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Decisione

36.2007.74

Decisione soggetta a reclamo. Impugnativa al TCA invece del reclamo all'UAM, a mezzo fax. Trasmissione all'autorità amministrativa.

15 maggio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.74

Data decisione, Autorità:

15.05.2007, TCA

Titolo:

Decisione soggetta a reclamo. Impugnativa al TCA invece del reclamo all'UAM, a mezzo fax. Trasmissione all'autorità amministrativa.

SUSSIDIO / SUSSIDI

art. 76 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.74

ir/td

Lugano

15 maggio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2007 di

RI 1

contro

la decisione del 12 aprile 2007 emanata

da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto ed in diritto

- RI

1, domiciliato a __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni avverso, apparentemente, una decisione dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia (decisione su istanza di revisione) del 12 aprile

2007. La decisione appare invece soggetta, come ben rammenta lo stesso

provvedimento impugnato, a reclamo all’Ufficio che l’ha emessa. Non risulta (da

contatto telefonico del Giudice delegato con il funzionario preposto) che un

reclamo sia stato introdotto ed una decisione ulteriore emessa in questo

contesto da parte dell’amministrazione;

-

il ricorrente si è rivolto al Tribunale in lingua tedesca e con l’invio

semplicemente di un telescritto (fax), e lo ha fatto – come evidenziato – al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e non mediante reclamo all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia stesso. Già per questa ultima circostanza si

giustifica la trasmissione degli atti completi all’amministrazione affinché

provveda ad esaminare la ricevibilità dell’atto, semmai provveda a farlo

emendare se dati i presupposti, ed evada il “Rekurs” dell’assicurato;

- abbondanzialmente

si impongono alcuni rilievi relativi all’uso della lingua tedesca da parte dell’assicurato

che si rivolge all’autorità giudiziaria. In sentenza 8 febbraio 2007 di questo

Tribunale (inc. 42.2006.16) si è ritenuto che:

"

… l'art. 1a LPTCA prevede che:

1L’ atto di ricorso deve essere redatto in lingua

italiana su carta semplice e contenere:

(…)

secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da

quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza

violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

in

una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag.

216-217 il Tribunale federale ha stabilito:

"il principio della

territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai

pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei

rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al diritto

costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU;

cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep.

1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia

64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre

1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38

seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non

può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in

netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a

ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un

eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la

possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla

traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37

seg.)"

questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella

causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2

settembre 2003 nella causa K., C 166/03;

in

un'altra sentenza del 23 settembre 2005 nella causa S., I 438/05, il TFA ha

rilevato:

"nulla

muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui

l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli

scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,

a

questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la

libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua

materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi

particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare

con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219

consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"

l’art.

84 § 4 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo

all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della

Comunità, applicabile in Svizzera a seguito dell’entrata in vigore,il 1° giugno

2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) del 21 giugno

1999 stipulato tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, prevede che le autorità, le

istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono

respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una

lingua ufficiale di un altro Stato membro (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.1.; STFA del 24 dicembre 2003 nella causa

M., U 260/03; R. Spira, "L'application de l'Accord de la libre circulation

par le juge des assurances sociales", in Accords bilateraux Suisse-UE. Ed. Helbing & Lichtenhahn e Bruylant 2001, pag.

369 seg. (379-388);

l’art.

8 ALC enuncia che, conformemente all’Allegato II, le parti contraenti

disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

L’art.

4 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 applicato dalle parti contraenti

nell’ambito delle loro relazioni giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II

dell’Accordo, in unione con la Sezione A di tale allegato, enuncia

espressamente che rientrano nel campo di applicazione “ratione materiae” del

Regolamento: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni

d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di

guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli

assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le

prestazioni familiari (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,

consid. 5, 6)."

- Alla

luce di quanto precede, a seguito della presentazione di un ricorso al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, formulato in lingua tedesca (inc.

