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Decisione

36.2007.61

Sussidio 2007. Reddito imponibile 2004 nullo per importanti spese di manutenzione dell'immobile. Calcolo autonomo da parte dell'UAM del reddito. Va computato il versamento periodico (e non limitato ne

13 giugno 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re

T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"… come la

delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e,

soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La

norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento

autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento,

in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito

dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il

sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo"

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

La giurisprudenza di questo

Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire

unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in

virtù di preciso obbligo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla

sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) che ricapitola la prassi di questo

Tribunale in merito alle possibili deduzioni.

2.6. Nel caso di

specie la ricorrente, come ha indicato il suo rappresentante, nella tassazione

2004 presenta un reddito pari a zero siccome ha proceduto ad investire nel suo

immobile che necessitava una ristrutturazione, circostanza riconosciuta ed

ammessa dalle autorità fiscali.

RI 1 nel

2004 poteva contare su rendite AVS per CHF 19’536.-- e su un valore locativo di

CHF 4'650.— per un totale di redditi registrati nella tassazione applicabile

(2004) di CHF 24'186.--.

Essa si è

vista riconoscere dall’Ufficio di tassazione deduzioni per oneri assicurativi,

spese di cura, spese di gestione e manutenzione degli immobili nonché per

interessi passivi privati, un importo superiore a CHF 24'000.—, ritenuta poi la

deduzione di legge per beneficiari dell’AVS (CHF 7'000.--) l’importo del

reddito imponibile è sceso a zero mentre la sostanza si è ridotta a soli CHF

3'000.--.

Alla luce

di ciò l’amministrazione ha ritenuto la necessità di accertare le entrate

conseguite dalla ricorrente al fine di verificare il superamento dei limiti

dell’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS come

rammenta il regolamento d’applicazione alla LCAMal (art. 52).

In merito

a queste norme può qui essere fatto riferimento a recente sentenza di questo

Tribunale dove il tema era così specificato (cfr. sentenza 7 maggio 2007 in re T., 36.2007.41):

"Nel caso in

esame l’assicurato disponeva di un reddito nullo per il periodo di tassazione

determinante fissato dall’esecutivo cantonale. (…) Secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone

sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.— In altri termini se, al momento

dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla

o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve

verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare

il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.—

annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non

intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale

obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7

marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005) rispettivamente di non

intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della

tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od

insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro

entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del

premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a

fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in

formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla

persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a

fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi

dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione indicante

un reddito inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza

verificare gli introiti al fine di determinare se l’ammontare massimo per

persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato

si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata

(sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo 2003 si vedano ancora le decisioni

36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006, 36.2006.210 in re Z. del 2 maggio 2007 e

17 aprile 2007 in re G. inc. 36.2007.25)."

Sul tema,

in generale di un reddito imponibile nullo o di un reddito lordo indicato in

sede di tassazione inferiore ai CHF 6'000.--, il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, nella sua composizione plenaria, si è espresso in una sentenza

di principio del 6 aprile 2006 in re C. (36.2006.37) nei seguenti termini:

"Un'eccezione al

principio del diritto al sussidio per le persone sole aventi un reddito

determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con

un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in

base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante

per stabilire il diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da

cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51

RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera

Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). (…) Il

Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente

modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999,

avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il

diritto ed il calcolo al sussidio.

In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal:

"Le

persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.

6'000.--, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo

specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno

un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai

sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile."

Al riguardo, si veda la sentenza 7 agosto 2000

(inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT II-2001 pag. 115 seg. (…)

Nel caso concreto, se, da un lato, il reddito

determinante del ricorrente, persona sola, non supera i Fr. 20'000.-, d'altro

canto occorre accertare se torni applicabile l'eventualità dell'art. 31 lett. c

LCAMal.

