36.2007.73
Premi arretrati. Procedura esecutiva preceduta da sollecito non pervenuto all'assicurato. Importo dei premi con interessi dovuto. Non dovute le spese amministrative per "perdita di mora" e spese ammin
17 agosto 2007Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.73
Data decisione, Autorità:
17.08.2007, TCA
Titolo:
Premi arretrati. Procedura esecutiva preceduta da sollecito non pervenuto all'assicurato. Importo dei premi con interessi dovuto. Non dovute le spese amministrative per "perdita di mora" e spese amministrative.
COPERTURA OBBLIGATORIA
INCASSO PREMI
PREMIO
SPESE / ONERI
art. 61v. fine 05 LAMAL
art. 90v. fine 05 cpv. 1 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.73
IR/td
Lugano
17 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 e la moglie __________ erano affiliati nel
2005 presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un premio per RI 1 di CHF 155,30 e
per la moglie di CHF 311,80. Non avendo ricevuto il pagamento dei premi di
novembre e dicembre 2005 l’assicuratore ne ha richiamato il versamento
con solleciti del 21 gennaio (doc. 4), 27 febbraio (doc. 5) e 28 giugno 2006
(doc. 6) e, vista l’inadempienza degli assicurati, il 19 luglio 2006 ha chiesto
l’avvio di una procedura esecutiva facendo spiccare dall’UE __________, il 2
agosto 2006, il PE n. __________ (notificato il 14 novembre 2006) cui RI 1 si è
opposto (doc. 7 e 8).
Il
credito contempla i premi per CHF 934.20, CHF 30.-- per “le spese per
perdita di mora”, CHF 40.-- per le spese di richiamo ed il 5% di interessi a
partire dal 1° dicembre 2005.
B. CO
1 ha emanato una decisione formale il 27 novembre 2006 (doc. 9) con cui ha
accertato il suo credito rigettando l’opposizione al PE. L'assicurato si è
opposto alla decisione (doc. 14) sostenendo di non aver mai ricevuto né la fattura
riguardante i presunti premi scoperti né i rispettivi solleciti. Il 28 febbraio
2007 la Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione confermando le
proprie pretese.
C. Mediante
ricorso del 16 aprile 2007 (doc. I) RI 1 contesta il provvedimento
dell’assicuratore ribadendo la mancata notifica delle fatture e dei solleciti,
con protesta di spese e ripetibili. Con risposta di causa del 14 giugno 2007
(doc. VII) l'assicuratore ribadisce le sue conclusioni.
Con
scritto del 15 giugno 2007 all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________
(doc. IX) il Giudice delegato ha proceduto all'accertamento del precedente e
dell'attuale domicilio del ricorrente. Le parti hanno potuto esprimersi in
merito alle risultanze dell’accertamento.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo (cfr. docc. V-VIbis), è ricevibile
siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente
desumibili.
Considerandi
2.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3.
Le
norme applicabili al caso di specie sono note al ricorrente per il suo
patrocinio della moglie nella causa sfociata nella sentenza 27 settembre 2005
(36.2005.46). Le norme dell’OAMal sono state recentemente modificate, da ultimo
con novità entrate in vigore il 1 agosto 2007, delle novità legislative non
viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore
vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti che ha dato
origine al contenzioso e quindi antecedentemente alle importanti modifiche
della LAMal e dell’OAMal che hanno previsto la possibilità di sospendere la
copertura assicurativa a norma del nuovo art. 64 a LAMal.
Alle
parti è noto che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare
dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,
l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni
(minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello
degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare
altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv.
3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al
capoverso 3 (cpv. 3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al
caso di specie - prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi
dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2
OAMal).
4.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il
pagamento di un importo di CHF 934.20 per i premi, oltre alle spese per
“perdita di mora” e per le spese di richiamo. L’importo dei premi e l’obbligo
di versamento non sono posti in discussione dall’assicurato. Il ricorrente
lamenta invece la mancata ricezione dei solleciti e il carico delle spese ad
essi connesse. Agli atti sono consegnate le copie della sollecitazione 21
gennaio 2006 indirizzata al ricorrente all’indirizzo di Via __________, __________;
il richiamo del 27 febbraio 2006 e quello del successivo 28 giugno 2006, pure
recapitati all’indirizzo di Via __________ a __________.
