36.2007.81
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera: esame delle condizioni per ottenere l'esonero. In concreto l'assicuratore estero copre solo in parte i costi delle cure effettuate in Svizze
7 gennaio 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2007.81
Data decisione, Autorità:
07.01.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera: esame delle condizioni per ottenere l'esonero. In concreto l'assicuratore estero copre solo in parte i costi delle cure effettuate in Svizzera (80% della tariffa). Per cui la richiesta è stata respinta
BUONA FEDE
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 3 LAMAL
art. 6 LAMAL
art. 2 cpv. 4 OAMAL
art. 2 cpv. 8 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.81
cs
Lugano
7 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 (recte: 26) maggio
2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 aprile
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, cittadina __________ nata nel __________, studentessa presso l’__________, detentrice
di un permesso di dimora valido per tutta la Svizzera di tipo __________, ha
chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo giacché assicurata in __________ tramite
la __________.
L’UAM,
con decisione formale del 14 marzo 2007, confermata tramite decisione su
reclamo del 26 aprile 2007, ha respinto l’istanza non essendo adempiute le condizioni
previste dagli art. 2 cpv. 4 e 2 cpv. 8 OAMal (doc. 12).
B. Contro
la predetta decisione l’interessata è tempestivamente insorta. La ricorrente
contesta innanzitutto la competenza dell’UAM a decidere circa l’affiliazione
della ricorrente, poiché domiciliata all’estero e detentrice di un permesso
temporaneo per risiedere in Svizzera per motivi di studio.
L’insorgente,
che rileva di aver ottenuto l’esonero nel Canton __________ alle medesime condizioni,
sostiene inoltre che l’UAM non può operare una valutazione di merito della
copertura assicurativa ma deve prendere atto dell’attestato dell’assicuratore
estero che ha confermato l’equivalenza con l’assicurazione svizzera. Del resto,
l’assicuratore estero è una filiale della __________, società con sede in
Svizzera.
L’assicurata
fa poi valere l’importanza del rapporto di fiducia con il proprio assicuratore,
sempre preciso e puntuale nei pagamenti.
L’interessata
mette in evidenza i punti di forza dell’assicurazione estera rispetto
all’assicurazione di base in Svizzera (nessuna franchigia, premi inferiori,
assicuratore specializzato a livello internazionale, copertura migliore in
alcune situazioni quali presa a carico di tutte le spese di viaggio di un
familiare in caso di necessità, garanzia del trasporto in __________, presa a
carico della pulizia dei denti, medicina complementare, ecc.). L’obbligo di
affiliazione in Svizzera peggiorerebbe la sua situazione (doppio onere, premi
elevati, ecc.).
L’insorgente
contesta l’affiliazione retroattiva e la rifusione di premi o altri supplementi.
Ciò sarebbe contrario al principio della buona fede poiché l’UAM non ha chiesto
tempestivamente l’affiliazione, né l’ha informata circa i suoi obblighi e contraria
alla giurisprudenza federale (DTF 129 V 159).
In
via subordinata l’assicurata chiede l’esonero fino al 1.11.2007, ossia al
termine del contratto con l’assicuratore estero ed in via ancora più
subordinata chiede che le venga data la possibilità di mantenere la propria
assicurazione completandola con un’ ulteriore assicurazione privata e
assegnandole un termine appropriato per l’adempimento di tale onere.
Infine
l’insorgente fa valere di poter ottenere la tessera europea sanitaria con
effetto dal settembre 2007 (doc. L).
C. Con
osservazioni del 21 giugno 2007 l’UAM propone di respingere il ricorso rilevando
in particolare che l’assicuratore estero prevede unicamente un rimborso fino
all’80% delle tariffe svizzere e fino ad un importo massimo annuo di Euro
281'635, aumentato nel frattempo a Euro 289’406 (doc. III).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
Considerandi
2.
La
ricorrente contesta innanzitutto la competenza dell’UAM a decidere
sull’affiliazione.
A
torto.
Infatti,
per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo
d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal
Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non
abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L’art.
11.
della legge d’applicazione della LAMal prevede che il Consiglio di Stato
definisce le procedure di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’assicurazione
(cpv. 2) e che il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo
dell’obbligo di assicurazione (cpv. 2). Il regolamento LCAMal, nella versione
in vigore al momento dell’emanazione della decisione su reclamo, a questo
proposito prevede all’art. 2 che l’Istituto delle assicurazioni sociali, con la
collaborazione delle cancellerie comunali, vigila sull’assoggettamento
all’obbligo assicurativo (cfr. art. 2 lett. a Reg. LCAMal in vigore dal 16 novembre
2007).
Le
contestazioni in merito all’incompetenza dell’IAS a decidere circa
l’affiliazione e l’esonero sono manifestamente infondate.
nel merito
3.
Oggetto
del contendere è quello di stabilire se la ricorrente, studentessa __________
residente in Svizzera, possa beneficiare dell'esonero dall'assicurazione
obbligatoria svizzera in virtù del rapporto assicurativo in __________.
4.
Secondo
l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali
e di Stati esteri.
3.
Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone
non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o
vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’articolo 3 della legge."
Per l’art.
1.
cpv. 2 lett. a OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
“gli stranieri con permesso di dimora ai
sensi dell’art. 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi;”
A
norma dell’art. 5 LDDS:
"
1.
Il permesso di dimora è sempre di durata limitata;
la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale.
2.
Nei casi
dell’articolo 25 capoverso 1 lettera e il permesso di dimora può essere accordato
con riserva di revoca.
3.
I
Cantoni possono esigere dagli stranieri, sprovvisti di documenti di
legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, una garanzia per
l’adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico e per l’osservanza
delle condizioni imposte.”
Nel
caso di specie la ricorrente ha un permesso di dimora __________ valido per
tutta la Svizzera fino al 12.10.2007, di tipo __________ (allegato al doc. H),
ed è pertanto tenuta ad affiliarsi contro le malattie in Svizzera.
5.
Va
ora esaminato se in virtù del diritto internazionale l’interessata deve essere
assicurata in un altro Paese.
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto concerne la sicurezza
sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971.
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità".
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2007 e concernono la richiesta di esenzione
dall’obbligo assicurativo dal 2006, vale a dire un periodo successivo
all’entrata in vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06,
consid. 4.2; STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L’Accordo
ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurata è di
nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1
cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz’altro dato.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni
familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF
131.
V 395 consid. 3.2).
Tuttavia,
per quanto concerne l’affiliazione degli studenti all’assicurazione contro le
malattie, come ricorda Eugster (Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea, Ginevra, Monaco 2007, n. 70, pag.
422):
" Die VO 1408/71 sieht für Studierende und
Berufsbildungsabsolventen, die sich zum Zwecke ihrer Ausbildung in einem
EU-Staat aufhalten, und deren Familienangehörigen, keine ausdrückliche
Zuweisung zu einem bestimmten Sozialrechtsstatut vor (Art. 34a VO
1408/71). Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten bezüglich der sozialen Sicherheit der Studierenden war es
nicht möglich, ein umfassendes System der Koordinierung zu schaffen. Die VO
1408/71 stellt aber immerhin sicher, dass Studierende im Falle von Krankheit
und Unfall in den persönlichen Geltungsbereich der VO 1408/71 einbezogen sind
und sich auch auf die Grundprinzipien der Verordnung, wie etwa den
Gleichbehandlungsgrundsatz, berufen können.
Die VO 1408/71 legt mithin nicht fest, welcher Staat den Studierenden
versichern muss, geht aber offenbar davon aus, dass Studierende und
Berufsbildungsabsolventen nach dem Landesrecht der Herkunftsstaates in diesem
der Versicherung unterstellt sind. Aus Art. 34a VO 1408/71 lässt sich keine
Pflicht zur Unterstellung unter das KVG ableiten, sondern setzt die Anbindung
an ein System der sozialen Sicherung bei Krankheit voraus.
Im Falle der Schweiz als Herkunftsland ist Voraussetzung der
Versicherungspflicht nach KVG, dass die Studierenden während des
ausbildungsbedingten Auslandaufenthalts weiterhin Wohnsitz in der Schweiz
behalten (Art. 3 Abs. 1 KVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 KVV; s. insbesondere Art. 26
ZGB). Doppelversicherungen und damit doppelte Beitragszahlungen aufgrund einer
ausländischen Versicherungspflicht lassen sich nicht immer vermeiden.“
(sottolineatura del redattore)
Per
cui, in mancanza di una norma d’affiliazione nel regolamento (CEE) 1408/71, va
applicato il diritto interno svizzero. Conformemente a quanto stabilito al considerando
precedente, l’interessata è pertanto tenuta ad affiliarsi in Svizzera.
