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Decisione

36.2007.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1, 1985, assicurata dal 1° gennaio 2005 per la copertura complementare __________

offerta da CV 1, il 18 marzo 2007 ha dato alla luce il figlio __________.

In vista di questa

nascita, il 14 marzo 2007 (doc. A2) l'assicurata ha preventivamente chiesto al suo assicuratore il

riconoscimento di Fr. 150.- per le cure neonatali, Fr. 1'050.- (Fr. 50.-/giorno x 21 giorni) per il

servizio d'aiuto prestato alla

neo-mamma da __________ e Fr. 100.- per ogni giorno di degenza ospedaliera evitato.

Con scritto del 23

marzo 2007 (doc. A3) l'assicuratore

ha risposto che "le accorderemo le nostre prestazioni speciali

precitate conformemente all'articolo 4 delle nostre condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare dopo

ricezione delle suddette fatture.".

Il 26 marzo 2007 (doc.

A4) l'assicurata ha comunicato

ad CV 1 di essere stata ospedalizzata per parto dal 18 al 20 marzo 2007, quindi

ha ribadito la richiesta di rimborso di Fr. 150.-, Fr. 1'050.- e Fr. 300.- (per essere stata degente

3 giorni su sei).

Riferendosi ad un

colloquio telefonico avvenuto quel giorno con il marito dell'assicurata, il 30 marzo 2007 (doc. A5) l'assicuratore ha confermato che "l'indennità di al massimo fr. 50.-/giorno

viene accordata a qualsiasi aiuto rimunerato prestato alla madre da un servizio

di aiuto a decorrere dal giorno del rientro al suo domicilio e durante i 21

giorni che seguono il parto. Solo le ore fatturate dall'associazione "Aiuto domiciliare di __________"

saranno prese in considerazione fino a concorrenza della somma assicurata.

Scusandoci del disguido, restiamo a disposizione per ogni informazione

complementare (…).".

B. RA

1, marito dell'assicurata, il 6

aprile 2007 (doc. A6) ha scritto all'assicuratore esponendo l'iter percorso per ottenere un aiuto per sua moglie, criticando le errate

indicazioni fornitegli da CV 1 che gli avrebbero fatto perdere dieci giorni di

aiuto rimborsabile. Ha così chiesto il versamento di Fr. 500.- per l'aiuto prestato da conoscenti dal 20 al 29

marzo 2007.

C. Il

26 aprile 2007 (doc. A8) CV 1 ha respinto la richiesta della sua assicurata,

poiché facevano difetto due condizioni previste dall'art. 4.2 delle Condizioni __________ d'assicurazione per la copertura __________: l'aiuto offerto alla moglie è stato dato gratuitamente e non da un

servizio d'aiuto, ma da

familiari.

Fra le parti è seguita

una corrispondenza via posta elettronica, con cui l'assicuratore ha ribadito di non poter concedere Fr. 500.- dal 20 al

29 marzo 2007, ma che avrebbe preso a suo carico soltanto l'intera fattura di Fr. 455.- dell'associazione Aiuto domiciliare di __________.

Da parte sua, il marito dell'assicurata

ha precisato che l'aiuto

ricevuto proveniva dai parenti per il vitto, mentre le pulizie dell'appartamento sono state eseguite da conoscenti

per il tramite di un'impresa di

pulizie (docc. A10/1-3).

D. Con

petizione del 25 maggio 2007 (doc. I) AT 1, agente tramite il marito, ha chiesto

al TCA di obbligare CV 1 a

pagarle dieci giorni di aiuto per le pulizie, ossia Fr. 500.-.

L'assicuratore ha negato l'esistenza di una lista di fornitori autorizzati,

aggiungendo che spettava all'attrice

trovare un aiuto. Ha ribadito l'assenza di due condizioni dell'art. 4.2 C__________A.

Della successiva

corrispondenza si dirà laddove necessario.

considerato in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

nel merito

Considerandi

2.

In

virtù della copertura complementare __________, a cui è assicurata dal 1° gennaio

2005, l'attrice ha postulato il

riconoscimento di Fr. 500.- a titolo di prestazioni speciali in caso di maternità

per il periodo dal 20 al 29 marzo 2007 in cui è stata aiutata da conoscenti per

la pulizia dell'appartamento.

Infatti, conformemente

all'art. 4 delle Condizioni __________

per l'assicurazione malattie

complementare __________ (C__________A) edizione __________, dopo due anni d'assicurazione, CV 1 accorda in caso di

gravidanza e parto un'indennità

di Fr. 50.- al giorno per qualsiasi aiuto rimunerato prestato alla madre da un

servizio d'aiuto, a partire dal

giorno del rientro al suo domicilio e per una durata di 21 giorni successivi il

parto.

3.

L'attrice è stata degente all'Ospedale __________ di __________ dal 18 al

20.

marzo 2007 ed il 18 ha messo al mondo __________.

Secondo la citata

norma, in effetti l'assicurata

ha diritto ad un rimborso di Fr. 50.- giornaliero per aiuti post-parto che le sono

stati prestati.

Tuttavia, occorre che specifiche

condizioni siano, cumulativamente, adempiute.

Innanzitutto, è

indifferente il tipo di aiuto che la neo-mamma riceve. L'art. 4.2 C__________A non specifica in cosa

deve consistere questo aiuto (aiuto domiciliare, aiuto domestico, aiuto per il neonato,

ecc.).

In secondo luogo,

questo aiuto deve essere rimunerato, ovvero l'assicurata deve pagare una terza persona affinché l'aiuti.

Deve poi essere un

servizio d'aiuto, da intendersi

di carattere professionale, ad assistere la mamma.

Quarta condizione, l'assistenza deve essere prestata alla

neo-mamma e non al bambino.