Escluso un reddito imponibile nullo (doc. A2: la

notifica di tassazione 2003 l'ha fissato in Fr. 4'500.-), resta da verificare

se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali applicabili,

era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo

dell'assicurato dipende infatti la necessità di verificare o meno l'esistenza

di un reddito proprio dell'assicurato non inferiore al limite massimo per

persone sole previsto dalla LPC (nel 2006: Fr. 17'640.- annui, pari a Fr.

1'470.- mensili), ciò che esenterebbe l'assicurato dallo specificare il reddito

determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).

Va innanzitutto precisato che per "il

biennio fiscale determinante" (art. 31 lett. c LCAMal), per "i dati

fiscali applicabili" (art. 32 cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione

ordinaria o intermedia del biennio determinante" (art. 51 RLCAMal) si

devono intendere le classificazioni annue dell'imposta cantonale che, per le

domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione

per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25 ottobre 2005 citato sub. 2.2.).

In merito a questa specificazione, va osservato

che la terminologia appena citata ed adottata nel 1996 dalla LCAMal, è ormai

superata a seguito della sostanziale modifica della Legge tributaria

intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con la novella

legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito e sulla

sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT)

ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In

questo senso, si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando senza però conseguente modifica

della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme applicative

cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio fiscale

determinante".

Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero

fino alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione

d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale

diretta, prevedeva l'inserimento del "I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e

delle "II. DEDUZIONI" a pagina 3. L'assicurato compilava questa

pagina inserendo il reddito lordo "Da attività dipendente" e/o

"Da attività indipendente", come pure gli altri redditi conseguiti

(p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli e capitali, ecc.) il totale

dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti per il biennio fiscale

precedente, era suddiviso in due ed il risultato ottenuto costituiva il reddito

lordo, che veniva poi riportato nella notifica di tassazione emessa

dall'Ufficio di tassazione.

In questo reddito lordo totale i dipendenti

inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima delle deduzioni dei

contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri termini il certificato di

salario allestito dal datore di lavoro comprendeva il totale del salario lordo

a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo importo, venivano poi riconosciute

deduzioni fissate per tutti i contributi sociali e della previdenza

professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni), per ottenere infine lo

stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni da parte del datore di

lavoro a dipendenza di circostanze particolari).

In questo senso si inserisce la tesi dell'UAM,

secondo cui "il concetto di reddito lordo esposto all'art. 31 lett. c)

LCAMal è da intendere quale somma di tutti i redditi esposti nella notifica di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato prima delle deduzioni fiscali.".

Con la nuova LT la posizione dell'UAM non è più

sostenibile ed applicabile alle domande di sussidio per gli anni dal 2006 in

poi, poiché esse si basano sulle nuove tassazioni fiscali annuali.

Diversa, in effetti, è la situazione che si

presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le dichiarazioni di tassazione 2003, 2004

e quelle che seguiranno, si fondano su norme diverse. Infatti i redditi

conseguiti durante un solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in

modo differente nel formulario della dichiarazione d'imposta delle persone

fisiche.

Come ha ben evidenziato il ricorrente, infatti,

con i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora

non si espone più il reddito lordo totale che il salariato percepisce. Va

invece già indicato il cosiddetto "salario netto II", ovvero la

risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti i contributi ordinari

AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario netto I" corrisponde

invece al salario lordo totale meno le deduzioni sociali AVS/AI/IPG/AD, senza

AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle nuove dichiarazioni fiscali non

si espongono più, a titolo di deduzioni, gli oneri sociali che vengono detratti

dalla busta paga del lavoratore.

Di conseguenza anche la notifica di tassazione va

letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9) è la

somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il

Considerandi

reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto,

non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto

dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le

eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite

"deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste

ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo

al reddito imponibile (posta 25).

Da quanto precede discende che per risalire al

reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di

tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta

9) gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i

dipendenti) direttamente al certificato di salario rilasciato dal datore di

lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il salario lordo totale, prima

delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli

altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è

inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal,

art. 51 e 52 RLCAMal."

