36.2007.7
Ricorso per denegata giustizia.
31 gennaio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.7
Data decisione, Autorità:
31.01.2007, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
RICORSO
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.7
ir/td
Lugano
31 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2007 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
1. Con
scritto del 24 novembre 2006 RI 1, assicurato contro le malattie presso CO 1,
si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando di soffrire
di vari disturbi alla salute fra cui il soprappeso e di avere subìto un
ricovero ospedaliero alla Clinica __________ di __________ e di essersi visto
prescrivere dai medici, nel 2005, massicce dosi di cortisone. A seguito
dell’aumento di peso dovuto al cortisone i curanti hanno ulteriormente
prescritto, a dicembre 2005, il medicamento Xenical, fatturato dalla Farmacia __________
CHF 717,60. L’importo è stato pagato da CO 1 alla Farmacia ma successivamente
l’assicuratore ne ha chiesto il pagamento all’assicurato siccome prestazione
non dovuta.
Dopo
uno scambio di corrispondenze, il 28 novembre 2006, CO 1 ha emesso una
decisione formale relativa al suo diritto a ripercuotere l’importo siccome il
ricorrente non adempirebbe i requisiti per vedersi riconoscere il rimborso del
medicamento Xenical.
Considerandi
2.
Il
signor RI 1 si è opposto alla decisione formale pervenutagli e, nonostante
l’assenza dell’emanazione di una decisione su opposizione, CO 1 ha sollecitato
il pagamento della prestazione. A fronte di tale palese negligenza della Cassa
il ricorrente si è nuovamente rivolto all’amministrazione chiedendo
l’emanazione di una decisione su opposizione, ciò con scritto 28 dicembre 2006.
Alla luce della necessità di dovere ancora assumere Xenical nel corso del 2006
il signor RI 1 ha indicato nel gravame la necessità di disporre della decisione
su opposizione e ciò per poter ricorrere al Tribunale. Egli ha inoltre
segnalato di avere cambiato assicuratore sociale ed in collusione della sua
impugnativa ha postulato che “la Cassa sia obbligata a emanare al più presto la decisione su
opposizione”. Dal canto suo CO 1 ha segnalato come l’opposizione sia stata
introdotta sì alla Cassa ma non al “competente” ufficio “management
prestazioni” di __________ annunciando comunque l’intenzione di emettere una
formale decisione in tempi brevi. Nelle more della procedura l’assicuratore ha
emesso la decisione su opposizione datata 29 gennaio 2007 (una copia è stata
inviata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per conoscenza) avverso
questa decisione su opposizione il signor RI 1 potrà, se lo riterrà, aggravarsi
a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei 30 giorni dalla ricezione
dell’atto.
3.
La presente vertenza, che ha unicamente
per oggetto la pretesa denegata giustizia invocata dall’assicurato (non potendo
il giudice a questo stadio del litigio esaminare il merito della questione),
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
4.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
L’art.
56.
cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
5.
Nel caso di specie l’assicurato si è
opposto alla decisione del 28 novembre 2006 tramite la quale la Cassa ha negato
il riconoscimento della prestazione (pagamento del medicamento Xenical) in
virtù dell’assicurazione di base. Una decisione su opposizione in merito alle
censure sollevate dall’interessato è stata emessa solo nelle more del presente giudizio.
Di conseguenza RI 1 poteva rivolgersi direttamente al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, come detto, unicamente mediante ricorso per denegata giustizia
(art. 52 e 56 LPGA).
6.
Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego
di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c,
103.
V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si
deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,
ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura
della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza
senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece
negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore
malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha
interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di
sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto
una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni
precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una
ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una
perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA
ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un
ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso
diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito
alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
7.
Nel caso di specie l’assicuratore ha fatto
pervenire la decisione su opposizione voluta dall’assicurato. La procedura
appare quindi divenuta nella sostanza priva d’oggetto. Il ricorrente potrà
ulteriormente aggravarsi a questo Tribunale contro tale provvedimento se lo
riterrà, ben facendo attenzione al rispetto del termine per l’inoltro del
gravame.
In ogni caso le condizioni per la sussistenza di una denegata od una
ritardata giustizia non apparivano comunque date. Se è vero che la fattispecie
non appare complessa e che i termini del problema erano noti ad CO 1 è
altrettanto vero che al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia
l’opposizione era giacente presso l’assicuratore da appena poco più di un mese.
Ritenuto il periodo dell’anno, il fatto che l’assicurato fosse chiamato ad un
rimborso e non fosse invece creditore dell’importo (ciò che avrebbe potuto
creargli maggiore disagio) e ritenuto il normale aggravio di lavoro, un mese o
poco più per evadere una tale procedura non appariva un lasso temporale
ingiustificato. Ne discende che, se non fosse divenuto privo d’oggetto, il
gravame sarebbe stato da respingere nel merito.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è stralciato dai ruoli nella siccome divenuto privo d’oggetto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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