Quinto elemento, il

riconoscimento dei Fr. 50.- avviene solo dal momento in cui la mamma rientra al

domicilio, non dal parto.

Infine, la durata dei

21.

giorni decorre per contro dal giorno del parto e non da quando la mamma è

rientrata al suo domicilio.

Ora, come ha ben

sottolineato la convenuta, in specie fanno difetto due delle esposte

condizioni: sia l'attrice è

stata aiutata da familiari (per il vitto) e da conoscenti (per la pulizie) e

quindi non da un servizio d'aiuto

agente a livello professionale e specialistico, sia – proprio perché avvenuto

tra conoscenti per benevolenza e non sulla base di un appalto – questi servizi

non sono stati rimunerati dall'attrice,

ma sono avvenuti a titolo gratuito.

A proposito di quest'ultima condizione, l'attrice ha più volte sostenuto che le

pulizie siano state eseguite da un'impresa di __________, tuttavia non ha prodotto le relative fatture né

all'assicuratore durante lo

scambio di corrispondenza avuto prima dell'inoltro della petizione in esame, né durante l'istruttoria della controversia portata

davanti a questo Tribunale (doc. V).CV 1 stessa ha evidenziato detta

circostanza, rilevando di aver ricevuto soltanto una fattura "fatta in

casa" dall'assicurata e

non su carta intestata dell'impresa

di pulizia (doc. VII).

In queste circostanze,

malgrado l'attrice abbia

indicato il nome ed il recapito telefonico del conoscente a cui essa si è

rivolta per la pulizia del suo appartamento, a mente del TCA, ciò non è sufficiente per ammettere il

rimborso di Fr. 50.- al dì per dieci giorni, non essendo stato prodotto

adeguato documento giustificativo né a comprova degli avvenuti lavori né tanto

meno del costo sostenuto dall'assicurata.

In assenza di una fattura dell'impresa

di pulizia l'assicuratore non

può essere obbligato ad effettuare il pagamento di CHF 500.-- per l'aiuto

ricevuto da AT 1 dal 20 al 29 marzo 2007.

4.

Le

indicazioni imprecise di CV 1 alla signora AT 1, pur costituendo comportamento

biasimevole, non consentono alla signora AT 1 di vantare diritti ulteriori.

Infatti, anche se l'assicuratore ha dato errate informazioni

all'attrice riguardo al nominativo

dell'aiuto domiciliare cui

rivolgersi, resta il fatto che CV 1 non poteva sapere che l'associazione __________ di __________ non

copriva il caso dell'assicurata

siccome non rientrante nel suo profilo di persona bisognosa.

Allo stesso modo, l'assicuratore non poteva immaginare che l'Aiuto domiciliare di __________ a cui l'ha indirizzata non si estendeva

territorialmente, nell'esecuzione

delle sue prestazioni, anche al comune di domicilio dell'attrice.

Era comunque compito

di AT 1 informarsi per tempo in merito a quali associazioni di aiuto

domiciliare o a quali altri enti avrebbero potuto aiutarla concretamente nel

periodo post-parto, e ciò a prescindere dalla questione a sapere se CV 1 disponesse

effettivamente di una lista di associazioni da essa riconosciute allo scopo.

A tale proposito, il TCA osserva che, visto come dalle C__________A

non emerga che vi sia una particolare restrizione riguardo a quali tipi di

aiuto possano essere prestati alla neo-mamma e da parte di chi questi aiuti siano

forniti, non appare verosimile la tesi secondo cui l'assicuratore abbia una lista di nominativi di enti da esso

riconosciuti nell'ambito della

copertura complementare __________ e ciò nonostante le apparenti indicazioni

contrarie del personale di CV 1 interpellato.

Ora, seppure le

critiche sollevate dall'attrice

nei confronti di CV 1 siano parzialmente condivisibili giuridicamente AT 1 non

ne può fare derivare diritti in suo favore.

Al riguardo, occorre infatti

evidenziare che l'avere

ricevuto da parte dell'assicuratore

il nome di un'associazione che

avrebbe potuto aiutarla, non significa ancora che quell'associazione stessa avrebbe potuto effettivamente portarle l'aiuto cercato.

Infatti, sia la prima

associazione interpellata (__________ di __________) sia la seconda (Aiuto

domiciliare di __________), non sono state disponibili nei confronti dell'assicurata. Quindi, l'assicuratore non ha responsabilità per il

rifiuto di questi due enti di soccorrere l'attrice nel periodo successivo al parto. Il disguido che c'è stato fra le parti nell'indicazione dell'Associazione __________ e dell'Aiuto domiciliare di __________, entrambi rivelatisi non adatti per

l'attrice, seppure increscioso,

come tale non può essere fatto giuridicamente ricadere sulla parte convenuta.

Spettava all'interessata stessa informarsi circa le

condizioni personali (sua situazione finanziaria per __________ rispettivamente

suo domicilio per l'Aiuto

domiciliare di __________) da adempiere per ottenere l'aiuto richiesto presso i due enti citati.

Dunque, anche lo

scritto del 23 marzo 2007 (doc. A3) dell'assicuratore non costituisce riconoscimento dell'assunzione dei

costi al di fuori dei parametri contrattuali determinati dalle condizioni

citate. La petizione va, conseguentemente, respinta.

5.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre

decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-.

Quando il valore litigioso non raggiunge questo

importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75

cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle

autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere

la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.

b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per

denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola,

il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle

conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è

diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo

l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati

dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è stato fatto

in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta

l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile,

è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo

proposito, Bernard Corboz, Introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalla pretesa di versamento formulata dall'attrice di Fr. 500.-.

Trattandosi di una

causa di carattere pecuniario, non sono quindi dati gli estremi per interporre

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del

valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

In queste circostanze,

il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, come specificato nelle motivazioni.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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