Alla luce

delle recenti modifiche del RLCAMal più sopra riportate in esteso le difficoltà

nell’accertamento del reddito lordo segnalate nella sentenza citata appaiono

oggi superate.

2.7

Nel caso concreto

la ricorrente non è una giovane che finisce la sua formazione e che entra nel

mondo del lavoro ma persona che ha percorso già un lungo tratto di esistenza,

avendo superato gli ottant’anni, e che si trova in una situazione

sostanzialmente stabile siccome al beneficio di una rendita AVS. E’ vero che la

norma in questione non è prevista unicamente per i giovani a fine formazione

(come ben lascia intendere il testo dell’art. 53 lettera b. RLCAMal) per cui un

esame, anche nel caso concreto, deve trovare applicazione. In effetti la

ricorrente dispone di un reddito imponibile nullo nella tassazione 2004. In concreto i presupposti della norma

che impone l’accertamento autonomo del reddito da parte dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia sono dati. Il regolamento, non differentemente

dalla Legge, fa riferimento al reddito di CHF 6'000.— quale reddito lordo (o,

secondo il nuovo tenore delle norme: redditi registrati nella tassazione

applicabile) alternativamente al reddito imponibile nullo. Essendo data una delle

due condizioni i presupposti dell’art. 53 e 52 RLCAMal appaiono adempiuti e,

correttamente, l’amministrazione ha svolto gli accertamenti che le incombevano

per determinare il reddito dell’assicurata e, conseguentemente, procedere a sua

successiva commutazione a mano delle tabelle.

Nel caso

in discussione, quindi, l’amministrazione doveva accertare il reddito della

signora RI 1 e lo ha fatto partendo dai dati indicati dalla stessa per il

tramite del signor __________. Questo Tribunale deve verificare se

l’amministrazione ha operato correttamente, in particolare, non ritenendo

l’assegno grandi invalidi, considerando – oltre alla rendita AVS – anche il

versamento eseguito da __________ in favore dell’assicurata e ritenendo lo

stesso quale rendita (CHF 20.— al giorno), nonché valutando correttamente le

entrate per locazione e gli oneri ipotecari.

2.8

Ebbene

nessuna discussione pone il tema della rendita AVS. La stessa risulta

correttamente ritenuta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in CHF 1'705.--.

Altrettanto correttamente l’amministrazione non ha considerato l’importo

dell’assegno grandi invalidi. In effetti, in applicazione della Legge

Tributaria, gli assegni grandi invalidi sono redditi esenti dalla percezione

dell’imposta (art. 23 litt. d LT; sul tema si veda la sentenza 14 settembre

2001.

della CDT inc. 80.2001.114 al punto 4.2.2). L’amministrazione non ha

invece considerato, in maniera erronea, l’importo degli interessi passivi

indicato dal rappresentante della signora RI 1. Nel documento 2 (lettera 26

febbraio 2007 all’UAM) l’assicurata ha specificato di avere un debito garantito

e di versare “ca. Fr. 1'600.-- (inter. Ipot.+ass.ni)”. Il rappresentante

della ricorrente ha indicato al Giudice delegato l’esistenza di un debito di

CHF 42'000.-- con un interesse passivo di CHF 1260.-- annui. Alla luce già di

tale aspetto il gravame va accolto per il necessario rinvio degli atti

all’amministrazione per le doverose e puntuali verifiche e per l’emanazione di

una nuova decisione previa acquisizione della documentazione a comprova del

versamento degli interessi passivi.

2.9

Ulteriore

aspetto che il Tribunale deve esaminare è relativo alla presa in considerazione

da parte dell’UAM dell’importo versato da __________ all’assicurata in virtù di

copertura complementare all’assicurazione obbligatoria delle cure. In effetti

l’assicuratore malattia della signora RI 1 versa all’assicurata l’importo di

CHF 20.— giornalieri in conseguenza al suo ricovero in un’adeguata struttura.

