36.2007.74
Decisione soggetta a reclamo. Impugnativa al TCA invece del reclamo all'UAM, a mezzo fax. Trasmissione all'autorità amministrativa.
15 maggio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.74
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, TCA
Titolo:
Decisione soggetta a reclamo. Impugnativa al TCA invece del reclamo all'UAM, a mezzo fax. Trasmissione all'autorità amministrativa.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 76 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.74
ir/td
Lugano
15 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 12 aprile 2007 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- RI
1, domiciliato a __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni avverso, apparentemente, una decisione dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia (decisione su istanza di revisione) del 12 aprile
2007. La decisione appare invece soggetta, come ben rammenta lo stesso
provvedimento impugnato, a reclamo all’Ufficio che l’ha emessa. Non risulta (da
contatto telefonico del Giudice delegato con il funzionario preposto) che un
reclamo sia stato introdotto ed una decisione ulteriore emessa in questo
contesto da parte dell’amministrazione;
-
il ricorrente si è rivolto al Tribunale in lingua tedesca e con l’invio
semplicemente di un telescritto (fax), e lo ha fatto – come evidenziato – al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e non mediante reclamo all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia stesso. Già per questa ultima circostanza si
giustifica la trasmissione degli atti completi all’amministrazione affinché
provveda ad esaminare la ricevibilità dell’atto, semmai provveda a farlo
emendare se dati i presupposti, ed evada il “Rekurs” dell’assicurato;
- abbondanzialmente
si impongono alcuni rilievi relativi all’uso della lingua tedesca da parte dell’assicurato
che si rivolge all’autorità giudiziaria. In sentenza 8 febbraio 2007 di questo
Tribunale (inc. 42.2006.16) si è ritenuto che:
"
… l'art. 1a LPTCA prevede che:
1L’ atto di ricorso deve essere redatto in lingua
italiana su carta semplice e contenere:
(…)
secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da
quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza
violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
in
una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag.
216-217 il Tribunale federale ha stabilito:
"il principio della
territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai
pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei
rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al diritto
costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU;
cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep.
1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia
64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre
1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38
seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non
può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in
netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a
ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un
eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la
possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla
traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37
seg.)"
questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella
causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2
settembre 2003 nella causa K., C 166/03;
in
un'altra sentenza del 23 settembre 2005 nella causa S., I 438/05, il TFA ha
rilevato:
"nulla
muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui
l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli
scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a
questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la
libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua
materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi
particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare
con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219
consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"
l’art.
84 § 4 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, applicabile in Svizzera a seguito dell’entrata in vigore,il 1° giugno
2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) del 21 giugno
1999 stipulato tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, prevede che le autorità, le
istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono
respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una
lingua ufficiale di un altro Stato membro (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.1.; STFA del 24 dicembre 2003 nella causa
M., U 260/03; R. Spira, "L'application de l'Accord de la libre circulation
par le juge des assurances sociales", in Accords bilateraux Suisse-UE. Ed. Helbing & Lichtenhahn e Bruylant 2001, pag.
369 seg. (379-388);
l’art.
8 ALC enuncia che, conformemente all’Allegato II, le parti contraenti
disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
L’art.
4 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 applicato dalle parti contraenti
nell’ambito delle loro relazioni giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II
dell’Accordo, in unione con la Sezione A di tale allegato, enuncia
espressamente che rientrano nel campo di applicazione “ratione materiae” del
Regolamento: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le
prestazioni familiari (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,
consid. 5, 6)."
- Alla
luce di quanto precede, a seguito della presentazione di un ricorso al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, formulato in lingua tedesca (inc.
