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Decisione

36.2007.70

Richiesta di assunzione dei costi derivanti da un soggiorno per una cura balneare in Svizzera respinta in assenza di un'indicazione medica.

1 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i costi effettivi.

A

norma dell’art. __________ in caso di degenza in uno degli istituti elencati,

l’assicuratore rimborsa le tariffe giornaliere quali contributi per il vitto e

l’alloggio per la durata delle prestazioni definita di volta in volta.

In

particolare, in caso di cure termali (per gli stabilimenti termali ammessi dall’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie), è prevista una durata massima delle

prestazioni di 21 giorni per anno civile ed un rimborso di fr. 50 al giorno in

caso di assicurazione “__________”, di fr. 75 in caso di assicurazione “__________”.

Per

l’art. __________ (“__________”), le prestazioni vengono corrisposte quando la

cura è stata preceduta da un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato,

oppure quando il trattamento ambulatoriale non è appropriato.

I

contributi vengono corrisposti soltanto a condizione che prima dell’inizio

della cura sia stata inoltrata all’assicuratore una prescrizione medica di cura

e la Cassa abbia rilasciato la relativa garanzia di assunzione dei costi (cfr.

art. __________ delle condizioni generali d’assicurazione; di seguito: CGA).

Per sapere se l'assicuratore debba

riconoscere agli attori il rimborso dei costi derivanti dal soggiorno termale

dall’11 marzo al 18 marzo 2007 ad __________ occorre interpretare queste norme.

5. Per costante giurisprudenza, al contratto d'assicurazione si

applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che

la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art.

100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al

Codice civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il

contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne

formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto,

ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero

ricercare la "vera e concorde volontà dei contraenti", se del

caso in modo empirico, basandosi su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è

possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei

contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice

ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche

manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5

pag. 122; DTF 126 III 119 consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione

letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle

circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III

444 consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti errato

attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur

chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio

l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad

altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire

a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche

altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non

restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III 212 consid.

2b/bb pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF 127 III 444 consid. 1b; Christine

Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation

d'un texte clair, in: SJ 2002 I pag. 155). Sussidiariamente,

all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed

alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in

dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore

di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a).

L'art. 33 in fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269).

Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti

discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve

effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere

impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti

il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid.

1a pag. 344).

6. Le

norme, così come espresse, appaiono chiare nell'espressione, utilizzano termini

semplici ed usuali, non sono ambigue e non si prestano a molteplici

interpretazioni.

Quale regola generale, l’art. __________

e l’art. __________ prevedono che per poter pretendere dall'assicuratore

malattia il rimborso di prestazioni in caso di cura, occorre che, al più tardi

14 giorni prima dell'inizio del trattamento, la persona interessata annunci

all’assicurazione questa cura ed ottenga da essa il rilascio anticipato della

garanzia di assunzione delle spese come nel caso espressamente disciplinato

dalla copertura complementare __________ di cui beneficiano gli attori (art. __________).

Inoltre, le stesse disposizioni

particolari relative alle cure termali contemplano che le prestazioni sono

corrisposte dall'assicuratore soltanto quando la cura è stata preceduta da un

trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato, oppure quando il trattamento

ambulatoriale non è appropriato, a condizione tuttavia che prima dell’inizio

della cura l’assicurato abbia inoltrato alla Cassa una prescrizione medica di

cura e l’assicuratore malattia abbia rilasciato la relativa garanzia di

assunzione dei costi (art. __________).

Per

quanto concerne il caso concreto dagli atti emerge che il 26

gennaio 2007 il Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna/malattie

reumatiche, ha rilasciato un certificato medico in favore dell’attore, del

seguente tenore:

" (…)

Il signor AT 1, che soffre delle sopra menzionate diagnosi, esegue già

da anni regolarmente delle cure balneo-termali, dalle quali ha sempre tratto

grosso beneficio.

Egli intende prossimamente ripetere una tale cura della durata di

circa una settimana presso il centro termale di __________. La cura dovrà

comprendere misure passive di rilassamento muscolare (applicazione di fango e

massaggio), nonché terapie attive di mobilizzazione generale e rinforzo

muscolare (ginnastica in acqua ed a secco).” (doc. 2)

Il

31 gennaio 2007 lo stesso medico ha rilasciato un attestato in favore dell’attrice,

dove ha affermato:

" Certifico di avere in cura la summenzionata

paziente che soffre di una sindrome panvertebrale cronica su turbe statiche ed

alterazioni degenerative, nonché di una sindrome fibromialgica. A causa dei

forti e persistenti dolori muscolo-tendinei la paziente ha sempre mal tollerato

trattamenti fisioterapici classici. Le ho ora consigliato di eseguire una cura

balneo-termale che dovrà comprendere da una parte misure passive (impacchi

caldi e leggeri massaggi), dall’altra misure attive di bonificazione muscolare

(ginnastica in acqua termale). La paziente intende organizzare prossimamente

una cura presso il centro termale di __________.” (doc. 3)

In

entrambi i casi il medico fiduciario ha respinto le richieste, ritenendo

sufficienti delle cure ambulatoriali intense ed appropriate, garantite

dall’assicuratore.