36.2007.62, attualmente pendente davanti al TCA) il giudice delegato ha

ritenuto come, alla luce della specifica materia oggetto di quel provvedimento:

"

da quanto precede discende che, di

principio, il Tribunale non può respingere "le richieste o altri

documenti" solo perché redatti in una lingua ufficiale di uno Stato membro

ma non nella lingua del Tribunale;

il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni potrebbe comunque esigere una traduzione del testo prodotto (ciò che

non corrisponderebbe a sua reiezione) in lingua italiana;"

- Nel caso in esame

l’amministrazione dovrà valutare gli aspetti connessi alla lingua utilizzata

dal qui ricorrente nell’ambito del suo reclamo (qualora l’atto fosse da

ritenere ricevibile o fosse eventualmente emendato nuovamente in lingua

tedesca), alla luce di quanto esposto ed anche della materia trattata;

- Per

quanto attiene l’utilizzo del telescritto, l’assicurato è – come indicato -

insorto contro la predetta decisione tramite telescritto (fax) trasmesso in

data 14 maggio 2007. Appaiono qui di rilievo le annotazioni che seguono;

- il

“Rekurs” del signor RI 1, inoltrato avverso decisione datata 12 aprile 2007,

emessa quindi in periodo di ferie giudiziarie, non è ulteriormente pervenuto al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a mezzo di un invio postale;

- A

proposito della trasmissione di ricorsi a mezzo telescritto va rilevato come,

in una sentenza del 13 luglio 1995 pubblicata in DTF 121 II 252 (cfr. anche DTF

127 III 181), il Tribunale federale ha stabilito che un ricorso non può essere

validamente inoltrato via telefax, rilevando in particolare:

" 3.- Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger

qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte

sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (…)

Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa

possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait

admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient

qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus. La doctrine récente paraît

admettre que, dans les relations entre parties, la forme écrite selon l'art. 13

CO est respectée par un échange de télécopies (…)

4.-a) Le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par

définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire

aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 OJ). Par conséquent celui qui

utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son

acte est vicié.

b) Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est

un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit alors

impartir un délai convenable pour régulariser son acte.

Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en

permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas

de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions

involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième

catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la première. Les

dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice d'un acte par

définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à admettre une autre

irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant qui dépose un acte, dont il

ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi

d'un délai pour en réparer le vice initial s'attend en fait à une prolongation

du délai de recours. En effet, le problème de la validité de l'acte ne se

posera que lorsque le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de

recours - ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le

régulariser avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un

tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus vrai

que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit

administratif, le délai de recours est relativement long: en principe trente

jours (art. 50 PA e 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au recourant de

remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins à un bureau de

poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du dépôt du recours à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse - (art. 21 al. 1 PA et 32 al.

3 OJ) n'est pas excessive.

Compte tenu de ce qui précède, le dépôt d'un recours ne peut être

effectué valablement au moyen d'un télécopieur.

c) Au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un

télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques.

A l'heure actuelle, une autorité a l'obligation de recevoir les actes

qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes que

les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures

d'ouverture normales des bureaux (Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 32). Si

l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider si

l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le

débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable des

pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil.

La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter

tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date

apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il

serait alors nécessaire d'établir comment devrait être un écrit dont une partie

serait transmise le dernier jour du délai de recours avant minuit et l'autre

après minuit.

Il conviendrait en outre de se demander si le principe de la

transmission d'une autorité incompétente à l'autorité compétente s'appliquerait

au cas où le recourant utiliserait un mauvais numéro de télécopieur. On devrait

également veiller au respect du principe de la confidentialité de la procédure.

En outre, il y a lieu de relever que l'autorité verrait son travail de

chancellerie augmenter, notamment par l'obligation d'interpeller

systématiquement ceux qui utiliseraient le télécopieur, afin qu'ils fassent

parvenir un original signé de leur écrit."

- Va

osservato come nel Messaggio di accompagnamento alla nuova Legge sul Tribunale

Federale del 17 giugno 2005, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, l’esecutivo

federale ha ricordato tale giurisprudenza nei seguenti termini:

"

Secondo la giurisprudenza, la

presentazione di un ricorso mediante telefax non è ammessa poiché manca la

firma (manoscritta) del ricorrente o del suo mandatario. Sebbene la legge

federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) preveda esplicitamente la

possibilità di aggiungere successivamente la firma se quest’ultima fa difetto

al momento del deposito (art. 30 cpv. 2 OG), il Tribunale federale ha ritenuto

che tale clausola non si applichi alla presentazione di un ricorso mediante

telefax, argomentando che l’omissione della firma non è involontaria (DTF 121

Considerandi

II 252 segg.). Ha però espresso l’auspicio che la revisione totale

dell’organizzazione giudiziaria federale si apra in futuro alla comunicazione

elettronica”