36.2007.62, attualmente pendente davanti al TCA) il giudice delegato ha
ritenuto come, alla luce della specifica materia oggetto di quel provvedimento:
"
da quanto precede discende che, di
principio, il Tribunale non può respingere "le richieste o altri
documenti" solo perché redatti in una lingua ufficiale di uno Stato membro
ma non nella lingua del Tribunale;
il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni potrebbe comunque esigere una traduzione del testo prodotto (ciò che
non corrisponderebbe a sua reiezione) in lingua italiana;"
- Nel caso in esame
l’amministrazione dovrà valutare gli aspetti connessi alla lingua utilizzata
dal qui ricorrente nell’ambito del suo reclamo (qualora l’atto fosse da
ritenere ricevibile o fosse eventualmente emendato nuovamente in lingua
tedesca), alla luce di quanto esposto ed anche della materia trattata;
- Per
quanto attiene l’utilizzo del telescritto, l’assicurato è – come indicato -
insorto contro la predetta decisione tramite telescritto (fax) trasmesso in
data 14 maggio 2007. Appaiono qui di rilievo le annotazioni che seguono;
- il
“Rekurs” del signor RI 1, inoltrato avverso decisione datata 12 aprile 2007,
emessa quindi in periodo di ferie giudiziarie, non è ulteriormente pervenuto al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a mezzo di un invio postale;
- A
proposito della trasmissione di ricorsi a mezzo telescritto va rilevato come,
in una sentenza del 13 luglio 1995 pubblicata in DTF 121 II 252 (cfr. anche DTF
127 III 181), il Tribunale federale ha stabilito che un ricorso non può essere
validamente inoltrato via telefax, rilevando in particolare:
" 3.- Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger
qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte
sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (…)
Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa
possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait
admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient
qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus. La doctrine récente paraît
admettre que, dans les relations entre parties, la forme écrite selon l'art. 13
CO est respectée par un échange de télécopies (…)
4.-a) Le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par
définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire
aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 OJ). Par conséquent celui qui
utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son
acte est vicié.
b) Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est
un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit alors
impartir un délai convenable pour régulariser son acte.
Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en
permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas
de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions
involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième
catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la première. Les
dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice d'un acte par
définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à admettre une autre
irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant qui dépose un acte, dont il
ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi
d'un délai pour en réparer le vice initial s'attend en fait à une prolongation
du délai de recours. En effet, le problème de la validité de l'acte ne se
posera que lorsque le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de
recours - ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le
régulariser avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un
tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus vrai
que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit
administratif, le délai de recours est relativement long: en principe trente
jours (art. 50 PA e 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au recourant de
remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins à un bureau de
poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du dépôt du recours à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse - (art. 21 al. 1 PA et 32 al.
3 OJ) n'est pas excessive.
Compte tenu de ce qui précède, le dépôt d'un recours ne peut être
effectué valablement au moyen d'un télécopieur.
c) Au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un
télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques.
A l'heure actuelle, une autorité a l'obligation de recevoir les actes
qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes que
les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures
d'ouverture normales des bureaux (Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 32). Si
l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider si
l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le
débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable des
pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil.
La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter
tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date
apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il
serait alors nécessaire d'établir comment devrait être un écrit dont une partie
serait transmise le dernier jour du délai de recours avant minuit et l'autre
après minuit.
Il conviendrait en outre de se demander si le principe de la
transmission d'une autorité incompétente à l'autorité compétente s'appliquerait
au cas où le recourant utiliserait un mauvais numéro de télécopieur. On devrait
également veiller au respect du principe de la confidentialité de la procédure.
En outre, il y a lieu de relever que l'autorité verrait son travail de
chancellerie augmenter, notamment par l'obligation d'interpeller
systématiquement ceux qui utiliseraient le télécopieur, afin qu'ils fassent
parvenir un original signé de leur écrit."
- Va
osservato come nel Messaggio di accompagnamento alla nuova Legge sul Tribunale
Federale del 17 giugno 2005, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, l’esecutivo
federale ha ricordato tale giurisprudenza nei seguenti termini:
"
Secondo la giurisprudenza, la
presentazione di un ricorso mediante telefax non è ammessa poiché manca la
firma (manoscritta) del ricorrente o del suo mandatario. Sebbene la legge
federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) preveda esplicitamente la
possibilità di aggiungere successivamente la firma se quest’ultima fa difetto
al momento del deposito (art. 30 cpv. 2 OG), il Tribunale federale ha ritenuto
che tale clausola non si applichi alla presentazione di un ricorso mediante
telefax, argomentando che l’omissione della firma non è involontaria (DTF 121
Considerandi
II 252 segg.). Ha però espresso l’auspicio che la revisione totale
dell’organizzazione giudiziaria federale si apra in futuro alla comunicazione
elettronica”
(…)
“La
legislazione vigente, in linea di massima, non disciplina in maniera specifica
la comunicazione elettronica tra i singoli cittadini e le autorità federali
nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari. Qualche disposizione
consente di depositare atti procedurali scritti trasmessi per telefax (p. es.
art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo, RS 142.317 art. 19 della legge sugli acquisti pubblici, RS
172.056
; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11). Altre
disposizioni prevedono la trasmissione elettronica di dati in casi particolari
(p. es. l’ordinanza concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di
dati; art. 23 dell’ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni, RS 641.811; art. 3 dell’ordinanza sulle
importazioni agricole, RS 916.01). La trasmissione di atti procedurali per via
elettronica è permessa in determinati settori (art. 4 dell’ordinanza sulla
dichiarazione, RS 818.141.1; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11)
ed esclusa espressamente in altri (art. 23 cpv. 2 dell’ordinanza concernente la
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, RS 142.317). Per il resto,
la situazione giuridica è attualmente incerta. Non è infatti chiaro se la
comunicazione elettronica adempia i requisiti di una comunicazione scritta così
come è prevista, per principio, per la notificazione di decisioni (art. 34 PA)
o per alcuni generi di domande (p. es. art. 30 cpv. 2 della legge sui cartelli,
RS 231, o gli art. 5, 101 e 138 della legge sui brevetti, RS 232.14).
Applicando per analogia l’articolo 13 CO, si può dedurre che la forma scritta
implica necessariamente una firma manoscritta della persona o dell’autorità che
s’impegna. Nella prassi, tuttavia, è generalmente approvata la rinuncia a una
firma manoscritta nei settori in cui l’Amministrazione prende un gran numero di
decisioni (segnatamente per i conteggi d’imposta o per la riscossione dei premi
assicurativi, cfr. DTF 112 V 87). Laddove una firma non è necessaria, una
comunicazione elettronica equivale a uno scritto? Una firma digitale può
sostituirsi a una firma manoscritta? Quali sono le conseguenze procedurali di
una comunicazione elettronica, per esempio in materia di scadenze? Ecco tanti
interrogativi ai quali è difficile rispondere chiaramente in base al diritto
vigente. È indispensabile, quindi, chiarire la situazione giuridica il che
risponde, peraltro, a un bisogno crescente: non soltanto le parti in causa in
procedimenti dinanzi alle autorità federali rivendicano sempre più
frequentemente la possibilità di indirizzare alle autorità i propri atti
procedurali per via elettronica, ma anche le autorità federali chiedono di
poter notificare alcune delle loro decisioni elettronicamente. (FF 2001 pag. 3820
e seg)."
Sempre
nei lavori preparatori della nuova legge sul TF nel messaggio di
accompagnamento il Consiglio Federale osserva di avere adottato poi l’Ordinanza
sui servizi di certificazione elettronica che disciplina solo i casi di firma
digitale a chiave asimmetrica, la sola forma attualmente affidabile di firma
digitale. Nel suo esame poi l’esecutivo federale ha voluto distinguere
(capitolo 2.6.3.1 e 2.6.3.2) tra le comunicazioni dei singoli verso l’autorità
e dell’autorità verso i singoli. Per il primo tema per la proposta di LTF il CF
ha indicato:
"
È dunque opportuno formulare la LTF
in modo da consentire alle parti a un procedimento o al Tribunale federale di
compiere atti procedurali per via elettronica. Non è invece possibile imporre a
breve termine a tutte le autorità federali alle quali si applica la legge sulla
procedura amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 2 PA) di accettare il disbrigo di atti
procedurali per via elettronica. Alcune autorità saranno pronte, altre invece
avranno ancora bisogno di tempo. La comunicazione elettronica con le autorità
deve poter essere sviluppata gradatamente." (FF 2001 3822)
L’esecutivo
federale, dopo esame dettagliato del tema, conclude indicando la possibilità di
far capo alle forme elettroniche di trasmissione laddove si sia in presenza di
una firma digitale accertata.
"
Premesso questo, è possibile
conferire alla firma digitale lo stesso valore della firma manoscritta. Laddove
la legge esige espressamente una firma (art. 39 cpv. 1 LTF; art. 52 cpv. 1 PA;
art. 23 lett. g e 29 lett. g PC), questa potrà essere sia manoscritta che
elettronica (art. 21a cpv. 2 PA; art. 39 cpv. 4 LTF). L’impiego dell’uno o
dell’altro tipo di firma dipenderà dalla natura del documento al quale essa è
collegata: una firma digitale può essere apposta solo su un documento
elettronico mentre un documento cartaceo dovrà essere firmato a mano. Ma non
qualsiasi firma digitale è ammissibile: essa dev’essere innanzitutto
riconosciuta dall’ordinamento giuridico svizzero. Deve trattarsi quindi di una
firma digitale creata con una chiave certificata conformemente al diritto
svizzero ovvero, attualmente, all’ordinanza sui servizi di certificazione
elettronica (RS 784.103). Una firma digitale riconosciuta, tuttavia, può
sostituirne una manoscritta solo se attesta la capacità del firmatario di
assumere impegni giuridici; è necessario quindi che il titolare della chiave
crittografica pubblica, così com’è menzionato nel certificato elettronico (art.
2.
e 7 OSCert), sia una persona fisica e non una persona giuridica o
un’autorità. Il certificato, invece, può menzionare una persona giuridica o
un’autorità che la persona fisica è abilitata a rappresentare.” (FF 2001
3824/3825)
Per quanto invece attiene al telefax propriamente detto il CF ha
ulteriormente ribadito:
"
Un semplice telefax o una e-mail
priva di firma digitale riconosciuta non rappresentano alternative accettabili,
per lo meno in quei casi in cui il diritto esige la forma scritta. Questi
metodi di trasmissione, infatti, non forniscono nessuna assicurazione in merito
alla provenienza del documento ricevuto. Il destinatario di un telefax o di una
e-mail priva di firma digitale, inoltre, non ha alcuna garanzia sull’integrità
del documento ricevuto: mancano forse delle pagine? Il messaggio è stato
modificato durante la comunicazione? Il destinatario di un documento munito di
firma digitale, invece, può controllare facilmente se il documento è completo e
se la firma è proprio quella della persona che sostiene di esserne l’autore.”
(FF 2001 3825)
con
implicito rinvio quindi alla vigente giurisprudenza del Tribunale Federale più
sopra evocata. In altri termini la trasmissione di un ricorso per telescritto a
livello federale appare (ancora, alla luce delle novità legislative)
irricevibile. A questa stessa conclusione è giunto il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in una sentenza del 17 dicembre 2002 in re D. (30.2002.217 in
materia di AVS) dove un assicurato aveva trasmesso a mezzo fax al TCA (subito
dopo ricezione della decisione impugnabile) un ricorso. Alla luce dei veloci
tempi di trasmissione di tale gravame (e della possibilità quindi di
emendamento del difetto) all’assicurato è stata richiesta la trasmissione del
testo originale dell’impugnativa, senza seguito. In quel caso l’impugnativa era
stata considerata irricevibile;
- Nel
caso di specie l’amministrazione, anche su questo tema, dovrà operare le sue
verifiche e valutare, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale, se
chiedere all’assicurato la produzione dell’atto originale verificando i termini
e tempi della trasmissione, oppure se dichiarare irricevibile il reclamo;
- Sia
come sia le problematiche sollevate dalla trasmissione non debbono essere
risolte in questa sede da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni al
fine di non pregiudicare l’autonomia dell’amministrazione in merito e per
garantire – semmai – la possibilità di impugnazione a questo Tribunale all’assicurato;
- Alla
luce di quanto precede il ricorso, senza necessità in questa sede di procedere
od ordinarne traduzione, va ritenuto irricevibile e gli atti immediatamente
trasmessi all’Istituto delle assicurazioni sociali per competenza. Non si
giustifica carico si tasse e spese al signor RI 1.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Gli
atti sono immediatamente trasmessi all'Istituto delle assicurazioni sociali per
la decisione di sua competenza.
3.
Non
si percepiscono tasse di giustizia e spese.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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