36.2007.9
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11 settembre 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
36.2007.9
Data decisione, Autorità:
11.09.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di un sussidio per il pagamento dell'assicurazione malattie di base. Obbligo, per l'autorità cantonale ed il giudice delle assicurazioni scoiali, di far capo, di principio, alla tassazione fiscale cresciuta in giudicato. Nozione di abuso di diritto in caso di sostanza data in usufrutto.
ABUSO DI DIRITTO
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.9
cs
Lugano
11 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 24 novembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, per lui e la sua famiglia, la concessione del sussidio per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante (fr. 107'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto
statale (cfr. doc. 5; fr. 32'000 per famiglie, nonché un reddito determinante
compreso tra fr. 32'001 e fr. 60'000 in favore dei figli).
C. Con
ricorso del 10 gennaio 2007 l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorto al TCA, chiedendo contestualmente di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
L’insorgente,
al beneficio della pubblica assistenza, rileva che l’accertamento del reddito è
stato effettuato autonomamente dall’IAS, in assenza di una tassazione
applicabile, in seguito alla cessazione definitiva dell’attività lucrativa.
L’assicurato sostiene che l’autorità cantonale ha preso in considerazione anche
un immobile sito a __________, di proprietà della moglie dal 1997, che tuttavia
è stato dato in usufrutto al padre con atto pubblico del 29 settembre 2004.
Rilevato che l’art. 40 cpv. 2 LT prevede che la sostanza gravata da usufrutto è
computata all’usufruttuario, la sostanza non andrebbe presa in considerazione.
Il
ricorrente rammenta inoltre che anche i redditi dell’immobile sono sempre stati
percepiti dal suocero e che i sussidi 2005 e 2006 sono stati concessi quando la
situazione era identica.
L’interessato
afferma infine di aver inoltrato reclamo contro la tassazione 2005, effettuata
d’ufficio, e che non tien conto di quanto sopra esposto.
D. Mediante
osservazioni del 1° febbraio 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa.
L’autorità cantonale, dopo aver ricordato di aver accertato autonomamente il
reddito in applicazione dell’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, poiché non è ancora
stata emessa una notifica di tassazione che considera l’avvenuta cessazione
dell’attività lucrativa a seguito dell’invalidità intervenuta nel corso del
2005, rammenta di non aver preso in considerazione l’ammontare della
prestazione assistenziale pari a fr. 4'057 al mese, ma unicamente la sostanza.
In
particolare l’IAS ha affermato che la vendita di sostanza immobiliare, così
come la donazione e la concessione di usufrutto a terze persone non permette
l’applicazione dell’art. 67 Reg. LCAMal, per cui, a differenza del reddito, la
sostanza va determinata sulla base della tassazione 2004, ossia su fr.
1'795’000. L’IAS ha infine confermato di aver concesso il sussidio per il 2005
ed il 2006 prima di venire a conoscenza della tassazione 2004, emessa
successivamente, e senza sapere della presenza della sostanza (doc. III).
E.
Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha acquisito la tassazione 2004
del ricorrente, ha interpellato l’Ufficio del sostegno sociale e l’UAM, ed ha
concesso alle parti la possibilità di prendere posizione in merito (doc. V e
seguenti).
F.
L’insorgente, con scritti del 23 marzo 2007 e dell’8 maggio 2007 ha chiesto
la citazione delle parti ad un esperimento di conciliazione (riferendosi all’art.
17 LPAmm) o ad un dibattimento (sulla base dell’art. 11c LPTCA), volto a
discutere l’intera vertenza (doc. XXII e XXIV).
G. Il
31 maggio 2007 l’UT di __________ ha affermato che la tassazione 2005 sarebbe
stata esaminata prossimamente, rilevando:
" Il contenzioso verte unicamente sull’imposizione
della sostanza immobiliare situata a __________ di cui è proprietaria la moglie
del signor RI 1.
Siccome con atto pubblico datato 29.9.2004 l’interessata ha concesso
l’usufrutto dell’intero immobile a suo padre (vedi atto allegato), chiedono lo
stralcio dell’imposizione dei suddetti beni.