6.
Va
ora esaminato se l’insorgente può chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo.
L'art.
3.
cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni
all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere
dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo
uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della
conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V
310).
Per l’art. 2 cpv. 4 OAMal:
"
A domanda, sono esentate
dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera
nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi,
praticanti, stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso
2.
che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità
dell’esenzione beneficino di una copertura equivalente per le cure in Svizzera.
La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale
competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al
massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre
anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia
all’esenzione senza un motivo particolare.
L’art.
2.
cpv. 8 OAMal prevede che:
"
A domanda, sono esentate
dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione
svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della
copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute
non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono
fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata
di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione
senza un motivo particolare."
7.
In concreto la ricorrente beneficia, in __________,
dell’assicurazione __________.
Si tratta di un’assicurazione privata che prevede una copertura
massima annuale di Euro 281'635 e che copre l’80% della tariffa applicata in
Svizzera.
L’interessata
invoca gli art. 2 cpv. 4 OAMal e 2 cpv. 8 OAMal.
Come
visto, per l’art. 2 cpv. 4 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo
di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una
formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti,
stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li
accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione
beneficino di una copertura equivalente per le cure in Svizzera.
Questo
disposto non può trovare applicazione perché l’interessata non beneficia di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera, essendo il rimborso
delle medesime delimitato per quanto concerne l’importo coperto (al massimo Euro 281'635) e perché viene pagata solo l’80% della tariffa applicata
in Svizzera.
Va
infatti a questo proposito rammentato che con sentenza K 109/06 del 5 dicembre
2007.
il Tribunale federale ha affermato che per la dottrina sviluppata a
proposito dell’art. 2 cpv. 2 OAMal (applicabile per analogia anche al cpv. 4),
l’equivalenza è data se l’assicurazione estera copre sostanzialmente le spese
integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso
di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza
ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura
semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in quest’ambito che, al di
fuori del coordinamento internazionale delle prestazioni, le persone assicurate
contro le malattie all’estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera.
La copertura dev’essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di
differenze corrispondenti all’importo della partecipazione ai costi prevista
per legge, l’equivalenza è comunque considerata salvaguardata (G. Eugster, op.
cit., no. 34 pag. 411).
Anche
l’art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede l’esenzione per le
persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca innanzitutto
un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei
costi, non può essere d’aiuto all’insorgente.
Infatti,
considerato che l’assicuratore estero versa solo in parte le
prestazioni (80% della tariffa svizzera e solo fino ad un importo massimo), viene
a mancare la condizione del netto peggioramento della protezione assicurativa
in caso di assicurazione in Svizzera.
In
queste condizioni, a giusta ragione l’esonero è stato rifiutato sia sulla base
dell’art. 2 cpv. 4 OAMal che sulla base dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.
Va
qui evidenziato che, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente,
spetta proprio all’UAM valutare se la copertura estera è equivalente a quella
svizzera (cfr. anche la già citata sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 in cui
la valutazione circa l’equipollenza tra le assicurazioni è stata effettuata
dapprima dall’UAM e poi da questo Tribunale) e che la circostanza che
l’assicuratore è una società svizzera soggetta alla sorveglianza della LSA è
irrilevante nell’esame delle condizioni per concedere l’esonero dall’obbligo
assicruativo.
L’esistenza
di un rapporto di fiducia con la Cassa malati estera o di alcune prestazioni in
parte migliori rispetto a quelle svizzere (premi inferiori, nessuna franchigia,
presa a carico delle spese di viaggio di un familiare in caso di necessità, dei
costi della pulizia dei denti, camera privata, libera scelta del medico e
dell’ospedale ecc.), non sono sufficienti per ritenere l’assicurazione estera
equivalente a quella svizzera, ritenuto l’importo massimo e la percentuale
(80%) oltre i quali l’assicuratore non interviene.
8.
L’insorgente
contesta l’affiliazione retroattiva e la rifusione di premi o altri supplementi,
poiché contrario al principio della buona fede non avendo l’UAM chiesto tempestivamente
l’affiliazione e non essendo stata informata circa i suoi obblighi contrattuali.
Ciò sarebbe contrario alla giurisprudenza federale pubblicata in DTF 129 V 159.