In

particolare il 16 maggio 2007, a proposito dell’attore, il Dr. med. __________

si è così espresso (traduzione dal tedesco effettuata dall’assicuratore):

" In base al certificato medico del 26 gennaio 2007

il Signor AT 1 è affetto da anni da una sindrome panvertebrale cronica, da una

coxa valga bilaterale e da obesità (IMC 31). Dal rapporto del Dottor __________

non si evince come si manifestano soggettivamente i disturbi, quali limitazioni

ne derivano e quali trattamenti sono finora stati eseguiti e con quale risultato.

In base alla nostra documentazione amministrativa, da anni viene eseguita una

minimale cura fisioterapeutica nelle vicinanze del luogo di domicilio con 9

sedute annuali risp. una sola volta con 18 sedute l’anno scorso. Non si mette

in dubbio che le malattie scheletro-muscolari elencate necessitano di intense

cure intermittenti (fisioterapia, medicamenti), in particolar modo laddove

risulta minacciata un’esistente autonomia professionale e nella vita

quotidiana. Con poche eccezioni queste cure intensificate possono però essere

eseguite nei pressi del luogo di domicilio. Il Signor AT 1 non è però né

limitato nelle sue attività della vita quotidiana né l’offerta terapeutica nei

pressi del luogo di domicilio è stata del tutto sfruttata. Poiché va inoltre

chiaramente dubitata l’efficienza di un soggiorno di cura della durata di una

settimana, già gli scorsi anni il medico fiduciario ha consigliato di

respingere le rispettive richieste di garanzia di assunzione dei costi e, dal

2004 sono stati assunti soltanto i costi ambulatoriali.

Riassunto:

Anche all’attuale domanda di assunzione dei costi per un soggiorno di

cura di una settimana non sono preceduti trattamenti ambulatoriali intensi e

adeguati, inoltre, non risulta appropriato un trattamento ambulatoriale (ndr.

in realtà in tedesco il medico ha affermato: “Auch dem jetzigen

Kostengutsprachegesuch für einen 1-wöchigen Kuraufenthalt sind keine intensiven

und zweckmässigen ambulanten Behandlungen vorausgegangen, noch erscheint eine

ambulante Behandlung als nicht zweckmässig.”). Dalla richiesta di assunzione

dei costi attuale e dalle richieste precedentemente sottoposte non è

riconoscibile un obiettivo terapeutico e riabilitativo concreto. Nel presente

caso non risulta pertanto giustificata una partecipazione ai costi per i

soggiorni di cura da parte dell’assicuratore malattie.” (doc. 23)

Per

quanto concerne l’attrice, il medico fiduciario si è così espresso:

" Dal rapporto medico del 30 gennaio 2002 e

dall’attuale domanda di cura emerge che la Signora AT 2 è affetta da una

sindrome panvertebrale cronica e da altre affezioni degenerative non

specificate, correlate alle forme reumatiche e, anzitutto, da una fibromialgia.

Da questi rapporti si rileva inoltre che precedenti soggiorni di cura ad __________

hanno mostrato soltanto risultati discreti e che le fisioterapie classiche non

sono ben tollerate. Queste constatazioni riflettono le esperienze mediche,

secondo le quali in caso di disturbi reumatici dei tessuti molli e di

fibromialgia si dovrebbero riscontrare buone probabilità di successo con

Considerandi

un’eventuale terapia analgesica, misure di terapia comportamentale e terapie

motorie e di training attive (vedi allegato, tabella 2 pagina 3). Per

esperienza, questo concetto terapeutico deve essere seguito durante un periodo

di alcuni anni, e quindi adattato e controllato, e non può essere né sostenuto

né sostituito da un soggiorno di cura di una settimana.

All’attuale domanda di cura non sono preceduti trattamenti

ambulatoriali intensi e adeguati. L’offerta terapeutica presso la località di

domicilio non è stata utilizzata. Dal punto di vista medico fiduciario non si

raccomanda pertanto la partecipazione ai costi per un soggiorno di cura.” (doc.

22)

7.

Secondo

la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), in ambito di assicurazioni

sociali, la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 19 aprile 2006 nella

causa L., U 364/04; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U

330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

8.