Quindi, dalla tassazione dell’anno 2005 la scrivente autorità dovrà
eliminare il valore di stima ed il reddito del palazzo di __________ poiché
sono imponibili al beneficiario del diritto d’usufrutto.
Va evidenziata la questione morale: dopo la concessione del beneficio
d’usufrutto la famiglia RI 1 vive con il beneficio delle prestazioni
assistenziali.
Ci si chiede se è legalmente possibile rinunciare momentaneamente a ciò che si
possiede e, a seguito di ciò beneficiare di aiuti assistenziali e sussidi vari,
forniti dallo Stato.” (doc. XXVI)
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
2.Conformemente a quanto disposto dall'art.
23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in
particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4. Nel
caso in esame l’IAS ha respinto l’istanza tendente all’ottenimento del sussidio
2007, giacché il reddito determinante di fr. 107'000 supera il limite previsto
dal decreto esecutivo per concedere il sussidio alle famiglie con figli (fr. 32'000,
rispettivamente tra fr. 32'001 e fr. 60’000).
Nel
calcolo del reddito determinante l’autorità cantonale, sulla base della
tassazione 2004, ha preso in considerazione la sostanza di fr. 1'795'000 nella
forma di un quindicesimo per la parte eccedente l’importo di fr. 200'000, per
un importo di fr. 107'000.
Per
quanto concerne il reddito l’IAS, preso atto della cessazione dell’attività
lucrativa del ricorrente in seguito ad invalidità (circostanza non contestata
dalle parti), ha applicato l’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, procedendo ad un
calcolo autonomo. Poiché l’interessato beneficia delle prestazioni
assistenziali, l’UAM ha considerato un reddito nullo.
Di
principio l’agire dell’UAM è corretto.
Infatti
mentre per il reddito ha potuto far capo all’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, per
la sostanza ha dovuto prendere in considerazione i dati della tassazione 2004 poiché
la LCAMal e il Reg. LCAMal non prevedono, per l’accertamento autonomo del
reddito, l’ipotesi della diminuzione della sostanza (cfr. anche STCA del 16
maggio 2006, inc. 36.2006.77 e STCA del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.40).
La
circostanza che nel corso del 2004 è stato costituito un usufrutto a favore del
padre, non può essere preso in considerazione, non avendo, l’interessato,
interposto reclamo contro la tassazione determinante.
Va
qui rammentato che il TCA applica per analogia la giurisprudenza del TFA sviluppata
in ambito AVS secondo cui ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà: le casse di compensazione (nell’ambito del calcolo del
sussidio: l’IAS) sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione
e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (cfr., in
ambito AVS, Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, RCC
1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976
pag. 275 consid. 3a).
In
concreto non vi sono motivi per scostarsi da questa consolidata giurisprudenza,
applicata per analogia dal TCA anche ai casi di sussidio. Spettava infatti al
ricorrente, una volta ricevuta la tassazione, contestarne i contenuti.
Non
avendolo fatto, deve ora sopportarne le conseguenze.
5. Quand'anche
si volesse ammettere che l'UT di __________ ha commesso un errore manifesto e
si dovesse prescindere dalla sostanza considerata nella tassazione 2004 il
divieto dell'abuso di diritto impedirebbe comunque l'erogazione del sussidio
richiesto a fronte della consolidata giurisprudenza di questo TCA, analogamente
a quanto ritenuto nei casi giudicati con sentenze del 16 maggio 2006 (inc.
36.2006.77) e del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40).
Infatti
l'immobile in questione, acquistato dalla moglie del ricorrente nel 1997, è
stato successivamente dato in usufrutto al padre della stessa poiché
quest'ultimo, a causa di esecuzioni pendenti, non poteva diventarne
direttamente proprietario (cfr. doc. XI e U).
