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Decisione

36.2007.73

Premi arretrati. Procedura esecutiva preceduta da sollecito non pervenuto all'assicurato. Importo dei premi con interessi dovuto. Non dovute le spese amministrative per "perdita di mora" e spese ammin

17 agosto 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 e la moglie __________ erano affiliati nel

2005 presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un premio per RI 1 di CHF 155,30 e

per la moglie di CHF 311,80. Non avendo ricevuto il pagamento dei premi di

novembre e dicembre 2005 l’assicuratore ne ha richiamato il versamento

con solleciti del 21 gennaio (doc. 4), 27 febbraio (doc. 5) e 28 giugno 2006

(doc. 6) e, vista l’inadempienza degli assicurati, il 19 luglio 2006 ha chiesto

l’avvio di una procedura esecutiva facendo spiccare dall’UE __________, il 2

agosto 2006, il PE n. __________ (notificato il 14 novembre 2006) cui RI 1 si è

opposto (doc. 7 e 8).

Il

credito contempla i premi per CHF 934.20, CHF 30.-- per “le spese per

perdita di mora”, CHF 40.-- per le spese di richiamo ed il 5% di interessi a

partire dal 1° dicembre 2005.

B. CO

1 ha emanato una decisione formale il 27 novembre 2006 (doc. 9) con cui ha

accertato il suo credito rigettando l’opposizione al PE. L'assicurato si è

opposto alla decisione (doc. 14) sostenendo di non aver mai ricevuto né la fattura

riguardante i presunti premi scoperti né i rispettivi solleciti. Il 28 febbraio

2007 la Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione confermando le

proprie pretese.

C. Mediante

ricorso del 16 aprile 2007 (doc. I) RI 1 contesta il provvedimento

dell’assicuratore ribadendo la mancata notifica delle fatture e dei solleciti,

con protesta di spese e ripeti­bili. Con risposta di causa del 14 giugno 2007

(doc. VII) l'assicuratore ribadisce le sue conclusioni.

Con

scritto del 15 giugno 2007 all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________

(doc. IX) il Giudice delegato ha proceduto al­l'accertamento del precedente e

dell'attuale domicilio del ricor­rente. Le parti hanno potuto esprimersi in

merito alle risultanze dell’accertamento.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo (cfr. docc. V-VIbis), è ri­cevibile

siccome sufficientemente motivato e le conclusioni ap­paiono chiaramente

desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Le

norme applicabili al caso di specie sono note al ricorrente per il suo

patrocinio della moglie nella causa sfociata nella sentenza 27 settembre 2005

(36.2005.46). Le norme dell’OAMal sono state recentemente modificate, da ultimo

con novità entrate in vigore il 1 agosto 2007, delle novità legislative non

viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore

vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti che ha dato

origine al contenzioso e quindi antecedentemente alle importanti modifiche

della LAMal e dell’OAMal che hanno previsto la possibilità di sospendere la

copertura assicurativa a norma del nuovo art. 64 a LAMal.

Alle

parti è noto che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare

dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio

federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni

(minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello

degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare

altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv.

3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al

capoverso 3 (cpv. 3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al

caso di specie - prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi

dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2

OAMal).

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposi­zione, chiede il

pagamento di un importo di CHF 934.20 per i premi, oltre alle spese per

“perdita di mora” e per le spese di richiamo. L’importo dei premi e l’obbligo

di versamento non sono posti in discussione dall’assicurato. Il ricorrente

lamenta invece la mancata ricezione dei solleciti e il carico delle spese ad

essi connesse. Agli atti sono consegnate le copie della sollecitazione 21

gennaio 2006 indirizzata al ricorrente all’indirizzo di Via __________, __________;

il richiamo del 27 febbraio 2006 e quello del successivo 28 giugno 2006, pure

recapitati all’indirizzo di Via __________ a __________.

Lo stesso indirizzo, tra l’altro, viene indicato sul PE poi

notificato al debitore. La documentazione dell’assicuratore non contempla

alcuna comunicazione da parte dell’assicurato secondo cui egli avrebbe cambiato

domicilio dal precedente Via __________ al successivo Via __________, sempre a __________.

Non solo. L’accertamento svolto presso il Controllo abitanti della Città di __________

ha permesso di ritenere che “Gli interessati erano, in precedenza, dal

15.4.2004

al 13.7.2006, … domiciliati in via __________” (doc. X). L’avv. RI

1.

ha indicato come corrette queste indicazioni. Ebbene dalle stesse si deduce

che al momento della nascita del contenzioso, dell’invio dei solleciti e della

nascita dell’obbligo di versare il premio, il ricorrente era domiciliato

all’indirizzo al quale sono state indirizzate le sollecitazioni. Al ricorrente

non sfugge l’obbligo di pagare il premio dell’assicurazione malattia

obbligatoria, ed in mancanza di trasmissione delle polizze di versamento o di

conteggio del premio stesso, l’assicurato deve farsi parte diligente e,

comunque, versare tempestivamente il dovuto. Indubbiamente il premio reclamato

da CO 1 è corretto e dovuto dal debitore escusso, sia per l’importo attinente i

premi propri che per i premi riferiti alla moglie di cui l’avv. RI 1 è debitore

solidale (in questo senso la sentenza nota al ricorrente 27 settembre 2005 inc.

36.2005

).

5.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Con

il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, non applicabile

in concreto, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si

sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in

adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne

preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi degli assicurati.

Nel

caso di specie l’art. 5.3 delle Condizioni d’assicurazione Basis della CO 1

prevede che, se in ritardo con il pagamento, la persona assicurata viene

avvertita con un sollecito ed in difetto di seguito allo stesso l’assicuratore

procede in via esecutiva. L’art. 5.5 prevede che le spese di sollecito ed

incasso di premi arretrati sono posti a carico dell’assicurato. In concreto

queste premesse giuridiche sembrano date. In concreto però RI 1 contesta di

avere ricevuto alcun richiamo e l’amministrazione non è in effetti in grado di

dimostrare (ad esempio mediante la consegna agli atti della copia dell’invio

raccomandato) la notifica del sollecito. La spesa di CHF 40.-- non può quindi

essere ripercossa sul ricorrente. Anche la spesa di CHF 30.-- per una pretesa

perdita di mora (e quindi una pretesa perdita per l’ingiustificato ritardo

nell’esecuzione del pagamento da parte del debitore) non può essere ritenuta.

L’assicuratore può domandare ed ottenere gli interessi moratori che d’altra

parte l’avv. RI 1 non contesta, ma non ha diritto di percepire una “perdita”

imprecisata sulla “mora” per la quale le condizioni d’assicurazione non

prevedono nulla. I CHF 30.-- non possono essere pretesi dal ricorrente.

6.

Le

somme di cui sopra non vanno confuse con le spese esecutive vere e proprie che non

formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa

L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto

2004.

nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Di

conseguenza RI 1 va condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1

dell’importo di CHF 934,20.--oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005. Per

l’importo indicato l’opposizione interposta al PE __________ del 2 agosto 2006

va rigettata in via definitiva.

7.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle motivazioni.

1.1. Di conseguenza RI 1,

__________, è condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1, __________,

dell’importo di CHF 934,20 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005.

1.2. Per l’importo di

cui sub. 1.1. l’opposizione interposta al PE __________ dell’Ufficio

esecuzioni di __________ datato 2 agosto 2006 e notificato il 14 novembre 2006,

è rigettata in via definitiva.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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