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Decisione

36.2007.68

Domanda di sussidio 2007 per diminuzione del reddito. Calcolo autonomo dell'amministrazione. Non si può ricorrere ad una tassazione diversa da quella imposta dal Consiglio di Stato a norma dell'art. 4

6 giugno 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella

causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente

ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005,

36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre

2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella

sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del

30 novembre 2005.

5. A proposito delle norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va

evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione

retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia

retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità

come più volte evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, in

particolare si veda la decisione 19 aprile 2007 in re M. inc. 36.2007.2. D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica

adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle

condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività

delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare

laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per

l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri

assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi

riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in

questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare,

come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia

che le norme applicabili siano quelle precedenti la modifica sia quelle della

nuova formulazione.

6. In

concreto la tassazione 2004 dei signori __________ indica un reddito imponibile

di oltre CHF 44'000.-- che non permette, in virtù del DE indicato in precedenza

la concessione del sussidio. Accertata una diminuzione del reddito lordo

l'amministrazione ha eseguito la verifica dei nuovi introiti della famiglia __________.

7. Val

qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accerta­mento autonomo del

reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibil­mente quello

più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. Nell'ottica di tale volontà del le­gislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione im­portante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve pro­cedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i pa­rametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto

al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile me­diante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di con­versione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

Considerandi

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

8.

In

concreto non è possibile, come sembra suggerire il ricorrente, far capo alla

tassazione relativa ad altro periodo.

Questo

Tribunale ha già rammentato, in particolare nella sentenza 3 settembre 2004 in

re S. (36.2004.81), come il principio della legalità imponga al giudice, fatte

salve eccezioni qui non ricorrenti (sul tema la sentenza 23 ottobre 2006 inc.

36.2006

/72/120 e 124), di applicare le norme adottate dal legislatore

rispettivamente dall'esecutivo in concretizzazione di precise deleghe. Per le

ipotesi di cui all'art. 67 RLCAMal le norme citate in precedenza impongono – in

caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell’amministrazione - che

ci si possa distanziare dalla tassazione definita annualmente dal Consiglio di

Stato, e prevedano obbligatoriamente il calcolo autonomo del reddito e sua

successiva commutazione a mano delle tabelle. Non è possibile invece fare

riferimento alla tassazione di un altro periodo, anche se più favorevole

all'assicurato. Il giudice non si trova confrontato con una lacuna di legge da

colmare. Rettamente l'Ufficio Assicurazione Malattia ha calcolato le entrate

lorde cui i signori __________ possono far capo nel periodo più prossimo ossia

lo stesso anno di sussidio. Gli importi ritenuti dall'amministrazione sono i

seguenti: Rendite AVS CHF 19'668.-- + 18'600.--, Rendita __________ CHF

6'595.20 per un totale di CHF 44'863.20, queste cifre non sono state contestate

dal ricorrente nel termine per prendere posizione in merito alla risposta di

causa dell’amministrazione. L’importo riportato mensilmente assomma a CHF

3'738,60.

Come

indicato ai punti precedenti le deduzioni possibili sono limitate e qui non

ricorrenti. L'importo è stato commutato correttamente a mano delle tabelle e,

purtroppo, non consente l'attribuzione del sussidio. Pur nella consapevolezza

del fatto che le tabelle non rendano pienamente ed in maniera precisa il

reddito imponibile dell'anno di concessione del sussidio il giudice non può,

come detto, scostarsi dall'applicazione delle stesse imposte dalle norme

applicabili.

9.

Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per

l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in

vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione

impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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