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Decisione

36.2007.87

Ricorso generico al TCA. Assenza di decisione impugnabile. Assenza dei presupposti di una denegata giusizia.

6 agosto 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA);

● che alla signora RI 1 era stato chiesto di chiarire se,

con il suo esposto, intendeva contestare una decisione su opposizione,

lamentare una denegata giustizia o riferirsi a pretese derivanti dalle

coperture complementari all'assicurazione obbligatoria;

● che la

completazione del gravame non ha sufficientemente chiarito la natura delle

pretese della ricorrente. La signora RI 1 ha certo situato la contestazione

nell'ambito della copertura obbligatoria ma non ha precisato il sussistere di

decisioni impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni o gli elementi

per cui potrebbe sussistere una denegata giustizia;

● che,

nonostante l'apparente irricevibilità dell'impugnativa, il TCA ha voluto

acquisire la presa di posizione di CO 1 nel tentativo di completare la

comprensione del caso;

● che

l'assicuratore ha precisato come, durante il 2007, RI 1 si sia trasferita da __________

a __________ mantenendo le sue precedenti coperture presso CO 1, coperture poi

disdette;

● che CO

1 rammenta inoltre come la ricorrente abbia manifestato la volontà di pagare il

credito vantato dall'assicuratore ed oggetto di procedura esecutiva;

● che nel

merito delle contestazioni generali mosse CO 1 ha rammentato come il sistema

legale vigente venga messo in discussione ma non venga impugnata decisione su

opposizione formale e non venga lamentata una denegata giustizia;

● che

alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e

di chiedere l'assunzione di specifiche prove e ciò mediante lettera con cui il

giudice delegato ha rammentato alla ricorrente la possibilità di domandare il

sussidio da parte del Cantone per fronteggiare il premio dell'assicurazione

obbligatoria fornendo anche il recapito al quale fare capo;

● che lo

scritto non è stato ritirato alla posta e la sua successiva spedizione per

posta prioritaria non ha avuto seguito alcuno, se non l'invio in copia al

Tribunale di scritto destinato ad CO 1;

Considerandi

● che, in

diritto, va rammentato come la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00);

● che, come ricordato alla signora RI 1 nel decreto 5 giugno

2007, impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni è la decisione su

opposizione emessa dall'assicuratore nell'ambito della copertura obbligatoria

rispettivamente può essere impugnata l'omissione dello stesso assicuratore

nell'emanare una decisione chiesta dall'assicurato;

● che in

concreto non è stata emessa una formale decisione su opposizione impugnabile;

● che i

crediti vantati inizialmente da CO 1 non sarebbero più oggetto di contestazione

siccome soluto il debito;

● che la

disdetta del rapporto assicurativo inoltrata per l'obbligatoria ad CO 1 da

parte di RI 1 ha avuto il seguito necessario ed apparentemente corretto e

conforme alla legge. L'assicurata dovrà indicare ad CO 1 quanto richiesto e

necessario;

● che la

signora RI 1 non può non essere assicurata obbligatoriamente secondo la LAMal

pur con tutte le critiche che a tale Legge possono essere mosse;

● che i

premi non seguono il reddito per volontà stessa della maggioranza del popolo

che sul tema ha potuto esprimersi;

● che la

differenziazione di premi tra uomo e donna è permessa dal sistema alla luce dei

differenti rischi assicurati come rammenta l'assicuratore nella sua presa di

posizione;

● che, in

ogni caso, tali contestazioni di natura politica non possono qui sorreggere un

ricorso per denegata giustizia;

● che il

gravame si rivela quindi irricevibile;

● che ad RI

1.

si rammenta ancora la possibilità di domandare la concessione del sussidio

per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria con domanda da

inoltrare all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia tramite formulario reperibile

alla Cancelleria Comunale o all'UAM stesso se non direttamente trasmesso

dall'Ufficio cantonale;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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