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Decisione

36.2007.67

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

5 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.67

Data decisione, Autorità:

05.06.2007, TCA

Titolo:

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.67

ir/td

Lugano

5 giugno 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di

RI 1

contro

Cassa Malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

• che con atto 30 aprile 2007 RI 1 si è

rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando di essersi visto

intimare dall'assicuratore malattia CO 1 un'ingiunzione concernente premi

dovuti al 30 aprile 2007 (CHF 1'240.--) ed indicante uno scoperto al 31

dicembre 2006 di CHF 395.85;

• che RI 1 contesta il procedere della

Cassa nei seguenti termini:

" (…) vengono ripresi interamente i premi 2006,

mentre nell'estratto conto del 14.3 si procedeva invece da un saldo zero al

14.8.06: è probabile che quest'ultimo omettesse i premi 2006 anteriori al mio

fallimento aperto il 23.3.06.

L'importo a mio favore di Fr. 182.45 è stato ora giustamente

introdotto in diminuzione degli scoperti.

La partecipazione sopraindicata di Fr. 375,85 verrà saldata entro il

5.5.2007." (Doc. I)

• che RI 1 ha quindi confermato sue

richieste nei confronti di CO 1 avanzate il precedente 7 aprile 2007 ossia

l'invio di una:

" (…) polizza di versamento per chiudere

definitivamente la pendenza, corredata, se necessario, da pertinenti e chiari

aggiornamenti e osservazioni (secondo i miei calcoli il residuo finale a vostro

favore effettivamente dovuto al 31.12.06 potrebbe risultare di Fr. 287,55,

somma corrispondente ai premi del bimestre gennaio/febbraio dello scorso anno

dedotta appunto la somma compensata sopraesposta).

- esplicito nulla osta al mio

cambiamento di cassa malati retroattivo al 1.1.07 al compimento di tale

operazione

- sospensione inoltre in ogni caso di

qualsiasi azione d'incasso derivante dalla diffida del 14.3.07 e dall'estratto

conto del 10.4.07 e di fatturazione di premi posteriori al 30.4.07 fino a

definizione della vertenza." (Doc. I)

• che il ricorrente ha inoltre comunicato

ad CO 1 la sua volontà di opporsi a decisione del 10 aprile 2007 (decisione non

prodotta al Tribunale nonostante l'ingiunzione 2 maggio 2007) non meglio

precisata e specificata;

Considerandi

• che RI 1 ha quindi invitato CO 1 a

volere emettere:

" (…) per ciò che mi riguarda esclusivamente, una

decisione che tenga conto fra l'altro del mio scritto del 7 aprile u.s.

(…)

Spero infine che preferiate "mollare saggiamente la presa" e

lasciarci partire e/o dichiarare una buona volta esattamente quanto pretendete

come saldo al 31.12.06, senza più mescolare i due anni contabili." (Doc.

I)

• che il Giudice delegato ha chiesto a RI

1.

la produzione delle eventuali decisioni su opposizione impugnate

rispettivamente ha chiesto - nel caso il gravame fosse da intendere quale impugnativa

per denegata giustizia - di volere completare l'esposto conformemente alle

norme di procedura che reggono la materia, e ciò sotto pena di irricevibilità

del ricorso;

• che RI 1 non ha minimamente reagito, non

ha trasmesso alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha completato

(emendato) il suo esposto;

• che,

in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche

di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA

del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

• che

con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte

generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica

anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si

applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota

giurisprudenza federale;

• che

secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

• che

il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo

l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1.

gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207);

• che,

dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1

abbia emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al

Tribunale. RI 1 sembra (il dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa

documentazione come a richiesta del TCA) fare riferimento a decisione soggetta

ad opposizione 10 aprile 2007 e sembra chiedere, ma solo con lo scritto 30

aprile 2007 poi trasmesso al Tribunale, l’emanazione di una decisione ad CO 1.

Il gravame non può essere considerato ricevibile in difetto di produzione di

una decisione impugnabile, e non può nemmeno essere ritenuto quale ricorso per

denegata giustizia in assenza di un dimostrato inammissibile ritardo da parte

dell’assicuratore nell’emanare una decisione richiesta dall’assicurato. Per

quanto comprensibile dallo scritto trasmesso al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni sembra che le contestazioni del signor RI 1 siano conseguenti a

scritti e richieste dell’assicuratore che temporalmente si situano nel corso

del mese di aprile 2007. Non può quindi essere ritenuta una denegata giustizia

d’altra parte neppure sostenuta davanti al Tribunale;

• che

nel caso in esame la Cassa malati non ha quindi – in maniera comprovata (e la

dimostrazione di ciò incombeva all’assicurato) - emanato una decisione su

opposizione impugnabile al TCA e non appaiono dati gli estremi di una denegata

giustizia. La totale inazione del ricorrente a fronte dello scritto

interlocutorio del Tribunale non impone alcun ulteriore accertamento ed il

ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e

non si accollano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.-

Il ricorso 30 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

2.- Non

si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui

il ricorrente l'ha ricevuta.

4.- Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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