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Decisione

36.2007.69

Domanda di sussidi per il 2007 per un padre di famiglia separato legalmente.Accertamento autonomo del suo reddito lordo.Possibili deduzioni dal reddito lordo.Conversione del reddito con le tabelle.One

16 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza del 16 novembre 2006 (doc. I) RI 1, 1957, padre di tre figli minorenni e

separato legalmente dal 21 dicembre 2006, ha postulato per se stesso la

riduzione del premio dell'assicurazione

di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.

In mancanza di una

tassazione fiscale emessa a seguito della separazione (ultima tassazione

disponibile: IC 2004, imponibile di Fr. 5'600.-), nel gennaio e febbraio 2007 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha proceduto ad accertare

autonomamente le entrate lorde dell'assicurato percepite negli ultimi sei mesi, chiedendo di produrre la

necessaria documentazione (doc. 1).

B. Accertato

un reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 rimanente a sua disposizione dopo deduzione, dal reddito

mensile lordo (Fr. 9'860,41),

del pagamento degli interessi passivi (Fr. 59,40 + Fr. 386,45) e del versamento

dei contributi alimentari alla moglie ed ai tre figli

minorenni (Fr. 4'800.-), con scritto del 28 febbraio 2007 l'UAM ha comunicato

all'assicurato l'annullamento della riduzione individuale del premio LAMal

concessagli in precedenza per l'anno 2007 (doc. 1), emettendo una decisione

formale in tal senso il giorno successivo.

C. Con

decisione su reclamo del 5 aprile 2007 (doc. 4) l'UAM ha confermato l'accertamento

del reddito lordo mensile a disposizione del reclamante, importo che dà luogo

ad un reddito imponibile ipotetico annuo di Fr. 43'000.- calcolato con le tabelle e, conseguentemente, al rifiuto del

sussidio per persone sole (limite di reddito: Fr. 20'000.-).

D. Il

17/26 aprile 2007 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso a questo Tribunale

chiedendo il ripristino del sussidio ed evidenziando di avere un reddito

mensile disponibile di soli Fr. 2'800.- come prima della separazione, mentre le spese sarebbero

aumentate (Fr. 1'990.- per l'affitto, Fr. 375.- per la Cassa malati, Fr.

250.- di spese di viaggio, Fr. 200.- di spese telefoniche, Fr. 400.- di vitto,

Fr. 50.- di farmacia e Fr. 50.- per l'abbigliamento).

Con scritto del 30

aprile 2007 (doc. III) il ricorrente ha precisato che i costi della sua cassa

malati sono pari a Fr. 420.- al mese, gli oneri ipotecari a Fr. 16'700.- all'anno e quelli di mantenimento della famiglia a Fr. 4'800.- al mese.

Con risposta del 21

maggio 2007 (doc. VIII) l'Amministrazione

ha proposto la reiezione del ricorso, ricordando di aver applicato l'art. 67 lett. c RLCAMal per accertare

autonomamente il reddito dell'insorgente.

Il salario lordo annuo è stato calcolato in Fr. 109'911,10 compresa la tredicesima, a cui l'UAM ha aggiunto Fr. 1'825,80 di indennità d'economia domestica e Fr. 6'588.- per gli assegni di famiglia; ha poi dedotto Fr. 1'978,20 di contributo di solidarietà, Fr. 57'600.- per alimenti di mantenimento e Fr. 5'350.- per oneri ipotecari. Il reddito lordo

mensile medio a sua disposizione nel 2007 ammonta, secondo l'UAM, a Fr. 4'449,70, ossia ad un reddito determinante annuo trasformato con le

tabelle pari a Fr. 41'000.-.

La successiva presa di

posizione del ricorrente (doc. X) è stata anch'essa respinta dall'Amministrazione

(doc. XII).

considerato in diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2007

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del

14.

novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel

corso dello scorso anno (STCA

36.2006

, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006.

Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di

reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato

a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF

32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il

limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a

figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato

a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE

emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal), il reddito determinante va

accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in

particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Da rilevare come, con modifica

pubblicata a pagina 100 del BU 14/2007 del 16 marzo 2007, questa norma ha subìto

alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007:

"d) persone sole

che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo determinante;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni,

rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

4.

A

proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,

36.2003

; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.

entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;

STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20

luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N.,

36.2006

; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41

rispettivamente 36.2007.44) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito

lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al

periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti

unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori

della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

(…)."

5.

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

-, l'Amministrazione deve procedere alla sua

esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo

accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente

allestite (art. 52 cpv. 2 RLCAMal). Per l’art. 72 cpv. 1

RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con

l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione

del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le

informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge

impone.

