36.2007.85
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16 agosto 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2007.85
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, TCA
Titolo:
Sussidio per 2007 chiesto nel 2007.Domanda tardiva.La diminuzione del reddito è avvenuta già nel 2006,perciò la ricorrente doveva forzatamente inoltrare la sua richiesta per il 2007 nel 2006.Se l'UAM non le ha trasmesso il formulario,spettava a lei recuperarlo presso il suo Comune.
DIMINUZIONE DEL REDDITO
INTEMPESTIVITÀ
NEGLIGENZA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 44 cpv. 2 RLCAMAL
art. 45 let. a RLCAMAL
art. 45 let. d RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.85
TB
Lugano
16 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Con
istanza del 9 gennaio 2007 (doc. I) spedita il giorno successivo RI 1, studentessa
nata nel 1987, ha postulato per se stessa la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno
2007 (doc. I).
B. Il
30 marzo 2007 l'Ufficio
assicurazione malattia (UAM) ha respinto questa richiesta per tardività dell'inoltro della medesima.
Con decisione su
reclamo del 15 maggio 2007 (doc. 4) l'UAM ha nuovamente negato il sussidio all'istante, respingendo il reclamo del 23 aprile 2007 (doc. 2).
C. Il
29 maggio 2007 (doc. I) RI 1 ha impugnato la decisione negativa dell'Amministrazione, ribadendo che non avendo
ricevuto il formulario per la richiesta del sussidio per il 2007, credeva che
il diritto al sussidio ottenuto nel 2006 perdurasse automaticamente. Inoltre, ha
osservato che la sua situazione economica non è cambiata e che da settembre
inizierà una nuova scuola a __________ che durerà cinque anni. Ha fatto infine
presente che le spese aumenteranno e che il genitore non percepirà più l'assegno familiare.
D. Con
osservazioni del 13 giugno 2007 (doc. V) l'UAM ha rilevato la tardività dell'istanza spedita il 10 gennaio 2007 anziché entro il 31 dicembre 2006
e l'assenza di elementi –
scusanti - tali da permettere l'applicazione dell'art.
67 RLCAMal e quindi la concessione del sussidio.
La ricorrente ha
evidenziato che il suo ritardo è dovuto ad un'insufficiente informazione da parte dell'Amministrazione sui termini d'inoltro, non indicati sul formulario stesso (doc. VII). L'UAM ha replicato che tale motivazione non è
sufficiente per scusare il ritardo, date le informazioni sui giornali (doc. IX).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2007
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale
nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17
ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF
50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di
premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal), modificato in parte (lett.
d e m) il 13 marzo 2007 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni,
rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero
di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
(sottolineatura della
redattrice)
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per il 2007 è stata inviata ad inizio 2007 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome la
potenziale beneficiaria è stata tassata in via ordinaria con l'emissione della tassazione IC 2005 - prima
tassazione emessa nei suoi confronti (doc. 1).
Pertanto, la richiesta
di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2007 è di per sé tardiva.
Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006, quando l'interessata poteva disporre dei dati
necessari allo scopo.
La ricorrente solleva
l'applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia
– per quanto qui di pertinenza - all'art. 67 lett. m RLCAMal concernente la modifica della situazione
economica della richiedente.
Ora, questa diminuzione
del reddito, come affermato dalla ricorrente medesima, è tuttavia subentrata già
nel corso del 2006 (doc. 2: reclamo del 23 aprile 2007), quando da
settembre l'assicurata ha
iniziato a frequentare un anno di scuola a tempo pieno a __________. L'abbandono dell'attività lavorativa esercitata durante tutto il 2005 (doc. 1) a
favore della scelta scolastica - con successiva continuazione degli studi a __________
dal settembre 2007 - ha fatto sì che i suoi redditi siano forzatamente
diminuiti già nel 2006.
In queste circostanze,
quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal), l'interessata avrebbe dovuto imperativamente
postulare entro il 31 dicembre 2006 la riduzione del premio di cassa malati per
Fatti
i sussidi per l'anno 2006,
dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).
Trattandosi, invece,
dell'istanza di riduzione dei
premi per l'anno 2007, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non
può ora venire in aiuto all'insorgente,
perché nel 2007 la diminuzione dei suoi redditi rispetto alla tassazione di
base applicabile per i sussidi per l'anno 2007 (la notifica 2004, ma nel caso concreto la IC 2005), era
già esistente dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva
essere fatta valere in virtù dell'art. 67 lett. m RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal.
