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Decisione

36.2007.96

Convivenza. Domanda di sussidio quale famiglia. Rifiuto dell'UAM. Il ricorrente che vive con la compagna ed i suoi due figli é da considerare persona sola. Ricorso respinto.

5 settembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i

coniugi con o senza figli

i

celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui

quest'ultimi compiono 18 anni;

il

vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per

sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui

questi compiono 18 anni.

Sul

FU del 6 luglio 2007 56/2007 è stata pubblicata la Legge sull'adeguamento della

legislazione cantonale alla L.F. del 18 giugno 2004 sull'unione domestica

registrata che prevede, al capitolo relativo all'adeguamento della LCAMal, il

nuovo tenore dell'art. 25 litt. a e litt. c. per cui costituiscono famiglia, in

virtù di tale modifica, "i coniugi, partner registrati con o senza

figli" e per la litt. c è stato aggiunto "l'ex partner

registrato", ciò analogamente a quanto previsto all'art. 26 cpv. 1 litt. b

dove è pure stato aggiunto il partner registrato. Il termine di referendum è

decorso infruttuoso e le norme sono divenute effettive.

L'art

27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione

sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato

figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi

del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

6. In

concreto il ricorrente dispone di un reddito imponibile 2004 di CHF 28'400.-

che, a norma dell'art. 30 LCAMal, va arrotondato al mille franchi superiore,

ossia CHF 29'000.-. Questo reddito supera il limite di concessione del sussidio

per le persone sole ma è inferiore al limite di reddito per la concessione del

sussidio alle famiglie.

L'amministrazione

ha concesso il sussidio a __________ ed ai suoi 3 figli, di cui 2 figli del

ricorrente.

L’UAM

ha considerato famiglia la compagna del ricorrente con i suoi figli oltre alla

figlia nata da una precedente relazione di __________, accordando loro il

sussidio. Il ricorrente, in quanto persona sola, non è stato riconosciuto

avente diritto all’aiuto statale poiché il reddito imponibile conseguito nel

2004 supera il reddito massimo di CHF. 20'000 previsto dal DE citato in

precedenza.

RI

1 contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato

famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della compagna e dei

figli. La decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sarebbe

discriminatoria. Se l’amministrazione ritenesse il ricorrente quale famiglia

poiché convivente con i suoi figli entrambi i genitori beneficerebbero del

diritto al sussidio come le normali famiglie e si eviterebbe quella che il

ricorrente ritiene una disparità di trattamento.

Il

TCA si è occupato di analogo tema con due sentenze l'ultima dell’8 maggio 2006

nella causa H., inc. 36.2006.27 e quella precedente del 27 agosto 1999

nella causa M., inc. 36.1998.151 (giudizi emessi dal Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni nella sua composizione completa) si veda inoltre la sentenza 20

novembre 2002 inc. 36.2002.84 in re A.. Nel giudizio più datato questa Corte

aveva ritenuto:

" … in questa valutazione, é del

tutto irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il

padre del bambino.

Basta a fondare

una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un

genitore e un figlio minorenne."

ed

ancora era stato considerato che nei casi di:

" … convivenza di persone con figli:

(l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia n.d.r.) - adito con una richiesta

emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce,

certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza -

informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione

dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito

del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in

contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal -

come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in

questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i

parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene

fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."

In

sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25

LCAMal occorre un rapporto coniugale o di parentela (madre - figlio/a o padre -

figlia/o) ed occorre una convivenza. Il rapporto parentale e la vita in comune

permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. In

concreto, come rammentato, la convivente del ricorrente e madre dei suoi figli,

nonché i bimbi, sono stati considerati quale famiglia ai sensi dell'art. 25

LCAMal. Nella recente sentenza 8 maggio 2006 citata (inc. 36.2006.27) questo

Tribunale aveva considerato:

" Il ricorrente va quindi

Considerandi

considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la

convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia,

senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente (cfr. STCA

del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).

In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno

di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di

una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile

per la concessione dei sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A.,

inc. 36.2002.84).

Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento

diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza

del cumulo dei redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella

causa A., inc. 36.2002.84).

A differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile

scegliere quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe

possibile chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come

famiglia per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il

reddito minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio.

Di regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i

figli vanno considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale

persona sola.

Infatti, di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS

prevede che il figlio segue le sorti della madre.

Per l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio,

l’autorità parentale spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i

genitori rappresentano per legge i figli verso i terzi, nella misura

dell’autorità parentale che loro compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i

genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre

ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente,

soltanto il primo cognome. Infine per l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non

sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e

l’attinenza comunale della madre."

Non

differentemente dalla causa H. appena riportata nel caso di specie la soluzione

scelta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia di ritenere la madre ed i figli

quale “famiglia” ed il padre quale “persona sola” nell’ambito del

calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione cantonale e va

tutelata. Sempre nell’ambito della sentenza H. citata il TCA aveva inoltre

considerato:

" La circostanza che in ambito

fiscale l’interessato, per l’applicazione dell’aliquota, venga considerato

quale “coniugati” perché mantiene la figlia, mentre la convivente viene

considerata quale “altri contribuenti”, non è decisivo, poiché la LCAMal fa

riferimento al diritto tributario unicamente per quanto concerne il calcolo del

reddito lordo di riferimento per stabilire il diritto al sussidio, mentre

determina autonomamente la cerchia dei beneficiari (cfr. a questo proposito la

STCA del 30 novembre 2005, nella causa F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha

interpretato la nozione di figlio ai sensi dell’art. 27 LCAMal

indipendentemente da quanto riportato sulla tassazione fiscale)."

Nel

caso concreto, come rilevato dall’amministrazione, il concetto di “famiglia”

e di “persona sola” che devono essere ritenuti per applicare la legge ed

ammettere o meno il sussidio sono quelli previsti e stabiliti dalla LCAMal,

così come rammentato anche dalla LAPS ai suoi art. 2b e 4. L’interpretazione

data dal ricorrente – secondo cui il convivente single va considerato famiglia

ai sensi della LCAMal – si scontra contro la recente modifica ed adeguamento

della normativa cantonale di applicazione della LAMal alla legge federale 18

giugno 2004 sull’unione domestica registrata. Il legislatore ticinese ha voluto

specificatamente inserire nell’art. 25 l’unione registrata quale situazione

giuridica costituente famiglia al fine della concessione del sussidio.

Ne

discende che, non differentemente che per la causa H. di cui alla sentenza 8

maggio 2006, in concreto il ricorrente deve essere considerato persona sola. Il

limite del reddito lordo che dà diritto al sussidio è di CHF 20'000.- ed appare

superato in concreto, quindi, rettamente, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

ha respinto la richiesta di sussidio. Il ricorso va respinto senza carico di

tasse di giustizia e spese.

7.

Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale

federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per

l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in

vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione

impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale

di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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