In merito al tema
dell'abuso di diritto nella sentenza 16 maggio 2006 (inc. 36.2006.77) il TCA
aveva espresso le seguenti considerazioni:
" La ricorrente fa valere l'avvenuta alienazione
della sostanza. Nel
caso concreto non può essere sottaciuto il fatto che l’alienazione dei fondi
mediante donazione al figlio appare giustificata unicamente dall’intento di
conseguire un vantaggio nell’ambito delle prestazioni sociali. Non sfugge
certamente alla ricorrente e neppure al di lei figlio beneficiario della
donazione e qui rappresentante della mamma, che un simile agire appare non solo
contrastare il diritto più elementare, ma appare anche urtante nei confronti di
persone che, senza la proprietà di sostanza immobiliare per quasi mezzo milione
di franchi, con un minimo superamento dei limiti si vedono respingere – pur nel
concreto bisogno – la domanda di sussidio. Le difficoltà del Cantone
(unitamente alla modifica della Legge Tributaria) hanno imposto una restrizione
nell’ambito dei sussidi. Sarebbe scioccante che i soldi versati mediante le
imposte da tutti i contribuenti andassero a pagare il sussidio di una persona
che regala al figlio quasi mezzo milione di franchi di sostanza."
Con
sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40), questo Tribunale sempre in
tema di abuso di diritto si è espresso nei seguenti termini:
" In altri termini dunque il signor X. postula la
concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
malattia e ciò dopo avere alienato senza sostanziale controprestazione immobili
per la non indifferente cifra di circa 300'000.-, in buona sostanza egli vuole
porre a carico della collettività premi dell’assicurazione di base dopo avere
donato le sue proprietà ai figli e rinunciato alla quota di sua spettanza nella
successione della moglie. Secondo la signora Y. , figlia del ricorrente, sua
rappresentante ed attiva presso £., questi eventi avrebbero infatti inciso nel
reddito del signor X. in maniera determinante.
(…) Val qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito
lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al
periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 …
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
La LCAMal ed il relativo Regolamento d'applicazione non fanno stato
invece di una diminuzione della sostanza e tanto meno di una diminuzione
volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per
il sussidio richiesto. Nel concreto caso occorre fare riferimento alla
decisione di tassazione agli atti che non permette la concessione del sussidio
Non si può ritenere invece una riduzione della sostanza nell'ambito dell'art.
67 litt. m Reg. LCAMal anche se si vuole ammettere che, con la donazione, X.
ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi
il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può
essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario
di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri
termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi
(ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata
sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla
collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale
volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di
ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Idées et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag.
397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso
di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:
"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die
Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt
insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4
a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits
für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5.
Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der
Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das
Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das
Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt,
dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen,
Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen
beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen
durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
Va rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropartita,
come quella in discussione, in sede di PC comporta l'obbligo di considerare la
sostanza alienata partendo dal suo valore intero e scalandolo di CHF 10'000.-
annui."
Ancora
nella sentenza del 16 maggio 2006 citata questo Tribunale aveva ritenuto:
" Ora nel concreto caso parlare di un abuso di
diritto appare eufemismo. In concreto la signora Y, che pur confrontandosi con
una rendita AVS decisamente contenuta e non certo soddisfacente i normali costi
della vita, può contare su di una sostanza di tutto rilievo. La donazione senza
contropartita adeguata della stessa appare quindi un volersi porre a carico dei
contribuenti della Repubblica e Cantone del Ticino in maniera inaccettabile.
Palesemente qui il ricorso va respinto con le conseguenze di tasse e spese. Ma
occorre ritenere che, anche per il futuro, l’amministrazione considererà
l’alienazione senza contropartita della sostanza per, verosimilmente, negare –
sulla scorta del divieto di protezione dell’abuso di diritto – eventuali
richieste di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia provenienti dalla
qui ricorrente.”
Non
diversamente dai due casi già giudicati dal TCA, anche in concreto, a fronte di
un acquisto di un immobile di grande valore in una zona pregiata di __________,
concesso successivamente in usufrutto al padre senza contropartita (il ricorso
non lo sostiene) perché questi, a causa delle esecuzioni pendenti, non poteva comperarselo
personalmente, si palesa un chiaro abuso di diritto. La concessione del
sussidio va pertanto negata anche (e soprattutto) per questo motivo. Anche in
questo caso, come per il giudizio citato del 2006, l'UAM verificherà se sia
giustificata la concessione del sussidio per i periodi precedenti
rispettivamente se futuri sussidi siano giustificati, ciò a fronte del divieto
di protezione dell'abuso di diritto, il tema esula comunque dal giudizio che il
TCA è chiamato a rendere.
6. Va
ancora evidenziato come questo caso si differenzia da quello giudicato in data
odierna dal TCA (inc. 36.2007.37), dove questo Tribunale ha dovuto invece
scostarsi dalla tassazione cresciuta in giudicato, poiché l’autorità fiscale,
con l’accordo della contribuente, aveva “artatamente” aumentato il
valore di un immobile sito all’estero e mai dichiarato in precedenza
(imponendolo sulla base di un importo di circa fr. 700'000 allorché
l’appartamento in questione aveva un valore di circa fr. 35'000) per
recuperare le imposte arretrate, in applicazione di una procedura avvallata dal
TF (STF del 23 settembre 1985, A 68/85 e 1076/85). Più particolarmente nel caso
di cui all'inc. 36.2007.37 l'Ufficio tassazione competente aveva indicato la
scoperta di sostanza immobiliare (e conseguente reddito) - di entità comunque
contenuta - che non era stata esposta nelle tassazioni precedenti. In quella
fattispecie l'UT ha indicato di avere proceduto ad un recupero d'imposta come
previsto dalle "disposizioni della DDC" con esposizione "una
tantum" di un valore di sostanza e uno di reddito che raggruppasse i
valori non dichiarati in precedenza.
A
questo proposito il TF, nella citata sentenza 23 settembre 1985 (A 68/85 e P
1076/85) pag. 5 e 6 aveva ritenuto:
"
Ci si può domandare se la prassi di
quest'autorità, fondata su una circolare interna diretta ai funzionari, sia
compatibile con l'art. 129 DIN; essa reputa di poco conto le sottrazioni
inferiori a fr. 50'000.- di sostanza e a fr. 4'000.- di reddito negli anni in
discussione, e stima che non meritano di essere punite con un prelevamento supplementare
e una multa nei corrispondenti periodi fiscali. In questo modo non si rinuncia
però alla riscossione dell'imposta sottratta; con l'accordo del contribuente
sul verbale di audizione si cumulano i fattori dissimulati alle altre entrate
imponibili nel prossimo periodo non ancora definitivo, applicando l'aliquota
del reddito così ottenuto. Questa percentuale aumentata implica un onere
addizionale che compensa all'incirca la rinuncia a una multa. Sotto l'aspetto
dell'uguaglianza di trattamento prescritta dall'art. 4 Cost. una tale pratica,
limitata alle cosiddette bagattelle e giustificata dalla semplificazione
amministrativa, non può essere senz'altro riprovata."
La
dottrina (Marco Bernasconi, nel suo volume Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano,
1986, parte II: "Le contravvenzioni nell'imposta diretta, Capitolo III: La
sottrazione d'imposta, punto 15.1.1.) rammenta "La prassi adottata
dall'ACC per le sottrazioni di lieve entità" ed indica:
"
In materia di riduzione della multa
tributaria l'Amministrazione cantonale per l'IFD e l'ACC hanno adottato misure
particolari, …
Sia
per l'imposta cantonale, sia per l'imposta federale, non viene applicata la
multa tributaria nel caso in cui:
- il
reddito lordo non dichiarato è inferiore a fr. 5.000.-
di media annua per biennio
- la
sostanza lorda non dichiarata è inferiore a fr. 50.000.-
per biennio
- il
reddito e la sostanza, complessivamente sottratti negli anni non prescritti,
siano inferiori a fr. 15.000.- per il reddito e a fr. 150.000.
per la sostanza.
Sugli
importi di reddito e di sostanza sottratti viene ovviamente prelevata
l'imposta suppletoria federale, cantonale e comunale.
