36.2007.68
Domanda di sussidio 2007 per diminuzione del reddito. Calcolo autonomo dell'amministrazione. Non si può ricorrere ad una tassazione diversa da quella imposta dal Consiglio di Stato a norma dell'art. 4
6 giugno 2007Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.68
Data decisione, Autorità:
06.06.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2007 per diminuzione del reddito. Calcolo autonomo dell'amministrazione. Non si può ricorrere ad una tassazione diversa da quella imposta dal Consiglio di Stato a norma dell'art. 49 LCAMal.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.68
ir/td
Lugano
6 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 aprile 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1941, coniugato con __________, 1940, ha chiesto, mediante formulario
pervenuto all'UAM il 6 dicembre 2006, la riduzione dei premi dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2007.
RI
1 e __________ beneficiano di entrate ridotte (la rendita AVS per la moglie di
CHF 1'550.-- mensili nel 2006 e indennità LADI per il ricorrente cifrate in
poco più di 2'100.-- mensili nel corso del 2006).
B. La
domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo reclamo 16 marzo
2007 rigettato con la decisione su reclamo 5 aprile 2005 dell'Ufficio
Assicurazione Malattia dopo accertamento del reddito e sua commutazione come di
legge.
C. Con
ricorso ben strutturato ed argomentato RI 1 evidenzia le sue entrate nel 2006 -
omettendo la rendita __________ incassata il 13 febbraio 2007 ma, per 1/3,
riferibile a dicembre 2006 - deducendo gli oneri fiscalmente ammessi in
deduzione e giungendo ad un reddito netto ipotetico di CHF 17'992.-- ciò che
imporrebbe il riconoscimento del sussidio.
Dal
canto suo l'Ufficio Assicurazione Malattia postula la reiezione
dell'impugnativa considerando i più recenti introiti dei signori __________
(rendite AVS e rendita __________) dal 1° dicembre 2006 e commutando questa
somma come imposto dalla legge.
Ai
ricorrenti è stata concessa la possibilità di formulare ulteriori osservazioni
e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e
124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati
in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente
il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo
successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate
di anno in anno – appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni
Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole
con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla
fonte;
b) decesso del
coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la
revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel
corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima
norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno
2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004
36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26
gennaio 2004) ha ritenuto:
"
… come la delega del legislativo
al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui:
"Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando
sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La
giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal
reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente
comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
Quindi,
come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.),
quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal,
in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un
nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere
alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del
reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di
Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal)
convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato - come
anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva
negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed
interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112
nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata
negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di
trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza
36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto
l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era
costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
Fatti
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la
residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella
causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,
36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre
2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella
sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del
30 novembre 2005.
5. A proposito delle norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va
evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione
retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia
retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità
come più volte evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, in
particolare si veda la decisione 19 aprile 2007 in re M. inc. 36.2007.2. D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica
adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle
condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività
delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare
laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per
l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri
assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi
riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in
questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare,
come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia
che le norme applicabili siano quelle precedenti la modifica sia quelle della
nuova formulazione.
6. In
concreto la tassazione 2004 dei signori __________ indica un reddito imponibile
di oltre CHF 44'000.-- che non permette, in virtù del DE indicato in precedenza
la concessione del sussidio. Accertata una diminuzione del reddito lordo
l'amministrazione ha eseguito la verifica dei nuovi introiti della famiglia __________.
7. Val
qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento autonomo del
reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello
più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto
al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
Considerandi
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
8.
In
concreto non è possibile, come sembra suggerire il ricorrente, far capo alla
tassazione relativa ad altro periodo.
Questo
Tribunale ha già rammentato, in particolare nella sentenza 3 settembre 2004 in
re S. (36.2004.81), come il principio della legalità imponga al giudice, fatte
salve eccezioni qui non ricorrenti (sul tema la sentenza 23 ottobre 2006 inc.
36.2006
/72/120 e 124), di applicare le norme adottate dal legislatore
rispettivamente dall'esecutivo in concretizzazione di precise deleghe. Per le
ipotesi di cui all'art. 67 RLCAMal le norme citate in precedenza impongono – in
caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell’amministrazione - che
ci si possa distanziare dalla tassazione definita annualmente dal Consiglio di
Stato, e prevedano obbligatoriamente il calcolo autonomo del reddito e sua
successiva commutazione a mano delle tabelle. Non è possibile invece fare
riferimento alla tassazione di un altro periodo, anche se più favorevole
all'assicurato. Il giudice non si trova confrontato con una lacuna di legge da
colmare. Rettamente l'Ufficio Assicurazione Malattia ha calcolato le entrate
lorde cui i signori __________ possono far capo nel periodo più prossimo ossia
lo stesso anno di sussidio. Gli importi ritenuti dall'amministrazione sono i
seguenti: Rendite AVS CHF 19'668.-- + 18'600.--, Rendita __________ CHF
6'595.20 per un totale di CHF 44'863.20, queste cifre non sono state contestate
dal ricorrente nel termine per prendere posizione in merito alla risposta di
causa dell’amministrazione. L’importo riportato mensilmente assomma a CHF
3'738,60.
Come
indicato ai punti precedenti le deduzioni possibili sono limitate e qui non
ricorrenti. L'importo è stato commutato correttamente a mano delle tabelle e,
purtroppo, non consente l'attribuzione del sussidio. Pur nella consapevolezza
del fatto che le tabelle non rendano pienamente ed in maniera precisa il
reddito imponibile dell'anno di concessione del sussidio il giudice non può,
come detto, scostarsi dall'applicazione delle stesse imposte dalle norme
applicabili.
9.
Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per
l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in
vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione
impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319.
segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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