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Decisione

36.2007.7

Ricorso per denegata giustizia.

31 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.7

Data decisione, Autorità:

31.01.2007, TCA

Titolo:

Ricorso per denegata giustizia.

DENEGATA GIUSTIZIA

RICORSO

RITARDATA GIUSTIZIA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.7

ir/td

Lugano

31 gennaio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2007 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

1. Con

scritto del 24 novembre 2006 RI 1, assicurato contro le malattie presso CO 1,

si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando di soffrire

di vari disturbi alla salute fra cui il soprappeso e di avere subìto un

ricovero ospedaliero alla Clinica __________ di __________ e di essersi visto

prescrivere dai medici, nel 2005, massicce dosi di cortisone. A seguito

dell’aumento di peso dovuto al cortisone i curanti hanno ulteriormente

prescritto, a dicembre 2005, il medicamento Xenical, fatturato dalla Farmacia __________

CHF 717,60. L’importo è stato pagato da CO 1 alla Farmacia ma successivamente

l’assicuratore ne ha chiesto il pagamento all’assicurato siccome prestazione

non dovuta.

Dopo

uno scambio di corrispondenze, il 28 novembre 2006, CO 1 ha emesso una

decisione formale relativa al suo diritto a ripercuotere l’importo siccome il

ricorrente non adempirebbe i requisiti per vedersi riconoscere il rimborso del

medicamento Xenical.

Considerandi

2.

Il

signor RI 1 si è opposto alla decisione formale pervenutagli e, nonostante

l’assenza dell’emanazione di una decisione su opposizione, CO 1 ha sollecitato

il pagamento della prestazione. A fronte di tale palese negligenza della Cassa

il ricorrente si è nuovamente rivolto all’amministrazione chiedendo

l’emanazione di una decisione su opposizione, ciò con scritto 28 dicembre 2006.

Alla luce della necessità di dovere ancora assumere Xenical nel corso del 2006

il signor RI 1 ha indicato nel gravame la necessità di disporre della decisione

su opposizione e ciò per poter ricorrere al Tribunale. Egli ha inoltre

segnalato di avere cambiato assicuratore sociale ed in collusione della sua

impugnativa ha postulato che “la Cassa sia obbligata a emanare al più presto la decisione su

opposizione”. Dal canto suo CO 1 ha segnalato come l’opposizione sia stata

introdotta sì alla Cassa ma non al “competente” ufficio “management

prestazioni” di __________ annunciando comunque l’intenzione di emettere una

formale decisione in tempi brevi. Nelle more della procedura l’assicuratore ha

emesso la decisione su opposizione datata 29 gennaio 2007 (una copia è stata

inviata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per conoscenza) avverso

questa decisione su opposizione il signor RI 1 potrà, se lo riterrà, aggravarsi

a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei 30 giorni dalla ricezione

dell’atto.

3.

La presente vertenza, che ha unicamente

per oggetto la pretesa denegata giustizia invocata dall’assicurato (non potendo

il giudice a questo stadio del litigio esaminare il merito della questione),

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

4.

Per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

L’art.

56.

cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

5.

Nel caso di specie l’assicurato si è

opposto alla decisione del 28 novembre 2006 tramite la quale la Cassa ha negato

il riconoscimento della prestazione (pagamento del medicamento Xenical) in

virtù dell’assicurazione di base. Una decisione su opposizione in merito alle

censure sollevate dall’interessato è stata emessa solo nelle more del presente giudizio.

Di conseguenza RI 1 poteva rivolgersi direttamente al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, come detto, unicamente mediante ricorso per denegata giustizia

(art. 52 e 56 LPGA).

6.

Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego

di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,

tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c,

103.

V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si

deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,

ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura

della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il

caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza

senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa

soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

In

una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129

V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece

negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore

malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha

interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di

sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto

una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni

precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una

perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA

ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un

ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso

diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito

alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

7.

Nel caso di specie l’assicuratore ha fatto

pervenire la decisione su opposizione voluta dall’assicurato. La procedura

appare quindi divenuta nella sostanza priva d’oggetto. Il ricorrente potrà

ulteriormente aggravarsi a questo Tribunale contro tale provvedimento se lo

riterrà, ben facendo attenzione al rispetto del termine per l’inoltro del

gravame.

In ogni caso le condizioni per la sussistenza di una denegata od una

ritardata giustizia non apparivano comunque date. Se è vero che la fattispecie

non appare complessa e che i termini del problema erano noti ad CO 1 è

altrettanto vero che al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia

l’opposizione era giacente presso l’assicuratore da appena poco più di un mese.

Ritenuto il periodo dell’anno, il fatto che l’assicurato fosse chiamato ad un

rimborso e non fosse invece creditore dell’importo (ciò che avrebbe potuto

creargli maggiore disagio) e ritenuto il normale aggravio di lavoro, un mese o

poco più per evadere una tale procedura non appariva un lasso temporale

ingiustificato. Ne discende che, se non fosse divenuto privo d’oggetto, il

gravame sarebbe stato da respingere nel merito.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è stralciato dai ruoli nella siccome divenuto privo d’oggetto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati.

terzi implicati

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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