La signora RI 1 percepisce per ogni giorno di ricovero alla Casa __________ di __________

CHF 20.— per un versamento mensile medio di CHF 600.— che l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha considerato quale reddito computabile. Questo

Tribunale è chiamato a verificare se questo importo è stato correttamente

considerato dall’amministrazione tra i redditi della ricorrente.

A livello

fiscale l’importo di cui sopra non sembra essere normalmente considerato quale

reddito imponibile analogamente a quanto avviene per le prestazioni

dell’assicurazione obbligatoria voluta dalla LAMal. Dal sito dell’assicuratore

malattia __________ che offre la complementare in discussione emerge che:

"L’assicurazione

__________ offre la copertura assicurativa per malattie croniche o per le

conseguenze croniche d’infortunio fino all’ammontare della somma forfetaria

giornaliera assicurata per i costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di

cura stazionaria, così come per i costi non coperti per assistenza e aiuto

domiciliare in caso di cura ambulatoriale a domicilio."

In altri

termini __________ versa, nell'ambito della copertura __________, l’importo concordato

e ciò a fronte di spese effettive di assistenza e costi non coperti in caso di

soggiorno in casa di cura. Le Condizioni d’assicurazione prevedono in particolare

che:

"Una fornitura di

prestazioni presuppone sia la necessità regolare di prestazioni della cura di

base e di trattamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, sia la necessità di cure …"

Con la precisazione che:

"La necessità di cure sussiste quando

la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve ricorrere più

volte a settimana all’aiuto di terzi per attività della vita quotidiana, p. es.

l’assunzione di cibo, l’igiene del corpo o la mobilità …"

Le prestazioni sono in stretta

connessione con lo stato di salute del paziente, come rammenta l’art. 6 delle

CSA __________:

"Esiste un diritto a prestazioni se

sono soddisfatte le condizioni di prestazione ai sensi del par. 3, se il

trattamento è necessario dal profilo medico e se la degenza avviene in una casa

di cura o in un particolare reparto ospedaliero per malattie di lunga durata e

malati cronici, riconosciuto secondo la pianificazione cantonale degli ospedali

e delle case di cura."

Le prestazioni sono periodiche

e vengono versate a tempo indeterminato se date le condizioni di salute che le

impongono ed a fronte della presentazione di attestazioni mediche ogni 6 mesi.

Per l'ottenimento delle diarie è inoltre necessario presentare il conteggio di

fattura della casa di cura.

Questi versamenti si

apparentano quindi a quelli che l’assicuratore malattie effettua in favore

dell’assicurato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta in

sostanza di versamenti effettuati a fronte di effettive e supplementari spese

sopportate dall’assicurato e quindi a rimborso – perlomeno parziale - delle

stesse. Il versamento ha una causale e non ha una pura natura di rendita ed è

connesso, come detto, ad un ricovero. L’importo ricevuto tende a compensare

spese, in particolare di cura, altrimenti non coperte. Come indicato a livello

fiscale i versamenti eseguiti dall’assicuratore malattia nell’ambito della

copertura obbligatoria non sono qualificati dalla dottrina quale reddito e

quindi sottoposti alla percezione di imposte. Il prof. Peter

Locher, dell’Università di Berna, nel suo "Kommentar zum DGB",

Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Therwil/BS, 2001, 1 parte, rammenta che:

"Weil es sich

dabei um blossen Auslagenersatz handelt, werden diese Entschädigungen einkommensteuerrechtlich

nicht erfasst."

Nella misura in cui tra i

redditi dell’assicurato debba contemplarsi un versamento eseguito

dall’assicuratore malattia in virtù di copertura complementare quale quella in

discussione e che detto versamento sia ricorrente e tenda, comunque in maniera

generica e non specificatamente riferita ad una precisa cura o ad uno specifico

medicamento, al rimborso di spese di cura cagionate da una malattia, anche se

la patologia impone il versamento di prestazioni obbligatorie come in casu, questo

rimborso deve comunque essere contemplato quale reddito nell’ambito della

determinazione del diritto al sussidio.