Per
ragioni di praticità questi elementi vengono imposti nel periodo di tassazione
ancora aperto. A tal fine è necessario l'accordo scritto del contribuente a
scanso di eventuali reclami che potrebbero essere proposti quando è ormai
sopraggiunta la prescrizione. L'accordo del contribuente è necessario anche
perché l'imposizione dei redditi e della sostanza sottratti si riferiscono a
più periodi e venendo imposti in un solo periodo danno luogo ad una
maggiorazione delle aliquote applicabili al reddito ed alla sostanza
complessivi. Tale maggiorazione delle aliquote e quindi dell'imposta
rappresenta, di fatto, una sorta di lieve multa che giustifica da un profilo
legale la procedura adottata. Nel caso in cui il contribuente non desse il
proprio accordo in ordine all'imposizione nel periodo di tassazione aperto dei
redditi e della sostanza sottratti nei periodi precedenti, l'ACC avvia l'usuale
procedura per sottrazione. Questa prassi non è stata censurata né dalla CDT
nella sentenza non pubblicata 496-497-498 del 17.12.1984 né dal TF nella
sentenza non pubblicata A 68/85 del 23.9.1985."
Ora
il caso concreto del ricorrente è ben diverso siccome non trova qui
applicazione il provvedimento di recupero d'imposta per accumulo dei fattori
come quello di cui all'incarto 36.2007.37.
7. Va
ancora evidenziato che la tassazione 2005 dell’insorgente, come da lui richiesto,
non può essere presa in considerazione poiché l’autorità
amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro
periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo
Tribunale ha infatti ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Infine,
la questione relativa ai sussidi 2005 e 2006 non deve essere qui esaminata, non
facendo parte della decisione impugnata sarà compito semmai dell'UAM
riesaminare quelle decisioni alla luce dei fatti di cui è venuto a conoscenza.
Pure la questione inerente l’erogazione di prestazioni dell’assistenza sociale,
in assenza di un ricorso al TCA, non può far oggetto della presente decisione,
anche qui sarà compito dell'amministrazione pubblica verificare i presupposti
di un suo intervento.
Va
comunque rilevato che la circostanza che in altri periodi l’UAM ha concesso il
sussidio sulla base dei medesimi parametri non permette all’insorgente di far
derivare un diritto al sussidio per gli anni non ancora esaminati (cfr. STCA
del 24 ottobre 2005, inc. 36.2005.117).
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato, va respinto,
mentre la decisione impugnata merita conferma.
8. L’insorgente
chiede di essere convocato per un tentativo di conciliazione o un dibattimento
ai sensi dell’art. 11c LPTCA, giusta il quale nei procedimenti di cui
all’articolo 1 cpv. 1, il presidente ordina, se ciò è giustificato dalle
circostanze, la citazione delle parti per un dibattimento. Le parti non possono
assistere alle deliberazioni del Tribunale (cpv. 1) e nelle vertenze previste
dal cpv. 2 dell’art. 1 le parti sono di regola convocate per un dibattimento.
Le deliberazioni possono avvenire in loro presenza (cpv. 2).
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata). In concreto il ricorrente è debitamente rappresentato
ed il suo legale __________. __________, rispettivamente i responsabili del suo
stage, sono pienamente consapevoli di queste disposizioni e non hanno formulato
una specifica richiesta di pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU. D'altra parte il ricorrente ha potuto esprimersi ampiamente e compiutamente
su tutti gli aspetti della procedura ed un'udienza non avrebbe apportato nulla
di utile alla causa.
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’esperimento di
conciliazione ed al dibattimento.
9. L’insorgente
chiede infine di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Secondo
l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
La
legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in
vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.),
all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce
alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità
giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio."
Le
altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla
Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona
richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di
condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa
comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa
se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
Fatti
I
presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque
adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p.
479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado
di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere
naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
10. Nell’evenienza
concreta, considerato che la causa, sin dall’inizio, era manifestamente priva
di esito favorevole le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio
non sono adempiute.
Infatti,
come visto al consid. 4, concretizzandosi un palese abuso di diritto, l’interessato
non aveva alcuna possibilità di essere vincente in causa. Anzi il palese abuso
di diritto impone al contrario di porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese derivate dalla procedura.
11. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso."
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
per la procedura innanzi al TCA è respinta.
3.
La
tassa di giustizia cifrata in CHF 350.- e le spese, fissate in CHF 150.-,
vengono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
5.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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