Lo stesso indirizzo, tra l’altro, viene indicato sul PE poi
notificato al debitore. La documentazione dell’assicuratore non contempla
alcuna comunicazione da parte dell’assicurato secondo cui egli avrebbe cambiato
domicilio dal precedente Via __________ al successivo Via __________, sempre a __________.
Non solo. L’accertamento svolto presso il Controllo abitanti della Città di __________
ha permesso di ritenere che “Gli interessati erano, in precedenza, dal
15.4.2004
al 13.7.2006, … domiciliati in via __________” (doc. X). L’avv. RI
1.
ha indicato come corrette queste indicazioni. Ebbene dalle stesse si deduce
che al momento della nascita del contenzioso, dell’invio dei solleciti e della
nascita dell’obbligo di versare il premio, il ricorrente era domiciliato
all’indirizzo al quale sono state indirizzate le sollecitazioni. Al ricorrente
non sfugge l’obbligo di pagare il premio dell’assicurazione malattia
obbligatoria, ed in mancanza di trasmissione delle polizze di versamento o di
conteggio del premio stesso, l’assicurato deve farsi parte diligente e,
comunque, versare tempestivamente il dovuto. Indubbiamente il premio reclamato
da CO 1 è corretto e dovuto dal debitore escusso, sia per l’importo attinente i
premi propri che per i premi riferiti alla moglie di cui l’avv. RI 1 è debitore
solidale (in questo senso la sentenza nota al ricorrente 27 settembre 2005 inc.
36.2005
).
5.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato
che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie
può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Con
il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, non applicabile
in concreto, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si
sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in
adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne
preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi degli assicurati.
Nel
caso di specie l’art. 5.3 delle Condizioni d’assicurazione Basis della CO 1
prevede che, se in ritardo con il pagamento, la persona assicurata viene
avvertita con un sollecito ed in difetto di seguito allo stesso l’assicuratore
procede in via esecutiva. L’art. 5.5 prevede che le spese di sollecito ed
incasso di premi arretrati sono posti a carico dell’assicurato. In concreto
queste premesse giuridiche sembrano date. In concreto però RI 1 contesta di
avere ricevuto alcun richiamo e l’amministrazione non è in effetti in grado di
dimostrare (ad esempio mediante la consegna agli atti della copia dell’invio
raccomandato) la notifica del sollecito. La spesa di CHF 40.-- non può quindi
essere ripercossa sul ricorrente. Anche la spesa di CHF 30.-- per una pretesa
perdita di mora (e quindi una pretesa perdita per l’ingiustificato ritardo
nell’esecuzione del pagamento da parte del debitore) non può essere ritenuta.
L’assicuratore può domandare ed ottenere gli interessi moratori che d’altra
parte l’avv. RI 1 non contesta, ma non ha diritto di percepire una “perdita”
imprecisata sulla “mora” per la quale le condizioni d’assicurazione non
prevedono nulla. I CHF 30.-- non possono essere pretesi dal ricorrente.
6.
Le
somme di cui sopra non vanno confuse con le spese esecutive vere e proprie che non
formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa
L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto
2004.
nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Di
conseguenza RI 1 va condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1
dell’importo di CHF 934,20.--oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005. Per
l’importo indicato l’opposizione interposta al PE __________ del 2 agosto 2006
va rigettata in via definitiva.
7.
Con il 1° gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno
2005.
(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132
cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319.
segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle motivazioni.
1.1. Di conseguenza RI 1,
__________, è condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1, __________,
dell’importo di CHF 934,20 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005.
1.2. Per l’importo di
cui sub. 1.1. l’opposizione interposta al PE __________ dell’Ufficio
esecuzioni di __________ datato 2 agosto 2006 e notificato il 14 novembre 2006,
è rigettata in via definitiva.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster