36.2007.8
Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccom
13 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2007.8
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, TCA
Titolo:
Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccome attività comprovata con il ricorso.
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
art. 34 cpv. 2 CEE1408/71
art. 3 let. a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.8
ir/td
Lugano
13 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007
di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
3.
RI 3
4.
RI 4
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 dicembre
2007.
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501.
Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie (esecuzione dall'obbligo assicurativo)
rilevato che
- che,
con decisione 20 dicembre 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il
reclamo contro la decisione amministrativa del 6 novembre 2006, in materia di
esenzione dall'obbligo assicurativo, presentato dai qui ricorrenti;
- che
con atto 8 gennaio 2007 gli assicurati si sono aggravati al Tribunale cantonale
delle assicurazioni contro tale decisione;
- che
il ricorso è stato trasmesso il 10 gennaio 2007 all'amministrazione per la
risposta di causa (IV);
- che
il 12 febbraio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio
della procedura siccome:
" … lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Corte
che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe,
riesaminata la pratica, con decisione 12 febbraio 2007 ha integralmente accolto
le richieste della parte ricorrente (cfr. decisione allegata).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato
dai ruoli.” (Doc. VII)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 12 febbraio 2007 dell'UAM a RI
1, avente formale valore di decisione, con cui ai ricorrenti è stato comunicato
che:
"
preso atto della sua richiesta 23
gennaio 2007, pendente causa davanti al TCA, di revisione della decisione UAM 6
novembre 2006 con la quale l'Autorità cantonale decretava per il signor RI 1, ,
così come per membri della sua
famiglia,
la continuazione dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera;
richiamata
la richiesta UAM 26 gennaio 2007 di ulteriore complemento di informazione;
considerata
la sua risposta 7 febbraio 2007, nella quale lei dichiara di non svolgere, al
momento, alcuna attività lucrativa in Svizzera, e parimenti i membri della sua
famiglia qui menzionati;
osservato
che lei è regolarmente domiciliato in Svizzera, dove riceve una rendita AVS, e
parimenti è al beneficio di una rendita pensionistica in provenienza
dall'Italia;
ritenuto
che lei comprova di svolgere attualmente un'attività lavorativa, a titolo
indipendente, in Italia;
richiamato
l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in base
al quale, nel caso di una persona pensionata in uno Stato ed esercitante
un'attività lavorativa, a titolo dipendente o indipendente, in altro Stato CE,
per l'assoggettamento all'assicurazione sociale contro le malattie fa stato il
Paese in cui la persona interessata svolge attività lavorativa;
d
e c i d e
1.
L'istanza di revisione 23 gennaio 2007 è accolta.
Di conseguenza la decisione 6 novembre 2006 è
definitivamente abrogata.
2.
La decisione inerente all'assoggettamento
assicurativo obbligatorio contro le malattie è riformata come segue:
2.1
Fintanto che risulta confermato e
comprovato l'esercizio di un'attività lavorativa in Italia, il signor RI 1, e
parimenti i membri della famiglia RI 2, RI 3 e RI 4, , devono considerarsi
assoggettati all'assicurazione sociale delle cure medicosanitarie ai sensi di
quanto previsto in materia dallo Stato italiano.
2.2
Il signor RI 1, così come i predetti
familiari, potranno acquisire le cure medico-sanitarie in Svizzera per mezzo
del modulo E 106, rilasciato dalla __________ di iscrizione.
3.
Mezzi di diritto: contro la presente decisione
è data facoltà di reclamo all'istituto delle assicurazioni sociali, Via
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla ricezione...” (Doc. VII/bis)
- che
il principio dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per l'anno 2006 – oggetto
del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente
formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In
effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce
della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità
amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la
comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in
quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che
la nuova decisione del 12 febbraio 2007 rende privo d'oggetto il ricorso;
- che
la causa va stralciata perché divenuta priva d'oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2.
non si
prelevano tasse, mentre le spese sono poste a carico dello stato;
3.
la
presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante invio
raccomandato.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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