(…)

“La

legislazione vigente, in linea di massima, non disciplina in maniera specifica

la comunicazione elettronica tra i singoli cittadini e le autorità federali

nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari. Qualche disposizione

consente di depositare atti procedurali scritti trasmessi per telefax (p. es.

art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in

materia d’asilo, RS 142.317 art. 19 della legge sugli acquisti pubblici, RS

172.056

; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11). Altre

disposizioni prevedono la trasmissione elettronica di dati in casi particolari

(p. es. l’ordinanza concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di

dati; art. 23 dell’ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante

commisurata alle prestazioni, RS 641.811; art. 3 dell’ordinanza sulle

importazioni agricole, RS 916.01). La trasmissione di atti procedurali per via

elettronica è permessa in determinati settori (art. 4 dell’ordinanza sulla

dichiarazione, RS 818.141.1; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11)

ed esclusa espressamente in altri (art. 23 cpv. 2 dell’ordinanza concernente la

Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, RS 142.317). Per il resto,

la situazione giuridica è attualmente incerta. Non è infatti chiaro se la

comunicazione elettronica adempia i requisiti di una comunicazione scritta così

come è prevista, per principio, per la notificazione di decisioni (art. 34 PA)

o per alcuni generi di domande (p. es. art. 30 cpv. 2 della legge sui cartelli,

RS 231, o gli art. 5, 101 e 138 della legge sui brevetti, RS 232.14).

Applicando per analogia l’articolo 13 CO, si può dedurre che la forma scritta

implica necessariamente una firma manoscritta della persona o dell’autorità che

s’impegna. Nella prassi, tuttavia, è generalmente approvata la rinuncia a una

firma manoscritta nei settori in cui l’Amministrazione prende un gran numero di

decisioni (segnatamente per i conteggi d’imposta o per la riscossione dei premi

assicurativi, cfr. DTF 112 V 87). Laddove una firma non è necessaria, una

comunicazione elettronica equivale a uno scritto? Una firma digitale può

sostituirsi a una firma manoscritta? Quali sono le conseguenze procedurali di

una comunicazione elettronica, per esempio in materia di scadenze? Ecco tanti

interrogativi ai quali è difficile rispondere chiaramente in base al diritto

vigente. È indispensabile, quindi, chiarire la situazione giuridica il che

risponde, peraltro, a un bisogno crescente: non soltanto le parti in causa in

procedimenti dinanzi alle autorità federali rivendicano sempre più

frequentemente la possibilità di indirizzare alle autorità i propri atti

procedurali per via elettronica, ma anche le autorità federali chiedono di

poter notificare alcune delle loro decisioni elettronicamente. (FF 2001 pag. 3820

e seg)."

Sempre

nei lavori preparatori della nuova legge sul TF nel messaggio di

accompagnamento il Consiglio Federale osserva di avere adottato poi l’Ordinanza

sui servizi di certificazione elettronica che disciplina solo i casi di firma

digitale a chiave asimmetrica, la sola forma attualmente affidabile di firma

digitale. Nel suo esame poi l’esecutivo federale ha voluto distinguere

(capitolo 2.6.3.1 e 2.6.3.2) tra le comunicazioni dei singoli verso l’autorità

e dell’autorità verso i singoli. Per il primo tema per la proposta di LTF il CF

ha indicato:

"

È dunque opportuno formulare la LTF

in modo da consentire alle parti a un procedimento o al Tribunale federale di

compiere atti procedurali per via elettronica. Non è invece possibile imporre a

breve termine a tutte le autorità federali alle quali si applica la legge sulla

procedura amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 2 PA) di accettare il disbrigo di atti

procedurali per via elettronica. Alcune autorità saranno pronte, altre invece

avranno ancora bisogno di tempo. La comunicazione elettronica con le autorità

deve poter essere sviluppata gradatamente." (FF 2001 3822)

L’esecutivo

federale, dopo esame dettagliato del tema, conclude indicando la possibilità di

far capo alle forme elettroniche di trasmissione laddove si sia in presenza di

una firma digitale accertata.

