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Decisione

36.2007.65

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

5 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.65

Data decisione, Autorità:

05.06.2007, TCA

Titolo:

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.65

ir/td

Lugano

5 giugno 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di

RI 1

contro

Cassa Malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che RI 1 si è rivolta al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni con scritto del 24 aprile 2007 con cui contesta

l'accollamento di premi per il primo quadrimestre 2007 da parte di CO 1 alla

luce della disdetta inoltrata con effetto al 31 dicembre 2006;

• che RI 1 indica di essere creditrice

nei confronti dell'assicuratore e si oppone a che detto credito serva a

compensare pretese di CO 1 nei confronti del marito;

• che il giudice delegato ha interpellato

la signora RI 1 sollecitandole la trasmissione dell'eventuale decisione su

opposizione resa da CO 1 rispettivamente chiedendole di volere fornire

specifiche indicazioni. Alla ricorrente è stato concesso un termine di 20

giorni per dare seguito all'invito del Tribunale sotto pena di irricevibilità

della richiesta;

• che la signora RI 1 non ha prodotto

decisione alcuna e non ha reagito all'invito del Tribunale;

• che in particolare la signora RI 1 non

ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha specificato se

la sua impugnativa andava intesa quale ricorso per denegata giustizia;

Considerandi

• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00);

• che

con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte

generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica

anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si

applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota

giurisprudenza federale;

• che

secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

• che

il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo

l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova

per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1

gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non

preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la

LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag.

205.

- 207);

• che,

dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1 abbia

emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al Tribunale.

L’atto apparentemente impugnato cui fa riferimento la signora RI 1 sembra (il

dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa documentazione come a

richiesta del TCA) essere un conteggio per premi. Il gravame non può nemmeno

essere ritenuto quale ricorso per denegata giustizia in assenza della comprova

di una formale richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurata e

di un’inazione dell’assicuratore (la circostanza non è sostenuta in sede di

ricorso). In altri termini RI 1 ha semplicemente reagito, scrivendo al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ad un conteggio dell’assicuratore

malattie CO 1, niente di più;

• che

nel caso in esame la Cassa malati non ha – dimostratamene (e la prova di ciò

incombeva all’assicurata) emanato una decisione formale e neppure, come

indicato, una decisione su opposizione impugnabile al TCA. L’atto di cui RI 1

contesta il contenuto dovrebbe essere un conteggio per premi (assertivamente

non dovuti). Come detto non è stata prodotta una decisione e successiva

decisione su opposizione: il ricorso deve pertanto essere dichiarato

irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.-

Il ricorso 24 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

2.-

Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

3.-

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui

il ricorrente l'ha ricevuta.

4.- Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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