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Decisione

36.2007.8

Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccom

13 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2007.8

Data decisione, Autorità:

13.02.2007, TCA

Titolo:

Obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera. Cittadino italiano qui domiciliato ed al beneficio di rendita AVS ma attivo quale indipendente in Italia. Revoca della decisione dell'UAM siccome attività comprovata con il ricorso.

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

art. 34 cpv. 2 CEE1408/71

art. 3 let. a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2007.8

ir/td

Lugano

13 febbraio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007

di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

3.

RI 3

4.

RI 4

tutti rappr.

da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 20 dicembre

2007.

emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia,

6501.

Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie (esecuzione dall'obbligo assicurativo)

rilevato che

- che,

con decisione 20 dicembre 2006, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il

reclamo contro la decisione amministrativa del 6 novembre 2006, in materia di

esenzione dall'obbligo assicurativo, presentato dai qui ricorrenti;

- che

con atto 8 gennaio 2007 gli assicurati si sono aggravati al Tribunale cantonale

delle assicurazioni contro tale decisione;

- che

il ricorso è stato trasmesso il 10 gennaio 2007 all'amministrazione per la

risposta di causa (IV);

- che

il 12 febbraio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio

della procedura siccome:

" … lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Corte

che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe,

riesaminata la pratica, con decisione 12 febbraio 2007 ha integralmente accolto

le richieste della parte ricorrente (cfr. decisione allegata).

Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato

dai ruoli.” (Doc. VII)

- che

allegato al documento è stato prodotto uno scritto 12 febbraio 2007 dell'UAM a RI

1, avente formale valore di decisione, con cui ai ricorrenti è stato comunicato

che:

"

preso atto della sua richiesta 23

gennaio 2007, pendente causa davanti al TCA, di revisione della decisione UAM 6

novembre 2006 con la quale l'Autorità cantonale decretava per il signor RI 1, ,

così come per membri della sua

famiglia,

la continuazione dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera;

richiamata

la richiesta UAM 26 gennaio 2007 di ulteriore complemento di informazione;

considerata

la sua risposta 7 febbraio 2007, nella quale lei dichiara di non svolgere, al

momento, alcuna attività lucrativa in Svizzera, e parimenti i membri della sua

famiglia qui menzionati;

osservato

che lei è regolarmente domiciliato in Svizzera, dove riceve una rendita AVS, e

parimenti è al beneficio di una rendita pensionistica in provenienza

dall'Italia;

ritenuto

che lei comprova di svolgere attualmente un'attività lavorativa, a titolo

indipendente, in Italia;

richiamato

l'art. 34 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in base

al quale, nel caso di una persona pensionata in uno Stato ed esercitante

un'attività lavorativa, a titolo dipendente o indipendente, in altro Stato CE,

per l'assoggettamento all'assicurazione sociale contro le malattie fa stato il

Paese in cui la persona interessata svolge attività lavorativa;

d

e c i d e

1.

L'istanza di revisione 23 gennaio 2007 è accolta.

Di conseguenza la decisione 6 novembre 2006 è

definitivamente abrogata.

2.

La decisione inerente all'assoggettamento

assicurativo obbligatorio contro le malattie è riformata come segue:

2.1

Fintanto che risulta confermato e

comprovato l'esercizio di un'attività lavorativa in Italia, il signor RI 1, e

parimenti i membri della famiglia RI 2, RI 3 e RI 4, , devono considerarsi

assoggettati all'assicurazione sociale delle cure medico­sanitarie ai sensi di

quanto previsto in materia dallo Stato italiano.

2.2

Il signor RI 1, così come i predetti

familiari, potranno acquisire le cure medico-sanitarie in Svizzera per mezzo

del modulo E 106, rilasciato dalla __________ di iscrizione.

3.

Mezzi di diritto: contro la presente decisione

è data facoltà di reclamo all'istituto delle assicurazioni sociali, Via

Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla ricezione...” (Doc. VII/bis)

- che

il principio dell'esenzione dall'obbligo assicurativo per l'anno 2006 – oggetto

del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente

formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In

effetti, in virtù della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni all'art. 3a (applicabile in concreto alla luce

della recente abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal), l'autorità

amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione

impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la

comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in

quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

- che

la nuova decisione del 12 febbraio 2007 rende privo d'oggetto il ricorso;

- che

la causa va stralciata perché divenuta priva d'oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2.

non si

prelevano tasse, mentre le spese sono poste a carico dello stato;

3.

la

presente decisione è definitiva. Intimazione alle parti mediante invio

raccomandato.

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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