36.2007.67
Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.
5 giugno 2007Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.67
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, TCA
Titolo:
Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.67
ir/td
Lugano
5 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di
RI 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
• che con atto 30 aprile 2007 RI 1 si è
rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando di essersi visto
intimare dall'assicuratore malattia CO 1 un'ingiunzione concernente premi
dovuti al 30 aprile 2007 (CHF 1'240.--) ed indicante uno scoperto al 31
dicembre 2006 di CHF 395.85;
• che RI 1 contesta il procedere della
Cassa nei seguenti termini:
" (…) vengono ripresi interamente i premi 2006,
mentre nell'estratto conto del 14.3 si procedeva invece da un saldo zero al
14.8.06: è probabile che quest'ultimo omettesse i premi 2006 anteriori al mio
fallimento aperto il 23.3.06.
L'importo a mio favore di Fr. 182.45 è stato ora giustamente
introdotto in diminuzione degli scoperti.
La partecipazione sopraindicata di Fr. 375,85 verrà saldata entro il
5.5.2007." (Doc. I)
• che RI 1 ha quindi confermato sue
richieste nei confronti di CO 1 avanzate il precedente 7 aprile 2007 ossia
l'invio di una:
" (…) polizza di versamento per chiudere
definitivamente la pendenza, corredata, se necessario, da pertinenti e chiari
aggiornamenti e osservazioni (secondo i miei calcoli il residuo finale a vostro
favore effettivamente dovuto al 31.12.06 potrebbe risultare di Fr. 287,55,
somma corrispondente ai premi del bimestre gennaio/febbraio dello scorso anno
dedotta appunto la somma compensata sopraesposta).
- esplicito nulla osta al mio
cambiamento di cassa malati retroattivo al 1.1.07 al compimento di tale
operazione
- sospensione inoltre in ogni caso di
qualsiasi azione d'incasso derivante dalla diffida del 14.3.07 e dall'estratto
conto del 10.4.07 e di fatturazione di premi posteriori al 30.4.07 fino a
definizione della vertenza." (Doc. I)
• che il ricorrente ha inoltre comunicato
ad CO 1 la sua volontà di opporsi a decisione del 10 aprile 2007 (decisione non
prodotta al Tribunale nonostante l'ingiunzione 2 maggio 2007) non meglio
precisata e specificata;
Considerandi
• che RI 1 ha quindi invitato CO 1 a
volere emettere:
" (…) per ciò che mi riguarda esclusivamente, una
decisione che tenga conto fra l'altro del mio scritto del 7 aprile u.s.
(…)
Spero infine che preferiate "mollare saggiamente la presa" e
lasciarci partire e/o dichiarare una buona volta esattamente quanto pretendete
come saldo al 31.12.06, senza più mescolare i due anni contabili." (Doc.
I)
• che il Giudice delegato ha chiesto a RI
1.
la produzione delle eventuali decisioni su opposizione impugnate
rispettivamente ha chiesto - nel caso il gravame fosse da intendere quale impugnativa
per denegata giustizia - di volere completare l'esposto conformemente alle
norme di procedura che reggono la materia, e ciò sotto pena di irricevibilità
del ricorso;
• che RI 1 non ha minimamente reagito, non
ha trasmesso alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha completato
(emendato) il suo esposto;
• che,
in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche
di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
• che
con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte
generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica
anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si
applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota
giurisprudenza federale;
• che
secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
• che
il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che,
dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1
abbia emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al
Tribunale. RI 1 sembra (il dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa
documentazione come a richiesta del TCA) fare riferimento a decisione soggetta
ad opposizione 10 aprile 2007 e sembra chiedere, ma solo con lo scritto 30
aprile 2007 poi trasmesso al Tribunale, l’emanazione di una decisione ad CO 1.
Il gravame non può essere considerato ricevibile in difetto di produzione di
una decisione impugnabile, e non può nemmeno essere ritenuto quale ricorso per
denegata giustizia in assenza di un dimostrato inammissibile ritardo da parte
dell’assicuratore nell’emanare una decisione richiesta dall’assicurato. Per
quanto comprensibile dallo scritto trasmesso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni sembra che le contestazioni del signor RI 1 siano conseguenti a
scritti e richieste dell’assicuratore che temporalmente si situano nel corso
del mese di aprile 2007. Non può quindi essere ritenuta una denegata giustizia
d’altra parte neppure sostenuta davanti al Tribunale;
• che
nel caso in esame la Cassa malati non ha quindi – in maniera comprovata (e la
dimostrazione di ciò incombeva all’assicurato) - emanato una decisione su
opposizione impugnabile al TCA e non appaiono dati gli estremi di una denegata
giustizia. La totale inazione del ricorrente a fronte dello scritto
interlocutorio del Tribunale non impone alcun ulteriore accertamento ed il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e
non si accollano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.-
Il ricorso 30 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.
2.- Non
si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui
il ricorrente l'ha ricevuta.
4.- Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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