36.2007.94
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2 agosto 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2007.94
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Spedizione nel periodo Natalizio. Versione dell'assicurato secondo cui l'imbucazione é antecedente a fine 2006. Timbro postale del 2 gennaio 2007. Presunzione di correttezza del timbro postale. Tardività accertata.
DATA D'IMPOSTAZIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
TIMBRO POSTALE
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 45 RLCAM
art. 53 RLCAM
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.94
CI/td
Lugano
2 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 maggio
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
formulario datato 2 dicembre 2006 e lettera allegata del 30 dicembre 2006 (doc.
1) RI 1, cittadino italiano coniugato al beneficio di un permesso di
domicilio, ha postulato all'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno
2007.
B. La
busta d'inoltro della richiesta recava il timbro del 2 gennaio 2007, per cui la
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con
decisione del 30 aprile (doc. A), sia con decisione su reclamo del 22 maggio
2007 (doc. 2), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non
sono state considerate dall'UAM
come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 6 giugno 2007 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA)
chiedendo di concedere alla sua famiglia il sussidio di cassa malati per l'anno 2007, facendo valere che la domanda
serebbe stata spedita nel periodo delle feste natalizie. Il ricorrente invoca
inoltre una disparità di trattamento rispetto alla sorte toccata alla suocera,
la cui richiesta, accolta, sarebbe stata spedita nel medesimo giorno. Chiede
dunque all'UAM un comportamento
coerente.
D. Con
osservazioni del 28 giugno 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato
l'integrale reiezione del gravame per tardività della richiesta. A mente dell'UAM la misconoscenza della legislazione
cantonale e le mancate informazioni dal Comune non lo aiuterebbero nel suo
ritardo. Inoltre, non vi sarebbe disparità di trattamento
nei confronti di altra persona assicurata, poiché le informazioni fornite all'UAM
da quest'ultima avrebbero permesso il beneficio del sussidio per il 2007 anche
se la domanda formulata nel corso del medesimo anno poiché beneficiaria di un
permesso B e tassata alla fonte.
Invitato a presentare
ulteriori prove, il ricorrente ha ribadito la propria posizione con scritto del
10 luglio 2007 (doc. V).
in
diritto
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49
LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge
(su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006)
– le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito
previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla
tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF
150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata
(l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di
persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
4. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM)
si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla
persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile
ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno – appositamente
allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione
Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione
del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole
con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
5. Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1. gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura
che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).”.
Giusta l'art. 53
LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle
prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di
richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio
di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53
cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
6. Nel
caso in esame, il ricorrente sostiene di aver fatto inviare da sua figlia la
richiesta durante le festività natalizie. La spedizione sarebbe avvenuta nel
periodo tra Natale e Capodanno, dunque di per sé entro il 31 dicembre 2006.
Secondo quanto riferito verbalmente al Tribunale la persona che ha imbucato
l'invio era da sola in quell'occasione e non è in grado di indicare prove
(testi) a suffragio. Non potendo essere dimostrata la data esatta dell'invio,
fa stato, come da ampiamente consolidata giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 82 III 101 del 5 novembre 1956, confermata in numerose occasioni ed
ancora in DTF 124 V 372 del 27 novembre 1998), il timbro postale sulla busta,
che in concreto è del 2 gennaio 2007. Pertanto la richiesta va purtroppo considerata
tardiva.
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di
domicilio C, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel
2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.
Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il
ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45
rinvia.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile.
7. A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile
2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso
dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo
per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi
periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella
causa C.B.).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11
ottobre 2006 nella causa D.A.).
8. Il
ricorrente evidenzia (scritto 18 luglio 2007 doc. V) di avere lasciato alla
figlia la domanda di sussidio da compilare, e quindi di essere partito per un
periodo di vacanze. Come evidenziato egli ha dato incarico alla figlia di
spedire la richiesta. La delega a terzi in casi come quello in discussione non
può palesemente giustificare il ritardo.
9. Il
ricorrente fa generico riferimento ad informazioni erronee per procedere all'invio
"nel periodo delle feste natalizie". Va rammentato come
secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a;
cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In questo caso gli estremi di questa giurisprudenza non possono essere
ritenuti. L'informazione relativa all'invio "nel periodo delle feste
natalizie" non giustifica l'ammissione del sussidio per la violazione
della buona fede del ricorrente. In effetti se una tale informazione fosse
stata data - e fosse stata correttamente rispettata - il termine sarebbe stato
salvaguardato.
10. L'insorgente fa infine valere una presunta
disparità di trattamento adottata dall'UAM nei confronti della suocera __________, anche lei cittadina
italiana, la cui richiesta di sussidio (doc. 5) è stata inviata
contemporaneamente a quella dell'insorgente - quindi in ritardo - ma alla quale
è stata invece ugualmente concessa la riduzione del premio.
Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due
assicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di
essere domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre la
suocera è al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso B.
Sulla scorta di basi
fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta
violazione del principio generale dell'uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono
l'applicazione di norme
diverse. In effetti, per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a
dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal;
per la Signora __________, considerata tassata alla fonte, l'UAM ha applicato la lettera b del medesimo
disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.
Non è comunque compito
di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata
dall'Amministrazione nei
confronti dell'altra assicurata.
Ad ogni buon conto,
anche nell'eventualità in cui
si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione malattia nel concedere il sussidio alla suocera del ricorrente, la lamentela
sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere,
non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia
un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in
una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la
propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,
125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
11. Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurato, non è
possibile la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati
per l'anno 2007.
Il
ricorso va respinto.
Con il 1. gennaio 2007 è
entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia
costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti
costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,
affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o
perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un
catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità
cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di
diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction
à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.
319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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