Lexipedia

Decisione

36.2007.64

Domanda di sussidio. Diminuzione del reddito. Calcolo autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM per la successiva conversione. Deduzioni ammesse.

7 agosto 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella

causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente

ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,

36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre

2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella

sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del

30 novembre 2005.

6. In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal

modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle

leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne

abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno.

Tale esplicita effica­cia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua

vali­dità ed ammissibilità.

Secondo

il principio di non retroattività delle leggi un atto norma­tivo non può esplicare

i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (cfr. Auer/Malinverni/Hottellier,

Droit Constitutionnel Suisse - Vol. I: L'État, 2a ed., Berna

2006, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità del

diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto pe­nale. Al

principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza

più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla

garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango di

Costituzione federale siccome de­dotto dal vecchio art. 4 Cost. In questo senso

quindi la non re­troattività governa pure altri dominii del diritto tra i

quali, oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in

particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re

A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19

dicembre 1996 concernente la Cassa Ma­lati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in

particolare nelle conside­razioni al punto 3) il Tribunale Federale ha

rammentato come:

" «Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la

non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits

entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd,

119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fé­dérale,

art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui inter­dit à

l'administration de prendre des mesures défavorables aux ad­ministrés en vertu

de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit

administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4

consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de

déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit

expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le

temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie

par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public

plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle res­pecte

les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En

revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle

s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps;

il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne

porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)»

La

Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di

retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Égalité.

Les garanties de la Constitution fédé­rale du 18 avril 1999",

Berna 2000, n. 111 e segg.), sarà appli­cabile come in vigenza della precedente

Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato:

" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu

de la partie et soumet­tre des faits anciens à des normes nouvelles; la

sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi

des justiciables serait surprise."

Sempre

per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricor­dato come per il Tribunale

Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge nuova che

si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en

vigueur” (DTF 124 II 453). Al contra­rio invece va qualificata di

retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma

sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre

la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo

d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in

Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di

stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già

nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c.

3). La distinzione at­tiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre

verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlos­sen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione

della disposizione controversa.

Più

precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif,

ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione

propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti

intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come

il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin.

CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto

che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli

amministrati in applica­zione di regole la cui applicazione non poteva essere

attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è

assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova ado­zione sono maggiormente

favorevoli agli amministrati, rispetti­vamente può essere ammessa una

retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso,

siano realiz­zate le seguenti condizioni:

·

la retroattività è espressamente prevista dalla

legge;

·

è limitata nel tempo in modo ragionevole;

·

è giustificata da motivi pertinenti d'interesse

pubblico;

·

non dà luogo ad evidenti disparità di

trattamento;

·

non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.

In

questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio

Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.

Dottrina

e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività

non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente

detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà

di fare retroa­gire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme

so­stanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più

specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.).

Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora es­sere ammissibile (DTF

102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono

prevalere, in una pesata degli inte­ressi in gioco, su quelli privati. La

giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello

Stato ad au­mentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi

fi­nanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).

Per

quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova

norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati,

come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la

modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la

retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien

droit, mais non encore révo­lus lors du changement de législation sont

assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit.,

pag. 150). An­che in questo caso però giurisprudenza e

dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).

D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica

adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere ri­spettose delle

condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività

delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare

laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per

l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri

assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi

riferiti allo stesso periodo. La questione non va co­munque approfondita in

questa sede alla luce dell’esito del gra­vame in discussione. In particolare,

come si vedrà, nel caso con­creto non cambia la situazione della ricorrente sia

che la norma dell’art. 67 litt. m RLCAMal sia quella precedente la modifica sia

quella della sua nuova formulazione.

7. Per

costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in

giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non

in caso particolare. Come ram­menta la sentenza 36.2005.104-105 del 19

settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione

fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle

comuni­cazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'autorità

di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato

a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'e­sattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la deter­minazione del reddito

spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato

deve anzitutto difen­dere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto con­cerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.

321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V

371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

8. In

concreto per il 2004 RI 1 dispone di una tassazione che vede un reddito imponibile

di CHF 60'700.- mentre la sostanza è azzerata dai debiti. Questi valori non permettono

la concessione del sussidio.

Con

la sua domanda di sussidio RI 1 ha segnalato, dal 1° gennaio 2006, il cambiamento

del suo statuto lavorativo "da fisso a supplente" chiedendo, in buona

sostanza, l'applicazione dell'art. 67 litt. m RLCAMal.

9. Val

qui la pena di ribadire come, in diritto, per l'accerta­mento autonomo del

reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibil­mente quello

più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. Nell'ottica di tale volontà del le­gislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione im­portante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve pro­cedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i pa­rametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto

al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile me­diante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite.

La LCAMal ed il relativo regolamento d'applicazione non fanno stato

invece di una diminuzione della sostanza e tantomeno di una diminuzione

volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per il

sussidio richiesto.

Ebbene in

concreto il reddito lordo annuo riconosciuto dall'amministrazione è stato

determinato in CHF 38'891.- sulla base del contratto di lavoro e del

certificato di salario prodotti sub. doc. 2.

Questo

reddito, senza neppure considerare la maggiorazione derivante dal valore

locativo (dalle tassazioni acquisite fissato in CHF 12'000.- annui, v. doc. VI

bis relativo alla tassazione IC 2004), dedotti i debiti ipotecari – e quindi

anche nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente – non consente di concedere

il sussidio. In effetti, anche considerando il debito ipotecario, con un

reddito di CHF 2'961.20 (come ritenuto dall'UAM in maniera non contestata dalla

ricorrente), il reddito determinante è di CHF 26'000.- e quindi superiore ai

limiti.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto.

10. Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per

l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in

vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione

impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster