36.2007.69
Domanda di sussidi per il 2007 per un padre di famiglia separato legalmente.Accertamento autonomo del suo reddito lordo.Possibili deduzioni dal reddito lordo.Conversione del reddito con le tabelle.One
16 agosto 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.69
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidi per il 2007 per un padre di famiglia separato legalmente.Accertamento autonomo del suo reddito lordo.Possibili deduzioni dal reddito lordo.Conversione del reddito con le tabelle.Oneri ipotecari e ammortamento (qui) compresi nei contributi alimentari. Possibile reformatio in pejus.
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CASSA MALATI
CONVERSIONE DEL REDDITO
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO LORDO
REFORMATIO IN PEIUS
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 52 agg. 2 RLCAMAL
art. 67 let. c RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.69
TB
Lugano
16 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17/26 aprile 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 aprile 2007
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Con
istanza del 16 novembre 2006 (doc. I) RI 1, 1957, padre di tre figli minorenni e
separato legalmente dal 21 dicembre 2006, ha postulato per se stesso la
riduzione del premio dell'assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.
In mancanza di una
tassazione fiscale emessa a seguito della separazione (ultima tassazione
disponibile: IC 2004, imponibile di Fr. 5'600.-), nel gennaio e febbraio 2007 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha proceduto ad accertare
autonomamente le entrate lorde dell'assicurato percepite negli ultimi sei mesi, chiedendo di produrre la
necessaria documentazione (doc. 1).
B. Accertato
un reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 rimanente a sua disposizione dopo deduzione, dal reddito
mensile lordo (Fr. 9'860,41),
del pagamento degli interessi passivi (Fr. 59,40 + Fr. 386,45) e del versamento
dei contributi alimentari alla moglie ed ai tre figli
minorenni (Fr. 4'800.-), con scritto del 28 febbraio 2007 l'UAM ha comunicato
all'assicurato l'annullamento della riduzione individuale del premio LAMal
concessagli in precedenza per l'anno 2007 (doc. 1), emettendo una decisione
formale in tal senso il giorno successivo.
C. Con
decisione su reclamo del 5 aprile 2007 (doc. 4) l'UAM ha confermato l'accertamento
del reddito lordo mensile a disposizione del reclamante, importo che dà luogo
ad un reddito imponibile ipotetico annuo di Fr. 43'000.- calcolato con le tabelle e, conseguentemente, al rifiuto del
sussidio per persone sole (limite di reddito: Fr. 20'000.-).
D. Il
17/26 aprile 2007 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso a questo Tribunale
chiedendo il ripristino del sussidio ed evidenziando di avere un reddito
mensile disponibile di soli Fr. 2'800.- come prima della separazione, mentre le spese sarebbero
aumentate (Fr. 1'990.- per l'affitto, Fr. 375.- per la Cassa malati, Fr.
250.- di spese di viaggio, Fr. 200.- di spese telefoniche, Fr. 400.- di vitto,
Fr. 50.- di farmacia e Fr. 50.- per l'abbigliamento).
Con scritto del 30
aprile 2007 (doc. III) il ricorrente ha precisato che i costi della sua cassa
malati sono pari a Fr. 420.- al mese, gli oneri ipotecari a Fr. 16'700.- all'anno e quelli di mantenimento della famiglia a Fr. 4'800.- al mese.
Con risposta del 21
maggio 2007 (doc. VIII) l'Amministrazione
ha proposto la reiezione del ricorso, ricordando di aver applicato l'art. 67 lett. c RLCAMal per accertare
autonomamente il reddito dell'insorgente.
Il salario lordo annuo è stato calcolato in Fr. 109'911,10 compresa la tredicesima, a cui l'UAM ha aggiunto Fr. 1'825,80 di indennità d'economia domestica e Fr. 6'588.- per gli assegni di famiglia; ha poi dedotto Fr. 1'978,20 di contributo di solidarietà, Fr. 57'600.- per alimenti di mantenimento e Fr. 5'350.- per oneri ipotecari. Il reddito lordo
mensile medio a sua disposizione nel 2007 ammonta, secondo l'UAM, a Fr. 4'449,70, ossia ad un reddito determinante annuo trasformato con le
tabelle pari a Fr. 41'000.-.
La successiva presa di
posizione del ricorrente (doc. X) è stata anch'essa respinta dall'Amministrazione
(doc. XII).
considerato in diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
Considerandi
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
14.
novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel
corso dello scorso anno (STCA
36.2006
, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006.
Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di
reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato
a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF
32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il
limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a
figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato
a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
3.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal), il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata a pagina 100 del BU 14/2007 del 16 marzo 2007, questa norma ha subìto
alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1° gennaio 2007:
"d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo determinante;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni,
rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003
; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;
STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20
luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N.,
36.2006
; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41
rispettivamente 36.2007.44) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito
lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al
periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti
unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori
della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…)."
5.
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)
-, l'Amministrazione deve procedere alla sua
esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite (art. 52 cpv. 2 RLCAMal). Per l’art. 72 cpv. 1
RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con
l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione
del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
Anche in questa sede, come in numerose
altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 in re M.S. e R.S.,
36.2003
/112 ed in re T., 36.2003.116 e, fra le ultime, le citate STCA
del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C.), questi
concetti vanno ribaditi.
Per quanto attiene alle possibili
deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una
prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non
siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare, nelle sentenze
36.2003
/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio
2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia
domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte
aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato
era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che
effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di
ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004
nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile
la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata
ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14
settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99
del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre
2005.
e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a
composizione completa del Tribunale.
6.
Nel
caso in esame, l'Amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il
2007.
dell'assicurato, poiché dal reddito mensile lordo di Fr. 4'614,60 a sua
disposizione dopo le deduzioni di legge, sulla base della tabella di
conversione applicabile per le persone sole risultava un reddito imponibile di
Fr. 43'000.- e quindi superiore a quello di Fr. 20'000.- determinante per
l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole.
In sede di
osservazioni l'UAM ha proceduto
ad un nuovo calcolo:
Salario lordo = Fr. 8'454,70 x 13 = 109'911.10
Indennità
economia domestica = Fr. 152,15 x 12 = 1'825.80
Assegni
di base = Fr. 549.- x 12 = 6'588.-
Deduzione
contributo risanamento = Fr. 164.85 x 12 = - 1'978.20
Deduzione per alimenti = Fr. 4'800.- x 12 = -
57'600.-
Deduzione
per interessi ipotecari = 50% di Fr. 10'700.- = - 5'350.-
Totale
reddito lordo annuo 53'396.70
Il passo successivo è di convertire il
reddito lordo più recente accertato (Fr. 4'449,70 al mese) con le
apposite tabelle.
Partendo dunque da un reddito lordo
annuo di Fr. 53'396,70, applicando la tabella di conversazione relativa alle
persone sole per il 2007 si ottiene un reddito netto di Fr. 40'099.-
che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito
determinante (ipotetico) pari a Fr. 41'000.-, ossia un limite nettamente
superiore rispetto al minimo di legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito
imponibile massimo per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole
(cfr. art. 29 LCAMal, DE del 14 novembre 2006 e STCA
del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120, 36.2006.72 e
36.2006
).
7.
L'assicurato
contesta questo calcolo. In primo luogo, con il ricorso osserva di avere un
reddito netto mensile di Fr. 7'599.-, ma di avere a disposizione Fr. 2'800.-
per far fronte a tutte le sue spese mensili ammontanti a Fr. 3'315.- (cfr. i
fatti), oltre alle tasse, le imposte di circolazione, il canone radio-tv ed
altro ancora. In seguito (doc. III), precisa che paga Fr. 420.- di cassa malati
e Fr. 4'800.- per oneri di mantenimento. Gli interessi passivi assommano a Fr.
16'700.-, aumentando così le spese.
Ora, occorre rilevare che l'uso delle
tabelle, obbligatorio per l'amministrazione ed il giudice, conduce a risultati
in apparente contrasto con i dati fiscali, poiché per la loro stessa natura le
tabelle non possono pienamente rendere la realtà fiscale. Del
resto, le tabelle di conversione applicate in concreto sono allestite al fine
di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria,
pur con tutti i limiti del caso. Ma, come esposto, non tutte le
deduzioni fiscalmente riconosciute sono comprese nelle tabelle di conversione.
Il TCA ha già innumerevoli volte (cfr. sopra) convalidato unicamente il costo
degli interessi ipotecari e dei contributi alimentari di mantenimento. Ogni
altra spesa non può quindi essere contemplata, siccome è già (teoricamente)
compresa nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile.
In questo senso, le
osservazioni del 30 aprile 2007 (doc. III) e del 30 maggio 2007 (doc. X) non
possono modificare il calcolo del reddito determinante effettuato dall'UAM (cfr. in particolare i costi assunti
dal ricorrente per l’ammontare della pigione, le trasferte in automobile,
il telefono, l'abbigliamento, il vitto, le imposte, il canone radio-tv, ecc.).
8.
Resta
da verificare se il calcolo effettuato dall'Amministrazione sia corretto.
Il certificato di salario mensile agli
atti (doc. A9) attesta un'entrata salariale di Fr. 8'454,70, oltre a Fr. 152,15
d'indennità domestica e Fr. 549.- di assegni di famiglia per i quattro figli. A
ciò vanno dedotti Fr. 164,85 quale contributo di risanamento, per un reddito
lordo complessivo di Fr. 8'991.-.
In virtù del decreto del 21 dicembre
2006.
(doc. A8) del Pretore del Distretto di __________, l'assicurato è tenuto
al versamento mensile di Fr. 4'800.- a titolo di contributi alimentari a favore
della famiglia, di cui Fr. 950.- per ciascuno dei tre figli affidati alla madre
e Fr. 1'950.- per la moglie. I contributi per i figli sono comprensivi degli
assegni di famiglia, mentre dai contributi fissati dal Pretore il ricorrente
può dedurre gli oneri ipotecari ed il premio dell'assicurazione vita data in
pegno.
Gli oneri ipotecari annui per le due
ipoteche (una a tasso fisso, l'altra a tasso variabile) accese sull'ex
abitazione coniugale assommano a Fr. 10'700.- a titolo di interessi ipotecari (doc.
A7), pari quindi ad un onere mensile di Fr. 891,70. Inoltre, l'insorgente
ammortizza annualmente Fr. 6'000.- in forma indiretta a favore di una polizza sulla
vita intestata a suo nome.
Quindi, nei Fr. 4'800.- che l'assicurato
deve versare mensilmente ai tre figli minorenni ed alla moglie, sono già compresi
sia il pagamento degli interessi delle due ipoteche sia l'ammortamento dell'ipoteca
a tasso variabile. Ciò significa che nei Fr. 57'600.- (Fr. 4'800.- x 12 mesi)
che il marito deve versare annualmente alla sua famiglia a scopo di
mantenimento, sono compresi sia i contributi alimentari sia gli oneri
ipotecari dell'ex abitazione coniugale quali gli interessi (Fr. 10'700.-) e l'ammortamento
(Fr. 6'000.-) che egli, per decreto pretorile, si è dovuto assumere.
Di conseguenza, la soluzione proposta
dal ricorrente, ossia dedurre tanto gli oneri alimentari di Fr. 4'800.- quanto
gli oneri ipotecari di Fr. 16'700.- (doc. III) e quella adottata dall'UAM con
le osservazioni (doc. VIII), dove anch'essa ha posto in deduzione gli alimenti
dovuti ma (solo) la metà degli interessi passivi di Fr. 10'700.-, sono errate.
Questa Corte rileva che il Pretore ha
considerato a carico del marito sia gli interessi sui debiti ipotecari, sia l'ammortamento
annuo dell'ipoteca a tasso variabile, includendoli nella somma dovuta
mensilmente dal ricorrente. Volendo ora seguire la prassi instaurata dal TCA
nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati, l'ammortamento
di un'ipoteca, come tale, non rientra nel concetto – strictu sensu - di
interesse di debito ipotecario, perciò non potrebbe essere dedotto dal reddito
lordo.
Un approfondimento della questione non
è tuttavia necessario, ritenuto come il mancato computo dell'ammortamento nella
categoria degli interessi di un debito ipotecario comporterebbe il
peggioramento ulteriore del quadro economico dell'assicurato.
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il reddito lordo annuo medio del ricorrente accertato dal TCA
ammonta dunque a Fr. 58'746,70 (Fr. 8'454,70 x 13 mensilità
[salario lordo annuo] + Fr. 1'825,80 [indennità d'economia domestica] + Fr. 6'588.-
[assegni familiari di base] - Fr. 1'978,20 [contributo straordinario] - Fr. 57'600.-
[contributo alimentare + interessi ipotecari + ammortamento]), rispettivamente
a Fr. 4'895,55 al mese.
Trasformato con le citate tabelle, si
ottiene un reddito ipotetico imponibile di Fr. 44'584.- che, arrotondato al
mille franchi superiore, comporta un reddito determinante pari a Fr. 45'000.-.
9.
In
queste circostanze, manifestamente il ricorrente non ha diritto alla riduzione
del premio di cassa malati quale persona sola.
Ci si potrebbe ora chiedere se non
siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento
impugnato, che giungeva ad un reddito determinante di Fr. 43'000.-. Un
peggioramento della situazione imporrebbe tuttavia per legge a questo Tribunale
di avvisare preventivamente l'assicurato su questa questione, permettendogli di
ritirare, eventualmente, il suo ricorso.
A questo proposito occorre però
rilevare che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione
a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere
posizione in merito ed averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il
ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura
per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
ad art. 61, n. 7 segg.).
Di conseguenza, nell'evenienza
concreta, considerate tutte le circostanze del caso, questa Corte rinuncia ad
effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta
unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA del 23 giugno 2003
nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02;
STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c. G., C
119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249; STCA
del 18 dicembre 2006 nella causa J.S., 36.2006.75 consid. 2.6).
Il ricorso deve dunque
essere respinto e decisione su reclamo del 5 aprile 2007 dell'UAM va confermata.
10.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster