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Decisione

36.2007.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i mo­tivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

6. Nel

caso in esame, il ricorrente sostiene di aver fatto inviare da sua figlia la

richiesta durante le festività natalizie. La spedizione sarebbe avvenuta nel

periodo tra Natale e Capodanno, dunque di per sé entro il 31 dicembre 2006.

Secondo quanto riferito verbalmente al Tribunale la persona che ha imbucato

l'invio era da sola in quell'occasione e non è in grado di indicare prove

(testi) a suffragio. Non potendo essere dimostrata la data esatta dell'invio,

fa stato, come da ampiamente consolidata giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 82 III 101 del 5 novembre 1956, con­fermata in numerose occasioni ed

ancora in DTF 124 V 372 del 27 novembre 1998), il timbro postale sulla busta,

che in concreto è del 2 gennaio 2007. Pertanto la richiesta va purtroppo consi­derata

tardiva.

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va pre­sentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di

domicilio C, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel

2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che pre­cede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.

Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il

ri­corrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.

Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45

rinvia.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile.

7. A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può rite­nere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non po­teva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile

2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo suffi­ciente per giustificare il ritardo. Nel caso

dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni­cato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio

la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua

immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settem­bre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ri­tardo

per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello am­malato per lunghi

periodi aveva creato “problemi a tutta la fami­glia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniu­gato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'a­vesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella

causa C.B.).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicu­rato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richie­sta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11

ottobre 2006 nella causa D.A.).

8. Il

ricorrente evidenzia (scritto 18 luglio 2007 doc. V) di avere lasciato alla

figlia la domanda di sussidio da compilare, e quindi di essere partito per un

periodo di vacanze. Come evidenziato egli ha dato incarico alla figlia di

spedire la richiesta. La delega a terzi in casi come quello in discussione non

può palesemente giustificare il ritardo.

9. Il

ricorrente fa generico riferimento ad informazioni erronee per procedere all'invio

"nel periodo delle feste natalizie". Va rammentato come

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a;

cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In questo caso gli estremi di questa giurisprudenza non possono essere

ritenuti. L'informazione relativa all'invio "nel periodo delle feste

natalizie" non giustifica l'ammissione del sussidio per la violazione

della buona fede del ricorrente. In effetti se una tale informazione fosse

stata data - e fosse stata correttamente rispettata - il termine sarebbe stato

salvaguardato.

10. L'insorgente fa infine valere una presunta

disparità di trattamento adottata dall'UAM nei confronti della suocera __________, anche lei cittadina

italiana, la cui richiesta di sussidio (doc. 5) è stata inviata

contemporaneamente a quella dell'insorgente - quindi in ritardo - ma alla quale

è stata invece ugual­mente concessa la riduzione del premio.

Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due

as­sicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di

essere domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre la

suocera è al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso B.

Sulla scorta di basi

fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta

violazione del principio generale dell'u­guaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richie­dono

l'applicazione di norme

diverse. In effetti, per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a

dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal;

per la Signora __________, considerata tassata alla fonte, l'UAM ha applicato la lettera b del medesimo

disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.

Non è comunque compito

di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata

dall'Amministrazione nei

confronti dell'altra assicurata.

Ad ogni buon conto,

anche nell'eventualità in cui

si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione ma­lattia nel concedere il sussidio alla suocera del ricorrente, la lamen­tela

sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere,

non potendoci essere uguaglianza di trat­tamento fra assicurati qualora vi sia

un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in

una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la

propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le prin­cipe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

ana­logue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,

125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les réfé­rences). (…)."

11. Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situa­zione finanziaria in cui

versa l'assicurato, non è

possibile la con­cessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati

per l'anno 2007.

Il

ricorso va respinto.

Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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