Formulando quindi
unicamente nel 2007 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di
reddito intervenuta già nel 2006, la richiesta dell'assicurata si rivela tardiva e pertanto non può essere accolta.
Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa
tematica, affermando, appunto, che siccome il peggioramento delle condizioni
finanziarie dell'istante era
intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non
era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M.,
36.2006.3; STCA del 12 gennaio
2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa
soluzione è stata ancora confermata nelle recenti STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246) e del 15
febbraio 2007 nella causa U.D. (36.2006.253).
Da quanto precede
discende che, siccome l'assicurata
è tassata in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, ella
avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di riduzione dei premi nel corso
dell'anno che precede la
corresponsione del sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2006. Inoltrando
questa richiesta soltanto nel 2007, la stessa, come detto, è di principio
tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel 2007 la sua situazione di
reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora giustificare questo suo
ritardo.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo
con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata
sia ancora scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della
LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi
particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali
può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà
fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla
riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto
come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
Considerandi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006
).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006.
nella causa D.A., 36.2006.113).
7.
La
ricorrente ha scusato il suo ritardo osservando di aver creduto che, avendo
percepito il sussidio anche negli anni precedenti e non avendo ricevuto
direttamente dall'UAM il
formulario per l'inoltro della
domanda di riduzione dei premi per l'anno 2007, il suo diritto al sussidio sarebbe automaticamente continuato.
Si è quindi rivolta alla cancelleria del suo Comune per l'ottenimento dell'apposito formulario e l'ha poi imbucato il 10 gennaio 2007.
Va rammentato che, di
principio, il sussidio dell'assicurazione
malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita
richiesta. Se l'interessato non
inoltra l'istanza, il sussidio
non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di
regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40
LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l'UAM,
di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della
possibilità di ottenere il sussidio. L'(abbondante) informazione avviene in forma generale con molteplici pubblicazioni
sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative
ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato ogni anno fissa i
limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio
Ufficiale (e ripresi dagli organi d'informazione), mentre i termini per l'inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge e resi
pubblici a mezzo cartaceo, radiofonico e televisivo, posso essere chiesti agli
Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l'UAM e le cancellerie comunali).
La censura secondo cui
la ricorrente non era al corrente del termine ultimo di inoltro dell'istanza al 31 dicembre 2006 non influisce
dunque sull'esito del presente
giudizio.
Occorre
ancora ribadire che, di regola, l'autorità cantonale trasmette ai potenziali
beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal).
Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l'UAM ha a
disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.
Infatti, con sentenza del
3.
ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella STCA del 13 febbraio 2007 nella causa P.S.
(36.2006.225), il TCA ha
respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto
direttamente dall'UAM il
formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, questo Tribunale ha
considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione
di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di
giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo
senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato
– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli
impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le
cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice)
In specie, la
convenuta non ha trasmesso automaticamente all'assicurata l'apposito
questionario nell'estate 2006,
poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione
determinante. La notifica di tassazione 2004 – determinante per i sussidi per l'anno 2007 – non è mai stata emessa nei
confronti della ricorrente, studentessa nata nel 1987 e quindi ancora minorenne
nel 2004. Per quanto concerne la prima notifica di tassazione a disposizione,
la IC 2005, occorre rilevare che nell'estate 2006 l'UAM non
conosceva ancora il reddito determinante dell'istante, poiché questa notifica è stata emessa il 20 settembre 2006.
Era quindi impossibile che la ricorrente avesse ricevuto quell'estate, dall'Amministrazione, detto formulario.
Alla luce di quanto precede,
le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi casi (da
ultimo: citata STCA del 13
febbraio 2007 nella causa P.S., 36.2006.225 e STCA del 15 febbraio 2007 nella causa P.G., 36.2006.228), non possono
essere ritenute valide.
A giusta ragione, l'Amministrazione ha
quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di sussidio per il 2007,
dovuto a negligenza dell'assicurata per non essersi attivata tempestivamente.
Ritenuto inoltre che
la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2006, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto
provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre
2006.
La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3
LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'UAM ha considerato tardiva la
richiesta di sussidio per il 2007.
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto.
8.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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