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Decisione

36.2007.91

Richiesta di risarcimento danni. Ricevibilità del ricorso contro la decisione formale che decide circa la responsabilità della cassa malati. Presupposti per poter ottenere un risarcimento

19 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti non rendono neppure verosimile, tramite certificati medici, gli

asseriti disagi subiti (“provazione pisco mentale, sofferenza emotiva,

mortificazione morale a seguito della negligenza dell’assicuratore”),

malgrado ne abbiano avuto in più occasioni la facoltà.

Considerandi

Infine

non è neppure stato comprovato un nesso causale tra il comportamento della Cassa

malati e il risultato finale delle inseminazioni artificiali.

Alla

luce di quanto sopra esposto, non essendo adempiute le condizioni dell’art. 78

cpv. 1 LPGA, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione ex art. 49 LPGA è irricevibile.

2.

Il ricorso contro la decisione emessa in virtù dell’art. 78 LPGA, nella

misura in cui è ricevibile, è respinto.

3. L’incarto

è trasmesso alla Cassa malati affinché emani le decisioni di sua competenza.

4. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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