"

Premesso questo, è possibile

conferire alla firma digitale lo stesso valore della firma manoscritta. Laddove

la legge esige espressamente una firma (art. 39 cpv. 1 LTF; art. 52 cpv. 1 PA;

art. 23 lett. g e 29 lett. g PC), questa potrà essere sia manoscritta che

elettronica (art. 21a cpv. 2 PA; art. 39 cpv. 4 LTF). L’impiego dell’uno o

dell’altro tipo di firma dipenderà dalla natura del documento al quale essa è

collegata: una firma digitale può essere apposta solo su un documento

elettronico mentre un documento cartaceo dovrà essere firmato a mano. Ma non

qualsiasi firma digitale è ammissibile: essa dev’essere innanzitutto

riconosciuta dall’ordinamento giuridico svizzero. Deve trattarsi quindi di una

firma digitale creata con una chiave certificata conformemente al diritto

svizzero ovvero, attualmente, all’ordinanza sui servizi di certificazione

elettronica (RS 784.103). Una firma digitale riconosciuta, tuttavia, può

sostituirne una manoscritta solo se attesta la capacità del firmatario di

assumere impegni giuridici; è necessario quindi che il titolare della chiave

crittografica pubblica, così com’è menzionato nel certificato elettronico (art.

2.

e 7 OSCert), sia una persona fisica e non una persona giuridica o

un’autorità. Il certificato, invece, può menzionare una persona giuridica o

un’autorità che la persona fisica è abilitata a rappresentare.” (FF 2001

3824/3825)

Per quanto invece attiene al telefax propriamente detto il CF ha

ulteriormente ribadito:

"

Un semplice telefax o una e-mail

priva di firma digitale riconosciuta non rappresentano alternative accettabili,

per lo meno in quei casi in cui il diritto esige la forma scritta. Questi

metodi di trasmissione, infatti, non forniscono nessuna assicurazione in merito

alla provenienza del documento ricevuto. Il destinatario di un telefax o di una

e-mail priva di firma digitale, inoltre, non ha alcuna garanzia sull’integrità

del documento ricevuto: mancano forse delle pagine? Il messaggio è stato

modificato durante la comunicazione? Il destinatario di un documento munito di

firma digitale, invece, può controllare facilmente se il documento è completo e

se la firma è proprio quella della persona che sostiene di esserne l’autore.”

(FF 2001 3825)

con

implicito rinvio quindi alla vigente giurisprudenza del Tribunale Federale più

sopra evocata. In altri termini la trasmissione di un ricorso per telescritto a

livello federale appare (ancora, alla luce delle novità legislative)

irricevibile. A questa stessa conclusione è giunto il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni in una sentenza del 17 dicembre 2002 in re D. (30.2002.217 in

materia di AVS) dove un assicurato aveva trasmesso a mezzo fax al TCA (subito

dopo ricezione della decisione impugnabile) un ricorso. Alla luce dei veloci

tempi di trasmissione di tale gravame (e della possibilità quindi di

emendamento del difetto) all’assicurato è stata richiesta la trasmissione del

testo originale dell’impugnativa, senza seguito. In quel caso l’impugnativa era

stata considerata irricevibile;

- Nel

caso di specie l’amministrazione, anche su questo tema, dovrà operare le sue

verifiche e valutare, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale, se

chiedere all’assicurato la produzione dell’atto originale verificando i termini

e tempi della trasmissione, oppure se dichiarare irricevibile il reclamo;

- Sia

come sia le problematiche sollevate dalla trasmissione non debbono essere

risolte in questa sede da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni al

fine di non pregiudicare l’autonomia dell’amministrazione in merito e per

garantire – semmai – la possibilità di impugnazione a questo Tribunale all’assicurato;

- Alla

luce di quanto precede il ricorso, senza necessità in questa sede di procedere

od ordinarne traduzione, va ritenuto irricevibile e gli atti immediatamente

trasmessi all’Istituto delle assicurazioni sociali per competenza. Non si

giustifica carico si tasse e spese al signor RI 1.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Gli

atti sono immediatamente trasmessi all'Istituto delle assicurazioni sociali per

la decisione di sua competenza.

3.

Non

si percepiscono tasse di giustizia e spese.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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