36.2007.65
Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.
5 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.65
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, TCA
Titolo:
Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.65
ir/td
Lugano
5 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di
RI 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolta al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con scritto del 24 aprile 2007 con cui contesta
l'accollamento di premi per il primo quadrimestre 2007 da parte di CO 1 alla
luce della disdetta inoltrata con effetto al 31 dicembre 2006;
• che RI 1 indica di essere creditrice
nei confronti dell'assicuratore e si oppone a che detto credito serva a
compensare pretese di CO 1 nei confronti del marito;
• che il giudice delegato ha interpellato
la signora RI 1 sollecitandole la trasmissione dell'eventuale decisione su
opposizione resa da CO 1 rispettivamente chiedendole di volere fornire
specifiche indicazioni. Alla ricorrente è stato concesso un termine di 20
giorni per dare seguito all'invito del Tribunale sotto pena di irricevibilità
della richiesta;
• che la signora RI 1 non ha prodotto
decisione alcuna e non ha reagito all'invito del Tribunale;
• che in particolare la signora RI 1 non
ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha specificato se
la sua impugnativa andava intesa quale ricorso per denegata giustizia;
Considerandi
• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00);
• che
con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte
generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica
anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si
applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota
giurisprudenza federale;
• che
secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
• che
il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova
per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non
preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la
LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag.
205.
- 207);
• che,
dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1 abbia
emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al Tribunale.
L’atto apparentemente impugnato cui fa riferimento la signora RI 1 sembra (il
dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa documentazione come a
richiesta del TCA) essere un conteggio per premi. Il gravame non può nemmeno
essere ritenuto quale ricorso per denegata giustizia in assenza della comprova
di una formale richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurata e
di un’inazione dell’assicuratore (la circostanza non è sostenuta in sede di
ricorso). In altri termini RI 1 ha semplicemente reagito, scrivendo al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ad un conteggio dell’assicuratore
malattie CO 1, niente di più;
• che
nel caso in esame la Cassa malati non ha – dimostratamene (e la prova di ciò
incombeva all’assicurata) emanato una decisione formale e neppure, come
indicato, una decisione su opposizione impugnabile al TCA. L’atto di cui RI 1
contesta il contenuto dovrebbe essere un conteggio per premi (assertivamente
non dovuti). Come detto non è stata prodotta una decisione e successiva
decisione su opposizione: il ricorso deve pertanto essere dichiarato
irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.-
Il ricorso 24 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.
2.-
Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.
3.-
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui
il ricorrente l'ha ricevuta.
4.- Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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