Nonostante il trattamento

fiscale che la dottrina indica per tali versamenti, infatti, la giurisprudenza

del Tribunale Federale (sino a fine 2006: Tribunale Federale delle

Assicurazioni) ha ritenuto – nell’ambito dell’applicazione della Legge sulle

prestazioni complementari – detti versamenti computabili per la determinazione

del diritto alle prestazioni complementari, facendoli rientrare nel concetto di

“altre prestazioni periodiche” ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPC. In

particolare il TF ha ritenuto che i contributi alle spese di soggiorno in una

casa di cura versati periodicamente da una cassa malati in virtù di

un’assicurazione per le spese di lunga durata rientrano nelle “altre

prestazioni periodiche” ai sensi del citato art. 3 LPC e come tali fanno parte

del reddito determinante. Il caso trattato dal TF (DTF 123 V 184 e segg.) era

relativo al versamento effettuato in favore di una donna nata nel 1909 e

degente da un paio d’anni presso una casa di cura (Pflegeheim), donna

beneficiaria di un versamento giornaliero di CHF 50.—“an die Heimkosten”. Nelle sue motivazioni il TF rileva come (pag. 186) il versamento avvenisse

in favore dell’assicurata “aus der Langzeitpflegeversicherung für ungedeckte

Kosten im Pflegeheim und für Hauskrankenpflege und Haushalthilfen”. Il

TF ha rilevato come l’art. 3 LPC contasse nel concetto di altre prestazioni

periodiche anche rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche connesse

alle rendite AVS o AI. Il TF si è quindi chiesto se “der Pflegebeitrag der Krankenkasse”

dovesse essere ritenuto “… als andere wiederkehrende Leistung“ e quindi dovesse

essere ritenuto nell’ambito dell’art. 3 LPC. L’alta Corte ha considerato:

"

Mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG,

von dem bei der Auslegung in erster Linie auszugehen ist … lässt sich eine solche Annahme ohne weiteres vereinbaren, handelt es

sich doch beim Pflegebeitrag klarerweise um eine (andere) periodisch

ausgerichtete Leistung. Nichts anderes ergibt sich aus der bisherigen

Gerichtspraxis, die sich bei der Auslegung an der Entstehungsgeschichte der

fraglichen Bestimmung orientiert. Im unveröffentlichten Urteil G. vom 4. Juli

1983.

hat das Eidg. Versicherungsgericht zum Begriff der "anderen

wiederkehrenden Leistungen" folgendes dargelegt: Das wesentliche

Kennzeichen der gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG als Einkommen anrechenbaren Leistungen

ist deren Periodizität. So hält die Botschaft vom 21. September 1964 zum

Entwurf eines Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung fest: "Als Renten und Pensionen

haben periodische Leistungen im weitesten Sinne zu gelten, also neben den

Sozialversicherungsrenten die Renten öffentlicher und privater Pensionskassen

und Versicherungen, die freiwilligen periodischen Leistungen der Arbeitgeber

und die Renten im Sinne des Zivilrechts" (BBl 1964 II 705). Daraus ergibt

sich, dass Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG nach dem

Willen des Gesetzgebers offenbar die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller

wiederkehrenden Leistungen statuiert. Abweichungen von dieser Regel ergeben

sich insofern, als Art. 3 Abs. 3 ELG

"die Priorität der versicherungsmässigen Ergänzungsleistungen gegenüber

Leistungen mit Fürsorge- oder Unterstützungscharakter" zum Ausdruck bringt

(BBl 1964 II 705). Diese Auffassung wird auch von WERLEN (Der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138)

vertreten. Als andere wiederkehrende Leistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit.

c ELG bezeichnet er sämtliche

wiederkehrenden Leistungen, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, die nicht unter

den Begriff der Renten und Pensionen fallen. Der Gesetzgeber habe mit der

Generalklausel "andere wiederkehrende Leistungen" all jene Fälle

erfassen wollen, die nicht explizit aufgezählt sind. Davon ausgenommen seien

lediglich Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorge- oder Unterstützungscharakter

(im gleichen Sinn auch CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995,

