36.2007.89
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
10 ottobre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2007.89
Data decisione, Autorità:
10.10.2007, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.89
cs
Lugano
10 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 8) giugno
2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, studentessa, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2007. La domanda è stata respinta così
come il successivo reclamo, rigettato con provvedimento 29 maggio 2007, giacché
la richiesta è stata inoltrata tardivamente il 30 marzo 2007.
B. Con
scritto del 6 giugno 2007 RI 1 propone tempestivo ricorso, indicando di aver
trasmesso tempestivamente il formulario per la concessione del sussidio entro
fine 2006, nella stessa busta dove era stata inserita la richiesta di suo
fratello e dei suoi famigliari, che hanno ottenuto risposta positiva.
La
domanda è stata rinnovata il 30 marzo 2007 su suggerimento dell’UAM che afferma
di non aver ricevuto, nel 2006, la richiesta dell’insorgente (doc. I).
C. Con
osservazioni del 28 giugno 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III). Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha convocato
l’insorgente per un’udienza (doc. V) ed ha chiesto alla ricorrente di indicare
il periodo durante il quale ha beneficiato delle indennità di disoccupazione
così da esaminare se vi sono gli estremi per applicare l’art. 67 lett. f Reg.
LCAMal (doc. VI).
Con
scritto 20 luglio 2007 l’interessata ha affermato:
" come d’accordo le invio il conteggio disoccupazione
di ottobre 2006 che ho ricevuto a maggio 2007. Dovrei ricevere anche indennità
per giugno, luglio, agosto e settembre 2007, (dal momento che cerco lavoro per
l’estate, e che ho ancora diritto poiché il mio termine quadro è ancora
aperto).
Comunque ho deciso che se troverò lavoro, probabilmente per un anno
interromperò gli studi, almeno avrò la possibilità di tenere da parte qualche
risparmio. Quest’anno è stato proprio durissimo in questo senso.” (doc. VIII)
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito l’UAM ha ribadito che il ricorso va
respinto (doc. X). Il Tribunale ha svolto ulteriori accertamenti cui sarà cenno
in corso di motivazione.
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2.Conformemente a quanto disposto dall'art.
23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito
non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.”
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai
beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Per l'art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art.
45 cpv. 1 Reg. LCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini
di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza
è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può
ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta
da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata
motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
5. Nel
caso in esame la domanda di sussidio 2007 porta la data del 27 marzo 2007 (doc.
1) ed è stato ricevuto dall’UAM il 2 aprile 2007. La richiesta è tardiva poiché
inoltrata dopo il termine della fine dell’anno 2006.
La
ricorrente sostiene di avere inoltrato precedentemente un'istanza di sussidio,
nella medesima busta che conteneva le domande dei suoi famigliari che hanno
ottenuto una risposta. L’interessata non è tuttavia in grado di dimostrare,
come confermato al giudice delegato, un invio per raccomandata o la ricevuta
dell'atto a mano di corrispondenza dell’amministrazione che faccia riferimento
all'istanza (doc. 6). La documentazione acquisita dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e relativa ai famigliari della ricorrente dimostra
che i genitori hanno inoltrato la domanda a fine agosto 2006 (pervenuta il 1
settembre 2006 all’amministrazione) a mano di un formulario munito della etichetta
recante il NIP fornito dall’UAM. Il fratello ha domandato il sussidio ad inizio
ottobre 2006 (domanda pervenuta il 10 ottobre 2006) mediante formulario
recepito presso la Cancelleria del Comune. Un invio della domanda di sussidio
della ricorrente in uno con quella dei genitori o del fratello non è altrimenti
dimostrato da altri elementi.
6. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è
sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per
salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In
una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante,
usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In
una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF
121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che
la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione
di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove
è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque
osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio
raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità
preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data
indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale,
anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag.
1091-1092).
A
questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa
E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui
che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una
ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti
Fatti
i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale
ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri
documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In
una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.
118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
7. Nel
caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda
di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però comprovare l'invio
del formulario mediante la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza
con l'ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Non vi è, purtroppo,
concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo inoltro della
richiesta all'amministrazione. Come anticipato la prova del tempestivo inoltro
incombe all'assicurato che postula il diritto al sussidio all'amministrazione
cantonale, a ciò non bastando la semplice affermazione secondo cui un invio
sarebbe avvenuto in tempo utile. Come già ritenuto nella prassi di questo
Tribunale la certezza della spedizione manca ed un possibile errore
d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come indicato
mediante produzione della ricevuta della raccomandata o produzione di
corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa
all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nell’aprile 2007.
In
effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la
collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove
necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie
in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità,
il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (cfr.
inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio
2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio
non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi
aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere
Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung
der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere
di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."
Se
ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e ricezione
dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata portata e l’insorgente
ne sopporta le conseguenze giuridiche.
Non
essendoci neppure motivi scusabili ex art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal (cfr. la giurisprudenza
citata da ultimo nella STCA del 5 settembre 2007, inc. 36.2007.98), il ricorso,
su questo punto, va respinto.
8. La
ricorrente fa infine valere di essere in disoccupazione ed afferma che se
troverà lavoro interromperà gli studi. Implicitamente chiede l’applicazione
dell’art. 67 Reg. LCAMal.
La
circostanza non è, purtroppo, significativa in ottica giuridica ai fini del
sussidio. Infatti l’interessata beneficia delle indennità di disoccupazione dal
2006 (cfr. doc. B). Per cui non vi è stato, nel corso dell’anno, un cambiamento
della situazione secondo l’art. 67 Reg. LCAMal.
L’insorgente
non fa neppure valere ulteriori cambiamenti.
Circa
l’asserita circostanza che “se troverò lavoro, probabilmente per un anno interromperò
gli studi”, va evidenziato come al momento dell’emanazione della decisione su
reclamo l’interessata si trovava in disoccupazione e che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V
366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata
merita conferma.
9.In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge
federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al
Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF
prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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