36.2007.88
Marito chiamato a pagare i premi scoperti della moglie dalla quale vive oggi separato. Debito solidale per il periodo di convivenza
6 novembre 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2007.88
Data decisione, Autorità:
06.11.2007, TCA
Titolo:
Marito chiamato a pagare i premi scoperti della moglie dalla quale vive oggi separato. Debito solidale per il periodo di convivenza
DEBITORE SOLIDALE
PREMIO
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.88
ir/td
Lugano
6 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
ricorso trasmesso per invio raccomandato il 27 maggio 2007 ed indirizzato erroneamente
all'assicuratore CO 1, RI 1 ha indicato come gli sia stata recapitata una
decisione su opposizione datata 23 marzo 2007 ed indirizzata a lui con recapito
in Via __________, decisione concernente il suo obbligo di pagamento l’importo
di CHF 11'547,40, quale debitore solidale della moglie __________, per premi
rimasti insoluti. CO 1 ha trasmesso per competenza al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni l’impugnativa del ricorrente accompagnandola con una lettera 7
giugno 2007 destinata al TCA. Nel proprio gravame RI 1 contesta l’obbligo di pagamento
segnalando di vivere separato dalla moglie, debitrice dei premi, ancorché un "attestato
di separazione" non sia ancora stato rilasciato. RI 1 segnala poi che CO
1 avrebbe indirizzato in maniera erronea le comunicazioni a lui destinate per
avere utilizzato un indirizzo sbagliato.
B. Ricevuta
l'impugnativa, ed al fine di verificarne la tempestività, il giudice delegato
ha chiesto informazioni al Controllo abitanti delle Città di __________ (doc.
III, telescritto dell'11 giugno 2007) ed ha comunque trasmesso a CO 1 il
gravame per la risposta di causa. Il 19 giugno 2007 l'Ufficio del controllo
abitanti di __________ ha fornito risposte del tutto insoddisfacenti che hanno
imposto nuovo scritto ma al Municipio della __________ (doc. VI). Con
telescritto 2 luglio 2007 l'Ufficio Controllo abitanti di __________, a firma
del suo responsabile, ha completato le risposte richieste. È stato così
possibile accertare che RI 1 si è sposato il 13 marzo 1986, non risulta abbia "mai
abitato in Via __________" attuale domicilio della moglie "da
cui risulta separato di fatto". RI 1, sempre stando al Controllo
abitanti di __________, risulta domiciliato a __________, in Via __________,
dall'arrivo in Svizzera nel 1991. Come rammenta la comunicazione dell’UCA, il
16 novembre 2006, ha chiesto di volere "…ritenere la sua residenza in
sospeso (in quanto a quel momento si trovava provvisoriamente ospite da amici),
in attesa di trovare un appartamento confacente alle sue necessità, chiedendoci,
per questo periodo, di voler inviare eventuali comunicazioni in via __________".
Dal 1° febbraio 2007 RI 1 si è trasferito, sempre nel quartiere di __________,
in Via __________.
C. Il
15 agosto 2007 CO 1 ha indicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di avere
effettuato, per la redazione della risposta di causa, diverse ricerche con accertamenti
che "modificano considerevolmente" le conclusioni della
decisione contestata. Nello scritto, con cui l'assicuratore ha postulato
proroga dei termini per l'inoltro del suo allegato, CO 1 preannuncia la sua volontà
di "riconsiderare la … decisione su opposizione resa il 4 maggio".
Nei termini prorogati per l'inoltro della risposta di causa CO 1 ha emanato, il
6 settembre 2007, una nuova decisione su opposizione con cui ha accolto
parzialmente le contestazioni sollevate dal ricorrente riducendo il credito
vantato nei suoi confronti a CHF 4'244.40. CO 1 ha infatti accertato (doc.
XII/1 punto 19 pag. 4) la separazione di fatto dei coniugi a partire dal 1
gennaio 2004 e la solidarietà del debito per i soli premi del 2003 della moglie
e non più sino al giugno 2005.
D. Il
giudice delegato ha interpellato l'assicurato, il 10 settembre 2007, in merito al
mantenimento del gravame, vista la nuova decisione. Il 20 settembre 2007 RI 1
ha comunicato di mantenere la sua impugnativa segnalando l’esistenza, nel 2003,
di cattivi rapporti tra lui e le moglie e le sue difficoltà finanziarie che non
permetterebbero il pagamento.
in
diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00).
2. La
tempestività dell’impugnativa 27 maggio 2007 non è contestata siccome CO 1 non
pone in discussione, per un difetto da parte sua nell’intimazione del provvedimento
inizialmente impugnato, il rispetto dei tempi per l’inoltro del gravame. In
effetti RI 1 ha reagito nei tempi di legge avendo ricevuto nella propria buca
delle lettere il 25 maggio 2007 la decisione su opposizione contro cui ha
subito reagito con scritto a CO 1, una volta ricevuta l’impugnativa ed a fronte
degli accertamenti posti in atto dal Tribunale, accertamenti che dovevano
comunque essere svolti dalla stessa amministrazione prima di rendere la
decisione su opposizione del 23 marzo 2007, ha deciso di modificare il provvedimento
impugnato riducendo il suo credito. Come indicato quindi l’impugnativa appare
tempestiva.