Per

quanto concerne il caso concreto, dagli atti non emerge che gli attori hanno

eseguito, prima del soggiorno di cura, un trattamento ambulatoriale intenso ed

appropriato. Anche il medico fiduciario, dopo aver esaminato la documentazione,

ha escluso questa circostanza (doc. 22 e 23).

Non

si può neppure concludere che un trattamento ambulatoriale nel caso concreto

non sarebbe stato appropriato.

Per

quanto concerne l’attore il medico curante, pur affermando che l’interessato

esegue da anni delle cure balneo-termali, dalle quali trae un grosso beneficio,

non ha sostenuto che non sarebbe stato possibile procedere con un trattamento

ambulatoriale nel luogo di domicilio. Da parte sua il medico fiduciario ha

rilevato che nel corso degli anni l’interessato si è limitato ad eseguire 9

sedute di fisioterapia all’anno (con l’eccezione di un anno in cui le sedute

sono state 18) e non ha esaurito le sue possibilità di cura nel luogo del suo

domicilio. Dagli atti non risulta neppure un obiettivo terapeutico e

riabilitativo concreto.

Per

quanto concerne l’attrice il medico fiduciario sottolinea come l’interessata,

affetta da una sindrome panvertebrale cronica e da altre affezioni degenerative

non specificate, correlate alle forme reumatiche e da una fibromialgia, da

precedenti soggiorni di cura quali quello in discussione ha mostrato solo

risultati discreti, mentre le fisioterapie classiche non sono ben tollerate.

Egli evidenzia come nel caso dell’interessata, considerata la malattia di cui è

affetta, sarebbero piuttosto necessarie misure di terapia comportamentale e

terapie motorie e di training attive come emerge dalla documentazione allegata.

Questo trattamento dovrebbe essere eseguito per alcuni anni e non può essere

sostituito da un soggiorno di cura di una settimana.

Considerato

inoltre che, come per il marito, alla domanda di cura non sono preceduti

trattamenti ambulatoriali intensi e adeguati e l’offerta terapeutica presso il

proprio domicilio non è stata utilizzata, anche in questo caso la richiesta va

respinta.

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 7), questo Tribunale non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il

medico fiduciario il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione

medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

in merito all’assenza di una necessità di effettuare un soggiorno di cura.

Va poi evidenziato

come le CGA prevedano che l'assicurato debba annunciare alla cassa

malati la cura al più tardi 14 giorni prima del suo inizio e che l'assicuratore

debba decidere entro dieci giorni se rilasciare o rifiutare la garanzia dell'assunzione

dei costi. Il rispetto di questi termini permette al richiedente di conoscere

la posizione dell'assicuratore ancora prima di iniziare la cura e di potersi

quindi regolare di conseguenza (cfr. anche STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.146).

L'unica eccezione al rispetto di questi

termini è data quando c'è un'urgenza, circostanza che non concerne comunque il

caso in discussione.

In concreto ai certificati medici del

26.

e del 31 gennaio 2007 hanno fatto seguito le due garanzie del 9 febbraio

2007, con le quali l’assicuratore ha tuttavia specificato che per il servizio

medico fiduciario non era adempiuta la condizione relativa all’indicazione

medica per un soggiorno di cura e che pertanto sarebbero stati rimborsati solo

i costi delle cure ambulatoriali e meglio, per quanto concerne le assicurazioni

complementari, le prestazioni dell’assicurazione malattia __________ per le

forme terapeutiche riconosciute dalla Cassa malati per le quali può essere

corrisposto il 90% dei costi al massimo fr. 1'000 per anno civile (doc. 6 e 7).

Recandosi ad __________ senza aver

ottenuto l’espressa garanzia dell’assicuratore circa l’assunzione dei costi di

vitto ed alloggio, gli attori devono sopportare il rischio

corso, ossia addossarsi il pagamento delle prestazioni che erano state rifiutate

dall'assicuratore e ciò

indipendentemente dalla circostanza che la casa di cura figura nell’elenco di

quelle riconosciute dalla Cassa malati.

Va infine evidenziato

che già per le richieste di assunzione dei costi per le cure 2004 e 2005, per

l’attore, era stata garantita e conteggiata solo l’assunzione di cure

ambulatoriali dato che non erano soddisfatte le premesse per una cura termale,

mentre l’attrice aveva effettuato una cura termale nel 2002.

Per cui non può neppure

esservi la violazione del principio della buona fede.

La petizione deve

dunque essere integralmente respinta.

9.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre

decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore

litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è

ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima

istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere

la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.

b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei

limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in

materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2

lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua

sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui

l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non

può andare oltre le conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalla pretesa di rimborso di Fr. 750 (50 X 6 + 75 X

6, cfr. doc. A3).

Trattandosi di una

causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore

litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

In queste circostanze,

il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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