S. 112 und 114 f.)."

Il TF, in una sentenza dell’8

febbraio 2007 (in re T., P 41/05) al considerando 3 ha ribadito nella sostanza

la sua giurisprudenza in ambito di LPC. In particolare ha evidenziato come:

" Gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG sind Renten, Pensionen und andere

wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV sowie der IV, als

Einnahmen anzurechnen. Das kantonale Gericht hat die vom Krankenversicherer im

Zeitraum vom 1. Juni 1999 bis 31. Dezember 2001 im Hinblick auf die Hospitalisierung

der Beschwerdeführerin in der Klinik L.________ vergüteten Tagestaxen

grundsätzlich zu Recht unter dem Titel "andere wiederkehrende

Leistungen" im Sinne der angeführten Gesetzesbestimmung als Einnahmen

angerechnet (BGE 123 V 184; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Supplement, Zürich 2000, S. 91; Werlen, Der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138;

Urs Müller, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Murer/Stauffer

[Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2.

Aufl. 2006, Rz 428)."

Parallelamente a quanto avviene

in materia di prestazioni complementari nel caso concreto il versamento di CHF

20.

—giornalieri, periodico, finalizzato, per riprendere i termini delle

Condizioni d’assicurazione Helsana, a far fronte ai “…

costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria” deve essere ritenuto nell’ambito dei redditi computabili e quindi

convertito a mano delle apposite tabelle come evidenziato in precedenza.

Per non essere ritenuto il versamento di un assicuratore malattia in favore di

un assicurato non deve avere il carattere di periodicità e non essere

svincolato da precisa spesa medica, deve essere – in altri termini - in diretta

connessione con una spesa di cura finalizzata al miglioramento della salute del

paziente, deve quindi tendere alla copertura di spese di cura di una malattia o

di un’infermità e non riferirsi al sostentamento e genericamente essere

vincolato unicamente alla permanenza in casa per anziani od in una struttura

quale quella abitata dalla ricorrente.

Come detto un versamento

nell’ambito di coperture quali quella in discussione, anche se dovesse tendere

a coprire spese supplementari cagionate dal ricovero, debbono essere computate

analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione della LPC.

In concreto correttamente

quindi l’amministrazione cantonale ha ritenuto i CHF 20.-- giornalieri

percepiti dalla ricorrente da parte di __________.

2.10

Alla luce di quanto precede la

procedura messa in atto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, ossia

l’accertamento autonomo del reddito dell’assicurata per la successiva

conversione a mano delle apposite tabelle a fronte del reddito imponibile

azzerato, appare corretto. L’amministrazione non può invece essere seguita

laddove non ritiene, e meglio non accerta in maniera compiuta, gli importi

deducibili del reddito segnalati dal rappresentante dell’assicurata (interessi

passivi), mentre appare corretta la valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia riferita all’importo di CHF 600.— mensile derivante dal versamento di __________

a fronte della necessità di ricovero dell’assicurata.

Il ricorso va allora

accolto nel senso delle considerazioni che precedono, la decisione annullata, e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché determini accuratamente, con

l’assistenza del rappresentante della ricorrente, l’importo degli interessi

passivi e fissi quindi il reddito da considerare per la commutazione al fine di

determinare se la ricorrente RI 1 abbia o meno diritto al sussidio. Alla luce

dell’esito della procedura, favorevole alla ricorrente rappresentata dal signor

__________, non si giustifica il carico di tasse e spese alla stessa.

L’amministrazione, alla luce del patrocinio che ha comportato l’assunzione di

spese (invii, copie, telefonate), verserà l’importo omnicomprensivo di CHF

200.

— alla signora RI 1 a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto come alle considerazioni esposte. Di

conseguenza:

1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia affinché proceda a determinare il

reddito come indicato nei motivi e determini conseguentemente l'eventuale

diritto al sussidio della ricorrente.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia verserà alla ricorrente, comprensivi

dell’IVA eventualmente dovuta, l’importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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