3. Oggetto
del contendere dinanzi a questo Tribunale è, alla luce della modifica della decisione
inizialmente impugnata e vista la comunicazione 20 settembre 2007 del
ricorrente, unicamente la decisione su opposizione 6 settembre 2007
dell'assicuratore.
nel
merito
4. Per
le norme vigenti al momento della maturazione dei premi va qui rammentato come
giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati
partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi
comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi
eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano
inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli
oneri familiari (cpv. 5). L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che, di regola, i
premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato
non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
Da
notare che, nel frattempo, le norme sono cambiate nella loro formulazione e
nelle conseguenze della mora del debitore (si veda in merito la LF 18 marzo
2005 in vigore dal 1° gennaio 2006 che ha introdotto (RU 2005 3587; FF 2004
3869) con cui è stata introdotta nella LAMal la sezione 3a e l'art. 64a LAMal
con le severe conseguenze previste (sospensione).
Pure
l'ordinanza (OAMal) ha subito importanti modifiche, da ultimo con novità
entrate in vigore il 1° agosto 2007, delle novità legislative - come indicato
anche per l'art. 64 a LAMal citato per completezza - non viene tenuto conto in
questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore vigente al momento della
realizzazione del complesso di fatti che ha dato origine al contenzioso.
5. Obbligato
al versamento del premio rispettivamente della partecipazione è, di principio,
l’assicurato stesso. Come più volte ribadito da questo Tribunale (da ultimo con
sentenza 16 aprile 2007 inc. 36.2006.183) il diritto delle assicurazioni
sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei
confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi
ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile
con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la
LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ha già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi
alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono
insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TF, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per
Fatti
i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della
famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria,
in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TF ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono
solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo
di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di
giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza
dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il
potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
6. Vista
la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi, v'era comunione domestica nel momento
in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel corso
dell’anno 2003 e quindi se deve essere ritenuta, come sostiene CO 1, una
responsabilità solidale tra loro. Da un lato il ricorrente non sostiene di non
essere stato convivente con la moglie nel corso di quell’anno, ma – nello scritto
20 settembre 2007 – egli si limita a sostenere l’esistenza di cattivi rapporti
con la signora __________. D’altra parte l’UCA di __________, in due circostanze,
ha indicato come dal 1 gennaio 2004 i signori __________ e RI 1 hanno cessato
la vita in comune (lettere 19 giugno 2007 al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni e 28 giugno 2007 a CO 1). Il ricorrente, lo si ripete, non ha
portato alcun elemento in senso contrario utile al Tribunale se non il rilievo
di rapporti già degradati con la moglie nel corso del 2003. Dallo scritto 27
giugno 2007 dell’UCA al TCA emerge poi che il ricorrente avrebbe segnalato il
16 novembre 2006 la sua volontà di cambiare appartamento e di risiedere presso
amici con successivo trasferimento presso l’attuale recapito. Dagli atti
dell'assicuratore emerge poi che CO 1, nel corso del 2003, ha notificato al
domicilio coniugale di Via __________ a __________ le sue diffide e le
procedure esecutive ricevute dalla debitrice.
Questi
elementi permettono di ritenere che la decisione dell’assicuratore malattia
della moglie considera un periodo di effettiva convivenza tra i coniugi durata
ancora nel corso del 2003.
7. Alla
luce di quanto precede occorre verificare se l’ammontare dell’importo richiesto
al ricorrente sia corretto. Il doc. 2 prodotto da CO 1, attestato
d’assicurazione di __________ per l’anno 2003, prevede un premio di CHF 309.—
mensili. Gli atti dell’assicuratore indicano (doc. 6, 7 e 8) una serie di
diffide emesse nei confronti della signora __________ al domicilio di __________
di Via __________, domicilio che risulta essere quello coniugale ed occupato
dal ricorrente sino al novembre dello scorso anno, con successive esecuzioni e
comminatorie di fallimento. Ebbene gli atti accertano l’assenza di pagamenti
del premio da parte della signora __________. Per 12 mesi il premio di CHF
309.— non è stato soluto.
Va
ancora esaminato se la Cassa possa chiedere all’interessato anche il pagamento
delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore dalla moglie e
da questa dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento
degli importi dovuti per legge (spese di diffida ed altre amministrative).
Il
Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex
art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente
dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito
contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare
dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Ciò
significa che il marito, rispettivamente la moglie, è solidalmente responsabile
unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre
spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere
all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto,
del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli
interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte
del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20
luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato
indicato come:
"
Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di
precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria
un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi
dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di
assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito
durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della
famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per
l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col
suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad
esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.
In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso
di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le
conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,
Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e
segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò
significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile
unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre
spese causate dal consorte.
Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento
delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di
prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati
dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
Al ricorrente
possono essere, rilevata l’assenza di preventiva esecuzione nei suoi confronti
e l’assenza di spese amministrative esplicitamente richieste allo stesso alla
luce del tenore della decisione su opposizione emessa il 6 settembre 2007 nelle
more della procedura, unicamente richiesti i premi per l’intero anno 2003 dovuti
dalla moglie __________, in altri termini il credito che va riconosciuto a CO 1
è di CHF 309.- x 12 mesi ossia CHF 3'708.-. Il ricorso va pertanto parzialmente
accolto senza carico di spese alle parti e senza riconoscimento di ripetibili
in favore del ricorrente alla luce dell’assenza di un patrocinio.
8. Con
il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in
concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in
causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che
elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1
lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile
il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.
95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la
violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti
costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di
diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto
intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento. Possono
essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo
la decisione dell'autorità inferiore. Non
sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso
il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione
di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore
litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di
ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi
sur le Tribunal fédéral, SJ
2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni che precedono. Di conseguenza RI 1 è
debitore dell’Assicuratore Malattia CO 1 di __________, dell’importo di CHF
3'708.--.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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