Anche in questa sede, come in numerose

altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 in re M.S. e R.S.,

36.2003

/112 ed in re T., 36.2003.116 e, fra le ultime, le citate STCA

del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C.), questi

concetti vanno ribaditi.

Per quanto attiene alle possibili

deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una

prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non

siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze

36.2003

/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio

2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia

domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte

aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato

era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che

effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di

ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14

settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99

del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre

2005.

e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a

composizione completa del Tribunale.

6.

Nel

caso in esame, l'Amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il

2007.

dell'assicurato, poiché dal reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 a sua

disposizione dopo le deduzioni di legge, sulla base della tabella di

conversione applicabile per le persone sole risultava un reddito imponibile di

Fr. 43'000.- e quindi superiore a quello di Fr. 20'000.- determinante per

l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole.

In sede di

osservazioni l'UAM ha proceduto

ad un nuovo calcolo:

Salario lordo = Fr. 8'454,70 x 13 = 109'911.10

Indennità

economia domestica = Fr. 152,15 x 12 = 1'825.80

Assegni

di base = Fr. 549.- x 12 = 6'588.-

Deduzione

contributo risanamento = Fr. 164.85 x 12 = - 1'978.20

Deduzione per alimenti = Fr. 4'800.- x 12 = -

57'600.-

Deduzione

per interessi ipotecari = 50% di Fr. 10'700.- = - 5'350.-

Totale

reddito lordo annuo 53'396.70

Il passo successivo è di convertire il

reddito lordo più recente accertato (Fr. 4'449,70 al mese) con le

apposite tabelle.

Partendo dunque da un reddito lordo

annuo di Fr. 53'396,70, applicando la tabella di conversazione relativa alle

persone sole per il 2007 si ottiene un reddito netto di Fr. 40'099.-

che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito

determinante (ipotetico) pari a Fr. 41'000.-, ossia un limite nettamente

superiore rispetto al minimo di legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito

imponibile massimo per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole

(cfr. art. 29 LCAMal, DE del 14 novembre 2006 e STCA

del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120, 36.2006.72 e

36.2006

).

7.

L'assicurato

contesta questo calcolo. In primo luogo, con il ricorso osserva di avere un

reddito netto mensile di Fr. 7'599.-, ma di avere a disposizione Fr. 2'800.-

per far fronte a tutte le sue spese mensili ammontanti a Fr. 3'315.- (cfr. i

fatti), oltre alle tasse, le imposte di circolazione, il canone radio-tv ed

altro ancora. In seguito (doc. III), precisa che paga Fr. 420.- di cassa malati

e Fr. 4'800.- per oneri di mantenimento. Gli interessi passivi assommano a Fr.

16'700.-, aumentando così le spese.

Ora, occorre rilevare che l'uso delle

tabelle, obbligatorio per l'amministrazione ed il giudice, conduce a risultati

in apparente contrasto con i dati fiscali, poiché per la loro stessa natura le

tabelle non possono pienamente rendere la realtà fiscale. Del

resto, le tabelle di conversione applicate in concreto sono allestite al fine

di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria,

pur con tutti i limiti del caso. Ma, come esposto, non tutte le

deduzioni fiscalmente riconosciute sono comprese nelle tabelle di conversione.

Il TCA ha già innumerevoli volte (cfr. sopra) convalidato unicamente il costo

degli interessi ipotecari e dei contributi alimentari di mantenimento. Ogni

altra spesa non può quindi essere contemplata, siccome è già (teoricamente)

compresa nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile.

In questo senso, le

osservazioni del 30 aprile 2007 (doc. III) e del 30 maggio 2007 (doc. X) non

possono modificare il calcolo del reddito determinante effettuato dall'UAM (cfr. in particolare i costi assunti

dal ricorrente per l’ammontare della pigione, le trasferte in automobile,

il telefono, l'abbigliamento, il vitto, le imposte, il canone radio-tv, ecc.).

8.

Resta

da verificare se il calcolo effettuato dall'Amministrazione sia corretto.

Il certificato di salario mensile agli

atti (doc. A9) attesta un'entrata salariale di Fr. 8'454,70, oltre a Fr. 152,15

d'indennità domestica e Fr. 549.- di assegni di famiglia per i quattro figli. A

ciò vanno dedotti Fr. 164,85 quale contributo di risanamento, per un reddito

lordo complessivo di Fr. 8'991.-.

In virtù del decreto del 21 dicembre

2006.

