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Decisione

36.2007.88

Marito chiamato a pagare i premi scoperti della moglie dalla quale vive oggi separato. Debito solidale per il periodo di convivenza

6 novembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale,

occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della

famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria,

in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TF ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono

solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo

di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di

giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza

dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il

potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

6. Vista

la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi, v'era comunione domestica nel momento

in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel corso

dell’anno 2003 e quindi se deve essere ritenuta, come sostiene CO 1, una

responsabilità solidale tra loro. Da un lato il ricorrente non sostiene di non

essere stato convivente con la moglie nel corso di quell’anno, ma – nello scritto

20 settembre 2007 – egli si limita a sostenere l’esistenza di cattivi rapporti

con la signora __________. D’altra parte l’UCA di __________, in due circostanze,

ha indicato come dal 1 gennaio 2004 i signori __________ e RI 1 hanno cessato

la vita in comune (lettere 19 giugno 2007 al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni e 28 giugno 2007 a CO 1). Il ricorrente, lo si ripete, non ha

portato alcun elemento in senso contrario utile al Tribunale se non il rilievo

di rapporti già degradati con la moglie nel corso del 2003. Dallo scritto 27

giugno 2007 dell’UCA al TCA emerge poi che il ricorrente avrebbe segnalato il

16 novembre 2006 la sua volontà di cambiare appartamento e di risiedere presso

amici con successivo trasferimento presso l’attuale recapito. Dagli atti

dell'assicuratore emerge poi che CO 1, nel corso del 2003, ha notificato al

domicilio coniugale di Via __________ a __________ le sue diffide e le

procedure esecutive ricevute dalla debitrice.

Questi

elementi permettono di ritenere che la decisione dell’assicuratore malattia

della moglie considera un periodo di effettiva convivenza tra i coniugi durata

ancora nel corso del 2003.

7. Alla

luce di quanto precede occorre verificare se l’ammontare dell’importo richiesto

al ricorrente sia corretto. Il doc. 2 prodotto da CO 1, attestato

d’assicurazione di __________ per l’anno 2003, prevede un premio di CHF 309.—

mensili. Gli atti dell’assicuratore indicano (doc. 6, 7 e 8) una serie di

diffide emesse nei confronti della signora __________ al domicilio di __________

di Via __________, domicilio che risulta essere quello coniugale ed occupato

dal ricorrente sino al novembre dello scorso anno, con successive esecuzioni e

comminatorie di fallimento. Ebbene gli atti accertano l’assenza di pagamenti

del premio da parte della signora __________. Per 12 mesi il premio di CHF

309.— non è stato soluto.

Va

ancora esaminato se la Cassa possa chiedere all’interessato anche il pagamento

delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore dalla moglie e

da questa dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento

degli importi dovuti per legge (spese di diffida ed altre amministrative).

Il

Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex

art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente

dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito

contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare

dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Ciò

significa che il marito, rispettivamente la moglie, è solidalmente responsabile

unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre

spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere

all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto,

del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli

interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte

del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20

luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato

indicato come:

"

Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di

precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria

un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi

dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per

l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col

suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad

esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.

In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso

di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le

conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,

Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e

segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile

unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre

spese causate dal consorte.

Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento

delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di

prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati

dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

Al ricorrente

possono essere, rilevata l’assenza di preventiva esecuzione nei suoi confronti

e l’assenza di spese amministrative esplicitamente richieste allo stesso alla

luce del tenore della decisione su opposizione emessa il 6 settembre 2007 nelle

more della procedura, unicamente richiesti i premi per l’intero anno 2003 dovuti

dalla moglie __________, in altri termini il credito che va riconosciuto a CO 1

è di CHF 309.- x 12 mesi ossia CHF 3'708.-. Il ricorso va pertanto parzialmente

accolto senza carico di spese alle parti e senza riconoscimento di ripetibili

in favore del ricorrente alla luce dell’assenza di un patrocinio.

8. Con

il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in

concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in

causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto

pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che

elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1

lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile

il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la

violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti

costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di

diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto

intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo

manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante

per l'esito del procedimento. Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo

la decisione dell'autorità inferiore. Non

sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso

il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione

di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore

litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di

ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral, SJ

2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni che precedono. Di conseguenza RI 1 è

debitore dell’Assicuratore Malattia CO 1 di __________, dell’importo di CHF

3'708.--.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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