In
quell’occasione il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che la competenza
a decidere circa l’eventuale supplemento di premio previsto dall’art. 8 OAMal
non appartiene all’UAM, bensì all’assicuratore (cfr. anche STCA del 26 gennaio
2005, inc. 36.2004.23) e che la legge non permette la percezione di premi
arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell’assicuratore, di un premio
superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al
premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a
decidere in merito è l’assicuratore presso il quale l’interessato si è
affiliato tardivamente e non l’autorità cantonale.
In
concreto l’UAM non ha violato il principio della proporzionalità invocato dalla
ricorrente giacché non ha deciso circa l’eventuale supplemento di premio dovuto
dall’insorgente o circa l’affiliazione retroattiva presso un assicuratore, ma
si è limitato a stabilire che un esonero dall’obbligo assicurativo non può
essere concesso (cfr. punto 1 del dispositivo della decisione formale) e ad
accertare che l’obbligo assicurativo ha inizio a partire dalla data di entrata
in Svizzera dell’insorgente (cfr. punto 2 del dispositivo). Ciò, come visto in
precedenza, è di sua competenza (cfr. DTF 129 V 159 consid. A e 3; cfr. anche
consid. 2).
Per
quanto concerne la presunta assenza di informazione, va evidenziato come l’interessata
è entrata in Svizzera il 13 ottobre 2006 (cfr. permesso di dimora __________) e
già il 23 ottobre 2006 il Comune di __________ l’ha invitata ad affiliarsi
presso un assicuratore riconosciuto (cfr. doc. 4: “Data della prima ingiunzione
ad affiliarsi ad un assicuratore malattie riconosciuto: 23/10/2006.”).
Anche volendo considerare il 1° settembre 2007 quale entrata in Svizzera, come
attestato dal Comune di __________ (doc. 4), non si può comunque ritenere, in
concreto, che vi sia stata una mancanza di informazione o una violazione del
principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che
l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.
Secondo questo principio, un'informazione
o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia, secondo la
giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In
concreto alcuna informazione erronea è stata data all’interessata, la quale è
invece stata informata tempestivamente circa l’obbligo di affiliarsi in
Svizzera.
9.
L’insorgente
fa valere una disparità di trattamento poiché, con la medesima assicurazione,
allorché studiava a __________, aveva ottenuto dalla competente autorità __________,
con decisione del 29 settembre 2003, l’esonero dall’obbligo assicurativo, in
virtù dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. H).
Con
sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso di un
assicurato che invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi
domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha
rammentato che:
"
(…)
Poiché,
per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità
all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima
situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di
un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i
presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga
al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale
dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda
scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria
in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag.
206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto,
non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una
prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue
prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi.”
Analogamente,
nel caso di specie non essendoci alcuna prova di una prassi contraria da parte
dell’UAM, né di una volontà di adottare la stessa decisione del Canton __________,
la censura della ricorrente si rivela infondata.
Ne
segue che neppure la contestazione circa le presunte incongruenze tra le prassi
cantonali può trovare accoglimento.
Circa
le richieste, in via subordinata, di poter ottenere l’esonero perlomeno fino al
1.11
, giacché l’assicurazione estera può essere disdetta solo a partire da
tale data oppure di mantenere la propria assicurazione completandola con
un’ulteriore assicurazione privata, esse vanno respinte non essendoci, come
visto, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, i presupposti per
un’esenzione dall’obbligo assicurativo.
Per
quanto concerne, infine, la possibilità di poter ottenere la tessera sanitaria
europea con effetto dal mese di settembre 2007 (cfr. doc. L), va rammentato che
secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per
cui, la circostanza che l’interessata dal settembre 2007 potrebbe essere in possesso
della tessera europea, e le eventuali conseguenze ivi connesse, non possono
essere prese in considerazione. L’interessata è tuttavia resa attenta che può
inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
10.
L’insorgente, con il suo ricorso, fa genericamente valere l’assunzione di
nuove prove (doc. testi, richiamo incarto dall’UAM, cfr. doc. I).
Questo
TCA ritiene che la documentazione prodotta dalle parti sia sufficiente per
l’evasione del ricorso in esame e che l’assunzione di ulteriori prove non
modificherebbe l’esito del ricorso, per cui rinuncia alle prove richieste
dall’insorgente.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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