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Decisione

36.2007.89

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

10 ottobre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale

ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri

documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

In

una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.

118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona

che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

7. Nel

caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda

di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però comprovare l'invio

del formulario mediante la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza

con l'ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Non vi è, purtroppo,

concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo inoltro della

richiesta all'amministrazione. Come anticipato la prova del tempestivo inoltro

incombe all'assicurato che postula il diritto al sussidio all'amministrazione

cantonale, a ciò non bastando la semplice affermazione secondo cui un invio

sarebbe avvenuto in tempo utile. Come già ritenuto nella prassi di questo

Tribunale la certezza della spedizione manca ed un possibile errore

d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come indicato

mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di

corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa

all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nell’aprile 2007.

In

effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie

in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità,

il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (cfr.

inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio

2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio

non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,

"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi

aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 1997, pagg. 339­341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere

Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung

der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere

di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

Se

ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e ricezione

dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata portata e l’insorgente

ne sopporta le conseguenze giuridiche.

Non

essendoci neppure motivi scusabili ex art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal (cfr. la giurisprudenza

citata da ultimo nella STCA del 5 settembre 2007, inc. 36.2007.98), il ricorso,

su questo punto, va respinto.

8. La

ricorrente fa infine valere di essere in disoccupazione ed afferma che se

troverà lavoro interromperà gli studi. Implicitamente chiede l’applicazione

dell’art. 67 Reg. LCAMal.

La

circostanza non è, purtroppo, significativa in ottica giuridica ai fini del

sussidio. Infatti l’interessata beneficia delle indennità di disoccupazione dal

2006 (cfr. doc. B). Per cui non vi è stato, nel corso dell’anno, un cambiamento

della situazione secondo l’art. 67 Reg. LCAMal.

L’insorgente

non fa neppure valere ulteriori cambiamenti.

Circa

l’asserita circostanza che “se troverò lavoro, probabilmente per un anno interromperò

gli studi”, va evidenziato come al momento dell’emanazione della decisione su

reclamo l’interessata si trovava in disoccupazione e che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V

366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata

merita conferma.

9.In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge

federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF

prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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