36.2007.71
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conferma della giurisprudenza secondo la quale nel reddito determinante va calcolata l'intera sostanza anche se
6 settembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2007.71
Data decisione, Autorità:
06.09.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conferma della giurisprudenza secondo la quale nel reddito determinante va calcolata l'intera sostanza anche se derivante da un diritto di usufrutto.
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.71
cs
Lugano
6 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 aprile
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante (fr. 21'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto
statale (fr. 20'000 per persone sole, cfr. doc. 6).
C. Con
scritto del 7 maggio 2007 l’interessata, rappresentata dal curatore
amministrativo RA 1, propone tempestivo ricorso (doc. I).
Essa
contesta in particolare che al reddito imponibile di fr. 19'600 sia stata
aggiunta parte della sostanza di cui ha l’usufrutto.
D. Mediante
osservazioni del 23 maggio 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa.
L’autorità cantonale, con riferimento a due sentenze cantonali del 22 aprile
1999 (inc. 36.1999.17) e dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77), afferma che
occorre considerare il valore della sostanza imponibile anche se derivante da
un diritto di usufrutto (doc. III).
E.
Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha acquisito la tassazione 2004,
dandone comunicazione alle parti (doc. V).
Considerandi
in
ordine
1.
Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Nel
caso in esame l’IAS ha respinto l’istanza tendente all’ottenimento del sussidio
2007, giacché il reddito determinante di fr. 21'000, supera il limite previsto
dal decreto esecutivo per concedere il sussidio alle persone sole (fr. 20'000).
Nel
calcolo del reddito determinante l’autorità cantonale, sulla base della
tassazione 2004, al reddito imponibile di fr. 19'600 ha aggiunto fr. 467, ossia
1/15 di fr. 7'000 ed ha arrotondato il risultato al mille franchi superiore.
Dalla
tassazione 2004 risulta infatti una sostanza imponibile di fr. 157'000.
Conformemente all’art. 30 lett. b LCAMal l’IAS ha dunque calcolato 1/15 della
sostanza imponibile eccedente fr. 150'000.
Il
calcolo, fondato sull’art. 30 lett. b LCAMal, è corretto.
L’insorgente
sostiene tuttavia che la sostanza non deve esserle imputata poiché deriva da un
diritto di usufrutto.
Come
ha rilevato l’IAS in sede di risposta, la questione è già stata risolta dal TCA
con sentenza del 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17), confermata dalla sentenza
dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77).
In
entrambe le occasioni questo Tribunale ha confermato che la sostanza
imponibile, anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere
computata.
In
particolare nella sentenza dell’8 ottobre 2002 il TCA ha affermato:
" A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto
è computata all’usufruttuario (art. 40 LT) e ciò analogamente all’imposta
immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario
(art. 291 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida
della quale la giurisprudenza si era così espressa in merito alle norme ed alle
critiche formulate contro di esse:
“ Secondo l'art. 12 LT i
beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono
aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21
cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è
aggiunto al reddito dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di
questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto
di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183;
CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla
Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del
legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve
considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da
imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi
anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della
Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6
settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT
1986, p. 491 ss.).
(…)
Ne consegue che
l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a
carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della
dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta
sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa
Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della
semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre
1985.
in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del
22.
maggio 1989 in re B.B.).
(…)
La medesima soluzione
si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza
è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig
(Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera
dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines
Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen
will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o
del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a
titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt
die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der
Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig,
op. cit., p. 468 s.).“
(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)
Lo scopo del legislatore appare essere quello di imporre il reale
beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato.
Quindi l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza,
al valore di stima, donata da Y, nella partita fiscale della stessa
ricorrente.
2.4
Come rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede
di risposta di causa (ST 22 aprile 1999 nella causa X. inc. 36.1999.17) il TCA
ha ritenuto che:
“ la natura della
sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e
vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid
4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”
considerando nel calcolo per la determinazione del sussidio del
ricorrente X. anche la sostanza (rilevante) relativa a delle quote di
partecipazione detenute in usufrutto dal richiedente il sussidio. Non
diversamente occorre fare in questa sede.”
In
concreto non vi sono motivi per scostarsi dalla costante giurisprudenza di
questo Tribunale.
L’amministrazione
ha rettamente ritenuto il dato fiscale contenuto nella tassazione di
riferimento. La sostanza di fr. 157'000, dedotta la franchigia di fr. 150'000
per persone sole e considerata nella misura di 1/15, ha comportato un valore di
fr. 467 tale da impedire la concessione del sussidio per il 2007.
L’insorgente
accenna inoltre, nella documentazione allegata, alla tassazione 2005.
A
questo proposito va rammentato che questa tassazione non può essere presa in
considerazione.
Infatti,
l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre
2004.
nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello
stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella
sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2005.
Alla
luce di quanto sopra la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto.
6.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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