen
wiederkehrenden Leistungen" folgendes dargelegt: Das wesentliche
Kennzeichen der gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG als Einkommen anrechenbaren Leistungen
ist deren Periodizität. So hält die Botschaft vom 21. September 1964 zum
Entwurf eines Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung fest: "Als Renten und Pensionen
haben periodische Leistungen im weitesten Sinne zu gelten, also neben den
Sozialversicherungsrenten die Renten öffentlicher und privater Pensionskassen
und Versicherungen, die freiwilligen periodischen Leistungen der Arbeitgeber
und die Renten im Sinne des Zivilrechts" (BBl 1964 II 705). Daraus ergibt
sich, dass Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG nach dem
Willen des Gesetzgebers offenbar die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller
wiederkehrenden Leistungen statuiert. Abweichungen von dieser Regel ergeben
sich insofern, als Art. 3 Abs. 3 ELG
"die Priorität der versicherungsmässigen Ergänzungsleistungen gegenüber
Leistungen mit Fürsorge- oder Unterstützungscharakter" zum Ausdruck bringt
(BBl 1964 II 705). Diese Auffassung wird auch von WERLEN (Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138)
vertreten. Als andere wiederkehrende Leistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit.
c ELG bezeichnet er sämtliche
wiederkehrenden Leistungen, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, die nicht unter
den Begriff der Renten und Pensionen fallen. Der Gesetzgeber habe mit der
Generalklausel "andere wiederkehrende Leistungen" all jene Fälle
erfassen wollen, die nicht explizit aufgezählt sind. Davon ausgenommen seien
lediglich Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorge- oder Unterstützungscharakter
(im gleichen Sinn auch CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995,
S. 112 und 114 f.)."
Il TF, in una sentenza dell’8
febbraio 2007 (in re T., P 41/05) al considerando 3 ha ribadito nella sostanza
la sua giurisprudenza in ambito di LPC. In particolare ha evidenziato come:
" Gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG sind Renten, Pensionen und andere
wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV sowie der IV, als
Einnahmen anzurechnen. Das kantonale Gericht hat die vom Krankenversicherer im
Zeitraum vom 1. Juni 1999 bis 31. Dezember 2001 im Hinblick auf die Hospitalisierung
der Beschwerdeführerin in der Klinik L.________ vergüteten Tagestaxen
grundsätzlich zu Recht unter dem Titel "andere wiederkehrende
Leistungen" im Sinne der angeführten Gesetzesbestimmung als Einnahmen
angerechnet (BGE 123 V 184; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zürich 2000, S. 91; Werlen, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138;
Urs Müller, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Murer/Stauffer
[Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2.
Aufl. 2006, Rz 428)."
Parallelamente a quanto avviene
in materia di prestazioni complementari nel caso concreto il versamento di CHF
20.
—giornalieri, periodico, finalizzato, per riprendere i termini delle
Condizioni d’assicurazione Helsana, a far fronte ai “…
costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria” deve essere ritenuto nell’ambito dei redditi computabili e quindi
convertito a mano delle apposite tabelle come evidenziato in precedenza.
Per non essere ritenuto il versamento di un assicuratore malattia in favore di
un assicurato non deve avere il carattere di periodicità e non essere
svincolato da precisa spesa medica, deve essere – in altri termini - in diretta
connessione con una spesa di cura finalizzata al miglioramento della salute del
paziente, deve quindi tendere alla copertura di spese di cura di una malattia o
di un’infermità e non riferirsi al sostentamento e genericamente essere
vincolato unicamente alla permanenza in casa per anziani od in una struttura
quale quella abitata dalla ricorrente.
Come detto un versamento
nell’ambito di coperture quali quella in discussione, anche se dovesse tendere
a coprire spese supplementari cagionate dal ricovero, debbono essere computate
analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione della LPC.
In concreto correttamente
quindi l’amministrazione cantonale ha ritenuto i CHF 20.-- giornalieri
percepiti dalla ricorrente da parte di __________.
2.10
Alla luce di quanto precede la
procedura messa in atto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, ossia
l’accertamento autonomo del reddito dell’assicurata per la successiva
conversione a mano delle apposite tabelle a fronte del reddito imponibile
azzerato, appare corretto. L’amministrazione non può invece essere seguita
laddove non ritiene, e meglio non accerta in maniera compiuta, gli importi
deducibili del reddito segnalati dal rappresentante dell’assicurata (interessi
passivi), mentre appare corretta la valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia riferita all’importo di CHF 600.— mensile derivante dal versamento di __________
a fronte della necessità di ricovero dell’assicurata.
Il ricorso va allora
accolto nel senso delle considerazioni che precedono, la decisione annullata, e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché determini accuratamente, con
l’assistenza del rappresentante della ricorrente, l’importo degli interessi
passivi e fissi quindi il reddito da considerare per la commutazione al fine di
determinare se la ricorrente RI 1 abbia o meno diritto al sussidio. Alla luce
dell’esito della procedura, favorevole alla ricorrente rappresentata dal signor
__________, non si giustifica il carico di tasse e spese alla stessa.
L’amministrazione, alla luce del patrocinio che ha comportato l’assunzione di
spese (invii, copie, telefonate), verserà l’importo omnicomprensivo di CHF
200.
— alla signora RI 1 a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto come alle considerazioni esposte. Di
conseguenza:
1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia affinché proceda a determinare il
reddito come indicato nei motivi e determini conseguentemente l'eventuale
diritto al sussidio della ricorrente.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia verserà alla ricorrente, comprensivi
dell’IVA eventualmente dovuta, l’importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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