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Decisione

36.2007.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi per l'anno 2006,

dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).

Trattandosi, invece,

dell'istanza di riduzione dei

premi per l'anno 2007, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non

può ora venire in aiuto all'insorgente,

perché nel 2007 la diminuzione dei suoi redditi rispetto alla tassazione di

base applicabile per i sussidi per l'anno 2007 (la notifica 2004, ma nel caso concreto la IC 2005), era

già esistente dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva

essere fatta valere in virtù dell'art. 67 lett. m RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal.

Formulando quindi

unicamente nel 2007 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di

reddito intervenuta già nel 2006, la richiesta dell'assicurata si rivela tardiva e pertanto non può essere accolta.

Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa

tematica, affermando, appunto, che siccome il peggioramento delle condizioni

finanziarie dell'istante era

intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non

era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M.,

36.2006.3; STCA del 12 gennaio

2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa

soluzione è stata ancora confermata nelle recenti STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246) e del 15

febbraio 2007 nella causa U.D. (36.2006.253).

Da quanto precede

discende che, siccome l'assicurata

è tassata in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, ella

avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di riduzione dei premi nel corso

dell'anno che precede la

corresponsione del sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2006. Inoltrando

questa richiesta soltanto nel 2007, la stessa, come detto, è di principio

tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel 2007 la sua situazione di

reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora giustificare questo suo

ritardo.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo

con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata

sia ancora scusabile.

6. In

virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il

diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque

anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della

LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi

particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali

può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà

fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla

riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto

come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

Considerandi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006

).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006.

nella causa D.A., 36.2006.113).

7.

La

ricorrente ha scusato il suo ritardo osservando di aver creduto che, avendo

percepito il sussidio anche negli anni precedenti e non avendo ricevuto

direttamente dall'UAM il

formulario per l'inoltro della

domanda di riduzione dei premi per l'anno 2007, il suo diritto al sussidio sarebbe automaticamente continuato.

Si è quindi rivolta alla cancelleria del suo Comune per l'ottenimento dell'apposito formulario e l'ha poi imbucato il 10 gennaio 2007.

Va rammentato che, di

principio, il sussidio dell'assicurazione

malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita

richiesta. Se l'interessato non

inoltra l'istanza, il sussidio

non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di

regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40

LCAMal).

Non esiste invece, di

regola, un obbligo, per l'UAM,

di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della

possibilità di ottenere il sussidio. L'(abbondante) informazione avviene in forma generale con molteplici pubblicazioni

sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative

ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato ogni anno fissa i

limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio

Ufficiale (e ripresi dagli organi d'informazione), mentre i termini per l'inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge e resi

pubblici a mezzo cartaceo, radiofonico e televisivo, posso essere chiesti agli

Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l'UAM e le cancellerie comunali).

La censura secondo cui

la ricorrente non era al corrente del termine ultimo di inoltro dell'istanza al 31 dicembre 2006 non influisce

dunque sull'esito del presente

giudizio.

Occorre

ancora ribadire che, di regola, l'autorità cantonale trasmette ai potenziali

beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal).

Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l'UAM ha a

disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.

Infatti, con sentenza del

3.

ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella STCA del 13 febbraio 2007 nella causa P.S.

(36.2006.225), il TCA ha

respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto

direttamente dall'UAM il

formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, questo Tribunale ha

considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione

di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli

impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le

cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice)

In specie, la

convenuta non ha trasmesso automaticamente all'assicurata l'apposito

questionario nell'estate 2006,

poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione

determinante. La notifica di tassazione 2004 – determinante per i sussidi per l'anno 2007 – non è mai stata emessa nei

confronti della ricorrente, studentessa nata nel 1987 e quindi ancora minorenne

nel 2004. Per quanto concerne la prima notifica di tassazione a disposizione,

la IC 2005, occorre rilevare che nell'estate 2006 l'UAM non

conosceva ancora il reddito determinante dell'istante, poiché questa notifica è stata emessa il 20 settembre 2006.

Era quindi impossibile che la ricorrente avesse ricevuto quell'estate, dall'Amministrazione, detto formulario.

Alla luce di quanto precede,

le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi casi (da

ultimo: citata STCA del 13

febbraio 2007 nella causa P.S., 36.2006.225 e STCA del 15 febbraio 2007 nella causa P.G., 36.2006.228), non possono

essere ritenute valide.

A giusta ragione, l'Amministrazione ha

quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di sussidio per il 2007,

dovuto a negligenza dell'assicurata per non essersi attivata tempestivamente.

Ritenuto inoltre che

la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2006, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto

provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre

2006.

La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3

LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'UAM ha considerato tardiva la

richiesta di sussidio per il 2007.

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

8.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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