(doc. A8) del Pretore del Distretto di __________, l'assicurato è tenuto

al versamento mensile di Fr. 4'800.- a titolo di contributi alimentari a favore

della famiglia, di cui Fr. 950.- per ciascuno dei tre figli affidati alla madre

e Fr. 1'950.- per la moglie. I contributi per i figli sono comprensivi degli

assegni di famiglia, mentre dai contributi fissati dal Pretore il ricorrente

può dedurre gli oneri ipotecari ed il premio dell'assicurazione vita data in

pegno.

Gli oneri ipotecari annui per le due

ipoteche (una a tasso fisso, l'altra a tasso variabile) accese sull'ex

abitazione coniugale assommano a Fr. 10'700.- a titolo di interessi ipotecari (doc.

A7), pari quindi ad un onere mensile di Fr. 891,70. Inoltre, l'insorgente

ammortizza annualmente Fr. 6'000.- in forma indiretta a favore di una polizza sulla

vita intestata a suo nome.

Quindi, nei Fr. 4'800.- che l'assicurato

deve versare mensilmente ai tre figli minorenni ed alla moglie, sono già compresi

sia il pagamento degli interessi delle due ipoteche sia l'ammortamento dell'ipoteca

a tasso variabile. Ciò significa che nei Fr. 57'600.- (Fr. 4'800.- x 12 mesi)

che il marito deve versare annualmente alla sua famiglia a scopo di

mantenimento, sono compresi sia i contributi alimentari sia gli oneri

ipotecari dell'ex abitazione coniugale quali gli interessi (Fr. 10'700.-) e l'ammortamento

(Fr. 6'000.-) che egli, per decreto pretorile, si è dovuto assumere.

Di conseguenza, la soluzione proposta

dal ricorrente, ossia dedurre tanto gli oneri alimentari di Fr. 4'800.- quanto

gli oneri ipotecari di Fr. 16'700.- (doc. III) e quella adottata dall'UAM con

le osservazioni (doc. VIII), dove anch'essa ha posto in deduzione gli alimenti

dovuti ma (solo) la metà degli interessi passivi di Fr. 10'700.-, sono errate.

Questa Corte rileva che il Pretore ha

considerato a carico del marito sia gli interessi sui debiti ipotecari, sia l'ammortamento

annuo dell'ipoteca a tasso variabile, includendoli nella somma dovuta

mensilmente dal ricorrente. Volendo ora seguire la prassi instaurata dal TCA

nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati, l'ammortamento

di un'ipoteca, come tale, non rientra nel concetto – strictu sensu - di

interesse di debito ipotecario, perciò non potrebbe essere dedotto dal reddito

lordo.

Un approfondimento della questione non

è tuttavia necessario, ritenuto come il mancato computo dell'ammortamento nella

categoria degli interessi di un debito ipotecario comporterebbe il

peggioramento ulteriore del quadro economico dell'assicurato.

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il reddito lordo annuo medio del ricorrente accertato dal TCA

ammonta dunque a Fr. 58'746,70 (Fr. 8'454,70 x 13 mensilità

[salario lordo annuo] + Fr. 1'825,80 [indennità d'economia domestica] + Fr. 6'588.-

[assegni familiari di base] - Fr. 1'978,20 [contributo straordinario] - Fr. 57'600.-

[contributo alimentare + interessi ipotecari + ammortamento]), rispettivamente

a Fr. 4'895,55 al mese.

Trasformato con le citate tabelle, si

ottiene un reddito ipotetico imponibile di Fr. 44'584.- che, arrotondato al

mille franchi superiore, comporta un reddito determinante pari a Fr. 45'000.-.

9.

In

queste circostanze, manifestamente il ricorrente non ha diritto alla riduzione

del premio di cassa malati quale persona sola.

Ci si potrebbe ora chiedere se non

siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento

impugnato, che giungeva ad un reddito determinante di Fr. 43'000.-. Un

peggioramento della situazione imporrebbe tuttavia per legge a questo Tribunale

di avvisare preventivamente l'assicurato su questa questione, permettendogli di

ritirare, eventualmente, il suo ricorso.

A questo proposito occorre però

rilevare che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione

a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere

posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il

ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura

per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

ad art. 61, n. 7 segg.).

Di conseguenza, nell'evenienza

concreta, considerate tutte le circostanze del caso, questa Corte rinuncia ad

effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta

unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA del 23 giugno 2003

nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02;

STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c. G., C

119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249; STCA

del 18 dicembre 2006 nella causa J.S., 36.2006.75 consid. 2.6).

Il ricorso deve dunque

essere respinto e decisione su reclamo del 5 aprile 2007 dell'UAM va confermata.

10.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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